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CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI, 29/09/2006 (Ud. 04/07/2006), Sentenza n. 32286
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI, 29/09/2006 (Ud. 04/07/2006), Sentenza n. 32286
(Presidente B. R. De Grazia, Relatore P. Piccialli)
Omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto e diritto
Il GIP presso il Tribunale di Palermo, con sentenza ex art. 442 c.p.p.del 27
novembre 2003 dichiarava Civelli Paolo colpevole del reato di omicidio colposo e
lo condannava alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed al
risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite, oltre al
pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di complessivi euro
50.000,00 con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Civelli Paolo era stato chiamato a rispondere del reato in questione in qualità
di legale rappresentante dell'istituto di vigilanza "METRONOTTE CITTA' DI
PALERMO", alle cui dipendenze lavorava la guardia giurata Francesco Mannino, che
il giorno 3 agosto 2001, mentre prestava servizio antirapina innanzi la Banca
Popolare di Lodi, veniva attinto nella zona toracica da un colpo d'arma da fuoco
esploso dai malviventi che avevano quel giorno preso di assalto l'Istituto di
credito.
A carico del Civelli era stato formulato I'addebito, che in violazione degli
obblighi gravanti su di lui ai sensi dell'art. 2087 c.c. e dall'art. 9 del
Regolamento di servizio degli istituti di vigilanza privata operanti in Palermo
emesso dal Questore in data 19.4.2001, aveva omesso di fornire alla guardia
giurata un giubbotto antiproiettile, così esponendo il Mannino ad una oggettiva
situazione di rischio per l'incolumità, tanto che lo stesso decedeva a seguito
delle lesioni provocate dai colpi d'arma da fuoco esplosi dai malviventi a
distanza ravvicinata durante la rapina.
La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, confermava la
sentenza in primo grado e condannava l'appellante alle ulteriori spese del
giudizio.
La Corte di appello territoriale, nel confermare la penale responsabilità del
Civelli, richiamava i contenuti motivazionali della sentenza di primo grado
sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento nonché sulla esigibilità di una
condotta atta a prevenire l'evento.
In ordine alle censure di merito dedotte dall'appellante, la Corte evidenziava
l'applicabilità dell'art. 2087 c.c., anche in presenza di discipline speciali
(nella fattispecie, il regolamento di servizio emanato dal Questore il 19.4.2001
e, in precedenza, lo statuto approvato dal Questore, nel cui ambito si era
accordata la preferenza agli strumenti di difesa attiva), sul rilievo che
incombe al datore di lavoro l'obbligo di assicurare al lavoratore lo svolgimento
della propria attività in condizioni di sicurezza per la sua integrità
psico-fisica, e non solo il rispetto delle prescrizioni previste dalle norme di
legge o regolamenti, soprattutto tenuto conto che le modalità di svolgimento
dell'attività lavorativa esponevano la guardia giurata ad un rischio molto
concreto di dover fronteggiare l'azione di malviventi.
Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione Paolo Civelli a
mezzo dei difensori, articolando in questa sede cinque motivi.
Nessuno dei motivi, peraltro, pur dovendosene apprezzare la ricchezza
espositiva, pub trovare accoglimento, in quanto la sentenza impugnata appare
caratterizzata da un convincente apparato argomentativo sulle questioni di
interesse ai fini del giudizio di responsabilità e non presenta, peraltro,
neppure errori di diritto, con precipuo riguardo ai principi applicabili in tema
di colpa e di nesso di causalità tra la condotta del prevenuto e l'evento
mortale verificatosi in danno del lavoratore dipendente.
Per comodità espositiva, si riportano, nei limiti indicati dall'art. 173 disp.
att. c.p.p., i motivi di impugnazione, facendo a ciascuno di essi seguire le
ragioni per le quali non possono trovare accoglimento.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della
legge penale con riferimento agli artt. 40 comma 2 , 42 e 43 c.p. censurando le
conclusioni dei giudici di merito in relazione alla sussistenza del rapporto
di causalità materiale tra la condotta dell'imputato e l'evento letale.
La Corte territoriale, in particolare, sarebbe incorsa in un grave errore di
interpretazione degli articoli suindicati laddove avrebbe disatteso la tesi
difensiva- esposta nel ricorso in appello e reiterata in questa sede- secondo la
quale nessuna responsabilità omissiva colposa era addebitabile al Civelli, che
prontamente (il 3.5.2001, cioè il giorno successivo alla notifica del
regolamento del Questore in data 19.4.2001) si era attivato per adeguare
l'esercizio del servizio di vigilanza alle prescrizioni regolamentari adottate
dal Questore, ordinando tempestivamente il numero di corpetti necessario per la
dotazione in favore di dipendenti esposti ad obiettivi sensibili .
Si sottolinea, inoltre, sotto il profilo soggettivo, che non era esigibile da
parte del Civelli una condotta diversa, essendo stata dimostrata nelle
precedenti fasi di giudizio l'impossibilità di reperire in tempi più ridotti la
disponibilità dei corpetti.
Sotto un altro profilo, contesta l'interpretazione estensiva dell'art. 2087 c.c.
fornita dalla Corte territoriale, secondo la quale l'applicazione della norma
citata, che garantisce il rispetto dell'obbligo incombente sul datore di lavoro
di assicurare al lavoratore subordinato lo svolgimento della propria attività in
condizioni di sicurezza per la sua integrità psico-fisica, non resta preclusa
dalla concorrente vigenza di discipline speciali, impositive di particolari
cautele.
In tal modo, i giudici di merito avrebbero erroneamente fatto coincidere, con
una inammissibile valutazione ex post, l'obbligo di prevenzione imposto
al datore ex art. 2087 c.c. con la semplice opportunità dell'adozione di un
presidio non prescritto (il giubbotto antiproiettile) obbligatoriamente per quel
tipo di impresa.
In proposito si evidenzia che la responsabilità del datore di lavoro ex art.
2087 c.c., nell'ipotesi di concorrente formazione, presuppone l'accertamento da
parte dei giudici che il presidio di prevenzione fosse confacente a regole di
esperienza statutariamente previste o invalse nelle prassi. Alla luce di tale
principio, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale aveva disatteso tale
principio, pur risultando che la dotazione del giubbetto non fosse misura
obbligatoriamente adattabile, come dimostrato dal fatto che in epoca antecedente
l'emanazione del Regolamento del Questore era stata accordata la preferenza agli
strumenti di difesa attiva ed era stata statutariamente prevista la dotazione di
presidi attivi (fucili a pompa e pistole di elevata offensività) in favore di
tutte le guardie, limitando l'utilizzo dei corpetti ai soggetti preposti al
servizio porta valori.
In realtà, la decisione gravata, confermativa di quella di primo grado, appare
corretta siccome adottata in piena aderenza a quello che, per assunto pacifico,
è il contenuto precettivo dell'art. 2087 c.c.
Come è noto, in forza della disposizione generale di cui all'art. 2087 del
codice civile e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica,
il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della
salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia
conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo
correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto
dall'art. 40, comma 2, c.p.
Ne consegue che il datore di lavoro, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei
presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la
propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando altresì a che le condizioni
di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera.
In altri termini, il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per
organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione
da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per
ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo
dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più
generalmente, al disposto dell'art. 2087 c.c., in forza del quale il datore di
lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia
della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che,
ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli
viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'articolo 40, comma 2, c.p.
(Cass., Sez. IV, 12 gennaio 2005, Cuccu).
Tale obbligo comportamentale, che è conseguenza immediata e diretta della
"posizione di garanzia" che il datore di lavoro assume nei confronti del
lavoratore, in relazione all' obbligo di garantire condizioni di lavoro quanto
più possibili sicure, è di tale spessore che non potrebbe neppure escludersi una
responsabilità colposa del datore di lavoro allorquando questi tali condizioni
non abbia assicurato, pur formalmente rispettando le norme tecniche,
eventualmente dettate in materia al competente organo amministrativo, in quanto,
al di là dell'obbligo di rispettare le suddette prescrizioni specificamente
volte a prevenire situazioni di pericolo o di danno, sussiste pur sempre quello
di agire in ogni caso con la diligenza, la prudenza e l'accortezza necessarie ad
evitare che dalla propria attività derivi un nocumento a terzi (cfr. Cass., Sez.
IV, 12 dicembre 2000, Bulferetti).
E' in questo quadro normativo che si pone correttamente la sentenza impugnata,
laddove ravvisa la colpa, e il conseguente nesso eziologico con l'evento
dannoso, del datore di lavoro nel non aver questi fornito il giubbotto
antiproiettile alla guardia giurata, ponendo le condizioni dell'evento letale
derivatone.
Dovendosi anzi aggiungere come l'addebito colposo oltre che sull'art. 2087 c.c.
viene articolato anche sul mancato rispetto del provvedimento amministrativo
intervenuto nella subiecta materia, imponente a fortiori lo strumento di
salvaguardia omesso.
In questa prospettiva, all'evidenza, nessun rilievo può assumere la circostanza
che l'imputato deduca di essersi attivato tempestivamente per fornire i
giubbotti antiproiettile, ma di non averlo potuto fare per la indicata ridotta
disponibilità di questi.
Un'eventuale indisponibilità dello strumentario di sicurezza, dipendente da
qualsiasi causa, non può infatti assurgere ad esimente, per l'ovvia e stringente
considerazione che il diritto alla salute (qui del lavoratore) è un diritto
fondamentale dell'individuo (articolo 32 della Costituzione) che non può
ammettere eccezioni (per riferimenti, Cass., Sez. IV, 28 gennaio 2005, Ranzi).
Con il secondo motivo, lamenta la violazione di legge con riferimento all'art.
603 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che
erroneamente la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di acquisizione
della documentazione rilevante ai fini dell'eventuale disconoscimento della
legitimatio ad causam ex art. 74 c.p.p. del Sindacato U.i.L. t.u.c.s.,
costituitosi parte civile, sul rilievo erroneo della tardività della richiesta e
della incompatibilità con il rito abbreviato (dagli atti emerge che tale
documentazione riguarderebbe la circostanza che all'epoca del sinistro la
vittima aveva rassegnato le dimissione dal Sindacato e che tale documentazione
non era stata offerta al giudicante in primo grado, in sede di rito abbreviato).
Analoghe considerazioni vengono svolte con riferimento alla attestazione resa
dalla ditta Fontauto Max Protectio di Cuneo circa l'impossibilità di fornire i
corpetti antiproiettili nel termine di 10 giorni previsto nel regolamento del
Questore.
Anche questo motivo non può trovare accoglimento, per l'assorbente
considerazione che il giudice di appello del processo celebratosi in primo grado
con il rito abbreviato può disporre acquisizioni probatorie ulteriori rispetto a
quelle già esistenti al momento dell'accoglimento della richiesta del rito
speciale, ma soltanto nell'ipotesi di assoluta necessità rilevata d'ufficio, ai
sensi del comma 3 dell'art. 603 c.p.p., di rinnovazione dell'istruttoria
dibattimentale; non, invece, nel caso di sollecitazione dell'espletamento di
tale attività processuale formulata dalle parti con l'atto di impugnazione,
giacché, in fase di appello, non può configurarsi alcun potere di iniziativa
delle parti in ordine all'assunzione delle prove in quanto, prestato il consenso
all'adozione dei rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunciato al
diritto alla prova (Cass., Sez. II, 31 gennaio 2005, Giliberti).
Nella specie, è quindi corretta in diritto e adeguatamente motivata la decisione
reiettiva assunta dal giudice di merito.
Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge con riferimento agli artt.
538, comma 2, e 540 c.p.p sul rilievo che il giudice di secondo grado, anziché
procedere alla revoca della provvisionale immediatamente esecutiva in favore dei
congiunti della vittima, pur dando atto della carenza motivazionale della
statuizione, contraddittoriamente -facendo uso di un autonomo potere
integrativo, inammissibile secondo il ricorrente- rigettava la richiesta di
revoca del provvedimento.
La doglianza è chiaramente improponibile in questa sede, giacché, per assunto
pacifico, la condanna al pagamento di una provvisionale costituisce un
provvedimento di natura parziale e provvisoria, che anticipa in sede penale la
valutazione definitiva della sussistenza del danno e non fa stato per sua natura
nel processo civile di liquidazione, ne è impugnabile per cassazione, in quanto
la sua efficacia è destinata a cessare con la pronuncia della sentenza
definitiva che, decidendo il ricorso per cassazione anche con riferimento alle
statuizioni sul risarcimento del danno, chiude definitivamente il processo (ex
pluribus, Cass., Sez. VI, 16 aprile 2004, Fusaro; Cass., Sez. IV, 28 ottobre
2005, Conti).
Con il quarto motivo si duole della violazione di una norma processuale
stabilita a pena di nullità, in particolare dell'art. 522 c.p.p., sul rilievo
che in violazione del diritto di difesa dell'imputato, i giudici di secondo
grado avevano qualificato il fatto di reato ai sensi dell'art. 589 cpv. c.p.,
ipotesi mai prima contestata al Civelli, facendo riferimento ad una
contestazione in fatto contenuta nel capo di imputazione e così giustificando
inopinatamente il più grave trattamento sanzionatorio.
Nessuna violazione di legge è ravvisabile.
Va ricordato, in proposito, assorbentemente, che nei procedimenti per reati
colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia
pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato non vale a
realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di
contestazione suppletiva di cui all'articolo 516 c.p.p. e dell'eventuale
ravvisabilità, in carenza di contestazione, del difetto di correlazione tra
imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 dello stesso codice (di recente,
Cass., Sez. IV, 3 maggio 2005, Bartalucci).
In altri termini, nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo
d'imputazione siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa, la
sostituzione o l'aggiunta di un profilo di colpa, sia pure specifico, rispetto
ai profili originariamente contestati non vale a realizzare una diversità o
mutazione del fatto, con sostanziale ampliamento o modifica della contestazione.
Ciò dovendosi ritenere in quanto il riferimento alla colpa generica evidenzia
che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata
in riferimento all'evento verificatosi, sicchè questi è posto in grado di
difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in
occasione di tale evento, di cui è chiamato a rispondere (ex pluribus, Cass.,
Sez. IV, 4 maggio 2005, De Bona; in precedenza, Cass., Sez. IV, 4 ottobre 2001,
Derks ed altri).
A ciò dovendosi anzi aggiungere che, in tema di reati colposi derivanti da
infortunio sul lavoro, per la configurabilità dell'aggravante speciale (qui,
quella prevista dall'art. 589 cpv. c.p.) non occorre che sia integrata la
violazione di norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro,
giacchè, per l'addebito di colpa specifica, è sufficiente che l'evento dannoso
si sia verificato a causa della violazione del disposto dell'art. 2087 del c.c.,
che fa carico all' imprenditore di adottare nell'esercizio dell'impresa le
misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono
necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori
(v. Cass., Sez. IV, 8 giugno 2001, Zagami).
Con il quinto motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione in
relazione al giudizio sulla mancata concessione delle attenuanti generiche ex
art. 62 bis c.p. fondato sul presunto grado di colpa del prevenuto, facendo
peraltro riferimento alla fattispecie più grave di cui all'art. 589 cpv. c.p.,
erroneamente contestata al Civelli, per quanto sopra esposto.
Il motivo è all'evidenza inammissibile, involgendo una censura di merito
sull'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito: in tema di
determinazione della pena e di concessione o diniego delle circostanze
attenuanti generiche, infatti, il dovere del giudice di dare ragione del
corretto esercizio del proprio potere discrezionale non deve esplicarsi
attraverso un'analitica e prolissa esposizione di tutti gli elementi previsti
dagli articoli 133 e 62 bis c.p., essendo sufficiente che egli mostri di avere
valutato le varie componenti del fatto, indicando, poi, soltanto quei criteri
che siano stati da lui ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Cass., Sez.
II, 23 settembre 2005, Carciati ed altri). Ciò che, nella specie, risulta essere
stato fatto, con, in particolare, satisfattivo richiamo alla ritenuta gravità
della colpa ed alla gravità del pregiudizio derivatone.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili
Mannnino Mario e Mannino Bruno, che unitariamente liquida in euro 2812, 5, di
cui 2500,00 ( duemilacinquecento), oltre IVA e CPA nelle misure di legge .
Così deciso in Roma il 4 luglio 2006
1) Lavoro - Morte del lavoratore - Datore di lavoro - Omicidio colposo - Obblighi di protezione - Estensione - Rapporto di causalità materiale tra condotta ed evento letale - Fattispecie. Risponde del delitto di omicidio colposo in danno del lavoratore il datore di lavoro che non ha procurato lo strumentario di sicurezza necessario a prevenire eventi lesivi nel corso della prestazione lavorativa, poi verificatisi, seppure l’inadempimento sia dovuto ad una contingente indisponibilità di tale strumentario, dal momento che il diritto alla salute del lavoratore, come diritto fondamentale, non può ammettere lacune di tutela imputabili a cause indipendenti dalla volontà del soggetto titolare della posizione di garanzia. Fattispecie: Mancata fornitura del giubbotto antiproiettile alla guardia giurata. Presidente B. R. De Grazia, Relatore P. Piccialli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI, 29/09/2006 (Ud. 04/07/2006), Sentenza n. 32286
2) Lavoro - Normativa antinfortunistica - Organizzazione delle attività lavorative in modo sicuro - Datore di lavoro - Responsabilità - Art. 2087 c.c., - Riduzione al minimo dei rischi - Evento lesivo - Imputazione - Art. 40, c. 2, c.p.. Il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell'art. 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'articolo 40, comma 2, c.p.. Tale obbligo comportamentale, che è conseguenza immediata e diretta della "posizione di garanzia" che il datore di lavoro assume nei confronti del lavoratore, in relazione all' obbligo di garantire condizioni di lavoro quanto più possibili sicure, è di tale spessore che non potrebbe neppure escludersi una responsabilità colposa del datore di lavoro allorquando questi tali condizioni non abbia assicurato, pur formalmente rispettando le norme tecniche, eventualmente dettate in materia al competente organo amministrativo, in quanto, al di là dell'obbligo di rispettare le suddette prescrizioni specificamente volte a prevenire situazioni di pericolo o di danno, sussiste pur sempre quello di agire in ogni caso con la diligenza, la prudenza e l'accortezza necessarie ad evitare che dalla propria attività derivi un nocumento a terzi (Cass., Sez. IV, 12 gennaio 2005, Cuccu; Cass., Sez. IV, 12 dicembre 2000, Bulferetti). Presidente B. R. De Grazia, Relatore P. Piccialli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI, 29/09/2006 (Ud. 04/07/2006), Sentenza n. 32286
3) Sicurezza sul lavoro - Normativa antinfortunistica - Indisponibilità oggettiva dello strumentario di sicurezza - Datore di lavoro - Esimente della responsabilità - Esclusione. Un'eventuale indisponibilità dello strumentario di sicurezza, dipendente da qualsiasi causa, non può infatti assurgere ad esimente, per l'ovvia e stringente considerazione che il diritto alla salute (qui del lavoratore) è un diritto fondamentale dell'individuo (articolo 32 della Costituzione) che non può ammettere eccezioni (per riferimenti, Cass., Sez. IV, 28 gennaio 2005, Ranzi). Presidente B. R. De Grazia, Relatore P. Piccialli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI, 29/09/2006 (Ud. 04/07/2006), Sentenza n. 32286
4) Lavoro - Reati colposi derivanti da infortunio sul lavoro - Aggravante speciale - Configurabilità. In tema di reati colposi derivanti da infortunio sul lavoro, per la configurabilità dell'aggravante speciale (qui, quella prevista dall'art. 589 cpv. c.p.) non occorre che sia integrata la violazione di norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, giacchè, per l'addebito di colpa specifica, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione del disposto dell'art. 2087 del c.c., che fa carico all' imprenditore di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori (v. Cass., Sez. IV, 8 giugno 2001, Zagami). Presidente B. R. De Grazia, Relatore P. Piccialli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI, 29/09/2006 (Ud. 04/07/2006), Sentenza n. 32286
5) Lavoro - Normativa antinfortunistica - Responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., - Ipotesi di concorrente formazione - Accertamento da parte dei giudici - Nesso eziologico. La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., nell'ipotesi di concorrente formazione, presuppone l'accertamento da parte dei giudici che il presidio di prevenzione fosse confacente a regole di esperienza statutariamente previste o invalse nelle prassi. Proprio, in forza della disposizione generale di cui all'art. 2087 del codice civile e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40, comma 2, c.p. Presidente B. R. De Grazia, Relatore P. Piccialli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI, 29/09/2006 (Ud. 04/07/2006), Sentenza n. 32286
6) Procedure e varie - Rito abbreviato - Giudice di appello - Ulteriori acquisizioni probatorie - Limiti - Art. 603 c.p.p. c.3 - Rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Il giudice di appello del processo celebratosi in primo grado con il rito abbreviato può disporre acquisizioni probatorie ulteriori rispetto a quelle già esistenti al momento dell'accoglimento della richiesta del rito speciale, ma soltanto nell'ipotesi di assoluta necessità rilevata d'ufficio, ai sensi del comma 3 dell'art. 603 c.p.p., di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; non, invece, nel caso di sollecitazione dell'espletamento di tale attività processuale formulata dalle parti con l'atto di impugnazione, giacché, in fase di appello, non può configurarsi alcun potere di iniziativa delle parti in ordine all'assunzione delle prove in quanto, prestato il consenso all'adozione dei rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova (Cass., Sez. II, 31 gennaio 2005, Giliberti). Presidente B. R. De Grazia, Relatore P. Piccialli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI, 29/09/2006 (Ud. 04/07/2006), Sentenza n. 32286
7) Procedure e varie - Condanna al pagamento di una provvisionale - natura del provvedimento “parziale e provvisoria” - Effetti - Limiti. La condanna al pagamento di una provvisionale costituisce un provvedimento di natura parziale e provvisoria, che anticipa in sede penale la valutazione definitiva della sussistenza del danno e non fa stato per sua natura nel processo civile di liquidazione, ne è impugnabile per cassazione, in quanto la sua efficacia è destinata a cessare con la pronuncia della sentenza definitiva che, decidendo il ricorso per cassazione anche con riferimento alle statuizioni sul risarcimento del danno, chiude definitivamente il processo (ex piuribus, Cass., Sez. VI, 16 aprile 2004, Fusaro; Cass., Sez. IV, 28 ottobre 2005, Conti). Presidente B. R. De Grazia, Relatore P. Piccialli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI, 29/09/2006 (Ud. 04/07/2006), Sentenza n. 32286
8) Procedure e varie - Procedimenti per reati colposi - Sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa - Effetti - Artt. 516 e 521 c.p.p.. Nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'articolo 516 c.p.p. e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 dello stesso codice (di recente, Cass., Sez. IV, 3 maggio 2005, Bartalucci). Presidente B. R. De Grazia, Relatore P. Piccialli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI, 29/09/2006 (Ud. 04/07/2006), Sentenza n. 32286
9) Procedure e varie - Determinazione della pena e di concessione o diniego delle circostanze attenuanti generiche - Esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito - Artt. 133 e 62 bis c.p.. In tema di determinazione della pena e di concessione o diniego delle circostanze attenuanti generiche, infatti, il dovere del giudice di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale non deve esplicarsi attraverso un'analitica e prolissa esposizione di tutti gli elementi previsti dagli articoli 133 e 62 bis c.p., essendo sufficiente che egli mostri di avere valutato le varie componenti del fatto, indicando, poi, soltanto quei criteri che siano stati da lui ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Cass., Sez. II, 23 settembre 2005, Carciati ed altri). Presidente B. R. De Grazia, Relatore P. Piccialli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI, 29/09/2006 (Ud. 04/07/2006), Sentenza n. 32286
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