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Fauna e flora - Maltrattamento di animali - Detenzione in condizioni
incompatibili - Fattispecie: trasporto - Art. 727 c.p.. In forza dell'art.
727 c.p., l’obbligo di non sottoporre gli animali a condizioni incompatibili con
le loro caratteristiche etologiche non viene meno con la consegna degli stessi
allo spedizioniere o al vettore aereo, (nella specie, uccelli rapaci consegnati
allo spedizioniere legati nelle gambe e chiusi in gabbie inadeguate). Pres. De
Maio - Est. Onorato - Ric. Mascolo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12
ottobre 2006 (Ud. 12/05/2006), Sentenza n. 34125
Udienza pubblica del 12.5.2006
SENTENZA N. 864
REG. GENERALE n. 1091/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III. mi Signori:
Dott. Guido DE MAIO Presidente
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere
Dott. Alfredo TERESI
Consigliere
Dott. Mario GENTILE Consigliere
Dott. Antonio IANNIELLO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per MASCOLO Vincenzo, nato a Sessa Aurunca il
17.12.1938.
avverso la sentenza resa il 6.10.2005 dal tribunale monocratico di Civitavecchia.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Angelo
Di Popolo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza
perché il fatto non costituisce reato,
Udito il difensore della parte civile, avv.==
Udito il difensore dell'imputato, avv. Cupitò, che ha
inistito nel ricorso,
Osserva:
Fatto e diritto
1 - Con sentenza del 6.10.2005 il tribunale monocratico di Civitavecchia
condannava Vincenzo Mascolo alla pena (sospesa) di euro 2.000 di ammenda in
quanto colpevole del reato di cui all'art. 727 c.p., perchè aveva trasportato
con vettore aereo tredici uccelli rapaci legati nelle gambe e costretti in
gabbie inadeguate per struttura e dimensioni, sottoponendoli così a fatiche
insopportabili per le loro caratteristiche (accertato in Fiumicino il
30.10.2003).
Il Mascolo veniva fermato all'aeroporto di Fiumicino di ritorno dal Congo (dove
svolgeva ruolo di addetto culturale dell'ambasciata italiana) portando con se i
tredici rapaci, che risultarono privi della certificazione prescritta dal
regolamento CEE. n. 338/97.
Il giudice monocratico assolveva
però il Mascolo dai reati di cui agli artt. 1 e 2 legge 150/1992, che pure gli
erano stati contestati ritenendolo in buona fede dal momento che aveva incolpevolmente fatto affidatamento sulle certificazioni rilasciategli dalle
competenti autorità congolesi.
Di contro, lo riteneva responsabile del suddetto reato codicistico perché,
consegnando gli animali ai servizi aeroportuali di Brazzaville per l'imbarco sul
vettore aereo, non aveva preteso e controllato che viaggiassero con le cautele
imposte dalla loro natura, permettendo così che arrivassero a destinazione in
pessimo stato di salute psicofisica.
2 - II difensore dell'imputato ha proposto appello, convertito ex lege in
ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza.
Sostiene che il Mascolo, accingendosi a tornare in Italia al termine del suo
mandato e intendendo tenere con sé esemplari cui era particolarmente affezionato
li aveva consegnati con tutte le sue masserizie a una compagnia
internazionale di trasporti, la quale provvide ad affidare tutto il bagaglio
alla compagnia aerea congolese. La violazione dell'art. 727 c. p., perciò, non
poteva essere addebitata al Mascolo, considerando che la responsabilità penale è
personale e che il medesimo non aveva un obbligo di controllo o di garanzia
rispetto al vettore.
3 -Il ricorso è infondato.
Non può infatti accedersi alla tesi assolutoria in punto di elemento soggettivo,
sostenuta anche dal procuratore generale in sede.
Vero è che il giudice di merito ha escluso per buona fede il contestato reato di
cui agli artt. 2 e 30 lett. b) legge 150/1992 (per aver detenuto uccelli
appartenenti a specie particolarmente protette), in considerazione della
circostanza che il Mascolo aveva fatto affidamento sul certificato di
esportazione e sul certificato sanitario internazionale rilasciati dalle
autorità congolesi.
Ma a parte ogni altra considerazione sul punto, è altrettanto vero che questi
certificati per se stessi potevano autorizzare a esportare gli animali o
rassicurare sullo stato di salute dei medesimi prima della partenza, ma
certamente non esoneravano il prevenuto dagli obblighi a lui incombenti in forza
dell'art. 727 c.p. (nel testo precedente alla modifica introdotta dalla legge
20.7.2004 n. 189).
Questa norma, invero, imponeva al Mascolo di non sottoporre i rapaci a fatiche
insopportabili o a condizioni incompatibili con le loro caratteristiche
etologiche.
Egli ha violato colpevolmente questo obbligo quando ha consegnato allo
spedizioniere gli animali legati nelle gambe e chiusi in gabbie inadeguate (o
almeno quando non ha controllato che gli animali che lo spedizioniere ha
consegnato al vettore aereo non fossero legati e costretti in gabbie troppo
piccole). Non era infatti consentito dalla norma che egli si liberasse
dall'obbligo a lui specificamente incombente affidandosi completamente, senza
alcuna direttiva e vigilanza, alle cautele adottabili dallo spedizioniere e dal
vettore aereo.
Si può aggiungere d'ufficio che il reato si prescriverà solo il 13.10.2006.
4 - Il ricorso va pertanto rigettato. Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna
del ricorrente alle spese processuali. Considerato il contenuto
dell'impugnazione, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria a
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 12.5.2006.
Il consigliere estensore
Il presidente
Pierluigi Onorato
Guido De Maio
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