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URBANISTICA E EDILIZIA - Parcheggi ed autorimesse - Procedure semplificate -
Applicabilità - Condizioni - Individuazione - Realizzazione in superficie -
Permesso di costruire - Necessità - L. n. 122/1989. L'alleggerimento del
carico urbanistico attraverso la realizzazione di garage è consentita con
procedura semplificata ai sensi dell'art. 9 L. 24 marzo 1989 n. 122 (cosiddetta
legge Tognoli), come modificata dall'art. 17 L. 15 maggio 1997 n. 127 e
dall'art. 37 L. 7 dicembre 1999 n. 472, soltanto se gli stessi vengono ubicati
nel sottosuolo delle aree di pertinenza di immobili già esistenti o su apposite
aree comunali, mentre se realizzati in superficie necessitano del preventivo
rilascio del permesso di costruire, in ragione del loro impatto sull'assetto
urbanistico e sull'utilizzazione del territorio. Pres. Papa E., Est. Lombardi
AM., Imp. Di Iorio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23/11/2006 (C.c.
24/10/2006), Sentenza n. 38841
Camera di consiglio del 24.10.2006
SENTENZA N. 1032
REG. GENERALE n. 28625/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III. mi Signori
Dott. Enrico Papa Presidente
Dott. Pierluigi Onorato Consigliere
Dott. Claudia Squassoni Consigliere
Dott. Alfredo Maria Lombardi Consigliere
Dott. Antonio Ianniello Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv.
Giuseppe Fusco, difensore di fiducia di Di lorio Felice, n. a Calvizzano il
2.12.1966, avverso l'ordinanza in data 16.5.2006 del Tribunale di Napoli, in
funzione di giudice del riesame, con la quale è stato confermato il decreto di
sequestro preventivo di un manufatto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli
in data 24.3.2006.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il Sost. Procuratore Generale, Dott. Guglielmo Passacantando, che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Giuseppe Fusco, che ha concluso per l'accoglimento del
ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del
riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un manufatto emesso
dal G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 24.3.2006 nei confronti di Di Iorio
Felice, indagato del reato di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 380/2001.
Si osserva nell'ordinanza che il Di Iorio aveva ottenuto una autorizzazione
edilizia per la realizzazione di un garage pertinenziale interrato per 110 posti
auto, ai sensi dell'art. 9 della L n. 122/89 (cosiddetta Legge Tognoli); che, a
seguito di indagini effettuate in data 24.6.2005 dal personale dell'UOSAE, era
emerso che il parcheggio era stato costruito completamente fuori terra, in
totale difformità della citata autorizzazione edilizia n. 263 dell'8.4.2000 e
della successiva variante dell'8.4.2003.
Alla luce delle indicate emergenze fattuali l'ordinanza, premesso che non
costituiva oggetto di contestazione la sussistenza del fumus del reato
oggetto di indagine, palesandosi peraltro evidente che l'opera necessitava del
rilascio del permesso di costruire, ha respinto i rilievi dell'istante per il
riesame con i quali era stata dedotta la prescrizione del reato oggetto di
indagine e la insussistenza delle esigenze cautelari, risultando le opere
ultimate alla data dell'accertamento.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato, che la
denuncia con due motivi di gravame.
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed
errata applicazione degli artt. 321 c.p.p., 157 e 160 c.p., nonché il difetto di
motivazione dell'ordinanza.
Si osserva che il Tribunale per il riesame, pur avendo affermato che
nell'ipotesi in cui risulti accertata la prescrizione del reato oggetto di
indagine non può essere disposta la misura cautelare del sequestro preventivo,
ha erroneamente applicato, nel caso in esame, il citato principio di diritto.
Si deduce in proposito che il
manufatto di cui alla contestazione era stato autorizzato in data 5.12.2000 ed i
lavori erano iniziati immediatamente, sicché non vi era ragione per ritenere che
l'opera, che non richiedeva particolari rifiniture, non fosse stata ultimata
rapidamente. Si aggiunge che dalla relazione del tecnico comunale in data
25.11.2001 emerge che all'epoca erano già state realizzate le strutture portanti
del manufatto; che dalla variante approvata in data 8.4.2003, inoltre, poteva
evincersi che dovevano ancora essere eseguiti piccoli interventi esterni
all'immobile che non avrebbero richiesto più di un mese di lavoro. Si deduce,
quindi, che anche in sede cautelare deve trovare applicazione il principio "in
dubbio pro reo" e che l'ordinanza è incorsa in un vizio di motivazione per avere
fondato la decisione solo sul dato poco probante della data di ultimazione del
manufatto indicata nella domanda di condono edilizio, senza che siano stati
valutati gli altri elementi di fatto indicati in ricorso.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata
applicazione dell'art. 321 c.p.p. ed il difetto di motivazione del provvedimento
impugnato.
Si deduce che il tribunale per il riesame ha erroneamente affermato l'esistenza
di un aggravamento del carico urbanistico, quale conseguenza dell'utilizzazione
del manufatto adibito a garage, rientrando l'opera in questione tra quelle di
urbanizzazione secondaria, finalizzate a ridurre proprio il carico urbanistico
con riferimento elle esigenze di circolazione e parcheggio dei veicoli; che
l'indicata funzione dei garage, peraltro, può desumersi della stessa legge Tognoli, che ha semplificato le procedure relative alla loro autorizzazione
proprio in considerazione della loro utilità al fine di ridurre il carico
urbanistico.
Il ricorso non è fondato.
Il primo motivo di gravame costituisce esclusivamente una censura in punto di
fatto, inammissibile in sede di legittimità, avverso la valutazione del
tribunale del riesame circa la carenza di elementi certi per affermare la
intervenuta prescrizione del reato con riferimento alla data di ultimazione del
manufatto abusivo.
Peraltro, la stessa ordinanza ha esattamente affermato sul punto che in sede
cautelare la prescrizione può essere presa in esame solo allorché emerga con
certezza che la stessa si è già verificata, senza che sia possibile espletare in
detta sede un più approfondito accertamento in proposito, stante il carattere
sommario della cognizione attribuita al giudice del riesame.
Orbene, alla luce dei risultati delle indagini preliminari l'ordinanza ha
escluso l'esistenza di elementi certi per affermare la intervenuta prescrizione
del reato, con valutazione di merito che si sottrae ad ogni sindacato in sede di
legittimità.
Va, infatti, osservato che il ricorso avverso le misure cautelari reali non può
essere proposto per vizi della motivazione quali potrebbero ritenersi, nella
valutazione più favorevole, quelli evidenziati dal ricorrente, ma esclusivamente
per violazione di legge ai sensi dell'art. 325, co. I, c.p.p..
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Emerge dall'ordinanza che in effetti l'istante per il riesame aveva prospettato
dinanzi ai giudici di merito un impiego diverso del fabbricato rispetto a quanto
previsto nella autorizzazione (deposito di mobili); prospettazione con
riferimento alla quale l'ordinanza ha ampiamente motivato la ravvisabilità di un
aggravio del carico urbanistico per l'inevitabile accesso all'immobile di mezzi
e persone quale conseguenza della indicata utilizzazione.
In ogni caso l'ordinanza ha altresì puntualmente rilevato l'esistenza di un
aggravio del carico urbanistico anche nell'ipotesi di impiego del manufatto
quale garage, considerate da un lato le rilevanti dimensioni dell'immobile e
dall'altro il più intenso sfruttamento del territorio che l'opera consente.
La riportata valutazione di merito si sottrae al sindacato di legittimità, non
potendo in particolare essere censurata, per le già indicate ragioni di diritto,
sotto il profilo della congruità e logicità della motivazione.
Deve essere, peraltro, anche rilevato che l'alleggerimento del carico
urbanistico e connesso, nella cosiddetta legge Tognoli, alle caratteristiche dei
garage, la cui realizzazione è consentita dalla norma con procedura
semplificata, in quanto riferita a manufatti ubicati nel sottosuolo delle aree
di pertinenza degli immobili esistenti o su apposite aree comunali, mentre non
si può ritenere che altre opere di rilevanti dimensioni realizzate in
superficie, anche se destinate a garage, siano egualmente prive di impatto
sull'assetto urbanistico e sull'utilizzazione del territorio.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del
ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Cosi deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24.10.2006.
L' estensore
Il presidente
Alfredo Maria Lombardi
Enrico Papa
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