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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 settembre 2006 (Ud. 15/06/2006), Sentenza n. 32551



Urbanistica e edilizia - Natura precaria di un manufatto - Qualificazione delle opere precarie - Elementi - Fattispecie: container dotato di ruote e munito di libretto di circolazione.
Sono da considerarsi precari i manufatti destinati a soddisfare esigenze contingenti, specifiche, cronologicamente determinate e ad essere rimossi dopo il momentaneo uso. La natura precaria di un manufatto non dipende dal tipo di materiale usato o dalle tecniche di costruzione o dalla facile rimovibilità, ma dalla natura oggettiva dell’opera e dalla destinazione d’uso. Nella specie, non può considerarsi manufatto precario un container dotato di ruote e munito di libretto di circolazione se adibito ad abitazione e, quindi, a funzione diversa da quella di locomozione per la quale è stato fabbricato, esclusa peraltro dall’ancoraggio al suolo e dalla destinazione abitativa non predeterminata nel tempo. Pres. Lupo - Est. Squassoni - Ric. Licari, (Conferma, Corte d’Appello di Palermo del 14/11/2005). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 settembre 2006 (Ud. 15/06/2006), Sentenza n. 32551

Urbanistica e edilizia - Opere precarie - Qualificazione legislativa e giuridica - Art. 3 c.1 lett. e. 5 DPR 380/2001. La novazione legislativa in materia di qualificazione delle opere precarie, evidenzia che l'installazione di "…manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee" (art. 3 c.1 lett. e. 5 DPR 380/2001), non possono considerarsi opere precari, includendoli, tra gli interventi di nuova costruzione e relativa disciplina, a tale risultato era pervenuta la giurisprudenza di legittimità nella vigenza della pregressa normativa. Pres. Lupo - Est. Squassoni - Ric. Licari, (Conferma, Corte d’Appello di Palermo del 14/11/2005). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 settembre 2006 (Ud. 15/06/2006), Sentenza n. 32551



Udienza pubblica del 15.6.2006
SENTENZA N. 01126/2006
REG. GENERALE n. 0111212006


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli III. mi Signori

    Dott. LUPO ERNESTO                                           Presidente
1. Dott. POSTIGLIONE AMEDEO                                Consigliere
2. Dott. SQUASSONI CLAUDIA                                   Consigliere
3. Dott. FIALE ALDO                                                  Consigliere
4. Dott. IANNIELLO ANTONIO                                     Consigliere
 

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da :


1) LICARI ROSA                                                          N. IL 14/12/1942


avverso SENTENZA                    del 14/11/2005


     CORTE APPELLO                                          di PALERMO


Visti gli atti, la sentenza  ed il procedimento
Udita in PUBBLICA UDIENZA Ia relazione fatta dal consigliere SQUASSONI CLAUDIA,
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Passacantando Guglielmo,

che ha concluso per il rigetto del ricorso,
Udito per la parte civile, l'avv.==
Udito i difensor, avv. Salemi Annibale Renato di Marsale,


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con sentenza 17 gennaio 2005, il Tribunale di Marsala ha ritenuto Licari Rosa responsabile del reato previsto dall'art. 20 c. 1 lett. b L. 47/1985 e l'ha condannata alla pena di giustizia; la decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Palermo in data 14 novembre 2005.


Per giungere a tale conclusione, i Giudici di merito hanno ritenuto accertato in fatto che l'imputata avesse collocato in un terreno di sua proprietà una struttura prefabbricata ad uso abitativo; in diritto, hanno concluso che il manufatto avesse il carattere della stabilità escludendo la natura precaria ritenuta dalla difesa - per cui necessitava di concessione edilizia mancante nel caso concreto.


Per l'annullamento della sentenza, l'imputata ricorre in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:


=che il manufatto era costituito da un container munito di ruote e di libretto di circolazione non infisso al suolo: pertanto, non ha determinato alcuna trasformazione edilizia o urbanistica del terreno e deve essere considerato opera precaria non richiedente concessione;


= che, comunque, manca l'elemento soggettivo del reato in quanto, come risulta dal dèpliant in atti, era stata ingannata dal venditore sulla possibilità di posizionale liberamente il container su qualsiasi terreno. Le censure non sono meritevoli di accoglimento.

Il problema di diritto che il caso pone, è ora risolto normativamente dall'art. 3 c.1 lett. e. 5 DPR 380/2001 che include tra gli interventi di nuova costruzione l'installazione di "roulottes, campers, case mobili..... che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee"; in sostanza, la novazione legislativa segnala che le ricordate strutture non possono considerarsi precarie ed a tale risultato era pervenuta la giurisprudenza di legittimità nella vigenza della pregressa normativa.


Sul punto, è appena il caso di ricordare che sono da considerarsi precari i manufatti destinati a soddisfare esigenze contingenti, specifiche, cronologicamente determinate e ad essere rimossi dopo il momentaneo uso; la natura precaria di un manufatto non dipende dal tipo di materiale usato o dalle tecniche di costruzione o dalla facile rimovibilità, ma dalla natura oggettiva della opera.


Il container per cui è processo non era adibito alla funzione di locomozione per la quale era fabbricato , ma era ancorato al suolo e destinato ad un uso abitativo non predeterminato nel tempo ; per tali peculiari caratteristiche, non può considerarsi di natura precaria.


II ricordato container deve ritenersi un prefabbricato la cui installazione richiedeva il previo rilascio di concessione edilizia, ora permesso di costruire, in quando comportante una alterazione non meramente occasionale e precaria dello stato dei luoghi.


Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, l'imputata sostiene di avere agito nella convinzione della liceità del suo operato in base a una superficiale lettura del dèpliant in quanto e chiaro che reclamizzato libero posizionamento del mezzo fosse limitato allo uso proprio del container.

Pertanto, la ricorrente non può invocare la buona fede in quanto è venuta meno al dovere di informarsi ,e di controllare le informazioni, che, in vista della osservanza dei precetti penali, grava sui privati che intendono svolgere una attività normativamente regolata.


PQM


La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Roma, 15 giugno 2006


Il consigliere estensore              Il presidente
   Claudia SQUASSONI                    Ernesto LUPO


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