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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
RIFIUTI - Gestione dei rifiuti - Acque di sentina - Natura di rifiuto -
Destinazione al recupero - Irrilevanza ai fini del pagamento delle accise sui
combustibili - Art. 183 e 232 del D.Lgs. n. 152/2006. Le acque di sentina
rientrano nella nozione di rifiuto ai sensi degli artt. 183 e 232 del D.Lgs. n.
152 del 2006, e vanno considerate tali fino alla ultimazione della procedura di
recupero che, ai sensi dell'art. 183, comma terzo lett. h) del citato decreto n.
152, può portare a generare combustibili. Nella specie, è stato evidenziato che
le acque di sentina non possono essere considerate "medio tempore" quali
prodotti, in quanto il combustibile in esse contenuto non è suscettibile di
destinazione diretta al consumo, e che pertanto non può essere soggetto ad
accisa se non dopo l'ultimazione della procedura di recupero. Pres. Papa, Est.
Sarno, Imp. Scavo ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 21 settembre
2006 (Ud. 27/06/2006), Sentenza n. 31396
Camera di consiglio del 27.6.2006
SENTENZA N. 0722
REG. GENERALE n. 011278/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III. mi Signori
1. Dott. PAPA Enrico Presidente
2. Dott. VITALONE Claudio Consigliere
3. Dott. GRASSI Aldo Consigliere
4. Dott. ONORATO Pierluigi Consigliere
5. Dott. SARNO Giulio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di TARANTO;
nei confronti di:
1) SCAVO GIUSEPPE, N. IL 13/12/1960;
2) VERONICO NICOLA, N. IL 01/01/1949;
avverso ORDINANZA del 22/02/2006 TRIB. LIBERTÀ di TARANTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SARNO GIULIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO G. annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. MOCCI Ernesto.
OSSERVA
In data 4.2.2006 militari appartenenti al comando del nucleo provinciale della
polizia tributaria di Taranto procedevano, in relazione al reato di cui al
D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, comma 1 lett. b), al sequestro ex articolo 354
c.p.p., dei documenti di trasporto, di kg 12 di acque di sentina e di un
campione di refluo sigillato provenienti dalla nave militare olandese Hnmls De
Ruyter, nonché di una motrice adibita al trasporto specifico di rifiuti e di un
semirimorchio con cisterna utilizzati per il trasporto dalla Ver Trans srl
all'uopo incaricata dalla Nicola Veronico s.r.l., che aveva ricevuto dal console
d'Olanda, l'incarico di procedere allo smaltimento delle emulsioni provenienti
dalla nave. I militari operanti avevano accertato il trasporto nella cisterna
dell'automezzo di un prodotto allo stato liquido con elevata percentuale di
idrocarburi, misurata in circa 120 centimetri di altezza, e, di conseguenza,
ritenevano che dei 12 Kg di liquidi trasportati, almeno 8 kg dovessero essere
costituiti da idrocarburi e, quindi, assoggettabili ad accisa.
Il Tribunale di Taranto, in sede di riesame, revocava a il sequestro operato
dalla guardia di finanza ed il decreto di convalida emesso dal Pubblico
Ministero non ravvisando il fumus dell'ipotesi di reato formulata.
Ciò sul rilievo che le acque di sentina provenienti dalla pulizia delle cisterne
di navi mercantili e militari, non potevano essere considerate prodotti ma
rientravano, invece, nella nozione di rifiuto in quanto il combustibile in esse
contenuto non era comunque suscettibile di destinazione diretta al consumo.
Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione la procura della
Repubblica presso il Tribunale di Taranto, rilevando che ai sensi della
circolare del Ministero delle Finanze n. 192/94, i prodotti di cui alla L. n. 9
del 1970, art. 4, sono da considerare in esenzione di accisa solo nel caso in
cui siano riconosciuti tecnicamente non utilizzabili ne' per la combustione ne'
per la lavorazione con possibilità di dispersione o termodistruzione senza
recupero di calore; e che anche nella circolare numero 34/D del 9 febbraio 1996
è previsto che non si applica l'imposizione fiscale qualora i reflui delle due
tipologie in esame siano avviati direttamente alla combustione senza subire le
suindicate operazioni di depurazione e di trattamento (laddove per depurazione
va intesa anche la semplice decantazione). Ed, infine, che, un come indicato da
questa Sezione, anche la semplice decantazione naturale debba considerarsi
trattamento comunque prodromico all'attività di recupero o smaltimento delle
acque di sentina.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La disciplina delle imposte di fabbricazione, quale contenuta nel D.Lgs. n. 504
del 1995, contempla:
a) il sorgere dell'obbligazione tributaria al momento della fabbricazione o
dell'importazione del prodotto;
b) l'esigibilità dell'accisa all'atto dell'immissione in consumo del prodotto
nel territorio dello stato;
c) il pagamento dell'imposta liquidata applicando alla quantità di prodotto
l'aliquota di imposta vigente alla data di immissione in consumo.
L'imposizione dell'accisa deve, dunque, di regola riguardare prodotti destinati
al consumo.
Per quanto concerne le acque di sentina della nave militare esse, come
esattamente rilevato dal Tribunale, rientrano normalmente nella nozione di
rifiuto e tale vanno considerate fino all'ultimazione della procedura di
recupero che, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 3, lett. h),
può condurre anche a generare combustibili. In questo senso, oltre a decisioni
di questa Sezione citate anche dal ricorrente (n. 39/2003) militano chiari
riferimenti normativi.
Si osserva in proposito che il D.Lgs n. 152 del 2006, art. 232, (rifiuti
prodotti dalle navi e residui di carico) rimanda alle disposizioni del D.Lgs. 14
giugno 2003, n. 182 - "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli
impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del
carico" - il quale, all'art. 2, comma 2, stabilisce che "i rifiuti prodotti
dalla nave e i residui del carico sono considerati rifiuti ai sensi del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni", mentre al comma 1, viene
precisato che, al fine del decreto, si intende per: "c) rifiuti prodotti dalla
nave: i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del
carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che
rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati 1^, 4^ e 5^ della Marpol
73/78....".
Il D.M. 17 novembre 2005, n. 169 "Regolamento attuativo del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 31 e 33, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi che è possibile ammettere alle procedure semplificate", inserisce nell'allegato 1 tra le tipologie dei rifiuti pericolosi le miscele di acqua emulsionata con residui oleosi, idrocarburi ed impurezze provenienti dalle cisterne e dalla sentina delle navi, prevedendo che esse debbano passare attraverso specifiche attività di recupero (messa in riserva (R13) per la separazione fisica della miscela acqua-idrocarburi per decantazione e trattamento successivo di centrifugazione e miscelazione con oli combustibili R3 in impianti che operano ai sensi del R.D. 30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione.
Non sembra effettivamente possibile, pertanto, stando alle disposizioni citate,
considerare le acque di sentina o, più in generale le miscele di acqua
emulsionata provenienti dalle navi come prodotti prima che esse vengano
"trattate".
La necessità di "anticipare" in qualche modo l'imposizione fiscale, anche al
fine di scongiurare eventuali elusioni, pure comprensibile, non può mai
prescindere dall'accertamento di fondamentali elementi quali l'esatta
quantificazione del prodotto e la completa definizione delle sue caratteristiche
in quanto verrebbe altrimenti compromessa, in maniera inammissibile, la
possibilità stessa di individuare esattamente il prodotto su cui applicare l'accisa
e, di conseguenza, la sua imposizione.
È questa la ragione per la quale talune circolari del Ministero delle Finanze,
pur ammettendo la possibilità di individuare l'accisa dovuta anche prima
dell'ultimazione del trattamento delle miscele e dei residui oleosi di recupero,
espressamente richiedono non solo l'effettuazione di analisi di laboratorio ma
anche la dichiarazione della parte concernente taluni dati quali il periodo di
formazione del residuo giacente nel serbatoio di accertamento, la provenienza
delle varie partite, ecc. (circ. n. 34/D del 9.2.1996). E proprio con
riferimento a quanto testè affermato non appare irrilevante, per la
determinazione del fumus del reato ipotizzato, la circostanza che nella specie
risulterebbe in realtà prelevato - e sequestrato unitamente al carico appena
trasbordato ed al mezzo di trasporto utilizzato - anche un campione di refluo
sigillato potendo l'iniziativa del prelievo oggettivamente essere letta come
indicativa della volontà della ditta di procedere alla richiesta attività di
analisi. Peraltro, a prescindere dalla circostanza che neanche altre circolari -
pure citate dal ricorrente - sembrano legittimare conclusioni diverse (la
circolare del Ministero delle Finanze n. 191/D del 21.9.1999, nel disciplinare
il regime fiscale degli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento
delle miscele e dei residui oleosi di recupero ai sensi dell'art. 21, comma 5
tu., espressamente fa riferimento nel testo al prodotto ottenuto dopo i
trattamenti; ed anche la circolare n. 192/D del 22.11.1994 sembra fare
riferimento ai prodotti "recuperati" dalla pulizia delle navi), va sempre
ricordato che, secondo il costante orientamento anche della giurisprudenza
amministrativa, le circolari sono atti meramente interni della amministrazione,
e sono quindi inidonee ad apportare direttamente vincoli o vantaggi a terzi o a
disciplinare i rapporti con l'amministrazione qualora non riprodotte in atti
amministrativi emanati a tal fine.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2006
L' estensore
Il presidente
Giulio Sarno
Enrico Papa
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