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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
ACQUE - VINCOLI (IDROGEOLOGICI) - Corso d'acqua - Esecuzione di opere di
difese spondili - Testo unico delle leggi sulle opere idrauliche R.D. 523/1904 -
Divieti di cui all’art. 96 c. 1 lett. f) e lett. G) - Reato di pericolo e di
danno - Differenza - Accertamento - Configurabilità - Fondamento. Ha natura
di reato di pericolo, il reato di cui all'art. 96 lett. f) del R.D. 25 luglio
1904 n. 523 che vieta “le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi
e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori
minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed
in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le
piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli
scavi”. Sicché, per la sussistenza della fattispecie contravvenzionale, essendo
puniti comportamenti ritenuti dal legislatore potenzialmente lesivi dell'assetto
idrogeologico del territorio e, quindi, del corrispondente interesse pubblico,
non occorre l'ulteriore verifica che l'azione illecita abbia recato nocumento
all'alveo del corso d'acqua o alle sue sponde. Mentre, configura un'ipotesi di
reato di danno, ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, comma 1,
lett. g), del cui disposto è sanzionata l'esecuzione di "qualunque opera o fatto
che possa alterare lo stato la forma, le dimensioni, la resistenza e la
convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori, e
manufatti attinenti". In questi casi, per la configurazione del reato, sussiste
la necessità di un concreto accertamento del danno arrecato agli argini e loro
accessori, dovendosi escludere la sussistenza del reato ogniqualvolta
l'esecuzione delle opere non abbia alterato in alcun modo il regime del corso
d'acqua. Pres. Teresi A., Est. Lombardi AM., Imp. Ranzuglia, (Rigetta, App.
Ancona, 24 Novembre 2005). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 3/11/2006 (Ud.
21/9/2006), Sentenza n. 36502
PROCEDURA E VARIE - Mezzi di prova - Perizia - Accertamento peritale -
Mancata ammissione - Censurabilità - Esclusione - Art. 606 c.p.p., c. 1, lett.
d). La perizia non costituisce mezzo di prova nella disponibilità delle
parti, sicché la mancata ammissione della stessa non è, in ogni caso,
censurabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d). Pres. Teresi A.,
Est. Lombardi AM., Imp. Ranzuglia, (Rigetta, App. Ancona, 24 Novembre 2005).
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 3/11/2006 (Ud. 21/9/2006), Sentenza n.
36502
Udienza Pubblica del 21.9.2006
SENTENZA N. 1436
REG. GENERALE n. 5080/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III. mi Signori
1. Dott. TERESI Alfredo Presidente
2. Dott. MIRANDA Vincenzo Consigliere
3. Dott. LOMBARDI Alfredo Maria Consigliere
4. Dott. GENTILE Mario Consigliere
5. Dott. IANNIELLO Antonio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. LEONARDI Alberto, difensore di fiducia di RANZUGLIA Remo, n. a Treia il
29.4.1948;
avverso la sentenza in data 24.11.2005 della Corte di Appello di Ancona, con la
quale a conferma di quella del Tribunale di Camerino in data 24.2.2004, venne
condannato alla pena di giorni dodici di arresto ed Euro 50,00 di ammenda, pena
sospesa, quale colpevole del reato di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523, artt.
93 e 96, alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 374, all. F, in relazione al R.D.
28 maggio 1931, n. 601, art. 1;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. LOMBARDI Alfredo
Maria;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. CONSOLO Santi,
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha confermato la
pronuncia di colpevolezza di Ranzuglia Remo in ordine al reato di cui al R.D. 25
luglio 1904, n 523, artt. 93 e 96, alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 374,
all. F, in relazione al R.D. 28 maggio 1931, n. 601, art. 1, ascrittagli,
perché, quale legale rappresentante della ditta Sicit S.P.A., effettuava lavori
di movimento terra per una lunghezza di mt. 47, nonché il prolungamento di muri
di sostegno in cemento armato ad una distanza inferiore ai mt. 10 dalla sponda
destra del corso d'acqua denominato Fosso S. Andrea, trattandosi di opere non
eseguibili in modo assoluto.
La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante
aveva dedotto di essere in possesso di un'autorizzazione in sanatoria per
l'esecuzione di difese spondiali lungo il Fosso S. Andrea, nonché l'esistenza di
una servitù di passaggio su una striscia di terreno latistante il corso d'acqua,
per il cui recupero erano stati eseguiti i lavori, ed, infine, che gli
interventi avevano determinato un miglioramento delle difese spondiali,
chiedendone la verificazione mediante un accertamento peritale.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la
denuncia con due motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione ed
errata applicazione del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 57 e art. 58, comma 2.
Si osserva che le disposizioni citate "mentre assoggettano al controllo della
P.A. i progetti per la modificazione degli argini e per costruzioni e
modificazioni di altre opere, di qualsiasi genere, che possano direttamente o
indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua ecc..., consentono
un'eccezione per le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle
sponde dei loro beni, che non alterano in alcun modo il regime dell'alveo". Si
deduce, quindi, che tali principi di diritto sono stati puntualmente applicati
da questa Suprema Corte nella pronuncia del 12.5.1994 n. 5633, con la quale si è
affermata la non punibilità di una condotta carente di idoneità a recare
pregiudizio all'interesse protetto dalla norma, mentre nel caso in esame i
giudici di merito non hanno tenuto conto del fatto che i lavori eseguiti
costituivano opera migliorativa della difesa spondiale.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p.,
comma 1, lett. d), la mancata ammissione, senza adeguata motivazione, di un
accertamento peritale tendente a comprovare la natura di opere migliorative e di
difesa spondiale da ravvisarsi nell'intervento posto in essere dall'imputato
sull'argine del Fosso S. Andrea.
Il ricorso non è fondato.
Rileva preliminarmente la Corte che con ordinanza emessa in udienza è stata
disposta la trattazione del processo, malgrado la dichiarazione del difensore,
trasmessa a mezzo fax, di adesione alla astensione dalle udienze essendo
imminente la prescrizione del reato, destinata a verificarsi entro il termine
indicato nell'art. 4 n. 1 lett. a) del Codice di autoregolamentazione adottato
dalla Commissione di Garanzia in data 4.7.2002, con la conseguenza che nel caso
in esame non è consentita l'astensione.
Osserva la Corte in ordine al primo motivo di gravame che la sentenza citata dal
ricorrente si riferisce alla fattispecie di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523,
art. 96, comma 1, lett. g), ai sensi del cui disposto è sanzionata l'esecuzione
di "qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato la forma, le dimensioni,
la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro
accessori come sopra, e manufatti attinenti".
Si tratta con tutta evidenza di un'ipotesi di reato di danno, sicché la
giurisprudenza citata dal ricorrente non ha fatto altro che evidenziare la
necessità di un concreto accertamento del danno arrecato agli argini e loro
accessori, dovendosi escludere la sussistenza del reato ogniqualvolta
l'esecuzione delle opere non abbia alterato in alcun modo il regime del corso
d'acqua. La sentenza impugnata ha, invece, affermato la colpevolezza
dell'imputato per la diversa fattispecie contravvenzionale di cui al R.D. 25
luglio 1904, n. 523, art. 96, comma 1, lett. f), ai sensi del cui disposto sono
vietate in modo assoluto "le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli
scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro
accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle
diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri
quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le
fabbriche e per gli scavi.
Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, essendo puniti comportamenti
ritenuti dal legislatore potenzialmente lesivi dell'assetto idrogeologico del
territorio e, quindi, del corrispondente interesse pubblico, sicché la
fattispecie contravvenzionale viene integrata dalla mera commissione dei fatti
vietati dalla norma.
Orbene, la esecuzione delle opere di cui alla contestazione nella specie ha
costituito oggetto di puntuale accertamento nella sede di merito, mentre non
occorre l'ulteriore verifica che l'azione illecita abbia altresì recato
nocumento all'alveo del corso d'acqua o alle sue sponde, risultando peraltro
evidente per l'entità di tali opere la loro potenziale offensività.
Il rigetto del primo motivo di gravame si palesa assorbente delle censure
formulate con il secondo, risultando alla luce di quanto esposto la irrilevanza
dell'accertamento peritale richiesto al fine di escludere la colpevolezza
dell'imputato.
A proposito di tale motivo di gravame, peraltro, si deve anche osservare che la
perizia non costituisce mezzo di prova nella disponibilità delle parti, sicché
la mancata ammissione della stessa non è, in ogni caso, censurabile ai sensi
dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al rigetto dell'impugnazione segue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 21 settembre 2006.
Depositato in
Cancelleria il 3 novembre 2006
L' estensore
Il presidente
Alfredo Maria Lombardi Alfredo Teresi
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