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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29/11/2006 (Ud. 12/10/2006), Sentenza n. 39355


BOSCHI E FORESTE - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Bosco - Realizzazione di recinzione in legno e rete metallica - Mancanza di autorizzazione - Reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42/2004 - Configurabilità. La realizzazione, all'interno di un bosco e in difetto della preventiva autorizzazione, di una recinzione con traverse di legno e rete metallica, incide in modo giuridicamente rilevante sull'assetto paesaggistico della zona, configurando il reato di esecuzione di lavori su beni paesaggistici, di cui all'art. 163 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (ora sostituito dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42). Sicché è necessario per la realizzazione dell’opera l'autorizzazione dell'Ente preposto alla tutela ambientale, ex art. 150 D.L.vo 490/99 (norma ora riprodotta nell'art. 146 comma 2° D.L.vo 42/04). Pres. Vitalone C., Est. Gentile M., Imp. Cocchi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 Novembre 2006 (Ud. 12/10/2006), Sentenza n. 39355

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Reato ex art. 181 D.Lgs. n. 42/2004 - Natura - Reato di pericolo - Configurabilità. Il reato di cui all'art. 163 D.L.vo 490/99, 490 (ora sostituito dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), ha natura di reato di pericolo astratto, onde per la sua configurabilità non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendosi escludere dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici [Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. III Sent. n. 14461 del 28/03/03, ric. Carparelli; Cass. Sez. III Sent. n. 19761 del 29/04/03; Cass. Sez. III Sent. n. 38051 del 28/09/04 ; Cass. Sez. III Sent. n. 23980 del 26/05/04, ry 224468 ; Cass. Sez. III Sent. n. 12863 del 20/03/03, ric. Abate]. Pres. Vitalone C., Est. Gentile M., Imp. Cocchi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 Novembre 2006 (Ud. 12/10/2006), Sentenza n. 39355



Udienza Pubblica del 12.10.2006
SENTENZA N. 1614
REG. GENERALE n. 31539/06


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli III. mi Signori
 

    Dott. Claudio Vitalone                                          Presidente
1. Dott. Pierluigi Onorato                                         Consigliere
2. Dott. Mario Gentile                                              Consigliere
3. Dott. Alfredo Maria Lombardi                                Consigliere
4. Dott. Amedeo Franco                                          Consigliere
 

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da


Cocchi Pietro, nato l'01/03/1933


Avverso la sentenza


Corte di Appello di Perugia, emessa il 28/04/06


Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,


Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile


Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Salzano Francesco che ha concluso per Rigetto del ricorso


Svolgimento del processo


La Corte di Appello di Perugia, con sentenza emessa il 28/04/06, confermava la sentenza del Tribunale di Perugia in data 27/10/04, appellata da Cocchi Pietro imputato del reato i cui all'art. 163 D.L.vo 490/99 in relazione all'art. 44 lett. c) D.P.R. 380/01 e condannato alla pena di gg. 20 di arresto ed € 10.000,00 di ammenda; pena sospesa.


L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cpp.


In particolare, il ricorrente esponeva che nella fattispecie non ricorreva l'elemento oggettivo del reato de quo, poiché la recinzione realizzata da Cocchi Pietro non aveva arrecato danno ambientale, come rilevato ed accertato dalla competente Commissione Edilizia.


Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.


Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 12/10/06, ha chiesto il rigetto del ricorso.


Motivi della decisione


Il ricorso è infondato.


La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1° grado - i due provvedimenti si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile - mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto e vizi logici, ha motivato in modo esauriente in ordine a tutti i punti determinanti della decisione.


In particolare, risulta provato che Cocchi Pietro - nelle condizioni di tempo e di luogo, come contestate ed accertate in atti - ha realizzato, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, una recinzione avente le seguenti dimensioni mt. 115 (lunghezza) x mt 2 (altezza); mediante traverse di legno infisse nel suolo sulle quali era stata posta una rete metallica zincata, alta mt. 1,50 (da terra); il tutto all'interno di un bosco, con età variabile da anni 10 ad anni 50, senza che fosse stata rilasciata la prescritta autorizzazione ambientale.


Trattasi di lavori che incidevano in modo giuridicamente rilevante sull'assetto paesaggistico della zona de qua, per cui era necessaria l'autorizzazione dell'Ente preposto alla tutela ambientale, ex art. 150 D.L.vo 490/99 (norma ora riprodotta nell'art. 146 comma 2° D.L.vo 42/04).


Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate e comunque errate in diritto.


In particolare va disatteso l'assunto difensivo principale, secondo cui nella fattispecie non ricorreva né il danno ambientale né il pericolo concreto di detto danno, con conseguente esclusione dell'elemento oggettivo del reato de quo.


In prima luogo si osserva - come congruamente motivato dai giudici di merito - che la citata recinzione, tenuto conto delle sue dimensioni e della sua struttura, aveva modificato l'assetto paesaggistico della zona, caratterizzato da vegetazione boschiva, con conseguente rilevanza giuridica ai fini della compatibilità ambientale.


In secondo luogo va affermato che la predetta opera abusiva era idonea, mediante una valutazione ex ante, a porre in pericolo il bene protetto.


Al riguardo va ribadito che il reato di cui all'art. 163 D.L.vo 490/99, ha natura di reato di pericolo astratto, onde per la sua configurabilità non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendosi escludere dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici [Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. III Sent. n. 14461 del 28/03/03, ric. Carparelli; Cass. Sez. III Sent. n. 19761 del 29/04/03; Cass. Sez. III Sent. n. 38051 del 28/09/04 ; Cass. Sez. III Sent. n. 23980 del 26/05/04, ry 224468 ; Cass. Sez. III Sent. n. 12863 del 20/03/03, ric. Abate].


Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Cocchi Pietro, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.


P. Q. M.


La Corte,


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma il 12/10/06


L' estensore              Il presidente
Claudio Vitalone                    Mario Gentile


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