Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 10/01/2006 (Cc. 29/11/2005), Ordinanza n. 324
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III,
10/01/2006 (Cc. 29/11/2005), Ordinanza n. 324
(Pres. Lupo E. - Est. Petti C. - Rel. Petti C. - Imp. Iacovino. - P.M. Di Popolo A. (Conf.), Dichiara inammissibile, Trib. Latina, 15 Luglio 2005).
del 29/11/2005
SENTENZA N. 1331
REGISTRO GENERALE
N. 30603/2005
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente -
Dott. PETTI Ciro - Consigliere -
Dott. GENTILE Mario - Consigliere -
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere -
Dott. SARNO Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensori di IACOVINO Cosimo, nato a Porto San Giorgio il 25 febbraio del 1941;
avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Latina del 15 luglio del 2005;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Angelo Di Popolo il
quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore avv. GRASSO Alfio, il quale ha concluso per l'accoglimento
del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con ordinanza del 15 luglio del 2005, il Tribunale del riesame di Latina
confermava il provvedimento di sequestro preventivo di una grotta adottato nei
confronti di Iacovino Cosimo, indagato per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del
2001, art. 44, lett. b) per avere costruito davanti ad una grotta sita
nell'isola di Palmarola muri in cemento nonché all'interno della stessa una vano
adibito a wc e ciò al fine di modificare la destinazione d'uso di tale immobile
da locale deposito ad abitazione, senza il permesso di costruire e senza
l'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico,
trattandosi di immobile sito nell'isola di Palmarola notoriamente disabitata. A
fondamento della decisione il tribunale osservava che la denuncia d'inizio
attività presentata il 18 gennaio del 2005 riguardava lavori di manutenzione
completamente diversi da quelli realizzati che erano diretti a rendere abitabile
un locale adibito a deposito.
Avverso tale decisione l'indagato ha proposto "appello", trasmesso a questa
Corte dalla Cancelleria, denunciando travisamento dei fatti ed arbitraria
interpretazione degli stessi. Assume che i muretti erano stati realizzati previa
denuncia d'inizio attività e che con la costruzione del vano WC si è voluto
integrare e completare il servizio igienico esistente e, quindi, per la natura
dell'intervento, non era richiesto il permesso di costruire.
DIRITTO
L'impugnazione è inammissibile come ricorso perché non contiene vizi censurabili
in questa sede.
In proposito è opportuno ribadire che in questa materia, a norma dell'articolo
325 c.p.p., il ricorso per Cassazione può essere proposto solo per violazione di
legge. Secondo l'orientamento prevalente di questa Corte, recentemente ribadito
dalle Sezioni unite con la sentenza n. 2 del 2004, Ferrazzi, nel concetto di
violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la
presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza
di precise norme processuali, quali ad esempio l'articolo 125 c.p.p., che impone
la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della
motivazione, che è prevista come autonomo mezzo d'annullamento nell'articolo 606
c.p.p., lett. e), ne' tanto meno il travisamento del fatto non risultante dal
testo del provvedimento.
Inoltre, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di
legittimità della misura cautelare da parte della Corte di Cassazione non può
tradursi in un'anticipata decisione della questione di merito concernente la
responsabilità della persona sottoposta alle indagini per il reato oggetto di
investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la
fattispecie concreta e quella legale rimanendo preclusa ogni questione relativa
alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (cfr.
tra le ultime Cass: sez. 2^, 9 giugno 2003, Gagliardo). Ogni verifica quindi è
circoscritta a quelle difformità tra fattispecie concreta e fattispecie astratta
che emergono con piena evidenza, senza che sia consentito alcun apprezzamento
circa la pretesa punitiva che travalichi i limiti di una sommaria delibazione.
L'indicazione di tali precisi limiti alla cognizione del giudice adito determina
di conseguenza l'inammissibilità dei motivi di gravame attraverso i quali la
parte intenda sottoporre alla corte profili della questione di fatto rimessi in
via esclusiva al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Quindi, i dedotti vizi di travisamento del fatto ed illogicità della motivazione
non sono deducibili in questa sede. L'unico motivo astrattamente deducibile in
questa sede riguarda una presunta violazione di legge e segnatamente dell'art. 3
lett. b) del Testo Unico sull'edilizia approvato con il D.P.R. n. 380 del 2001.
Assume il ricorrente che per sostituire un servizio igienico non era necessario
il permesso di costruire.
L'assunto non va condiviso.
È ben vero che la sostituzione all'interno di un locale dei servizi igienici
configura un intervento di manutenzione straordinaria per il quale non era
richiesto il permesso di costruire non essendo riconducibile agli interventi di
cui all'art. 10 del Testo Unico citato, ma è altrettanto certo che si può
considerare di manutenzione straordinaria l'intervento che non alteri i volumi e
le superfici delle unità immobiliari e soprattutto non modifichi la destinazione
d'uso dell'immobile (cfr. D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3), e ciò perché il
mutamento della destinazione d'uso tra categorie autonome, determinando comunque
una trasformazione urbanistica o edilizia del territorio, richiede il permesso
di costruire.
Nella fattispecie il giudice della cautela ha ritenuto che l'indagato con le
opere che stava realizzando volesse modificare la destinazione d'uso di quella
grotta da mero deposito a luogo residenziale.
Siffatta valutazione di merito non può essere censurabile in questa sede perché,
non essendo inverosimile o improbabile, non determina alcuna violazione di
legge. Si tratta invero di intervento eseguito su una piccolissima isola che
costituisce parco naturale dove nel periodo estivo esiste una notevole domanda
di alloggi per cui qualsiasi anfratto astrattamente idoneo a fungere da
abitazione, sia pure modesta o rudimentale, è ambito. Il fatto quindi configura
astrattamente il reato ipotizzato avuto riguardo alla particolarità del luogo.
Sarà il giudice del merito a stabilire, tenuto conto delle caratteristiche
assunte dall'immobile dopo il completamento dei lavori, se l'ipotizzata
modificazione della destinazione d'uso si sia effettivamente verificata.
Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese
processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro,
500,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di
carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa
d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con
la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'art. 616 c.p.p..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2006
1) Urbanistica e edilizia - Costruzione abusiva - Realizzazione di muro di chiusura di una grotta - Reato di cui all'art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380/2001 - Sussiste - Fattispecie: cambio di destinazione di una grotta da locale deposito ad abitazione estiva. In materia edilizia, integra il reato di cui all'art. 44 lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 la costruzione, in difetto del permesso di costruire, di un muro in cemento all'ingresso di una grotta, con all'interno un servizio igienico, al fine di modificare la destinazione d'uso da locale deposito ad abitazione, sia pure temporanea. (La Corte ha osservato che trattandosi di un intervento realizzato in una piccolissima isola - Palmarola - ove nel periodo estivo esiste una notevole domanda di alloggi, il reato è ipotizzabile anche con riferimento ad una modesta e rudimentale forma di abitazione). Pres. Lupo E. - Est. Petti C. - Rel. Petti C. - Imp. Iacovino. - P.M. Di Popolo A. (Conf.), (Dichiara inammissibile, Trib. Latina, 15 Luglio 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 10/01/2006 (Cc. 29/11/2005), Ordinanza n. 324
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