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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11 settembre 2006 (Ud. 06/07/2006), Sentenza n. 29884



Inquinamento idrico - Acque - Analisi dei reflui - Metodica di prelievo e campionamento - Disciplina. La disciplina sulla metodica di prelievo e campionamento non solo non integra la fattispecie penale, di cui all'art. 59, comma 5, D.Lgs. 152/1999, perchè non fornisce alcun elemento aggiuntivo o specificativo della materialità del reato, ma neppure indica un criterio legale di valutazione della prova, proprio perchè lascia aperta la possibilità di utilizzare metodiche diverse (normali o derogatorie), tutte idonee ad assicurare la rappresentatività del campione a condizione di una adeguata motivazione sul punto. Pres. Vitalone Est. Onorato Ric. Ripamonti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11 settembre 2006 (Ud. 06/07/2006), Sentenza n. 29884

Inquinamento idrico - Prelievo e campionamento degli scarichi idrici - Carattere amministrativo - Fonte di prova legale del carattere extratabellare degli scarichi - Effetti, limiti e disciplina - Campionamento diverso - Caratteristiche del ciclo produttivo - Scarico (continuo, discontinuo, istantaneo). La metodologia indicata dal legislatore per il prelievo e il campionamento degli scarichi idrici ha carattere amministrativo e, come tale, non assurge a fonte di prova legale del carattere extratabellare degli scarichi, salva Ia ovvia facoltà del giudice di valutare l'attendibilità tecnica delle analisi compiute su campioni prelevati con metodiche diverse da quelle suggerite dal legislatore. In altri termini, il legislatore indica come metodica normale, in quanto più rappresentativa, quella del campionamento medio nell'arco di tre ore; ma non esclude che l'organo di controllo possa discrezionalmente procedere a un campionamento diverso, anche istantaneo, in considerazione delle caratteristiche del ciclo produttivo, del tipo di scarico (continuo, discontinuo, istantaneo), del tipo di accertamento (di routine, di emergenza), purché ne dia espressa giustificazione nel verbale di prelievo. Pres. Vitalone Est. Onorato Ric. Ripamonti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11 settembre 2006 (Ud. 06/07/2006), Sentenza n. 29884

Inquinamento idrico - Metodo di campionamento - Criterio tecnico ordinario per il prelevamento - Valutazione del giudice. La norma sul metodo di campionamento dello scarico ha carattere procedimentale, non sostanziale, sicché non può configurarsi come norma integratrice della fattispecie penale: essa indica il criterio tecnico ordinario per il prelevamento, ma non esclude che il giudice possa motivatamente valutare la rappresentatività di un campione che, per qualsiasi causa, non è stato potuto prelevare secondo il criterio ordinario (Cass. Sez. III, n. 14425 del 21.1. 2004, dep. il 24.3.2004, Lecchi). Pres. Vitalone Est. Onorato Ric. Ripamonti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11 settembre 2006 (Ud. 06/07/2006), Sentenza n. 29884



Udienza pubblica del 6.7.2006
SENTENZA N. 1333
REG. GENERALE n. 29146/2005


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli III.mi Signori
1. Dott. Claudio VITALONE Presidente
2. Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere
3. Dott. Alfredo TERESI Consigliere
4. Dott. Vincenzo TARDINO Consigliere
5. Dott. Antonio IANNIELLO Consigliere
ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da RIPAMONTI Gabriele Gilberto, nato a Milano il 29.11.1931, avverso la sentenza resa l'11.3.2005 dalla corte d'appello di Milano.


Vista Ia sentenza denunciata e il ricorso,
Udita Ia relazione svolta in udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Gioacchino Izzo, che ha. concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Udito il difensore della parte civile, avv.==
Udito il difensore dell'imputato, avv. Fabrizio Rocchi, che ha insistito nel ricorso,
Osserva:


Svolgimento del processo


1 Con sentenza dell'11.3.2005 la corte d'appello di Milano ha integralmente confermato quella resa il 25.2.2004 dal tribunale di Monza, che aveva condannato Gabriele Gilberto Ripamonti alla pena di quindici giorni di arresto (convertita in € 581,25 di ammenda) e ulteriori euro 2.000 di ammenda, avendolo giudicato colpevole del reato di cui all'art. 59, comma 5, D.Lgs. 152/1999, perchè - in qualità di legale rappresentante della Galvaniche Ripamonti s.p.a. - aveva effettuato uno scarico di acque reflue industriali contenenti rame in concentrazione pari a 12 mg/I e quindi superiore ai previsti limiti di tollerabilità (in Cologno Monzese il 12.12.2001).

In particolare, la corte milanese ha rilevato che gli operatori dell'ARPA, nella data suddetta, avevano effettuato un prelievo istantaneo, dall'ultimo pozzetto prima della immissione in fognatura, di due campioni da un litro di acque reflue industriali provenienti dallo stabilimento della società Ripamonti, ed avevano motivato a verbale Ia scelta del campionamento istantaneo con la considerazione che esisteva "un accumulo delle acque da trattare e che lo "scarico [era] discontinuo".

Ha aggiunto inoltre Ia corte che, in esito alle analisi del campione, il superamento dei limiti di tolleranza era risultato notevolissimo (rame in concentrazione tripla rispetto alla soglia massima), sicché restava comunque provato il fatto-reato.

2 - L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi a sostegno.

Col primo denuncia erronea applicazione della norma incriminatrice, con riferimento all' Allegato 5, tabella 3, par. 1.2, comma 2, del D. Lgs. 152/1999. Sostiene che la regola prescritta in questa tabella, che impone di norma un campionamento medio nell'arco di tre ore, è norma integratrice della fattispecie penale prevista nell'art. 59 del D. Lgs. 152/1999 (v. Cass. Sez. III, n. 9140 del 7.7.2000, Pautasso rv. 217545), con la conseguenza che il reato e integrato solo quando il superamento dei limiti tabellari si verifica per uno scarico di almeno tre ore e non per uno scarico istantaneo.


Col secondo motivo il ricorrente lamenta apparenza e illogicità della motivazione laddove la sentenza impugnata ha ritenuto razionalmente e tecnicamente giustificata a verbale Ia scelta del campionamento istantaneo operata dai funzionari dell'ARPA.


Motivi della decisione


3 - Entrambi i motivi di ricorso sono destituiti di fondamento.

La giurisprudenza di questa corte è costante nel ritenere che la metodologia indicata dal legislatore per il prelievo e il campionamento degli scarichi idrici ha carattere amministrativo e, come tale, non assurge a fonte di prova legale del carattere extratabellare degli scarichi, salva Ia ovvia facoltà del giudice di valutare l'attendibilità tecnica delle analisi compiute su campioni prelevati con metodiche diverse da quelle suggerite dal legislatore.

La materia è ora regolata dall'Allegato 5 del D.Lgs. 11.5.1999 n. 152, cosi come modificato dall'art. 25 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 258 (c.d. decreto "acque bis"), il quale, al paragrafo 1.2, comma '2, stabilisce che "le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore", aggiungendo però che "l'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze, quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), [dal] tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.)".

In altri termini, il legislatore indica come metodica normale, in quanto più rappresentativa, quella del campionamento medio nell'arco di tre ore; ma non esclude che l'organo di controllo possa discrezionalmente procedere a un campionamento diverso, anche istantaneo, in considerazione delle caratteristiche del ciclo produttivo, del tipo di scarico (continuo, discontinuo, istantaneo), del tipo di accertamento (di routine, di emergenza), purché ne dia espressa giustificazione nel verbale di prelievo.

Questa corte, con decisione assolutamente condivisibile, ha avuto modo di precisare che "la norma sul metodo di campionamento dello scarico ha carattere procedimentale, non sostanziale, sicché non può configurarsi come norma integratrice della fattispecie penale: essa indica il criterio tecnico ordinario per il prelevamento, ma non esclude che il giudice possa motivatamente valutare la rappresentatività di un campione che, per qualsiasi causa, non è stato potuto prelevare secondo il criterio ordinario" (Cass. Sez. III, n. 14425 del 21.1. 2004, dep. il 24.3.2004, Lecchi). Non può quindi condividersi la contraria affermazione contenuta nella sentenza Pautasso, invocata dal ricorrente.

In conclusione, la citata norma sulla metodica di prelievo e campionamento non solo non integra la fattispecie penale di cui all'art. 59, comma 5, D.Lgs. 152/1999, perchè non fornisce alcun elemento aggiuntivo o specificativo della materialità del reato, ma neppure indica un criterio legale di valutazione della prova, proprio perchè lascia aperta la possibilità di utilizzare metodiche diverse (normali o derogatorie), tutte idonee ad assicurare la rappresentatività del campione a condizione di una adeguata motivazione sul punto.

Nel caso di specie, questa motivazione è stata indubbiamente fornita, gia che, da una parte, gli operatori dell'ARPA hanno giustificato a verbale il prelievo istantaneo in considerazione della discontinuità dello scarico e della esistenza nel pozzetto di prelievo di un accumulo di plurimi scarichi delle acque reflue; e perché, dall'altra, il giudice di merito ha correttamente sottolineato che il notevolissimo superamento della soglia legale (concentrazione di rame in misura tripla rispetto al limite massimo) assicurava comunque la prova della natura extratabellare dello scarico.

4 - Nella discussione orale, il difensore ha chiesto in subordine la declaratoria di prescrizione del reato, sostenendo che la sospensione del processo disposta il 16.3.2006 ai sensi degli artt. 8 e 10 della recente legge 20.2.2006 n. 46 non configura una ipotesi di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 159 c.p.p..

La tesi è infondata.

Per effetto del combinato disposto degli artt. 8 e 10, comma 5, legge 46/2006 l'imputato, avendo presentato ricorso anche per mancanza o manifesta illogicità di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, aveva diritto di dedurre motivi nuovi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, denunciando ulteriori vizi di motivazione risultanti da altri atti processuali specificamente indicati.

Per conseguenza, questa corte aveva l'obbligo di sospendere il processo dal 9.3.2006 (data di entrata in vigore della Legge citata) all'8.4.2006, in virtù di un principio generale, desumibile in particolare dagli artt. 568, 571 e 585 c.p.p., che impone al giudice di consentire alla parte privata di esercitare il diritto processuale di impugnazione, che nel caso di specie le competeva in base ai predetti artt. 8 e 10, comma 5 legge 46/2006. E ciò anche se nella legge 46/2006 manca una espressa disposizione in questo senso.

Per ulteriore conseguenza il corso della prescrizione e rimasto sospeso dal 9.3.2006 all'8.4.2006 ai sensi dell'art. 159, comma 1, c.p., essendo la sospensione processuale implicitamente imposta dalle disposizioni. di legge citate.

Pertanto, considerate il periodo prescrizionale massimo di quattro anni e mezzo dalla data del commesso reato (12.12.2001), la prescrizione maturerà soltanto il 12.7.2006.

5 - Il ricorso va pertanto rigettato.

Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.


P.Q.M.


la corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Cosi deciso in Roma il 6.7.2006.


Il consigliere estensore              Il presidente
   Pierluigi ONORATO                    Claudio VITALONE


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