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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Urbanistica e edilizia - T.U. n. 380/2001 - Interventi in zona sismica -
Direttore lavori - Responsabilità - Posizione di controllo. Il direttore dei
lavori deve ritenersi anch'egli destinatario del divieto di esecuzione di lavori
senza autorizzazione ed in violazione delle prescrizioni tecniche contenute nei
previsti decreti interministeriali poiché la legge n. 64/1974 (con le
disposizioni trasfuse nel T.U. n. 380/2001), imponendo l’osservanza di
specifiche norme tecniche per "tutte le costruzioni la cui sicurezza possa
comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate
sismiche" e prevedendo un articolato sistema di cautele rivolto ad impedire
l'esecuzione di opere non conformi a tali norme - pone lo stesso direttore dei
lavori in una "posizione di controllo" su un'attività potenzialmente lesiva di
beni altrui (vedi Cass., Sez. III,27.1.2004, n. 2640). Pres. Lupo - Est. Fiale -
Ric. Osso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 5 ottobre 2006 (Ud.
15/06/2006), Sentenza n. 33469
Urbanistica e edilizia - Zona sismica - Costruzioni, riparazioni e
sopraelevazioni - Inizio - Comunicazione - Necessità - Sanzione penale - Ammenda
- T.U. n. 380/2001. A norma dell'art. 17 della legge n. 64/1974 (con
disposizioni attualmente riprodotte nell'art. 93 del T.U. 6.6.2001, n. 380)
"chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni", in
zona sismica, deve farne denuncia all'organo competente con comunicazione alla
quale deve essere allegato iI progetto firmato da un tecnico autorizzato e dal
direttore dei lavori. Le relative opere edilizie, poi, a norma del successivo
art. 18 (disposizione attualmente riprodotta nell'art. 94 del T.U. n. 380/2001),
non possono essere iniziate senza preventiva autorizzazione. Infine, l'art. 95
del T.U. n. 380/2001, commina la sanzione penale della sola ammenda da
infliggersi a "chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo
[trattasi del CAPO IV - Procedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche] e nei decreti interministeriali di cui agli
articoli 52 e 83". Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Osso. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE Sez. III, 5 ottobre 2006 (Ud. 15/06/2006), Sentenza n. 33469
Urbanistica e edilizia - Denuncia dei lavori e avviso di inizio - Omissione -
Reato istantaneo e permanente - Natura. di Con riferimento alle
contravvenzioni alla legge n. 64/1974, (disposizioni attualmente riprodotte
nell'art. 93 del T.U. 6.6.2001, n. 380), le contravvenzioni di cui agli artt.
17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 (omissione della presentazione della denuncia
dei lavori e dell'avviso di inizio degli stessi) hanno natura di reati
istantanei, che si consumano con l'omissione degli adempimenti richiesti, prima
dell'inizio dell'esecuzione delle opere, al fine di consentire il controllo
preventivo dell'attività edilizia nelle zone sismiche. Ancora: la
contravvenzione di cui agli artt. 3 e 20 della legge n. 64/1974 (consistente
nella edificazione in violazione di prescrizioni tecniche poste dai decreti
attuativi della stessa legge n. 64/1974) ha natura di reato permanente, ma tale
permanenza ha termine con la cessazione dei lavori di costruzione del manufatto.
(Cass. sentenza 23.7.1999, n. 18, ric. P.M. in proc. Lauriola ed altri).
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 5 ottobre 2006 (Ud. 15/06/2006), Sentenza
n. 33469
Urbanistica e edilizia - Concessione della sospensione condizionale della
pena - Discrezionalità del giudice - Artt. 163 e 164 c.p.. La concessione
della sospensione condizionale della pena costituisce manifestazione
dell'esercizio di un potere, avente natura discrezionale, attribuito dalla
normativa esclusivamente al giudice; pur tuttavia "l'esercizio del medesimo non
solo è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 163 cod. pen. ed ai limiti
previsti dall'art. 164 cod. pen., ma trova il proprio imprescindibile parametro
nella finalità rieducativa della pena (art. 27, commi 1 e 3, della
Costituzione), che, in vista della tutela delle posizione individuali,
dimensiona e limita la potestà punitiva statale (art. 25, comma 2, della
Costituzione). Nella individualizzazione della pena, che ad un tempo soddisfa
l'esigenza di renderla il più possibile personale e di finalizzarla alla
reintegrazione sociale del condannato, s'incentra il criterio (prescrittivo)
sotteso alla discrezionalità del giudice nell'esercizio della potestà punitiva".
(Corte di Cassazione Sezioni Unite 2.6.1994, sentenza n. 6563, Rusconi). Pres.
Lupo - Est. Fiale - Ric. Osso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 5 ottobre
2006 (Ud. 15/06/2006), Sentenza n. 33469
Udienza pubblica del 15.6.2006
SENTENZA N. 1124
REG. GENERALE n. 1556/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III.mi Sigg:
1. Dott. Ernesto LUPO Presidente
2. Dott. Amedeo POSTIGLIONE Consigliere
3. Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere
4. Dott. Aldo FIALE Consigliere
5. Dott. Antonio IANNIELLO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OSSO Italo n. a Belmonte Calabro il 21-7-1941
2) PROVENZANO Luigi, n. a Napoli il 26-1-1958
3) VELTRI Egidio, n. a Cosenza il 26-10-1962
Avverso la sentenza 5-7-2005 del
Tribunale monocratico di Paola
Visti gli atti, Ia sentenza denunziata ed il ricorso
Udita in pubblica udienza Ia relazione fatta dal consigliere M. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Guglielmo Passacantando
che ha concluso per l'annullamento senza il rinvio della sentenza impugnata, essendo i reati estinti per prescrizione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5.7.2005 il Tribunale monocratico di Paola affermava la
responsabilità penale:
di Osso Italo, in ordine al reato di cui:
- agli artt. 93 e 95 D.P.R. n. 380/2001 [perché, quale proprietario committente,
realizzava la costruzione di un fabbricato, in zona sismica, senza avere
denunciato l'inizio dei lavori alle autorità competenti - acc. in Belmonte
Calabro, il 5 e l'11 marzo 2004]
di Osso Italo, Provenzano Luigi e Veltri Egidio in ordine
ai reati di cui:
- agli artt. 94 e 95 D.P.R. n, 380/2001 [perché, il primo quale proprietario
committente e gli altri due nella qualità di direttori dei lavori, realizzavano
la costruzione di un fabbricato, in zona sismica: a) senza avere ottenuto la
prescritta autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico regionale; b) omettendo
di rispettare le norme e le prescrizioni tecniche contenute nei decreti
ministeriali vigenti — acc. in Belmonte Calabro, il 5 e l'11 marzo 2004]
e condannava l'Osso alla pena di euro 1.000,00 di ammenda e gli altri due a
quella di euro 500,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi l'Osso e gli altri
due imputati, i quali hanno eccepito - con doglianze comuni - la prescrizione
dei reati e l'illegittimità della mancata concessione del beneficio della
sospensione condizionale della pena.
Provenzano e Veltri
hanno prospettato, altresì, la propria estraneità ai fatti loro ascritti,
assumendo che di essi potrebbe ritenersi responsabile esclusivamente il
committente dei lavori abusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere rigettati,
perché infondati.
1. A norma dell'art. 17 della legge n. 64/1974 (con disposizioni
attualmente riprodotte nell'art. 93 del T.U. 6.6.2001, n. 380) "chiunque
intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni", in zona
sismica, deve farne denuncia all'organo competente con comunicazione alla quale
deve essere allegato iI progetto firmato da un tecnico autorizzato e
dal direttore dei lavori.
Le relative opere edilizie, poi, a norma del successivo art. 18 (con
disposizione attualmente riprodotta nell'art. 94 del T.U. n. 380/2001), non
possono essere iniziate senza preventiva autorizzazione.
L'art. 95 del T.U. n. 380/2001, infine, commina la sanzione penale della sola
ammenda da infliggersi a "chiunque violi le prescrizioni contenute nel
presente capo [trattasi del CAPO IV - Procedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche] e nei decreti
interministeriali di cui agli articoli 52 e 83".
Il direttore dei lavori deve ritenersi anch'egli destinatario del divieto
dell'esecuzione dei lavori senza la preventiva autorizzazione (da
rilasciarsi secondo le specifiche normative regionali) ed in violazione della
prescrizioni tecniche contenute nei previsti decreti interministeriali,
poiché la legge n. 64/1974 (con le disposizioni trasfuse nel T.U. n. 380/2001)
- imponendo l'osservanza di peculiari norme tecniche per "tutte le
costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica
incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche" e prevedendo un
articolato sistema di cautele rivolto ad impedire l'esecuzione di opere non
conformi a tali norme - pone lo stesso direttore dei lavori in una "posizione di
controllo" su un'attività potenzialmente lesiva di beni altrui (vedi Cass., Sez.
III,27.1.2004, n. 2640).
2. Secondo le argomentazioni svolte dalle Sezioni Unite di questa Corte
Suprema con la sentenza 2.6.1994, n. 6563, Rusconi:
- la concessione della sospensione condizionale della pena costituisce
manifestazione dell' esercizio di un potere, avente natura discrezionale,
attribuito dalla normativa esclusivamente al giudice; pur tuttavia
"l'esercizio del medesimo non solo è sottoposto alle condizioni di cui all'art.
163 cod. pen. ed ai limiti previsti dall'art. 164 cod. pen., ma trova il
proprio imprescindibile parametro nella finalità rieducativa della pena
(art. 27, commi 1 e 3, della Costituzione), che, in vista della tutela delle
posizione individuali, dimensiona e limita la potestà punitiva statale (art. 25,
comma 2, della Costituzione). Nella individualizzazione della pena, che ad un
tempo soddisfa l'esigenza di renderla il più possibile personale e di
finalizzarla alla reintegrazione sociale del condannato, s'incentra il criterio
(prescrittivo) sotteso alla discrezionalità del giudice nell'esercizio della
potestà punitiva";
- per la concessione della sospensione condizionale non sono ipotizzabili né
la necessità di istanza dell'imputato né il potere della parte di rinunciarvi,
ma la concessione medesima "non può risolversi in un pregiudizio per la
situazione dell'imputato in termini di compromissione del carattere
personalistico e rieducativo della pena, a tutela della sua posizione
individuale".
Nella fattispecie in esame, gli imputati non avevano chiesto la concessione
del beneficio e questo legittimamente non è stato riconosciuto dal Tribunale
in considerazione della disposta condanna a pena di lieve entità per
contravvenzioni edittalmente punite con la sola sanzione pecuniaria, si da
evitare ai condannati il pregiudizio derivante dall'iscrizione nel casellario
giudiziale attualmente disciplinata dall'art. 3 del D.P.R. 14.11.2002, n. 313.
3. I reati non sono prescritti.
Con riferimento alle contravvenzioni alla legge n. 64/1974, le Sezioni Unite di
questa Corte Suprema (con la sentenza 23.7.1999, n. 18, ric. P.M. in proc.
Lauriola ed altri) hanno affermato che:
- le contravvenzioni di cui agli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974
(omissione della presentazione della denuncia dei lavori e dell'avviso di inizio
degli stessi) hanno natura di reati istantanei, che si consumano con
l'omissione degli adempimenti richiesti, prima dell'inizio dell'esecuzione delle
opere, al fine di consentire il controllo preventivo dell'attività edilizia
nelle zone sismiche;
- la contravvenzione di cui agli artt. 3 e 20 della legge n. 64/1974
(consistente nella edificazione in violazione di prescrizioni tecniche poste
dai decreti attuativi della stessa legge n. 64/1974) ha natura di reato
permanente, ma tale permanenza ha termine con la cessazione dei lavori di
costruzione del manufatto.
Nella fattispecie in esame, dopo che l'ufficio tecnico del Comune di Belmonte
Calabro ebbe accertata (in data 4.6.2004) la conformità delle opere realizzate
dall'Osso alla concessione edilizia in sanatoria rilasciatagli il 18.4.2003 ex
art. 13 della legge n. 47/1985, risultano eseguiti ulteriori lavori finalizzati
al mutamento della destinazione d'uso di parte dell'immobile, accertati il 5 e
l'11 marzo 2004, per i quali venne presentata ulteriore richiesta di sanatoria
in data 5.8.2004.
Il termine ultimo di prescrizione - per il reato di cui agli artt. 83 e 95 del
T.U. n. 380/2001 e per tutte le altre contravvenzioni, sostanzialmente poste in
continuazione con inflizione di unica pena - resta perciò fissato all'
11.3.2007.
Deve ricordarsi, in proposito, che - secondo la giurisprudenza costante di
questa Corte Suprema - in tema di prescrizione, nel caso di incertezza
circa la data di consumazione del reato, il termine di decorrenza della
prescrizione va computato secondo il maggiore vantaggio per l'imputato. Nella
specie, però, non sussiste incertezza sul punto, perché nessun elemento concreto
è stato addotto a sostegno dell'assunto che i lavori in violazione di
prescrizioni tecniche siano cessati in epoca antecedente all'accertamento.
4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna solidale dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese
processuali.
ROMA, 15.6.2006
Il consigliere rel.
Il presidente
Aldo Fiale
Ernesto Lupo
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