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CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 novembre 2006 (Ud. 26/10/2006), Sentenza n. 39361
Inquinamento idrico - Acque reflui da allevamento - Ammassi d'effluenti
zootecnici provenienti dall'azienda agricola - D.lgs. n. 152/1999 - Fattispecie.
Lo scarico non autorizzato di liquami provenienti da un'azienda di
allevamento (normalmente qualificabile come insediamento produttivo quando
manchi il nesso funzionale con l'attività agricola), ancorché sia effettuato in
vasche impermeabilizzate, costituisce reato, nulla rilevando in contrario
l'esistenza di autorizzazione alla pratica della fertirrigazione la quale si
riferisce soltanto alla successiva eventuale fase di utilizzazione dei suddetti
liquami. Nella specie, il Tribunale ha accertato con congrua motivazione che
l'imputato ha creato sul terreno della propria azienda agricola un deposito
irregolare di liquami provenienti dall'allevamento di bovini, che sono percolati
sul terreno, senza effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 38 del d.lgs.
n. 152/1999 (comunicazione alla autorità competenti almeno 30 giorni prima
dell'inizio dell'attività di sversamento al terreno degli effluenti
d'allevamento zootecnico) e senza conseguire alcuna autorizzazione, sicché non è
ravvisabile nesso funzionale tra lo scarico e la attività agricola. Pres.
Vitalone - Est. Teresi - Ric. Cramaro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III,
29 novembre 2006 (Ud. 26/10/2006) Sentenza n. 39361
Procedure e varie - Notifica alla cognata - Temporanea convivenza del
consegnatario - Consegna - Nullità della notifica - Esclusione. L'omessa
indicazione nella relata di notifica della temporanea convivenza del
consegnatario non costituisce causa di nullità del decreto di citazione a
giudizio, quando tale temporanea convivenza sia desumibile da una relazione di
parentela, e sempre che la notifica sia stata eseguita nel domicilio
dell'interessato. (Cassazione Sezione V n. 3911/1993 04/02/1993 - 26/04/1993,
Bosi, RV. 195008). Nella specie, la notifica effettuata a mani della cognata
dell'imputato presso la casa di abitazione del destinatario senza menzione in
realtà della esistenza di un rapporto di convivenza, è stata ritualmente
eseguita. Infatti, "ai fini della validità della notificazione non è necessaria
la stabilità della convivenza da parte del familiare, materiale prenditore
dell'atto e neanche che quest'ultimo risulti anagraficamente registrato tra i
componenti della famiglia; né, tanto meno, è necessaria l’indicazione del
rapporto di convivenza sempre che la notificazione suddetta venga eseguita nella
casa di abitazione del destinatario e il familiare ne sia uno stretto congiunto"
(Cassazione Sezione III n. 7822/1985, RV. 170277). Pres. Vitalone - Est. Teresi
- Ric. Cramaro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 novembre 2006 (Ud.
26/10/2006) Sentenza n. 39361
Inquinamento idrico - Azienda d'allevamento - Scarico non autorizzato di
liquami effettuato in vasche impermeabilizzate - Costituisce reato - Art. 62, c.
10, 38 e 59 ter d.lgs. n. 152/1999. Lo scarico non autorizzato di
liquami provenienti da un'azienda d'allevamento (normalmente qualificabile come
insediamento produttivo quando manchi il nesso funzionale con l'attività
agricola), ancorché sia effettuato in vasche impermeabilizzate, costituisce
reato anche in contrario l'esistenza d'autorizzazione alla pratica della
fertirrigazione la quale si riferisce soltanto alla successiva eventuale fase
d'utilizzazione dei suddetti liquami (Cassazione n. 12174/1999, Luna, RV.
215079). Pres. Vitalone - Est. Teresi - Ric. Cramaro. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE Sez. III, 29 novembre 2006 (Ud. 26/10/2006) Sentenza n. 39361
Inquinamento idrico - Attività d'allevamento del bestiame - Connessione
funzionale con la coltivazione della terra - Assenza - Carattere industriale -
L. n. 152/1999. In tema d'inquinamento idrico, anche dopo l'entrata in
vigore della legge 11 maggio 1999 n. 152 l'attività d'allevamento del bestiame
deve svolgersi in connessione funzionale con la coltivazione della terra, la
stessa ha carattere industriale tutte le volte in cui si perda tale collegamento
con la coltivazione del terreno, per uno o più elementi, costituiti dalle
dimensioni dell'impresa, dal numero dei capi, dalla rilevanza delle strutture
produttive, organizzative, tecnologiche (Cassazione Sezione III n. 9422/2001,
Pistonesi, RV. 218715). Pres. Vitalone - Est. Teresi - Ric. Cramaro. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 novembre 2006 (Ud. 26/10/2006) Sentenza n. 39361
Inquinamento idrico - Reflui provenienti da un'azienda d'allevamento
zootecnico - Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali -Obbligo
- L. n. 152/1999 - D. L.vo n. 258/2000. I reflui provenienti da un'azienda
d'allevamento zootecnico sono da classificare come "acque reflue industriali",
alla luce sia dall'art. 2 lettera h, della legge n. 152 del 1999 che del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 258, sicché alla richiesta, alla luce sia
dell'art. 2, lettera h, della legge n. 152 del 1999 che del decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 258, sicché alla richiesta d'utilizzazione agronomica
dell'allevamento si accompagna l'obbligo, penalmente sanzionato, di munirsi
dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali provenienti
dall'installazione produttiva dell'allevamento. ( Cassazione Sezione III n.
11538/2000, Vecchiolini RV. 217761). Pres. Vitalone - Est. Teresi - Ric. Cramaro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 novembre 2006 (Ud. 26/10/2006)
Sentenza n. 39361
Udienza Pubblica 26.10.2006
SENTENZA N. 1702
REG. GENERALE n. 04618/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III. mi Signori
Dott. Claudio
Vitalone Presidente
1. Dott. Pierluigi Onorato Consigliere
2. Dott. Alfredo Teresi Consigliere
rel.
3. Dott. Alfredo Maria Lombardi Consigliere
4. Dott. Amedeo Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Cramaro
Benito, nato a Sabaudia il 27.06.1938, avverso la sentenza del Tribunale di
Latina in data 21.04.2005 con cui è stato condannato alla pena dell'ammenda per
il reato di cui all'art. 59, comma 11 ter, decreto legislativo n.
152/1999;
Visti gli atti, la sentenza
denunciata e il
ricorso;
Sentita in pubblica udienza la
relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi,
Sentito il PM nella persona del PG
dott. Francesco Salzano, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
Con sentenza 21.04.2005 il Tribunale
di Latina condannava Cramaro Benito alla pena dell'ammenda quali colpevole di
avere sottoposto, nella qualità di titolare di un'azienda agricola, ad
utilizzazione agronomica effluenti d'allevamento bovino senza la prescritta
autorizzazione.
Rilevava il Tribunale che ammassi
d'effluenti zootecnici, provenienti dall'azienda agricola gestita dall'imputato
che allevava numerosi capi bovini e caprini, erano stati riposti in una concimaia
in cemento non impermeabilizzata dalla quale fuoriuscivano liquami che si
disperdevano nel terreno aziendale; che i suddetti materiali andavano
considerato reflui industriali per mancanza di connessione funzionale tra fondo
e allevamento; che al momento dell'accertamento l'imputato non aveva ottenuto
l'autorizzazione agronomica.
Proponeva ricorso per cassazione
l'imputato eccependo la nullità della notifica del decreto di citazione per il
giudizio di primo grado perchè la relativa copia era stata consegnata a mani
della propria cognata senza menzione in realtà della esistenza di un rapporto di
convivenza e denunciando
- violazione degli art. 62, comma
10, 38 e 59 ter d.lgs. n. 152/1999 perché l'utilizzazione agronomica
degli effluenti d'allevamento zootecnico non deve essere autorizzata, ma
necessita soltanto di una comunicazione di effettuare all'autorità componente.
Inoltre la disciplina di tale attività d'utilizzazione, riservata alle Regioni
non è applicabile nella Regione Lazio la quale non aveva disciplinato la materia neanche
antecedentemente alla entrata in vigore del d. lgs. n. 152/1999, donde la non
operatività della disposizione transitoria di cui all'art. 62, comma 10;
- mancanza e manifesta illogicità
della motivazione in ordine alla configurabilità del reato perché era stata
accertata la fuoruscita di liquami di una concimaia e non lo spandimento sul
terreno d'effluenti d'allevamento;
- violazione degli art. 28, comma 7;
54, comma 7, decreto legislativo n. 152/1999 secondo cui sono assimilabili alle
acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da imprese d'allevamento di
bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo, funzionalmente
concesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni
340 Kg d'azoto presente negli effluenti d'allevamento;
- mancanza di motivazione in ordine
al diniego dei benefici di cui agli art. 164 e 175 cod. pen.
Chiedeva l'annullamento della
sentenza.
L'eccezione di nullità della
notifica del decreto di citazione è infondata perché "l'omessa indicazione
nella relata di notifica della temporanea convivenza del consegnatario non
costituisce causa di nullità del decreto di citazione a giudizio, quando tale
temporanea convivenza sia desumibile da una relazione di parentela, e sempre che
la notifica sia stata eseguita nel domicilio dell'interessato" (Cassazione
Sezione V n. 3911/1993 04/02/1993 - 26/04/1993, Bosi, RV. 195008)
Infatti, "ai fini della validità
della notificazione non è necessaria la stabilità della convivenza da parte del
familiare, materiale prenditore dell'atto e neanche che quest'ultimo risulti
anagraficamente registrato tra i componenti della famiglia; né, tanto meno, è
necessaria la indicazione del rapporto di convivenza sempre che la notificazione
suddetta venga eseguita nella casa di abitazione del destinatario e il familiare
ne sia uno stretto congiunto" (Cassazione Sezione III n. 7822/1985, RV.
170277)
Ne consegue che la notifica
effettuata a mani della cognata dell'imputato presso la casa di abitazione del
destinatario (via dei Fossi, 39), è stata ritualmente eseguita.
Infondato è pure il motivo relativo
alla violazione degli art. 62, comma 10, 38 e 59 ter d.lgs. n. 152/1999 perché "lo scarico non autorizzato di liquami provenienti da un'azienda
d'allevamento (normalmente qualificabile come insediamento produttivo quando
manchi il nesso funzionale con l'attività agricola), ancorché sia effettuato in
vasche impermeabilizzate, costituisce reato anche in contrario l'esistenza
d'autorizzazione alla pratica della fertirrigazione la quale si riferisce
soltanto alla successiva eventuale fase d'utilizzazione dei suddetti liquami"
(Cassazione n. 12174/1999, Luna,RV. 215079)
Poiché, in tema d'inquinamento idrico, anche dopo l'entrata in vigore della legge 11 maggio 1999 n. 152 l'attività d'allevamento del bestiame deve svolgersi in connessione funzionale con la coltivazione della terra, la stessa ha carattere industriale tutte le volte in cui si perda tale collegamento con la coltivazione del terreno, per uno o più elementi, costituiti dalle dimensioni dell'impresa, dal numero dei capi, dalla rilevanza delle strutture produttive, organizzative, tecnologiche (Cassazione Sezione III n. 9422/2001, Pistonesi, RV. 218715)
Infatti, i reflui provenienti da un'azienda d'allevamento zootecnico sono da classificare come "acque reflue industriali", alla luce sia dall'art. 2 lettera h, della legge n. 152 del 1999 che del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, sicché alla richiesta , alla luce sia dell'art. 2, lettera h, della legge n. 152 del 1999 che del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, sicché alla richiesta d'utilizzazione agronomica dell'allevamento si accompagna l'obbligo, penalmente sanzionato, di munirsi dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'installazione produttiva dell'allevamento. ( Cassazione Sezione III n. 11538/2000, Vecchiolini RV. 217761).
Nella specie, il Tribunale ha accertato con congrua motivazione che l'imputato ha creato sul terreno della propria azienda agricola un deposito irregolare di liquami provenienti dall'allevamento di bovini, che sono percolati sul terreno, senza effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 38 del d.lgs. n. 152/1999 (comunicazione alla autorità competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di sversamento al terreno degli effluenti d'allevamento zootecnico) e senza conseguire alcuna autorizzazione, sicché non è ravvisabile nesso funzionale tra lo scarico e la attività agricola.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 26.10.2006.
L' estensore
Il presidente
Alfredo Teresi
Claudio Vitalone
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