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BOSCHI E FORESTE - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Bosco - Realizzazione di
recinzione in legno e rete metallica - Mancanza di autorizzazione - Reato di cui
all'art. 181 D.Lgs. n. 42/2004 - Configurabilità. La realizzazione,
all'interno di un bosco e in difetto della preventiva autorizzazione, di una
recinzione con traverse di legno e rete metallica, incide in modo giuridicamente
rilevante sull'assetto paesaggistico della zona, configurando il reato di
esecuzione di lavori su beni paesaggistici, di cui all'art. 163 del D.Lgs. 29
ottobre 1999 n. 490 (ora sostituito dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.
42). Sicché è necessario per la realizzazione dell’opera l'autorizzazione
dell'Ente preposto alla tutela ambientale, ex art. 150 D.L.vo 490/99 (norma ora
riprodotta nell'art. 146 comma 2° D.L.vo 42/04). Pres. Vitalone C., Est. Gentile
M., Imp. Cocchi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 Novembre 2006 (Ud.
12/10/2006), Sentenza n. 39355
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Reato ex art. 181 D.Lgs. n. 42/2004 - Natura -
Reato di pericolo - Configurabilità. Il reato di cui all'art. 163 D.L.vo
490/99, 490 (ora sostituito dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), ha
natura di reato di pericolo astratto, onde per la sua configurabilità non è
necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendosi escludere dal
novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano
inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto
esteriore degli edifici [Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. III Sent. n.
14461 del 28/03/03, ric. Carparelli; Cass. Sez. III Sent. n. 19761 del 29/04/03;
Cass. Sez. III Sent. n. 38051 del 28/09/04 ; Cass. Sez. III Sent. n. 23980 del
26/05/04, ry 224468 ; Cass. Sez. III Sent. n. 12863 del 20/03/03, ric. Abate].
Pres. Vitalone C., Est. Gentile M., Imp. Cocchi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. III, 29 Novembre 2006 (Ud. 12/10/2006), Sentenza n. 39355
Udienza Pubblica del 12.10.2006
SENTENZA N. 1614
REG. GENERALE n. 31539/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III. mi Signori
Dott. Claudio
Vitalone Presidente
1. Dott. Pierluigi Onorato Consigliere
2. Dott. Mario Gentile Consigliere
3. Dott. Alfredo Maria Lombardi Consigliere
4. Dott. Amedeo Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Cocchi Pietro, nato l'01/03/1933
Avverso la sentenza
Corte di Appello di Perugia, emessa
il 28/04/06
Visti gli atti, la sentenza
denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la
relazione del Consigliere dott. Mario Gentile
Udito il Pubblico Ministero in
persona del dott. Salzano Francesco che ha concluso per Rigetto del
ricorso
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Perugia, con
sentenza emessa il 28/04/06, confermava la sentenza del Tribunale di Perugia in
data 27/10/04, appellata da Cocchi Pietro imputato del reato i cui all'art. 163
D.L.vo 490/99 in relazione all'art. 44 lett. c) D.P.R. 380/01 e condannato alla
pena di gg. 20 di arresto ed € 10.000,00 di ammenda; pena sospesa.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art.
606, lett. b) ed e) cpp.
In particolare, il ricorrente esponeva che nella fattispecie non ricorreva
l'elemento oggettivo del reato de quo, poiché la recinzione realizzata da Cocchi
Pietro non aveva arrecato danno ambientale, come rilevato ed accertato dalla
competente Commissione Edilizia.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 12/10/06, ha chiesto il
rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1° grado - i
due provvedimenti si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed
inscindibile - mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto
e vizi logici, ha motivato in modo esauriente in ordine a tutti i punti
determinanti della decisione.
In particolare, risulta provato che Cocchi Pietro - nelle condizioni di tempo e
di luogo, come contestate ed accertate in atti - ha realizzato, in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico, una recinzione avente le seguenti dimensioni
mt. 115 (lunghezza) x mt 2 (altezza); mediante traverse di legno infisse nel
suolo sulle quali era stata posta una rete metallica zincata, alta mt. 1,50 (da
terra); il tutto all'interno di un bosco, con età variabile da anni 10 ad anni
50, senza che fosse stata rilasciata la prescritta autorizzazione ambientale.
Trattasi di lavori che incidevano in modo giuridicamente rilevante sull'assetto
paesaggistico della zona de qua, per cui era necessaria l'autorizzazione
dell'Ente preposto alla tutela ambientale, ex art. 150 D.L.vo 490/99 (norma ora
riprodotta nell'art. 146 comma 2° D.L.vo 42/04).
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate e comunque errate in
diritto.
In particolare va disatteso
l'assunto difensivo principale, secondo cui nella fattispecie non ricorreva né
il danno ambientale né il pericolo concreto di detto danno, con conseguente
esclusione dell'elemento oggettivo del reato de quo.
In prima luogo si osserva - come congruamente motivato dai giudici di merito -
che la citata recinzione, tenuto conto delle sue dimensioni e della sua
struttura, aveva modificato l'assetto paesaggistico della zona, caratterizzato
da vegetazione boschiva, con conseguente rilevanza giuridica ai fini della
compatibilità ambientale.
In secondo luogo va affermato che la predetta opera abusiva era idonea, mediante
una valutazione ex ante, a porre in pericolo il bene protetto.
Al riguardo va ribadito che il reato di cui all'art. 163 D.L.vo 490/99, ha
natura di reato di pericolo astratto, onde per la sua configurabilità non è
necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendosi escludere dal
novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano
inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto
esteriore degli edifici [Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. III Sent. n.
14461 del 28/03/03, ric. Carparelli; Cass. Sez. III Sent. n. 19761 del 29/04/03;
Cass. Sez. III Sent. n. 38051 del 28/09/04 ; Cass. Sez. III Sent. n. 23980 del
26/05/04, ry 224468 ; Cass. Sez. III Sent. n. 12863 del 20/03/03, ric. Abate].
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Cocchi Pietro, con condanna dello
stesso al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte,
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 12/10/06
L' estensore
Il presidente
Claudio Vitalone
Mario Gentile
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