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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Urbanistica e edilizia - Beni culturali e ambientali - Demanio marittimo -
Struttura precaria in zona sottoposta a vincolo ambientale - Opera stagionale
mantenuta in via permanente - Permesso di costruire - Nulla osta ambientale -
Necessità - Fattispecie: Chiosco-bar - D.P.R. 380/2001 e 40 c.p.. Il
mantenimento in opera come permanente di struttura edile autorizzata come
precaria configura una condotta punibile in base al combinato disposto dell’art.
20 lett. c) legge 47/1985 (poi art. 44 lett. c) D.P.R. 380/2001 e 40 c.p..
Fattispecie: realizzazione di un box in struttura metallica, adibito a
chiosco-bar, in zona sottoposta a vincolo ambientale (entro Ia fascia dei trenta
metri dal demanio marittimo), inizialmente autorizzata come opera stagionale e
poi mantenuta in via permanente, senza la necessaria concessione edilizia (ora
permesso di costruire). Pres. Vitalone Est. Onorato Ric. Sciavilla. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11 settembre 2006 (Ud. 06/06/2006), Sentenza n.
29871
Procedure e varie - Inammissibilità del ricorso - Cause di non punibilità -
Esclusione - Art. 129 cod. proc. pen.. L'inammissibilità del ricorso non
consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto,
la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma
dell'art. 129 cod. proc. pen. (sent. n. 32 del 21.12.2000, De Luca, rv. 217266).
Pres. Vitalone Est. Onorato Ric. Sciavilla. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.
III, 11 settembre 2006 (Ud. 06/06/2006), Sentenza n. 29871
Udienza pubblica del 6.6.2006
SENTENZA N. 995
REG. GENERALE n. 48003/2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III.mi Signori
Dott. Claudio VITALONE Presidente
Dott. Guido DE MAIO Consigliere
Dott. Pierluigi ONORATO (est) Consigliere
Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere
Dott. Amedeo FRANCO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SCIAVILLA Oronzo, nato a Fasano, l'1.11.1954,
avverso la sentenza resa il
30.3.2005 dalla corte di appello di Lecce.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per
essere i reati estinti per prescrizione,
Udito il difensore della parte civile, avv.==
Udito il difensore dell'imputato,avv.==
Osserva:
in fatto e in diritto
1 - Con sentenza del 30.3.2005 Ia corte d'appello di Lecce ha integralmente
confermato quella resa il 6.2.2004 dal tribunale monocratico di Brindisi,
sezione distaccata di Fasano, che, con i doppi benefici di legge, aveva
condannato Oronzo Sciavilla alla pena di un mese di arresto ed euro 18.000 di
ammenda, con ordine di demolizione del manufatto abusivo e di remissione in
pristino dello stato dei luoghi, avendolo giudicato colpevole dei seguenti
reati:
a) art. 20 lett. c) legge 47/1985 (poi art. 44 lett. c) D.P.R. 380/2001) per
aver realizzato un box in struttura metallica, adibito a chiosco-bar, in zona
sottoposta a vincolo ambientale (entro Ia fascia dei trenta metri dal demanio
marittimo), inizialmente autorizzata come opera stagionale e poi mantenuta in
via permanente, senza la necessaria concessione edilizia (ora permesso di
costruire);
h) art. 163 D.Lgs. 490/1999 per aver realizzato l'opera predetta in zona
vincolata senza la necessaria autorizzazione ambientale.
In Fasano sino all' 8.1.2001; con permanenza.
La corte territoriale ha rilevato
che il box metallico era stato autorizzato, in data 10.3.2000, come "struttura
precaria stagionale" da adibire a chiosco-bar, al servizio del ristorante "Dal
Moro", per il periodo intercorrente dal 1 aprile al 31 ottobre; che però durante
un sopralluogo dell' 8.1.2001 i vigili urbani avevano accertato che il box non
era stato rimosso dallo Sciavilla.
Tanto premesso, il giudice d'appello
ha osservato che lo Sciavilla, non ottemperando all'implicito ordine di
rimozione dopo il 31 ottobre, aveva trasformato l'opera precaria e stagionale in
opera permanente, per la quale era necessaria una preventiva concessione
edilizia e un ulteriore nulla osta ambientale.
2 - Lo Sciavilla, col ministero del difensore, ha proposto ricorso per
cassazione, deducendo in sostanza due motivi.
Col primo denuncia inosservanza e falsa applicazione dell'art. 1 c.p., dell'art.
44 D.P.R. 380/2001 e dell'art. 5 allegato E della legge 20.3.1865 n. 2248.
Sostiene che punire la mancata rimozione di un'opera edilizia precaria allo
spirare del termine stagionale imposto, in mancanza di una espressa norma
incriminatrice, configura una illegittima applicazione analogica della norma
dell'art. 44 D.P.R. 380/1001 (prima art. 20 legge 47/1985), che punisce soltanto
la condotta commissiva di colui che realizza un intervento edilizio senza il
titolo abilitativo.
Aggiunge che comunque l'opera era stata autorizzata dal Comune e dalla
competente autorità tutoria, sicché l'atto amministrativo non poteva essere
disapplicato dal giudice in base a una diversa valutazione del regime
amministrativo applicabile alla fattispecie.
Col secondo motivo il ricorrente lamenta inosservanza e falsa applicazione
dell'art. 42, comma 4, c.p., giacché l'autorizzazione ottenuta, che non
esplicitava l'obbligo di rimozione entro il 31 ottobre, aveva radicato
nell'imputato la convinzione di agire secondo legge.
3 - il primo motivo a manifestamente infondato.
II giudizio di responsabilità in ordine al reato urbanistico per aver mantenuto
in opera come permanente una struttura edile autorizzata come precaria,
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è pienamente legittimo.
Anzitutto quel giudizio rispetta pienamente il principio di legalità consacrato
nell'art. 1 c.p., giacché la condotta suddetta è punita dal combinato disposto
dell'art. 44 D.P.R. 380/2001 (già art. 20 legge 47/1985) e dell'art. 40 cpv. c.p.
In altri termini, secondo il combinato disposto di queste norme, l'imputato, come
titolare di permesso di costruire e mantenere un box per la stagione turistica
dal 1 aprile al 31 ottobre del 2001, era punibile per non aver ottemperato al
l'obbligo consequenziale di smantellarlo dal 1 novembre 2001.
In secondo luogo, il giudice che ha condannato l'imputato in base a tale
complessa norma incriminatrice, non ha affatto disapplicato il permesso
amministrativo a costruire il box a titolo precario, giacché era lo stesso
provvedimento amministrativo che obbligava implicitamente il destinatario a
smantellare l'opera precaria alla fine del periodo previsto.
4 - Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, che denuncia la
violazione dell'art. 42, comma 4, c.p.p. per mancanza dell'elemento soggettivo
delle contravvenzioni contestate.
E' infatti un motivo che non era stato dedotto in sede di appello - come
richiesto dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
In secondo luogo è una censura manifestamente infondata, giacché proprio il
permesso amministrativo a costruire l'opera precaria, e a mantenerla solo per il
periodo stabilito, non poteva indurre il destinatario nella convinzione di
mantenerla oltre detto periodo, se non per errore colpevole.
5 - Come hanno insegnato le sezioni unite di questa corte, l'inammissibilità del
ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e
preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non
punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (sent. n. 32 del 21.12.2000, De
Luca, rv. 217266). Nel caso di specie non può dichiararsi la prescrizione del
reato, maturata sicuramente dopo la sentenza impugnata.
6 - Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna alle spese processuali nonché alla
sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non ricorrendo una
ipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della
Corte costituzionale.
P.Q.M.
la corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 1.000 a
favore della cassa delle ammende.
Cosi deciso in Roma il 6.6.2006
Il consigliere estensore
Il presidente
Pierluigi ONORATO
Claudio VITALONE
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