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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 Novembre 2006 (Ud. 28/06/2006), Sentenza n. 37401



RIFIUTI - Elettrodomestici in disuso (provenienti dalla raccolta dei rifiuti cittadini) e basolato di pietra - Illecita gestione di rifiuti - Assenza della prescritta autorizzazione regionale - Responsabile dell'ufficio tecnico e di responsabile del servizio di nettezza urbana - Qualificazione di rifiuto - Elementi Art. 51, 1° c. lett. a), del D.Lgs. n. 22/1997 (oggi trasfusa nel D.Lgs. n. 152/2006). Devono considerarsi rifiuti, il basolato di pietra e gli eletrodomestici in disuso, in assenza della dimostrazione che gli stessi potessero essere o fossero effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente, ovvero dopo avere subito un trattamento preventivo, ma senza la necessità di alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'Allegato C) del D.Lgs. n. 22/1997. Nella specie, è stata individuata la responsabilità penale, di cui all'art. 51, 1° comma - lett. a), del D.Lgs. n. 22/1997 oggi trasfusa nel D.Lgs. n. 152/2006 (per avere - nelle rispettive qualità di responsabile dell'ufficio tecnico e di responsabile del servizio di nettezza urbana del Comune di Montescaglioso esercitato attività di illecita gestione di rifiuti, depositando, in assenza della prescritta autorizzazione regionale, nella parte retrostante dell'autoparco comunale due cumuli di basolato di pietra, per un volume di circa 30 mc., proveniente da rifacimento di manto stradale, nonché elettrodomestici in disuso provenienti dalla raccolta dei rifiuti cittadini. Pres. Vitalone, Est. Fiale, Ric. Pietrocola ed altro (conferma Tribunale monocratico di Matera sentenza del 21.12.2004). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13/11/2006 (Ud. 28/06/2006), Sentenza n. 37401

RIFIUTI - Elettrodomestici in disuso (provenienti dalla raccolta dei rifiuti cittadini) - Art. 183, lett. m), del D.Lgs. n. 152/2006 - art. 6, c. 1, lett. m), del D.Lgs. n. 22/1997 (mod. intr. dal D.Lgs. n. 389/1997). Gli elettrodomestici in disuso, dei quali i precedenti detentori si sono sicuramente disfatti, costituiscono oggettivamente materiali che non possono essere riutilizzati in alcun ciclo produttivo pertanto sono da considerarsi rifiuti. Pres. Vitalone, Est. Fiale, Ric. Pietrocola ed altro (conferma Tribunale monocratico di Matera sentenza del 21.12.2004). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13/11/2006 (Ud. 28/06/2006), Sentenza n. 37401

RIFIUTI - Basole di pietra - Rifiuti speciali - Operazione di recupero. Le basole di pietra, ai sensi dell'art. 7, 3° comma - b), del D.Lgs. n. 22/1997 e dell'art. 184, 3° comma - lett. b), del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti speciali "i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione ...". Nella fattispecie in esame, però, non risultavano "certi" né la sede ove le basole di pietra erano destinate né il loro riutilizzo in un ulteriore ciclo produttivo. Le stesse pietre, inoltre, avevano già subito un'attività di selezione (in seguito alla quale parte del materiale rimosso dalla strada era stata avviata in discarica) e, prima di essere (eventualmente) riutilizzate, dovevano subire una ulteriore preliminare attività di scalpellatura e di ripulitura dai residui di cemento, anteriormente alla quale esse conservano la qualifica di rifiuti. Si delinea, infatti, la necessità di un'operazione di recupero secondo l'individuazione di cui ai punti R5 e R13 dell'Allegato C) del D.Lgs. n. 22/1997. Pres. Vitalone, Est. Fiale, Ric. Pietrocola ed altro (conferma Tribunale monocratico di Matera sentenza del 21.12.2004). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13/11/2006 (Ud. 28/06/2006), Sentenza n. 37401



Pubblica udienza del 28.6.2006
SENTENZA N. 1262
REG. GENERALE n. 34947/2005


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli III. mi Signori
 

 Dott. Claudio Vitalone                                            Presidente
 Dott. Aldo Grassi                                                  Componente
 Dott. Pierluigi Onorato                                           Componente
 Dott. Mario Gentile                                                Componente
 Dott. Aldo Fiale                                                     Componente
 

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

 

sul ricorso proposto da:

 

1. PIETROCOLA Domenico, nato a Montescaglioso (MT), il 2.2.1956
 

2. CIFARELLI Francesco Paolo, nato a Montescaglioso (MT), il 26.1.1953
 

avverso la sentenza 21.12.2004 del Tribunale monocratico di Matera
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv.to Antonio Abbadessa, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
 


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con sentenza del 21.12.2004 il Tribunale monocratico di Matera affermava la responsabilità penale di Pietrocola Domenico e Cifarelli Francesco Paolo in ordine al reato di cui:


- all'art. 51, 1° comma - lett. a), del D.Lgs. n. 22/1997 (per avere - nelle rispettive qualità di responsabile dell'ufficio tecnico e di responsabile del servizio di nettezza urbana del Comune di Montescaglioso esercitato attività di illecita gestione di rifiuti, depositando, in assenza della prescritta autorizzazione regionale, nella parte retrostante dell'autoparco comunale due cumuli di basolato di pietra, per un volume di circa 30 mc., proveniente da rifacimento di manto stradale, nonché elettrodomestici in disuso provenienti dalla raccolta dei rifiuti cittadini - acc. in Montescaglioso, il 6.5.2002);


e, riconosciute ad entrambi circostanze attenuanti generiche, condannava ciascuno alla pena di euro 2.000,00 di ammenda, con il beneficio della non-menzione.


Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, il quale ha eccepito:

 

- la erronea qualificazione come "rifiuti" delle basole di pietra, alla stregua delle disposizioni introdotte dell'art. 14 del D.L. 8.7.2002, n. 138, convertito nella legge 8.8.2002, n. 178, poiché le stesse erano destinate ad essere "recuperate e reimpiegate" in occasione di semplici lavori di manutenzione stradale ed in particolare, per il loro valore storico, della stessa strada dalla quale erano state rimosse;


- l'erroneo disconoscimento della prospettata situazione di legittimo "deposito temporaneo" degli elettrodomestici in disuso.


MOTIVI DELLA DECISIONE

 

 Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.


1. Correttamente il giudice del merito ha escluso la possibilità di ricondurre la fattispecie in esame alle previsioni dell'art. 14 del D.L. 8.7.2002, n. 138, convertito nella legge 8.8.2002, n. 178 (sarebbe ultroneo soffermarsi, pertanto, sulla "vexata quaestio" concernente l'applicabilità di tale disposizione normativa a fronte delle contrastanti disposizioni comunitarie), in quanto manca la dimostrazione che il basolato di pietra e gli elettrodomestici in disuso potessero essere o fossero effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente, ovvero dopo avere subito un trattamento preventivo, ma senza la necessità di alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'Allegato C) del D.Lgs. n. 22/1997.


Gli elettrodomestici in disuso, dei quali i precedenti detentori si erano sicuramente disfatti, costituiscono oggettivamente materiali che non potevano essere riutilizzati in alcun ciclo produttivo.


Quanto alle basole di pietra deve poi rilevarsi che, ai sensi dell'art. 7, 3° comma - b), del D.Lgs. n. 22/1997 e dell'art. 184, 3° comma - lett. b), del D.Lgs. n. 152/2006 sono rifiuti speciali "i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione ..."


Dei residui delle attività di demolizioni edili e del loro reimpiego si è occupata questa Sezione con la sentenza n. 46680 dell' 1.12.2004, che, in relazione agli stessi, ha ritenuto applicabile l'art. 14 del D.L. n. 138/2002, a condizione che risulti certa: a) l'individuazione del produttore e/o detentore dei materiali, b) la provenienza degli stessi, c) la sede ove sono destinati, d) il loro riutilizzo in un ulteriore ciclo produttivo.


Nella fattispecie in esame, però, non risultano "certi" né la sede ove le basole di pietra erano destinate né il loro riutilizzo in un ulteriore ciclo produttivo.

Le stesse pietre, inoltre, avevano già subito un 'attività di selezione (in seguito alla quale parte del materiale rimosso dalla strada era stata avviata in discarica) e, prima di essere (eventualmente) riutilizzate, dovevano subire una ulteriore preliminare attività di scalpellatura e di ripulitura dai residui di cemento, anteriormente alla quale esse conservano la qualifica di rifiuti. Si delinea, infatti, la necessità di un' operazione di recupero secondo l'individuazione di cui ai punti R5 e R13 dell'Allegato C) del D.Lgs. n. 22/1997.


Né previsioni più favorevoli agli imputati si rinvengono nella normativa introdotta del recente D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale"), in quanto:


- il materiale complessivamente ricavato nella fattispecie non può qualificarsi "materia prima secondaria", ai sensi dell'art. 181, commi 6 e 13, del D.Lgs. n. 152/2006, anche in mancanza del decreto ministeriale di attuazione previsto dal 6° comma;


- a norma dell'art. 181, comma 12, del D.Lgs. II. 152/2006, "la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare, a condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia deciso, o non abbia l'obbligo, di disfarsene";


- tra le operazioni di "recupero", ex art. 183, lett. h), del D.Lgs. n. 152/2006, sono espressamente "incluse la cernita o la selezione".


2. Con riferimento agli elettrodomestici in disuso - come esattamente evidenziato dal giudice del merito - non sussistono elementi che rendano applicabile il disposto dell'art. 6, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 22/1997 (con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 389/1997) ed attualmente dell'art. 183, lett. m), del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di argomentare che non si verterebbe in tema di "gestione di rifiuti", bensì sarebbe configurabile soltanto una legittima operazione preliminare all'attività di gestione, preparatoria al recupero.


Le norme anzidette definiscono il deposito temporaneo dei rifiuti quale "raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti" nel rispetto di specifiche condizioni riferite: ai limiti della presenza di determinate sostanze; alle cadenze temporali di raccolta e di avviamento alle operazioni di recupero o di smaltimento; ai termini massimi di durata; alle modalità del deposito stesso.


Nella specie, però, è stata congruamente verificata la insussistenza di dette condizioni.


3. A norma dell'art. 616 c.p.p., al rigetto del ricorso segue la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.


P.Q.M.


La Corte Suprema di Cassazione,
 

visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,
 

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.

 

ROMA, 28.6.2006


Il Consigliere rel.                   Il presidente
 Aldo Fiale                       Claudio Vitalone


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