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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Urbanistica e edilizia - Natura precaria di un manufatto - Qualificazione delle
opere precarie - Elementi - Fattispecie: container dotato di ruote e munito di
libretto di circolazione. Sono da considerarsi precari i manufatti destinati
a soddisfare esigenze contingenti, specifiche, cronologicamente determinate e ad
essere rimossi dopo il momentaneo uso. La natura precaria di un manufatto non
dipende dal tipo di materiale usato o dalle tecniche di costruzione o dalla
facile rimovibilità, ma dalla natura oggettiva dell’opera e dalla destinazione
d’uso. Nella specie, non può considerarsi manufatto precario un container dotato
di ruote e munito di libretto di circolazione se adibito ad abitazione e,
quindi, a funzione diversa da quella di locomozione per la quale è stato
fabbricato, esclusa peraltro dall’ancoraggio al suolo e dalla destinazione
abitativa non predeterminata nel tempo. Pres. Lupo - Est. Squassoni - Ric.
Licari, (Conferma, Corte d’Appello di Palermo del 14/11/2005). CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 settembre 2006 (Ud. 15/06/2006), Sentenza n.
32551
Urbanistica e edilizia - Opere precarie - Qualificazione legislativa e
giuridica - Art. 3 c.1 lett. e. 5 DPR 380/2001. La novazione legislativa in
materia di qualificazione delle opere precarie, evidenzia che l'installazione di
"…manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come
abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che
non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee" (art. 3 c.1 lett.
e. 5 DPR 380/2001), non possono considerarsi opere precari, includendoli, tra
gli interventi di nuova costruzione e relativa disciplina, a tale risultato era
pervenuta la giurisprudenza di legittimità nella vigenza della pregressa
normativa. Pres. Lupo - Est. Squassoni - Ric. Licari, (Conferma, Corte d’Appello
di Palermo del 14/11/2005). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 settembre
2006 (Ud. 15/06/2006), Sentenza n. 32551
Udienza pubblica del 15.6.2006
SENTENZA N. 01126/2006
REG. GENERALE n. 0111212006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III. mi Signori
Dott. LUPO
ERNESTO Presidente
1. Dott. POSTIGLIONE AMEDEO Consigliere
2. Dott. SQUASSONI CLAUDIA Consigliere
3. Dott. FIALE ALDO Consigliere
4. Dott. IANNIELLO ANTONIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1) LICARI ROSA
N. IL 14/12/1942
avverso SENTENZA
del 14/11/2005
CORTE
APPELLO
di PALERMO
Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento
Udita in PUBBLICA UDIENZA Ia relazione fatta dal consigliere SQUASSONI CLAUDIA,
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Passacantando Guglielmo,
che ha concluso per il rigetto del ricorso,
Udito per la parte civile, l'avv.==
Udito i difensor, avv. Salemi Annibale Renato di Marsale,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 17 gennaio 2005, il
Tribunale di Marsala ha ritenuto Licari Rosa responsabile del reato previsto
dall'art. 20 c. 1 lett. b L. 47/1985 e l'ha condannata alla pena di giustizia;
la decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Palermo in data 14
novembre 2005.
Per giungere a tale conclusione, i Giudici di merito hanno ritenuto accertato in
fatto che l'imputata avesse collocato in un terreno di sua proprietà una
struttura prefabbricata ad uso abitativo; in diritto, hanno concluso che il
manufatto avesse il carattere della stabilità escludendo la natura precaria
ritenuta dalla difesa - per cui necessitava di concessione edilizia mancante nel
caso concreto.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputata ricorre in Cassazione deducendo
difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
=che il manufatto era costituito da un container munito di ruote e di libretto
di circolazione non infisso al suolo: pertanto, non ha determinato alcuna
trasformazione edilizia o urbanistica del terreno e deve essere considerato
opera precaria non richiedente concessione;
= che, comunque, manca l'elemento soggettivo del reato in quanto, come risulta
dal dèpliant in atti, era stata ingannata dal venditore sulla possibilità di
posizionale liberamente il container su qualsiasi terreno. Le censure non sono
meritevoli di accoglimento.
Il problema di diritto che il caso pone, è ora risolto normativamente dall'art.
3 c.1 lett. e. 5 DPR 380/2001 che include tra gli interventi di nuova
costruzione l'installazione di "roulottes, campers, case mobili..... che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini
e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee";
in sostanza, la novazione legislativa segnala che le ricordate strutture non
possono considerarsi precarie ed a tale risultato era pervenuta la
giurisprudenza di legittimità nella vigenza della pregressa normativa.
Sul punto, è appena il caso di ricordare che sono da considerarsi precari i
manufatti destinati a soddisfare esigenze contingenti, specifiche,
cronologicamente determinate e ad essere rimossi dopo il momentaneo uso; la
natura precaria di un manufatto non dipende dal tipo di materiale usato o dalle
tecniche di costruzione o dalla facile rimovibilità, ma dalla natura oggettiva
della opera.
Il container per cui è processo non era adibito alla funzione di locomozione per
la quale era fabbricato , ma era ancorato al suolo e destinato ad un uso
abitativo non predeterminato nel tempo ; per tali peculiari caratteristiche, non
può considerarsi di natura precaria.
II ricordato container deve ritenersi un prefabbricato la cui installazione
richiedeva il previo rilascio di concessione edilizia, ora permesso di
costruire, in quando comportante una alterazione non meramente occasionale e
precaria dello stato dei luoghi.
Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, l'imputata sostiene di
avere agito nella convinzione della liceità del suo operato in base a una
superficiale lettura del dèpliant in quanto e chiaro che reclamizzato libero
posizionamento del mezzo fosse limitato allo uso proprio del container.
Pertanto, la ricorrente non può invocare la buona fede in quanto è venuta meno
al dovere di informarsi ,e di controllare le informazioni, che, in vista della
osservanza dei precetti penali, grava sui privati che intendono svolgere una
attività normativamente regolata.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Roma, 15 giugno 2006
Il consigliere estensore
Il presidente
Claudia SQUASSONI
Ernesto LUPO
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