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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 5 ottobre 2006 (Ud. 15/06/2006), Sentenza n. 33469



Urbanistica e edilizia - T.U. n. 380/2001 - Interventi in zona sismica - Direttore lavori - Responsabilità - Posizione di controllo. Il direttore dei lavori deve ritenersi anch'egli destinatario del divieto di esecuzione di lavori senza autorizzazione ed in violazione delle prescrizioni tecniche contenute nei previsti decreti interministeriali poiché la legge n. 64/1974 (con le disposizioni trasfuse nel T.U. n. 380/2001), imponendo l’osservanza di specifiche norme tecniche per "tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche" e prevedendo un articolato sistema di cautele rivolto ad impedire l'esecuzione di opere non conformi a tali norme - pone lo stesso direttore dei lavori in una "posizione di controllo" su un'attività potenzialmente lesiva di beni altrui (vedi Cass., Sez. III,27.1.2004, n. 2640). Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Osso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 5 ottobre 2006 (Ud. 15/06/2006), Sentenza n. 33469

Urbanistica e edilizia - Zona sismica - Costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni - Inizio - Comunicazione - Necessità - Sanzione penale - Ammenda - T.U. n. 380/2001. A norma dell'art. 17 della legge n. 64/1974 (con disposizioni attualmente riprodotte nell'art. 93 del T.U. 6.6.2001, n. 380) "chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni", in zona sismica, deve farne denuncia all'organo competente con comunicazione alla quale deve essere allegato iI progetto firmato da un tecnico autorizzato e dal direttore dei lavori. Le relative opere edilizie, poi, a norma del successivo art. 18 (disposizione attualmente riprodotta nell'art. 94 del T.U. n. 380/2001), non possono essere iniziate senza preventiva autorizzazione. Infine, l'art. 95 del T.U. n. 380/2001, commina la sanzione penale della sola ammenda da infliggersi a "chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo [trattasi del CAPO IV - Procedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche] e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83". Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Osso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 5 ottobre 2006 (Ud. 15/06/2006), Sentenza n. 33469

Urbanistica e edilizia - Denuncia dei lavori e avviso di inizio - Omissione - Reato istantaneo e permanente - Natura. di Con riferimento alle contravvenzioni alla legge n. 64/1974, (disposizioni attualmente riprodotte nell'art. 93 del T.U. 6.6.2001, n. 380), le contravvenzioni di cui agli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 (omissione della presentazione della denuncia dei lavori e dell'avviso di inizio degli stessi) hanno natura di reati istantanei, che si consumano con l'omissione degli adempimenti richiesti, prima dell'inizio dell'esecuzione delle opere, al fine di consentire il controllo preventivo dell'attività edilizia nelle zone sismiche. Ancora: la contravvenzione di cui agli artt. 3 e 20 della legge n. 64/1974 (consistente nella edificazione in violazione di prescrizioni tecniche poste dai decreti attuativi della stessa legge n. 64/1974) ha natura di reato permanente, ma tale permanenza ha termine con la cessazione dei lavori di costruzione del manufatto. (Cass. sentenza 23.7.1999, n. 18, ric. P.M. in proc. Lauriola ed altri). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 5 ottobre 2006 (Ud. 15/06/2006), Sentenza n. 33469

Urbanistica e edilizia - Concessione della sospensione condizionale della pena - Discrezionalità del giudice - Artt. 163 e 164 c.p.. La concessione della sospensione condizionale della pena costituisce manifestazione dell'esercizio di un potere, avente natura discrezionale, attribuito dalla normativa esclusivamente al giudice; pur tuttavia "l'esercizio del medesimo non solo è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 163 cod. pen. ed ai limiti previsti dall'art. 164 cod. pen., ma trova il proprio imprescindibile parametro nella finalità rieducativa della pena (art. 27, commi 1 e 3, della Costituzione), che, in vista della tutela delle posizione individuali, dimensiona e limita la potestà punitiva statale (art. 25, comma 2, della Costituzione). Nella individualizzazione della pena, che ad un tempo soddisfa l'esigenza di renderla il più possibile personale e di finalizzarla alla reintegrazione sociale del condannato, s'incentra il criterio (prescrittivo) sotteso alla discrezionalità del giudice nell'esercizio della potestà punitiva". (Corte di Cassazione Sezioni Unite 2.6.1994, sentenza n. 6563, Rusconi). Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Osso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 5 ottobre 2006 (Ud. 15/06/2006), Sentenza n. 33469



Udienza pubblica del 15.6.2006
SENTENZA N. 1124
REG. GENERALE n. 1556/2006


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli III.mi Sigg:


1. Dott. Ernesto LUPO                                                   Presidente
2. Dott. Amedeo POSTIGLIONE                                     Consigliere
3. Dott. Claudia SQUASSONI                                         Consigliere
4. Dott. Aldo FIALE                                                       Consigliere
5. Dott. Antonio IANNIELLO                                           Consigliere
 

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:

 

1) OSSO Italo n. a Belmonte Calabro il 21-7-1941

 

2) PROVENZANO Luigi, n. a Napoli il 26-1-1958

 

3) VELTRI Egidio, n. a Cosenza il 26-10-1962

 

Avverso la sentenza 5-7-2005 del Tribunale monocratico di Paola
Visti gli atti,  Ia sentenza denunziata ed il ricorso
Udita in pubblica udienza Ia relazione  fatta dal consigliere M. Aldo Fiale
Udito il  Pubblico Ministero in persona del Dott. Guglielmo Passacantando
che ha concluso per l'annullamento senza il rinvio della sentenza impugnata, essendo i reati estinti per prescrizione


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con sentenza del 5.7.2005 il Tribunale monocratico di Paola affermava la responsabilità penale:
di Osso Italo, in ordine al reato di cui:


- agli artt. 93 e 95 D.P.R. n. 380/2001 [perché, quale proprietario committente, realizzava la costruzione di un fabbricato, in zona sismica, senza avere denunciato l'inizio dei lavori alle autorità competenti - acc. in Belmonte Calabro, il 5 e l'11 marzo 2004]


di Osso Italo, Provenzano Luigi e Veltri Egidio in ordine ai reati di cui:


- agli artt. 94 e 95 D.P.R. n, 380/2001 [perché, il primo quale proprietario committente e gli altri due nella qualità di direttori dei lavori, realizzavano la costruzione di un fabbricato, in zona sismica: a) senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico regionale; b) omettendo di rispettare le norme e le prescrizioni tecniche contenute nei decreti ministeriali vigenti — acc. in Belmonte Calabro, il 5 e l'11 marzo 2004]


e condannava l'Osso alla pena di euro 1.000,00 di ammenda e gli altri due a quella di euro 500,00 di ammenda.


Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi l'Osso e gli altri due imputati, i quali hanno eccepito - con doglianze comuni - la prescrizione dei reati e l'illegittimità della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Provenzano e Veltri hanno prospettato, altresì, la propria estraneità ai fatti loro ascritti, assumendo che di essi potrebbe ritenersi responsabile esclusivamente il committente dei lavori abusivi.


MOTIVI DELLA DECISIONE


I ricorsi devono essere rigettati, perché infondati.


1. A norma dell'art. 17 della legge n. 64/1974 (con disposizioni attualmente riprodotte nell'art. 93 del T.U. 6.6.2001, n. 380) "chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni", in zona sismica, deve farne denuncia all'organo competente con comunicazione alla quale deve essere allegato iI progetto firmato da un tecnico autorizzato e dal direttore dei lavori.


Le relative opere edilizie, poi, a norma del successivo art. 18 (con disposizione attualmente riprodotta nell'art. 94 del T.U. n. 380/2001), non possono essere iniziate senza preventiva autorizzazione.


L'art. 95 del T.U. n. 380/2001, infine, commina la sanzione penale della sola ammenda da infliggersi a "chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo [trattasi del CAPO IV - Procedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche] e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83".


Il direttore dei lavori deve ritenersi anch'egli destinatario del divieto dell'esecuzione dei lavori senza la preventiva autorizzazione (da rilasciarsi secondo le specifiche normative regionali) ed in violazione della prescrizioni tecniche contenute nei previsti decreti interministeriali, poiché la legge n. 64/1974 (con le disposizioni trasfuse nel T.U. n. 380/2001)


- imponendo l'osservanza di peculiari norme tecniche per "tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche" e prevedendo un articolato sistema di cautele rivolto ad impedire l'esecuzione di opere non conformi a tali norme - pone lo stesso direttore dei lavori in una "posizione di controllo" su un'attività potenzialmente lesiva di beni altrui (vedi Cass., Sez. III,27.1.2004, n. 2640).


2. Secondo le argomentazioni svolte dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema con la sentenza 2.6.1994, n. 6563, Rusconi:


- la concessione della sospensione condizionale della pena costituisce manifestazione dell' esercizio di un potere, avente natura discrezionale, attribuito dalla normativa esclusivamente al giudice; pur tuttavia "l'esercizio del medesimo non solo è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 163 cod. pen. ed ai limiti previsti dall'art. 164 cod. pen., ma trova il proprio imprescindibile parametro nella finalità rieducativa della pena (art. 27, commi 1 e 3, della Costituzione), che, in vista della tutela delle posizione individuali, dimensiona e limita la potestà punitiva statale (art. 25, comma 2, della Costituzione). Nella individualizzazione della pena, che ad un tempo soddisfa l'esigenza di renderla il più possibile personale e di finalizzarla alla reintegrazione sociale del condannato, s'incentra il criterio (prescrittivo) sotteso alla discrezionalità del giudice nell'esercizio della potestà punitiva";


- per la concessione della sospensione condizionale non sono ipotizzabili né la necessità di istanza dell'imputato né il potere della parte di rinunciarvi, ma la concessione medesima "non può risolversi in un pregiudizio per la situazione dell'imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena, a tutela della sua posizione individuale".


Nella fattispecie in esame, gli imputati non avevano chiesto la concessione del beneficio e questo legittimamente non è stato riconosciuto dal Tribunale in considerazione della disposta condanna a pena di lieve entità per contravvenzioni edittalmente punite con la sola sanzione pecuniaria, si da evitare ai condannati il pregiudizio derivante dall'iscrizione nel casellario giudiziale attualmente disciplinata dall'art. 3 del D.P.R. 14.11.2002, n. 313.


3. I reati non sono prescritti.


Con riferimento alle contravvenzioni alla legge n. 64/1974, le Sezioni Unite di questa Corte Suprema (con la sentenza 23.7.1999, n. 18, ric. P.M. in proc. Lauriola ed altri) hanno affermato che:


- le contravvenzioni di cui agli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 (omissione della presentazione della denuncia dei lavori e dell'avviso di inizio degli stessi) hanno natura di reati istantanei, che si consumano con l'omissione degli adempimenti richiesti, prima dell'inizio dell'esecuzione delle opere, al fine di consentire il controllo preventivo dell'attività edilizia nelle zone sismiche;


- la contravvenzione di cui agli artt. 3 e 20 della legge n. 64/1974 (consistente nella edificazione in violazione di prescrizioni tecniche poste dai decreti attuativi della stessa legge n. 64/1974) ha natura di reato permanente, ma tale permanenza ha termine con la cessazione dei lavori di costruzione del manufatto.


Nella fattispecie in esame, dopo che l'ufficio tecnico del Comune di Belmonte Calabro ebbe accertata (in data 4.6.2004) la conformità delle opere realizzate dall'Osso alla concessione edilizia in sanatoria rilasciatagli il 18.4.2003 ex art. 13 della legge n. 47/1985, risultano eseguiti ulteriori lavori finalizzati al mutamento della destinazione d'uso di parte dell'immobile, accertati il 5 e l'11 marzo 2004, per i quali venne presentata ulteriore richiesta di sanatoria in data 5.8.2004.


Il termine ultimo di prescrizione - per il reato di cui agli artt. 83 e 95 del T.U. n. 380/2001 e per tutte le altre contravvenzioni, sostanzialmente poste in continuazione con inflizione di unica pena - resta perciò fissato all' 11.3.2007.


Deve ricordarsi, in proposito, che - secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema - in tema di prescrizione, nel caso di incertezza circa la data di consumazione del reato, il termine di decorrenza della prescrizione va computato secondo il maggiore vantaggio per l'imputato. Nella specie, però, non sussiste incertezza sul punto, perché nessun elemento concreto è stato addotto a sostegno dell'assunto che i lavori in violazione di prescrizioni tecniche siano cessati in epoca antecedente all'accertamento.


4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.


P.Q.M.


la Corte Suprema di Cassazione,


visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.

 

ROMA, 15.6.2006

 

Il consigliere rel.             Il presidente
   Aldo Fiale                    Ernesto Lupo


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