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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 ottobre 2006 (Ud. 12/05/2006), Sentenza n. 34125



Fauna e flora - Maltrattamento di animali - Detenzione in condizioni incompatibili - Fattispecie: trasporto - Art. 727 c.p.. In forza dell'art. 727 c.p., l’obbligo di non sottoporre gli animali a condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche non viene meno con la consegna degli stessi allo spedizioniere o al vettore aereo, (nella specie, uccelli rapaci consegnati allo spedizioniere legati nelle gambe e chiusi in gabbie inadeguate). Pres. De Maio - Est. Onorato - Ric. Mascolo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 ottobre 2006 (Ud. 12/05/2006), Sentenza n. 34125



Udienza pubblica del 12.5.2006
SENTENZA N. 864
REG. GENERALE n. 1091/2006


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli III. mi Signori:
Dott. Guido DE MAIO                                       Presidente
Dott. Pierluigi ONORATO (est.)                         Consigliere
Dott. Alfredo TERESI                                        Consigliere
Dott. Mario GENTILE                                        Consigliere
Dott. Antonio IANNIELLO                                  Consigliere

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto per MASCOLO Vincenzo, nato a Sessa Aurunca il 17.12.1938.


avverso la sentenza resa il 6.10.2005 dal tribunale monocratico di Civitavecchia.


Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Angelo Di Popolo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non costituisce reato,
Udito il difensore della parte civile, avv.==
Udito il difensore dell'imputato, avv. Cupitò, che ha
inistito nel ricorso,
Osserva:


Fatto e diritto


1 - Con sentenza del 6.10.2005 il tribunale monocratico di Civitavecchia condannava Vincenzo Mascolo alla pena (sospesa) di euro 2.000 di ammenda in quanto colpevole del reato di cui all'art. 727 c.p., perchè aveva trasportato con vettore aereo tredici uccelli rapaci legati nelle gambe e costretti in gabbie inadeguate per struttura e dimensioni, sottoponendoli così a fatiche insopportabili per le loro caratteristiche (accertato in Fiumicino il 30.10.2003).


Il Mascolo veniva fermato all'aeroporto di Fiumicino di ritorno dal Congo (dove svolgeva ruolo di addetto culturale dell'ambasciata italiana) portando con se i tredici rapaci, che risultarono privi della certificazione prescritta dal regolamento CEE. n. 338/97.


Il giudice monocratico assolveva però il Mascolo dai reati di cui agli artt. 1 e 2 legge 150/1992, che pure gli erano stati contestati ritenendolo in buona fede dal momento che aveva incolpevolmente fatto affidatamento sulle certificazioni rilasciategli dalle competenti autorità congolesi.

Di contro, lo riteneva responsabile del suddetto reato codicistico perché, consegnando gli animali ai servizi aeroportuali di Brazzaville per l'imbarco sul vettore aereo, non aveva preteso e controllato che viaggiassero con le cautele imposte dalla loro natura, permettendo così che arrivassero a destinazione in pessimo stato di salute psicofisica.


2 - II difensore dell'imputato ha proposto appello, convertito ex lege in ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza.


Sostiene che il Mascolo, accingendosi a tornare in Italia al termine del suo mandato e intendendo tenere con sé esemplari cui era particolarmente affezionato li aveva consegnati con tutte le sue masserizie a una compagnia internazionale di trasporti, la quale provvide ad affidare tutto il bagaglio alla compagnia aerea congolese. La violazione dell'art. 727 c. p., perciò, non poteva essere addebitata al Mascolo, considerando che la responsabilità penale è personale e che il medesimo non aveva un obbligo di controllo o di garanzia rispetto al vettore.


3 -Il ricorso è infondato.


Non può infatti accedersi alla tesi assolutoria in punto di elemento soggettivo, sostenuta anche dal procuratore generale in sede.


Vero è che il giudice di merito ha escluso per buona fede il contestato reato di cui agli artt. 2 e 30 lett. b) legge 150/1992 (per aver detenuto uccelli appartenenti a specie particolarmente protette), in considerazione della circostanza che il Mascolo aveva fatto affidamento sul certificato di esportazione e sul certificato sanitario internazionale rilasciati dalle autorità congolesi.


Ma a parte ogni altra considerazione sul punto, è altrettanto vero che questi certificati per se stessi potevano autorizzare a esportare gli animali o rassicurare sullo stato di salute dei medesimi prima della partenza, ma certamente non esoneravano il prevenuto dagli obblighi a lui incombenti in forza dell'art. 727 c.p. (nel testo precedente alla modifica introdotta dalla legge 20.7.2004 n. 189).


Questa norma, invero, imponeva al Mascolo di non sottoporre i rapaci a fatiche insopportabili o a condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche.


Egli ha violato colpevolmente questo obbligo quando ha consegnato allo spedizioniere gli animali legati nelle gambe e chiusi in gabbie inadeguate (o almeno quando non ha controllato che gli animali che lo spedizioniere ha consegnato al vettore aereo non fossero legati e costretti in gabbie troppo piccole). Non era infatti consentito dalla norma che egli si liberasse dall'obbligo a lui specificamente incombente affidandosi completamente, senza alcuna direttiva e vigilanza, alle cautele adottabili dallo spedizioniere e dal vettore aereo.


Si può aggiungere d'ufficio che il reato si prescriverà solo il 13.10.2006.


4 - Il ricorso va pertanto rigettato. Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.


P.Q.M.


la corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma il 12.5.2006.
 


Il consigliere estensore              Il presidente
Pierluigi Onorato                   Guido De Maio


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