Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
Copyright © Ambiente Diritto.it
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 25/01/2006 (Cc. 19/12/2005), Sentenza n. 2935
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III,
25/01/2006 (Cc. 19/12/2005), Sentenza n. 2935
Pres. Lupo E. Est.: Petti C.
Rel. Petti C. Imp. P.M. in proc. Rasulo. P.M. Di Popolo A. (Diff.), (Annulla
con rinvio, Trib. Napoli, 28 Giugno 2005)
del 19/12/2005
SENTENZA N. 1451
REGISTRO GENERALE
N. 34445/2005
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente -
Dott. PETTI Ciro - Consigliere -
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere -
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
avverso l'ordinanza del 28 giugno del 2005;
nei confronti di;
Rasulo Angela, nata a Napoli il 26 novembre del 1953;
udita la relazione del Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito Sostituto Procuratore Generale nella persona del Dott. Angelo Di
Popolo, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
Osserva quanto segue.
IN FATTO
Con ordinanza del 28 giugno del 2005, il Tribunale del riesame di Napoli
revocava il decreto di sequestro di una struttura lignea che insisteva sul
terrazzo di proprietà esclusiva di Rasulo Angela a carico della quale era
stato ipotizzato il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44. lett.
b). A fondamento della decisione il collegio, dopo avere premesso che la
struttura lignea era già esistente e che la Rasulo al momento del
sopralluogo stava sostituendo la copertura costituita da canne con pannelli
in policarbonato, osservava che l'intervento non richiedeva il permesso di
costruire poiché non erano stati creati nuovi volumi;
Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Napoli denunciando la violazione delle norme sostanziali e processuali e
omessa motivazione per travisamento del fatto. Assume che trattasi di una
struttura della superficie di circa 75 metri quadrati non costituita
soltanto da elementi lignei sulla quale al momento del sequestro era in atto
la copertura.
Precisa che anche le opere prive di volumetria possono richiedere il
permesso di costruire e che nella fattispecie si stava realizzando una
tettoia in prosecuzione di una precedente struttura lignea. Resiste al
ricorso l'interessata con memoria depositata il 26 novembre del 2005.
DIRITTO
Il ricorso è in parte fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.
Per delimitare il campo d'indagine devoluto a questa Corte, è opportuno
premettere che in questa materia, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso
per Cassazione può essere proposto solo per violazione di legge.
Secondo l'orientamento prevalente di questa Corte, recentemente ribadito
dalle Sezioni unite con la sentenza n. 2 del 2004, Ferrazzi, nel concetto di
violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o
la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate
all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'art. 125
c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze , ma non la
manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo
d'annullamento nell'articolo 606 c.p.p., lett. e) ne' tanto meno il
travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento.
Nella fattispecie il provvedimento impugnato va annullato per assoluta
carenza di motivazione su elementi fattuali rilevanti ai fini della
decisione.
Dall'ordinanza impugnata e dallo stesso ricorso emerge che l'indagata su una
struttura lignea preesistente collocata sul terrazzo di sua proprietà
esclusiva aveva sostituito la copertura preesistente, costituita da
incantucciato, con una formata da policarbonato trasparente.
In base al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 6, comma 1, salvo più
restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli
strumenti urbanistici, possono essere eseguiti senza alcun titolo
abilitativo solo gli interventi di manutenzione ordinaria, quelli volti
all'eliminazione di barriere architettoniche e le opere temporanee per
attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano
eseguite in aree esterne al centro edificati. Tutti gli altri interventi
richiedono il titolo abilitativo che può essere costituito dal permesso di
costruire o dalla denuncia d'inizio attività.
In base al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, lettera a), si considerano
interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici preesistenti. Rientrano quindi negli interventi di manutenzione
ordinaria la sostituzione del pavimento delle terrazze o la sostituzione dei
manti di copertura dei tetti allorché non vi sia alterazione alcuna
dell'aspetto o delle caratteristiche originarie , altrimenti si versa o
nell'ipotesi della manutenzione straordinaria , per la quale è richiesta la
denuncia d'attività, o in quella della nuova costruzione per la quale
occorre il permesso di costruire o alternativamente la cosiddetta super
d.i.a., nelle ipotesi di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 22, comma
3.
Si considerano interventi di manutenzione straordinaria le opere o le
modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali
degli edifici preesistenti a condizione che non siano alterati i volumi
delle singole unite immobiliari o modificata la destinazione d'uso o la
sagoma dell'edificio.
Quello in esame potrebbe rientrare nella manutenzione straordinaria alle
seguenti condizioni: a) che la precedente struttura lignea fosse stata
ritualmente assentita, altrimenti tutta la struttura continuerebbe ad essere
illecita ed a richiedere il permesso di costruire, quale nuova costruzione;
b) che non sia stata modificata la sagoma dell'edificio o la destinazione
d'uso. Rientra invero nel concetto di nuova costruzione qualsiasi
modificazione del suolo inedificato o dell'edificio preesistente, diversa da
quelle riconducibili alla manutenzione ordinaria o straordinaria. Quella in
esame, per le sue dimensioni e caratteristiche, ancorché priva di
tamponatura o chiusura doveva considerarsi nuova costruzione avuto riguardo
al fatto che costituiva pur sempre un corpo di fabbrica avente incidenza
concreta e ben visibile sulla fisionomia dell'immobile di cui erano mutati
il volume complessivo e l'aspetto esteriore(cfr per fattispecie analoghe
Cass sez. 3^ 6 maggio 1994 n. 7613, Petrillo; Cass. sez. 3^ 6925 del 1999;
Cass. sez. 3^ 29 ottobre 1983 n. 9057, Galloni; Cons. Stato sez. 5^, 6
maggio 1991 n. 732). Era quindi importate stabilire se l'intervento di
copertura si riferiva ad una costruzione regolarmente autorizzata, come
lascia intendere la Rasulo nella memoria depositata il 26 novembre del 2005,
nel qual caso non sarebbe configurabile alcun reato se non è stata
modificata la sagoma o la destinazione d'uso dell'edificio, ovvero ad una
costruzione ab origine illegittima perché non assentita, come genericamente
affermato dal Pubblico Ministero. In quest'ultimo caso invero non si può
parlare di intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria ma di
prosecuzione dell'originaria attività illecita. Su questo elemento fattuale
determinante ai fini della decisione la motivazione è completamente carente.
Il provvedimento impugnato va quindi annullato con rinvio al Tribunale di
Napoli il quale dovrà accertare, in relazione alla sua natura e dimensioni,
se la struttura lignea sia stata o no regolarmente autorizzata.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'art. 623 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al
Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2006
1) Urbanistica e edilizia - Costruzione edilizia - Sostituzione del manto di copertura - Carattere di manutenzione ordinaria - Condizioni - Individuazione - Manutenzione straordinaria - D.i.a.. In materia edilizia, la sostituzione del manto di copertura del tetto rientra tra gli interventi di manutenzione ordinaria a condizione che non vi sia alcuna alterazione dell'aspetto o delle caratteristiche originarie, diversamente si configura una ipotesi di manutenzione straordinaria, per la quale è richiesta la denuncia di inizio attività, se non di nuova costruzione con permesso di costruire alternativo alla d.i.a. Pres. Lupo E. Est.: Petti C. Rel. Petti C. Imp. P.M. in proc. Rasulo. P.M. Di Popolo A. (Diff.), (Annulla con rinvio, Trib. Napoli, 28 Giugno 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 25/01/2006 (Cc. 19/12/2005), Sentenza n. 2935
Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale: Giurisprudenza