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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Urbanistica e edilizia - Reati urbanistici e potestà legislativa regionale -
Regione autonoma Siciliana - Limiti - Principio di legalità - Leggi regionali
incidenti sul sistema penale - Autonoma legislativa regionale - Esclusione.
In materia di potestà autonoma legislativa regionale, lo Statuto siciliano pur
riconoscendo competenza legislativa esclusiva in materia urbanistica, deve
conformare tale potestà al rispetto della legittimità (territoriale,
costituzionale, degli obblighi internazionali, etc.). Ne deriva, in ossequio al
principio di legalità, che la scelta di criminalizzare o meno una certa condotta
consentendo l’opzione fra attrarre o meno una certa attività al regime del
permesso di costruire non può essere attribuita alla Regione attraverso
l’emanazione di leggi regionali comunque incidenti sul sistema penale, in senso
favorevole o contrario al reo. Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. P.M. in proc.
Moltisanti. (annulla con rinvio, ordinanza del 6.3.2006 - Tribunale di
Siracusa). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 4 ottobre 2006 (C. c.
15/06/2006), Sentenza n. 33039
Urbanistica e edilizia - Regioni a statuto speciale obbligo di armonizzarsi
con norme di principio della legislazione statale - Sussiste - Fattispecie:
qualificazione di “opera precaria”. In tema di disciplina edilizia anche la
legislazione delle Regioni a statuto speciale "si deve armonizzare con le norme
di principio della legislazione statale", sicché "il concetto di opera precaria,
cui anche la legge regionale fa riferimento, non può essere un concetto diverso
da quello previsto dalla legislazione statale". Pertanto, deve escludersi, in
ossequio al principio di legalità, che la scelta di criminalizzare o meno una
certa condotta possa attribuirsi alla Regione, consentendo l'opzione fra
attrarre o meno una certa attività al regime del permesso di costruire. Pres.
Lupo - Est. Fiale - Ric. P.M. in proc. Moltisanti. (annulla con rinvio,
ordinanza del 6.3.2006 - Tribunale di Siracusa). CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. III, 4 ottobre 2006 (C. c. 15/06/2006), Sentenza n. 33039
Urbanistica e edilizia - Regione Siciliana - Statuto speciale - Principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione statale - Rispetto - Obbligo - L.R.S.
n. 37/1985 e 4/2003. Le leggi n. 37/1985 e 4/2003 della Regione Siciliana -
nonostante la competenza esclusiva in materia urbanistica - devono (ex art. 117
della Costituzione, anche come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del
2001) comunque rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione
statale e quindi in ogni caso devono essere interpretate in modo da non
collidere con detti principi generali (al riguardo: Corte Cost., sentenza n. 187
del 1997; Cons. giust. amm. Reg. sic., 28.2.1995, n. 73; nonché Cass., Sez.
9.12,2004, Garufi; 11.1.2002, Castiglia; 16.1.2001, Graziano). Pres. Lupo - Est.
Fiale - Ric. P.M. in proc. Moltisanti. (annulla con rinvio, ordinanza del
6.3.2006 - Tribunale di Siracusa). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 4
ottobre 2006 (C. c. 15/06/2006), Sentenza n. 33039
Urbanistica e edilizia - Opere c.d. precarie - Qualificazione - Criterio
strutturale - Inapplicabilità - Criterio funzionale - Applicabilità. Per la
qualificazione delle opere c.d. precarie, il criterio strutturale (parti di cui
la costruzione si compone che siano facilmente rimovibili), non è applicabile
(la "sagoma" di una costruzione attiene alla conformazione planovolumetrica
della stessa ed al suo perimetro inteso in senso sia verticale sia orizzontale,
Cass., Sez. III: 18.3.2004, Calzoni; 9.2.1998, Maffullo; 12.5.1994, Soprani).
Sicché, deve essere valutata la precarietà di un’opera, attraverso il criterio
funzionale (l'uso realmente precario e temporaneo cui la costruzione è
destinata). Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. P.M. in proc. Moltisanti. (annulla
con rinvio, ordinanza del 6.3.2006 - Tribunale di Siracusa). CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 4 ottobre 2006 (C. c. 15/06/2006), Sentenza n. 33039
Urbanistica e edilizia - Tettoia non destinata a soddisfare esigenze
temporanee - Opere precaria - Esclusione - Art. 44, lett. b, del D.P.R. n.
380/2001 - Configurabilità. Una tettoia, anche se priva di elementi di
chiusura laterali, non destinata a soddisfare esigenze temporanee, in assenza di
permesso di costruire, configura il reato di costruzione abusiva, ex art. 44,
lett. b, del D.P.R. n. 380/2001, anche nelle regioni aventi competenza esclusiva
in materia urbanistica (nella specie Regione Sicilia). Pres. Lupo - Est. Fiale -
Ric. P.M. in proc. Moltisanti. (annulla con rinvio, ordinanza del 6.3.2006 -
Tribunale di Siracusa). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 4 ottobre 2006
(C. c. 15/06/2006), Sentenza n. 33039
Urbanistica e edilizia - Normativa urbanistica - Opera precaria - Mancanza di
precarietà - Permesso di costruire - Necessità. La mancanza di precarietà di
una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio è elemento essenziale che
deve sempre esistere perché si possa riconoscere la necessità del permesso di
costruire: in presenza di una precarietà dei manufatti, non sussistono quegli
effetti sul territorio che la normativa urbanistica vuole regolare. Pres. Lupo -
Est. Fiale - Ric. P.M. in proc. Moltisanti. (annulla con rinvio, ordinanza del
6.3.2006 - Tribunale di Siracusa). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 4
ottobre 2006 (C. c. 15/06/2006), Sentenza n. 33039
Urbanistica e edilizia - Opere precarie in genere - Giurisprudenza. La
trasformazione di un balcone o di un terrazzino circondato da muri perimetrali
in veranda, mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su
intelaiatura metallica, non costituisce realizzazione di una pertinenza, nè
intervento di manutenzione straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta a
concessione edilizia/permesso di costruire (vedi Cass., Sez. III: 28.10.2004, D'
Aurelio; 13.1.2000, Spaventi; 23.6.1989, Bindi; 6.4.1988, Rossi; 23.12.1987,
Milani; 4.12.1987, Sanchini; 28.4.1983, Topi; 20.4.1983, Ambri). La
realizzazione di una veranda chiusa con vetrate, determinando l'aumento della
superficie utile di un appartamento e la modifica della sagoma dell'edificio,
richiede il previo rilascio della concessione di costruzione (C. Stato, Sez. V:
8.4.1999, n. 394; 22.7.1992, n. 675). E’ necessaria la concessione edilizia "nel
caso di veranda costruita con elementi in alluminio e vetri che aumenti la
volumetria dell'edificio rispetto alla conformazione originaria, trattandosi
peraltro di opera destinata a perdurare a tempo indeterminato, a nulla rilevando
in contrario l'utilizzazione dei materiali diversi dalla muratura e l'eventuale
amovibilità delle strutture utilizzate". C.G.A.R.S. sezioni riunite del
15.10.1991, sentenza n. 345; CGA del 23.10.1998, n. 633. Pres. Lupo - Est. Fiale
- Ric. P.M. in proc. Moltisanti. (annulla con rinvio, ordinanza del 6.3.2006 -
Tribunale di Siracusa). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 4 ottobre 2006
(C. c. 15/06/2006), Sentenza n. 33039
Procedure e varie - Verifica di legittimità del sequestro - Ricorso contro le
ordinanze emesse dal Tribunale del riesame - Limiti - Violazione di legge -
Fattispecie: applicazione di erronei principi di diritto - Art. 325 c.p.p..
Ai sensi dell'art. 325 c.p.p., contro le ordinanze emesse dal Tribunale del
riesame investito della verifica di legittimità del sequestro, i soggetti
legittimati possono proporre ricorso per cassazione soltanto per "violazione di
legge". Alla violazione di legge vanno ricondotte la mancanza assoluta e la mera
apparenza della motivazione (e questa deve considerarsi "meramente apparente"
quando sia del tutto priva di requisite minimi di coerenza e completezza: Cass.
Sez. Unite, 28.5.2003, n. 12), ma non anche il vizio di manifesta illogicità
della stessa ex art. 606, comma I°, lett. e), c.p.p. (Cass. Sez. Unite,
28.1.2004, n. 5876; Sez, III, 15.7.2004, n. 36160). Fattispecie: incoerenza
della decisione conseguente all'applicazione di erronei principi di diritto.
Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. P.M. in proc. Moltisanti. (annulla con rinvio,
ordinanza del 6.3.2006 - Tribunale di Siracusa). CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. III, 4 ottobre 2006 (C. c. 15/06/2006), Sentenza n. 33039
Procedure e varie - Principio della riserva di legge in materia penale -
Monopolio del legislatore statale - Corte Costituzionale - Interpretazione e
fondamento. Nell'interpretazione del principio della riserva di legge in
materia penale, (art. 25, 2° comma Cost.), la Corte Costituzionale ha
costantemente affermato il monopolio del legislatore statale, fondando tale
posizione su un'esegesi del complessivo sistema costituzionale che disvela la
statualità del ramo penale del diritto in ogni vicenda costitutiva o estintiva
della punibilità. E' stato evidenziato, in particolare, che: a) la scelta circa
le restrizioni dei beni fondamentali della persona e cosi impegnativa che non
può non essere di pertinenza dello Stato; b) la riserva di competenza alla legge
statale è anche una conseguenza della necessità che vi siano in tutto il
territorio nazionale condizioni di eguaglianza nella fruizione della libertà
personale, pena la violazione dell'art. 3 Cost.; c) un eventuale pluralismo di
fonti regionali penali contrasterebbe con il principio dell'unità politica dello
Stato (Corte Cost. sentenza n. 487 del 25.10.1989, riferita proprio a
disposizioni legislative della Regione Siciliana incidenti sul regime del
condono edilizio posto dall'art. 31 della legge n. 47/1985). Pres. Lupo - Est.
Fiale - Ric. P.M. in proc. Moltisanti. (annulla con rinvio, ordinanza del
6.3.2006 - Tribunale di Siracusa). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 4
ottobre 2006 (C. c. 15/06/2006), Sentenza n. 33039
Udienza in Camera di Consiglio data 15.6.2006
SENTENZA N. 696
REG. GENERALE n. 14559/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III. mi Signori
Dott. Ernesto LUPO Presidente
1. Dott. Amedeo POSTIGLIONE Consigliere
2. Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere
3. Dott. Aldo FIALE
Consigliere
4. Dott. Antonio IANNIELLO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore della Repubblica preso il Tribunale di
Siracusa
Avverso l'ordinanza 6-3-2006 del Tribunale per il riesame di Siracusa, pronunciata nei confronti di:
MOLTISANTI Corrado, n. ad
Ispica (RG) l'8
-5-1942
Sentita la relazione fatta dal
Consigliere M. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero nella persona del M. G. PASSACANTANDO, che ha concluso
per l'annullamento con rinvio,
dell'ordinanza impugnata
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 6.3.2006 il Tribunale di Siracusa - in accoglimento
dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di Moltisanti Corrado -
revocava il sequestro preventivo disposto in data 26.1.2006 dal G.I.P. di quello
stesso Tribunale ed avente ad oggetto una tettoia di 132 mq. in corso di
costruzione in assenza di permesso di costruire (adottato in relazione
all'ipotizzato reato di costruzione abusiva, ex art. 44, lett. b, del D.P.R. n.
380/2001) e revocava il sequestro medesimo.
Rilevava il Tribunale che:
- l'opera in corso di realizzazione consiste, allo stato, in una tettoia in
elementi lamellari di abete, di circa mq. 132, priva di elementi di chiusura
laterali, i cui puntelli di sostegno risultano infissi per mezzo di bulloni
metallici al piano di calpestio di una terrazza privata di copertura di un
edificio;
- detta opera sarebbe sottratta al regime del permesso di costruire a norma
dell'art. 20, 3° e 4° comma, della legge della Regione Siciliana 16.4.2003, n.
4, in relazione all'art. 9 della precedente legge regionale 10.8.1985, n. 37, si
da potere essere eseguita senza necessità di concessione o autorizzazione e
previa mera presentazione al Sindaco del Comune nel quale ricade l'immobile di
"una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che
asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle
norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti";
- nella fattispecie, a fronte degli oggettivi caratteri di precarietà del
manufatto, si profilerebbe l'assoluta irrilevanza penale dei fatti contestati,
alla stregua di disposizioni regionali emanate nell'esercizio di potestà
legislativa esclusiva (art. 14 dello Statuto siciliano).
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica
presso Tribunale di Siracusa, il quale ha eccepito che:
- in tema di disciplina edilizia anche la legislazione delle Regioni a statuto
speciale "si deve armonizzare con le norme di principio della legislazione
statale", sicché "il concetto di opera precaria, cui anche la legge
regionale fa riferimento, non può essere un concetto diverso da quello previsto
dalla legislazione statale";
- nella specie, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto interpretare la normativa
regionale secondo i principi della legislazione statale e ritenere,
conseguentemente, che le opere non siano precarie, in quanto non destinate a
soddisfare esigenze temporanee.
Il difensore dell'indagato ha depositato memoria, in data 23.5.2006,
prospettando l'inammissibilità del proposto ricorso, che introdurrebbe
"apprezzamenti di fatto in ordine ad una situazione accertata in concreto" e si
riferirebbe a vizi di motivazione del provvedimento impugnato, laddove il
sindacato di legittimità sulle ordinanze emesse dal Tribunale del riesame, a
norma degli artt. 322 bis e 324 c.p.p., è limitato dal comma 1° dell'art.
325 c.p.p. all'esclusivo vizio della violazione di legge.
Il ricorso del P.M. è fondato e merita accoglimento.
1. L'ammissibilità del ricorso
Ai sensi dell'art. 325 c.p.p., contro le ordinanze emesse dal Tribunale del
riesame investito della verifica di legittimità del sequestro, i soggetti
legittimati possono proporre ricorso per cassazione soltanto per "violazione
di legge".
Secondo l'indirizzo giurisprudenziale ormai costante di questa Corte Suprema
(vedi Sez. Unite, 28.1.2004, n. 5876; Sez, III, 15.7.2004, n. 36160), alla
violazione di legge vanno ricondotte la mancanza assoluta e la mera apparenza
della motivazione (e questa deve considerarsi "meramente apparente" quando sia
del tutto priva di requisite minimi di coerenza e completezza: Sez. Unite,
28.5.2003, n. 12), ma non anche il vizio di manifesta illogicità della stessa ex
art. 606, comma I°, lett. e), c.p.p.
Nella specie il P.M. ricorrente non sovrappone una interpretazione propria a
quella effettuata da Tribunale, ma lamenta l'incoerenza della decisione
impugnata conseguente all'applicazione di erronei principi di diritto.
2. La normativa della Regione Siciliana
In linea di principio, e con notazioni necessariamente schematiche, deve
premettersi che alla Regione autonoma Siciliana l'art. 14, lett.
f), dello Statuto, (approvato con R.D.L. 15.5,1946, n. 455) riconosce
competenza legislativa esclusiva in materia urbanistica: tale
potestà, dunque, può svolgersi in maniera piena, purché nel rispetto del limiti
generali di legittimità (territoriale, costituzionale, degli obblighi
internazionali, etc.).
L'art. 9 delta legge della Regione autonoma Siciliana n. 37 del 10.8.1985
(Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico, edilizia,
riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive) disciplina le "opere
interne" e dispone testualmente, ai primi due commi, che:
"1. Non sono soggette a concessioni né ad autorizzazioni le opere interne alle
costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei
fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, né aumento delle superfici utili
e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso
delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio
alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle
zone indicate alla lett. a) dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 16
aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Ai fini
dell'applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle
superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di
esse. Non è altresì considerato aumento di superficie utile o di volume né
modificazione della sagoma della costruzione la chiusura di verande o balconi
con strutture precarie".
2. Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori,
il proprietario dell'uniti immobiliare deve presentare al sindaco una relazione
a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere
da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme
igienico-sanitarie vigenti".
L'art. 20 della legge della Regione autonoma Siciliana n. 4 del 16.4.2003
(Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003) introduce una
norma edilizia riguardante anch'essa le "opere interne" e dispone
testualmente, nei primi quattro commi, che:
"1. In deroga ad ogni altra disposizione di Legge, non sono soggette a
concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o
di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze
di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie,
ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della
Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a
vincolo.
2. Nei casi di cui al comma 1, contestualmente all'inizio dei lavori, il
proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del Comune nel
quale ricade l'immobile una relazione a firma di un professionista abilitato
alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle
norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle
igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del Comune
dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a
chiusura con struttura precaria.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla chiusura di
verande o balconi con strutture precarie come previsto dall'articolo 9 della
legge regionale 10 agosto 1985, n. 37; per tali casi è dovuto l'importo di
venticinque euro per ogni metro quadro di superficie chiusa.
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono da considerare strutture
precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di
facile rimozione, si definiscono verande tutte le chiusure o strutture
precarie come sopra realizzate, relative a qualunque superficie esistente su
balconi, terrazze a anche tra fabbricati. Sono assimilate alle verande le
altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline, gazebo ed
altre ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia realizzata can strutture
precarie, sempreché ricadenti su aree private".
La Circolare 5.3.2004, n. 2 dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente
della Regione Siciliana (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana n. 11 del 12.3.2004) é stata espressamente emanata "a
chiarimento dell'art. 20 della Legge regionale n. 4/2003".
In essa l'organo amministrativo - dopo avere premesso che "con l'espressione
opere interne si intendono definire gli interventi edilizi minori non
incidenti sul prospetto, sulla sagoma, sulla superficie e non comportanti un
aumento di unità immobiliari (ex art. 26, legge n. 47/1985)" - ha evidenziato
che "il legislatore siciliano, già con l'art. 9 della legge regionale n.
37/1985, aveva ampliato, rispetto alla normativa nazionale, le tipologie di tali
interventi minori includendo la chiusura di verande e balconi con strutture
precarie; successivamente con l'art. 20 della legge n. 4/2003, in sintonia
con l'evoluzione legislativa (vedi testa unico D.P.R. 6 giugno 2001, 380)
tendente a ridurre a 2 i titoli abilitativi, la concessione edilizia e la
denuncia di inizio di attività (riservando il primo agli interventi rilevanti
che importano un contralto preventivo e il secondo agli interventi minori per i
quali tale controllo non è necessario), sono state ulteriormente ampliate le
tipologie assoggettate a semplice denuncia di attività.
Tra le nuove tipologie sono compresi tutti gli interventi su superfici sia
interne che esterne che presentino come comune denominatore la precarietà
delle strutture consistente nella facile rimozione.
Recita inoltre l'ultima parte del comma 4 che, ai fini dell'applicazione del
regime semplificato, sono considerate verande sia le chiusure che le
strutture precarie suscettibili di facile rimozione e che sono assimilabili
alle verande numerose altre strutture, purché aperte almeno da un solo lato su
aree private che si devono intendere di natura pertinenziale.
D'altra parte, se così non fosse, non si comprenderebbe per quale ragione logica
la semplice costruzione di una tettoia, o di una copertura con struttura
precaria e aperta da uno a più lati, debba scontare un regime più rigoroso
comportante il titolo abilitativo della concessione, rispetto alla chiusura di
spazi già coperti che danno luogo ad un intervento di maggiore rilievo e
consistenza".
3. La potesti legislativa regionale in materia di reati urbanistici
La Corte Costituzionale - nell'interpretazione del principio della riserva di
legge in materia penale, posto dall'art. 25, 2° comma, della Costituzione -
ha costantemente affermato il monopolio del legislatore statale, fondando
tale posizione su un'esegesi del complessivo sistema costituzionale che disvela
la statualità del ramo penale del diritto in ogni vicenda costitutiva o
estintiva della punibilità. E' stato evidenziato, in particolare, che: a) la
scelta circa le restrizioni dei beni fondamentali della persona e cosi
impegnativa che non può non essere di pertinenza dello Stato; b) la riserva di
competenza alla legge statale è anche una conseguenza della necessità che vi
siano in tutto il territorio nazionale condizioni di eguaglianza nella fruizione
della libertà personale, pena la violazione dell'art. 3 Cost.; c) un eventuale
pluralismo di fonti regionali penali contrasterebbe con il principio dell'unità
politica dello Stato (Si vedano, al riguardo, le ampie e diffuse argomentazioni
svolte nella sentenza n. 487 del 25.10.1989, riferita proprio a disposizioni
legislative della Regione Siciliana incidenti sul regime del condono edilizio
posto dall'art. 31 della legge n. 47/1985).
La Consulta dunque, in coerenza con tali principi, ha più volte censurato leggi
regionali comunque incidenti sul sistema penale, in senso cioè favorevole o
contrario al reo.
Deve escludersi, pertanto, in ossequio al principio di legalità, che la scelta
di criminalizzare o meno una certa condotta possa attribuirsi alla Regione,
consentendo l'opzione fra attrarre o meno una certa attività al regime del
permesso di costruire.
In proposito:
- la formulazione dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del T.U. n. 380/2001 consente
alle Regioni l'esercizio di una flessibilità normativa nella direzione di
ampliare l'area applicativa del permesso di costruire, non determinando
comunque un ampliamento siffatto l'irrogazione delle sanzioni penali individuate
dall' art. 44 dello stesso T.U.;
- ai sensi dell'art. 22, 4° comma, dello stesso T.U. n. 380/2001, le Regioni a
statuto ordinario possono, con legge, ampliare o ridurre l'ambito applicativo
della denuncia di inizio dell'attività (D.I.A.), con la specificazione che
gli ampliamenti o le riduzioni delle categorie sottoposte dalla legge statale a
permesso di costruire non incidono, però, sul regime delle sanzioni penali, che
alla sola normativa statale si correla, in considerazione dei limiti posti dalla
Costituzione alla potestà legislativa regionale.
4. I canoni interpretativi della normativa posta dalla Regione autonoma
L'art. 2, comma 2, del T.U. n. 380/2001 prevede che "Le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di
autonomia e delle relative norme di attuazione".
La Corte Costituzionale - con la sentenza n. 303/2003 - ha affermato che, quanto
all'attività urbanistico - edilizia, "lo Stato ha mantenuto la disciplina dei
titoli abilitativi come appartenente alla potestà di dettare i principi della
materia" e che "costituisce un principio dell'urbanistica che la legislazione
regionale e le funzioni amministrative in materia non risultino inutilmente
gravose per gli amministrati e siano dirette a semplificare le procedure e ad
evitare la duplicazione di valutazioni sostanzialmente già effettuate dalla
pubblica amministrazione". Costituisce altresì principio della materia "la
necessaria compresenza nella legislazione di titoli abilitativi preventivi ed
espressi... e taciti... libero il legislatore regionale di ampliarne o ridurne
l'ambito applicativo".
Le leggi n. 37/1985 e 4/2003 della Regione Siciliana - nonostante la competenza esclusiva
della Regione medesima in materia urbanistica - devono (ex art. 117 della
Costituzione, anche come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001)
comunque rispettare I principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale
e quindi in ogni caso devono essere interpretate in modo da non collidere con
detti principi generali (vedi, al riguardo: Corte Cost., sentenza n.
187 del 1997; Cons. giust. amm. Reg. sic., 28.2.1995, n. 73; nonché Cass., Sez.
9.12,2004,
Garufi; 11.1.2002, Castiglia; 16.1.2001, Graziano).
Alla stregua di tale premessa va effettuata, quindi, l'interpretazione dell'art.
20 della legge della Regione autonoma Siciliana n. 4/2003 ed al riguardo deve
rilevarsi che:
- La giurisprudenza di questa Corte Suprema, con riferimento alla normativa
nazionale, è costantemente orientata nel senso che la trasformazione di un
balcone o di un terrazzino circondato da muri perimetrali in veranda, mediante
chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura
metallica, non costituisce realizzazione di una pertinenza, nè intervento di
manutenzione straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta a concessione
edilizia/permesso di costruire (vedi Cass., Sez. III: 28.10.2004, D' Aurelio;
13.1.2000, Spaventi; 23.6.1989, Bindi; 6.4.1988, Rossi; 23.12.1987, Milani;
4.12.1987, Sanchini; 28.4.1983, Topi; 20.4.1983, Ambri).
Anche il Consiglio di Stato si è espresso nel senso che la realizzazione di una
veranda chiusa con vetrate, determinando l'aumento della superficie utile di un
appartamento e la modifica della sagoma dell'edificio, richiede il previo
rilascio della concessione di costruzione (vedi C. Stato, Sez. V: 8.4.1999, n.
394; 22.7.1992, n. 675).
- medesimo orientamento è stato espresso dal Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana, a sezioni riunite, con la sentenza
15.10.1991, n. 345 - pur nella vigenza dell'art. 9 della legge regionale n.
37/1985 ove, come già si è detto, veniva testualmente previsto che "Non è altresì
considerato aumento di superficie utile o di volume né modificazione
della sagoma della costruzione la chiusura di verande o balconi con strutture
precarie" - e quel Consesso ha affermato la necessità della concessione edilizia
"nel caso di veranda costruita con
elementi in alluminio e vetri che aumenti la volumetria dell'edificio rispetto
alla conformazione originaria, trattandosi peraltro di opera destinata a
perdurare a tempo indeterminato, a nulla rilevando in contrario l'utilizzazione
dei materiali diversi dalla muratura e l'eventuale amovibilità delle strutture
utilizzate".
- L'art. 20 della legge regionale siciliana n. 4/2003 è intitolato "opere
interne", pur riguardando interventi edilizi anche "esterni". Esso disciplina:
a) "la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni
con strutture precarie";
b) la realizzazione di verande, definite come "chiusure o strutture precarie
relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra
fabbricati";
c) la realizzazione di altre strutture, comunque denominate (a titolo
esemplificativo si fa riferimento a tettoie, pensiline e gazebo), che vengono
assimilate alle verande, a condizione che ricadano su aree private, siano
realizzate con strutture precarie e siano aperte almeno da un lato.
La norma in esame dispone altresì che:
aa) gli interventi dianzi descritti non sono considerati aumento di superficie
utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione;
bb) "sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale
da essere suscettibili di facile rimozione".
- La mancanza di precarietà di una trasformazione urbanistico-edilizia del
territorio è elemento essenziale che deve sempre esistere perché si possa
riconoscere la necessità del permesso di costruire: in presenza di una
precarietà dei manufatti, invero, non sussistono quegli effetti sul territorio
che la normativa urbanistica vuole regolare.
Le disposizioni regionali anzidette, procedendo alla identificazione
in via di eccezione di determinate opere precarie non soggette a permesso di costruire,
privilegiano - rispetto alla interpretazione generale pur condivisa dal Consiglio
di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza
23.10.1998, n. 633 - il "criterio strutturale" (la circostanza che le parti di
cui la costruzione si compone siano facilmente rimovibili) a discapito di quello
"funzionale" (l'uso realmente precario e temporaneo cui la costruzione
è
destinata). Tali disposizioni, pertanto, non possono essere applicate al di
fuori dei casi espressamente previsti ed in relazione alle stesse, anche nella
accentuazione del riferimento alle modalità costruttive ed alla stabilità
materiale dei manufatti, deve rilevarsi che:
a) la "sagoma" di una costruzione attiene alla conformazione planovolumetrica
della stessa ed al suo perimetro inteso in senso sia verticale sia orizzontale
(vedi Cass., Sez. III: 18.3.2004, Calzoni; 9.2.1998, Maffullo; 12.5.1994,
Soprani).
La norma regionale in esame pone eccezioni, quanto all'alterazione della sagoma,
in relazione al contorno orizzontale dell'edificio, mentre non stabilisce che le
opere da essa previste possano realizzarsi in sopraelevazione di esso,
attuandosi cosi una modificazione del perimetro verticale. Non può ritenersi, cioè, che il legislatore regionale abbia inteso consentire sostanzialmente la
generalizzata sopraelevazione di tutti gli edifici esistenti sul territorio
isolano, sia pure con strutture da considerarsi "precarie" nel senso dianzi
specificato, perché interventi siffatti, incidendo con modalità incrementative
sui limiti di altezza del fabbricati normativamente fissati per le diverse zone
territoriale omogenee, introducono modifiche rilevanti delle caratteristiche
fondamentali sia del singolo edificio sia dell' aggregato urbano;
b) non può comunque considerarsi "realizzata in modo tale da essere suscettibile
di facile rimozione" una tettoia di ampie dimensioni (pur sempre non intesa
oggettivamente a soddisfare necessità contingenti e limitate nel tempo),
realizzata sul terrazzo di copertura di un edificio e stabilmente incorporata,
mediante plurimi puntelli di sostegno, alle opere murarie gia esistenti si da
non potersi procedere alla separazione se non incidendo sull'integrità di dette
opere.
Deve concludersi, pertanto, che la tettoia oggetto della fattispecie in esame
(pur presentandosi, allo stato, priva di elementi di chiusura laterali) - la
quale non è stata realizzata su una terrazza di collegamento né copre spazi già
aggettanti dell'edificio, ma si pone in elevazione
dello stesso per una rilevante estensione — essendo idonea a determinare una
stabile trasformazione del territorio, con incremento dei limiti di altezza e
possibile incidenza anche sul computo delle distanze tra fabbricati, resta al di
fuori dell' area di applicazione dell' art. 20 della legge regionale n.4/2003.
5. Per tutte le considerazioni dianzi svolte, l'ordinanza impugnata deve essere
annullata con rinvio al Tribunale di Siracusa, il quale si atterrà, in sede di
nuovo esame della vicenda, ai principi
di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli ant. 127 e 325 c.p.p.,
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Siracusa
Così deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 15.6.2006.
Il consigliere estensore
Il presidente
Aldo FIALE
Ernesto LUPO
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