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Rifiuti - Gestione rifiuti - Autorizzazioni - Procedura “normale” e
“semplificate”- Elementi di valutazione - Sovrapponibilità - Esclusione. Le
due procedure (procedura semplificata e procedura normale) non sono
sovrapponibili per quanto concerne i presupposti e gli elementi di valutazione
portati al vaglio della Pubblica Amministrazione, per cui il soggetto iscritto
in via semplificata non può svolgere le attività per cui necessita la procedura
normale e viceversa (Cass. Sezione III, sentenza 1492/2000). Pres. Postiglione -
Est. Squassoni - Ric. Riva. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 5 ottobre
2006 (Ud. 15/06/2006), Sentenza n. 33467
Rifiuti - Gestione rifiuti - Trasferimento di funzioni imprenditoriali -
Requisiti - Presupposti. Pur in assenza di una specifica previsione
normativa, dottrina e giurisprudenza ammettono la possibilità di trasferire
funzioni imprenditoriali, e connesse responsabilità penali, da un soggetto ad un
altro a condizione che vi sia una delega dotata di particolari requisiti. Tali
requisiti sono stati enucleati per trovare un equilibrio tra due opposte
esigenze: quella di evitare che l'imprenditore sia chiamato a rispondere per
l'inosservanza di adempimenti ai quali non è in grado di ottemperare e quella di
non permettere che il titolare originario dell'obbligo trasferisca indebitamente
"verso il basso" le sue funzioni ad un collaboratore. Sicché, la delega è
considerata ammissibile alle seguenti condizioni: deve essere puntuale ed
espressa senza che siano intrattenuti in capo al delegante poteri discrezionali
di tipo decisionale; il soggetto preposto deve essere professionalmente
qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; il trasferimento di
funzioni deve essere giustificato in base alle esigenze organizzative della
impresa; unitamente alle funzioni devono essere trasferiti i poteri decisionali
e di spesa; l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo
certo; la delega non deve riguardare le attività concernenti l'assetto
organizzativo della impresa, che fa capo ai soggetti al vertice della stessa, e
non sono trasferibili ad altre persone. Pres. Postiglione - Est. Squassoni -
Ric. Riva. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 5 ottobre 2006 (Ud.
15/06/2006), Sentenza n. 33467
Udienza pubblica del 15.6.2006
SENTENZA N. 01116/2006
REG. GENERALE n. 028855/2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III.mi Signori
1. Dott. LUPO ERNESTO Presidente
2. Dott. POSTIGLIONE AMEDEO Consigliere
3. Dott. SQUASSONI CLAUDIA Consigliere
4. Dott. FIALE ALDO Consigliere
5. Dott. Antonio IANNIELLO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RIVA ALDO
N. IL 30/01/1952
avverso SENTENZA del 17/03/2004
TRIBUNALE DI MACERATA
Visti gli atti, Ia sentenza ed il procedimento
Udita in PUBBLICA UDIENZA Ia relazione fatta dal consigliere SQUASSONI
CLAUDIA,
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Passacantando Guglielmo
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv. //
Udito il difensore Avv. //
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 17 marzo 2004, il Tribunale di Macerata ha ritenuto Riva Aldo
responsabile del reato previsto dall'art. 51 c.l. DLvo 22/1997 (per avere
effettuato attività di trasporto di rifiuti speciali -scarti di tessuti
animali- in assenza di idonea iscrizione allo Albo Nazionale) e lo ha condannato
alla pena di giustizia.
A sostegno di tale conclusione, il Giudice (dopo avere disatteso la eccezione
di incompetenza territoriale) ha rilevato come la ditta dello imputato fosse
iscritta allo Albo delle imprese che svolgono attività di trasporto di rifiuti
con riferimento alla sola categoria 2 dell'art. 8 DM 406/1998 (inerente alle
attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, individuati a sensi
dell'art. 33 DLvo 22/1997, avviati al recupero in modo effettivo e oggettivo).
Tale iscrizione, ottenuta in via semplificata a sensi dell'art. 30 c.16 D. L.vo
citato non era idonea ad abilitare l' imputato alla attività in concreto svolta,
compresa nella categoria 4 dell'art. 8 D.M. 406/1998, in relazione alla quale
necessitava percorrere la procedura di cui all'art. 30 c. 4.
Inoltre, il Giudice ha escluso che il reato dovesse essere attribuito a persona
diversa dall'attuale imputato per mancanza di una valida delega di funzioni.
Per l'annullamento della sentenza, Riva ricorre in Cassazione deducendo difetto
di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
= che i trasporti che si assumono illeciti iniziavano dalla sede della sua ditta
in Forlì per cui non era competente il Giudice di Macerata;
=che il fatto per cui è processo non ha rilevanza penale in quanto la legge
prevede un controllo, che nel caso vi è stato, sulla idoneità dei mezzi di
trasporto dei rifiuti per garantire la sicurezza collettiva nel tragitto : la
destinazione dei rifiuti dipende dal ricettore ed è fuori del controllo del
vettore che costituisce solo un passaggio tra il produttore ed il fruitore dei
rifiuti;
=che, per espressa testimonianza del preposto, è stato dimostrato rilascio di
una effettiva delega che non necessita, tra i requisiti di validità, dello atto
scritto.
Le censure del ricorrente non sono fondate.
Per quanto concerne la prima deduzione, si rileva come i Giudici di merito
abbiano correttamente radicato la competenza non nel luogo ove i mezzi di
trasporto uscivano privi di carico, ma in quello in cui prelevavano la illecita
merce.
Relativamente al secondo motivo, è esatta la conclusione della Corte
territoriale sulle differenze intercorrenti tra la proceduta ordinaria di
iscrizione e quella semplificata e sulla diversa valenza dei rispettivi titoli
abilitativi per lo svolgimento della attività di raccolta e trasporto di
rifiuti.
A sensi dell'art. 30 c. 4 DLvo 22/1997, devono iscriversi allo Albo delle
imprese che effettuano gestione di rifiuti, tra l'altro, quelle che svolgono
attività di raccolta e di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi.
Il procedimento per la iscrizione allo Albo a regolamentato dal DM 406/1998 che
individua alcuni requisiti che le imprese di trasporto devono possedere, sia di
natura tecnica e personale sia di capacità economica, e prevede l'obbligo dello
interessato di prestare garanzia finanziaria a favore dello Stato.
L'art. 30 c. 16 D. L.vo 22/1997 - per le imprese che effettuano attività di raccolta e
di trasporto di rifiuti individuati a sensi dell'art. 33 ed "effettivamente
avviati al riciclaggio ed al recupero"- consente una procedura semplificata di
iscrizione allo Albo mediante comunicazione di inizio di attività alla Sezione
regionale competente corredata da una dettagliata relazione con esonero della
prestazione di garanzia finanziaria.
Le due procedure non sono sovrapponibili per quanto concerne i presupposti e gli
elementi di valutazione portati al vaglio della Pubblica Amministrazione, per
cui il soggetto iscritto in via semplificata non può svolgere le attività per
cui necessita la procedura normale e viceversa (Cass. Sezione 3 sentenza
1492/2000)
Ora l'imputato svolgeva l'attività prevista dall'art. 8 categoria 4 DM 406/1998
(raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi); i
rifiuti - secondo l'accertamento fattuale compiuto dai Giudici di merito ed
insindacabile in sede di legittimità - non erano avviati al riutilizzo per cui
la iscrizione allo Albo effettuata con la procedura semplificata non era
sufficiente.
Pertanto, è applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 33 c. 11 DLvo
22/1997 che prevede che alle attività sottoposte alla procedura semplificata si
applicano integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento dei rifiuti ove
gli stessi non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.
La previsione vale non solo per i soggetti che svolgono attività di recupero, ma
anche per quelli che, raccogliendo e trasportando i rifiuti destinati al
recupero, agiscono a sensi dell'art. 30 c. 16 DLvo 22/1997.
Per quanto riguarda la residua censura, si rileva come, pur in assenza di una
specifica previsione normativa, dottrina e giurisprudenza ammettono la
possibilità di trasferire funzioni imprenditoriali, e connesse responsabilità
penali, da un soggetto ad un altro a condizione che vi sia una delega dotata di
particolari requisiti. Tali requisiti sono stati enucleati per trovare un
equilibrio tra due opposte esigenze: quella di evitare che l'imprenditore sia
chiamato a rispondere per l'inosservanza di adempimenti ai quali non è in grado
di ottemperare e quella di non permettere che il titolare originario
dell'obbligo trasferisca indebitamente "verso il basso" le sue funzioni ad un
collaboratore.
Pertanto, la delega è considerata ammissibile alle seguenti condizioni: deve
essere puntuale ed espressa senza che siano intrattenuti in capo al delegante
poteri discrezionali di tipo decisionale; il soggetto preposto deve essere
professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; il
trasferimento di funzioni deve essere giustificato in base alle esigenze
organizzative della impresa; unitamente alle funzioni devono essere trasferiti i
poteri decisionali e di spesa; l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo; la delega non deve riguardare le attività
concernenti l'assetto organizzativo della impresa, che fa capo ai soggetti al
vertice della stessa, e non sono trasferibili ad altre persone.
Nel caso in esame, non è provato che la delega fosse corredata da tutti i
requisiti che la giurisprudenza richiede per la sua validità in quanto non è
dato conoscere , in particolare, se fosse necessaria in rapporto alle dimensioni
delle imprese, se il delegato avesse autonomia gestionale ed economica e se
fosse persona dotata di competenze tecniche; anzi questo ultimo requisito è
stato ritenuto non sussistente dalla Corte territoriale in base alla
testimonianza dibattimentale del preposto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Roma, 15 giugno 2006
Il Presidente:
Lupo Ernesto
L' Estentore:
Claudia Squassoni
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