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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
(Ud. 05/07/2006), Sentenza n. 28366
Rifiuti - Raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante - Titolo
abilitativi - Necessità - Limiti - Fattispecie. Può essere legittimamente
esercitata l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante solo
previo conseguimento del titolo abilitativo [dopo l'abrogazione dell'art. 121 TU
leggi p. s. è necessaria l'iscrizione dell'attività presso la CCIA e l'apertura
della partita IVA per l'esercizio della medesima attività] e limitatamente ai
rifiuti compresi nell'attività autorizzata, sicché in mancanza di abilitazione è
configurabile il reato contestato nel d.lgs.n .22/1977. (Fattispecie: attività
di raccolta e commercio ambulante di materiali ferrosi senza alcun titolo
abilitativo). Pres. Papa - Est. Teresi - Ric. Cestari. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE Sez. III, 8 agosto 2006 (Ud. 05/07/2006), Sentenza n. 28366
Rifiuti - Attività di smaltimento dei rifiuti - Raccolta e trasporto di
rifiuti - Singola fase del ciclo - Adempimenti e obblighi - Tutela dell'ambiente
- D.lgs.n .22/1997. In materia di attività di smaltimento dei rifiuti, il
d.lgs.n .22/1997 prevede una serie di adempimenti e di obblighi per ogni singola
fase del ciclo finalizzati alla tutela dell'ambiente. Sulla raccolta e sul
trasporto di rifiuti vigono le disposizioni degli art. 11, 12, 15 e 30 del
decreto che, con l'introduzione dell'art. 58, comma 7-quater, non si applicano
alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuati da soggetti
abilitati alla svolgimento di tali attività in forma ambulante. Pres. Papa -
Est. Teresi - Ric. Cestari. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8 agosto 2006 (Ud.
05/07/2006), Sentenza n. 28366
Udienza pubblica del 5.7.2006
SENTENZA N. 1315
REG. GENERALE n. 04521/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III.mi Signori
1. dott. Enrico Papa Presidente
2. dott. Pierluigi ONORATO Consigliere
3. dott. Alfredo TERESI Consigliere
rel.
4. dott. Antonio IANNIELLO Consigliere
5. dott. Giulio Sarno
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Asti avverso la sentenza del Tribunale di Asti in data 27.09.2005 che ha assolto
perché il fatto non è previsto come reato Cestari Filippo, nato in Asti
il 26.12.1961, dall'imputazione di cui all'art. 51, comma 1 lettera a) in
relazione all'art. 58, comma 7 quater del d. lgs. n. 22/1997;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del P.G. dott. Vincenzo Geraci, il quale ha chiesto
l'annullamento senza rinvio della sentenza per esser il reato estinto per
prescrizione;
osserva
Con sentenza 27.09.2005 il Tribunale di Asti assolveva perché il fatto non è
previsto come reato Cestari Filippo dall'imputazione di cui all'art. 51, comma 1
lettera a), in relazione all'art. 58 comma 7 quater, del d. lgs. n.
22/1997 per avere svolto attività di raccolta e commercio ambulante di materiali
ferrosi senza alcun titolo abilitativo rilevando che la novella introdotta con
la Legge n. 426/1998 [che aveva stabilito che le disposizioni dagli art. 11, 12,
15 e 30 del decreto non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di
rifiuti effettuati da soggetti abilitati alla svolgimento di tali attività in
forma ambulante; art. 58, comma 7 quater] e l'abrogazione dell'art. 121
del TU leggi p. s. avevano comportato l'esclusione della sanzionabilità
penale di tali attività.
Proponeva ricorso per cassazione il PM denunciando violazione di legge in ordine
alla ritenuta abrogazione del reato, che invece è ancora configurabile anche a
seguito delle sopraindicate modifiche normative, e chiedendo l'annullamento
della sentenza.
II ricorso è fondato.
Per le attività di smaltimento dei rifiuti il d.lgs.n .22/1997 prevede una serie
di adempimenti e di obblighi per ogni singola fase del ciclo finalizzati alla
tutela dell'ambiente.
Sulla raccolta e sul trasporto di rifiuti vigono le disposizioni degli art. 11,
12, 15 e 30 del decreto che, con l'introduzione dell' art. 58, comma 7-quater,
non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuati da
soggetti abilitati alla svolgimento di tali attività in forma ambulante.
Ne consegue che l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante
può essere legittimamente esercitata solo previo conseguimento del titolo
abilitativo [dopo l'abrogazione dell'art. 121 TU leggi p. s. è necessaria
l'iscrizione dell'attività presso la CCIA e l'apertura della partita IVA per
l'esercizio della medesima attività] e limitatamente ai rifiuti compresi
nell'attività autorizzata, sicché in mancanza di abilitazione è configurabile il
reato contestato.
Però la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché dalla data di
commissione del fatto è decorso del termine massimo di anni 4 mesi 6.
P Q M
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto
per prescrizione.
Cosi deciso in Roma nella pubblica
udienza del 5.07.2006
Il consigliere estensore
Il presidente
Alfredo Teresi
Enrico Papa
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