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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8 agosto 2006

(Ud. 05/07/2006), Sentenza n. 28366



Rifiuti - Raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante - Titolo abilitativi - Necessità - Limiti - Fattispecie. Può essere legittimamente esercitata l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante solo previo conseguimento del titolo abilitativo [dopo l'abrogazione dell'art. 121 TU leggi p. s. è necessaria l'iscrizione dell'attività presso la CCIA e l'apertura della partita IVA per l'esercizio della medesima attività] e limitatamente ai rifiuti compresi nell'attività autorizzata, sicché in mancanza di abilitazione è configurabile il reato contestato nel d.lgs.n .22/1977. (Fattispecie: attività di raccolta e commercio ambulante di materiali ferrosi senza alcun titolo abilitativo). Pres. Papa - Est. Teresi - Ric. Cestari. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8 agosto 2006 (Ud. 05/07/2006), Sentenza n. 28366

Rifiuti - Attività di smaltimento dei rifiuti - Raccolta e trasporto di rifiuti - Singola fase del ciclo - Adempimenti e obblighi - Tutela dell'ambiente - D.lgs.n .22/1997. In materia di attività di smaltimento dei rifiuti, il d.lgs.n .22/1997 prevede una serie di adempimenti e di obblighi per ogni singola fase del ciclo finalizzati alla tutela dell'ambiente. Sulla raccolta e sul trasporto di rifiuti vigono le disposizioni degli art. 11, 12, 15 e 30 del decreto che, con l'introduzione dell'art. 58, comma 7-quater, non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuati da soggetti abilitati alla svolgimento di tali attività in forma ambulante. Pres. Papa - Est. Teresi - Ric. Cestari. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8 agosto 2006 (Ud. 05/07/2006), Sentenza n. 28366



Udienza pubblica del 5.7.2006
SENTENZA N. 1315
REG. GENERALE n. 04521/2006


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli III.mi Signori

 

1. dott. Enrico Papa                     Presidente
2. dott. Pierluigi ONORATO          Consigliere
3. dott. Alfredo TERESI                Consigliere rel.
4. dott. Antonio IANNIELLO          Consigliere

5. dott. Giulio Sarno                     Consigliere
 

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti avverso la sentenza del Tribunale di Asti in data 27.09.2005 che ha assolto perché il fatto non è previsto come reato Cestari Filippo, nato in Asti il 26.12.1961, dall'imputazione di cui all'art. 51, comma 1 lettera a) in relazione all'art. 58, comma 7 quater del d. lgs. n. 22/1997;


Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;


Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;


Sentito il PM nella persona del P.G. dott. Vincenzo Geraci, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per esser il reato estinto per prescrizione;


osserva


Con sentenza 27.09.2005 il Tribunale di Asti assolveva perché il fatto non è previsto come reato Cestari Filippo dall'imputazione di cui all'art. 51, comma 1 lettera a), in relazione all'art. 58 comma 7 quater, del d. lgs. n. 22/1997 per avere svolto attività di raccolta e commercio ambulante di materiali ferrosi senza alcun titolo abilitativo rilevando che la novella introdotta con la Legge n. 426/1998 [che aveva stabilito che le disposizioni dagli art. 11, 12, 15 e 30 del decreto non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuati da soggetti abilitati alla svolgimento di tali attività in forma ambulante; art. 58, comma 7 quater] e l'abrogazione dell'art. 121 del TU leggi p. s. avevano comportato l'esclusione della sanzionabilità  penale di tali attività.

Proponeva ricorso per cassazione il PM denunciando violazione di legge in ordine alla ritenuta abrogazione del reato, che invece è ancora configurabile anche a seguito delle sopraindicate modifiche normative, e chiedendo l'annullamento della sentenza.


II ricorso è fondato.


Per le attività di smaltimento dei rifiuti il d.lgs.n .22/1997 prevede una serie di adempimenti e di obblighi per ogni singola fase del ciclo finalizzati alla tutela dell'ambiente.


Sulla raccolta e sul trasporto di rifiuti vigono le disposizioni degli art. 11, 12, 15 e 30 del decreto che, con l'introduzione dell' art. 58, comma 7-quater, non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuati da soggetti abilitati alla svolgimento di tali attività in forma ambulante.


Ne consegue che l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante può essere legittimamente esercitata solo previo conseguimento del titolo abilitativo [dopo l'abrogazione dell'art. 121 TU leggi p. s. è necessaria l'iscrizione dell'attività presso la CCIA e l'apertura della partita IVA per l'esercizio della medesima attività] e limitatamente ai rifiuti compresi nell'attività autorizzata, sicché in mancanza di abilitazione è configurabile il reato contestato.


Però la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché dalla data di commissione del fatto è decorso del termine massimo di anni 4 mesi 6.


P Q M


La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza del 5.07.2006


Il consigliere estensore              Il presidente
   Alfredo Teresi                    Enrico Papa


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