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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 01/02/2006 (Cc. 10/01/2006), Sentenza n. 3963

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


C
ORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 01/02/2006 (Cc. 10/01/2006), Sentenza n. 3963

Pres. Papadia U. Est. Teresi A. Rel. Teresi A. Imp. Di Sarno. P.M. Passacantando G. (Diff.) (Annulla con rinvio, Trib. Latina, sez.dist. Gaeta, 22 Dicembre 2003)
 

del 10/01/2006

SENTENZA N.9

REGISTRO GENERALE

N.14295/2004


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente -
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere -
Dott. MANCINI Franco - Consigliere -
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
Di Sarno Nicola, nato a Napoli il 19/03/1966;
avverso la sentenza del Tribunale di Latina in Gaeta in data 22/12/2003 con cui è stato condannato alla pena dell'ammenda quale colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24 cpv.;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. Passacantando Guglielmo, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Vincenzo Macari, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.


OSSERVA


Con sentenza in data 22/12/2003 il Tribunale di Latina in Gaeta condannava Di Sarno Nicola alla pena dell'ammenda quale colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24, per avere, quale titolare della ditta Interport s.a.s., attivato un nuovo impianto idoneo a dar luogo ad emissioni nell'atmosfera senza la prescritta autorizzazione.


Rilevava il Tribunale che, alla data del secondo sopralluogo (30/05/2001) il funzionante impianto per lo stoccaggio e l'insaccamento di fertilizzanti agricoli era, privo dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera; che l'interessato aveva ottenuto l'autorizzazione il successivo 9 ottobre 2001 e che l'impianto produceva immissioni in atmosferiche richiedevano la suddetta autorizzazione.


Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato denunciando violazione di legge e illogicità della motivazione perché la condotta contestata non è penalmente sanzionatole, in quanto attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, e chiedendo l'annullamento della sentenza.


Il ricorso è fondato.


In materia d'inquinamento atmosferico, le attività a ridotto inquinamento elencate nel D.P.R. 25 luglio 1991, allegato 2, (Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 luglio 1989) sono assoggettate alla normativa generale di autorizzazione e di controllo con l'adozione, però, di modelli semplificati di domande di autorizzazione di cui al punto 19 del D.P.C.M. 21 luglio 1989, come modificato dal suddetto decreto. Invece, per l'esercizio delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, elencate nel D.P.R. 1991, art. 2, allegato 1, non richiede l'autorizzazione.


Nella specie, il Tribunale ha ritenuto che l'attivazione dell'impianto industriale de quo necessitasse di autorizzazione senza inquadrare le attività svolte nell'opificio, con specificazione numerica, in una delle tipologie elencate negli allegati al decreto 1991 e, quindi, senza indicare il grado di inquinamento prodotto ("ridotto" o "poco significativo").


Conseguentemente non è giustificata l'affermazione di responsabilità che presuppone la verifica della corrispondenza di un'attività a taluna di quelle a ridotto inquinamento atmosferico normativamente elencate nell'allegato 2 più volte citato. L'omessa motivazione sul punto comporta annullamento della sentenza per nuovo esame con rinvio al Tribunale di Latina.


P.Q.M.


La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Latina.


Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 10 gennaio 2006.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2006

M A S S I M E

 Sentenza per esteso

 

1) Inquinamento atmosferico - Aria - Impianti a ridotto inquinamento atmosferico - Impianti per lo stoccaggio e l'insaccamento di fertilizzanti - Dovere per il giudice di verificare se l'attività svolta rientri tra quelle ad inquinamento poco significativo o a ridotto inquinamento - Sussistenza - Ragioni - Art. 24 d.P.R. n. 203/ 1988 - All. 2  d.P.R. n. 175/1991. In materia di inquinamento atmosferico, nel caso di attivazione di un impianto industriale per lo stoccaggio e l'insaccamento di fertilizzanti agricoli, il giudice, al fine di verificare la sussistenza del reato di cui all'art. 24 del d.P.R. n. 203 del 1988, deve preliminarmente accertare in quale delle tipologie indicate rientri, l'attività svolta nell'opificio, poiché sono assoggettate alla normativa generale di autorizzazione o di controllo le attività a ridotto inquinamento atmosferico elencate nell'allegato 2 del d.P.R. 25 luglio 1991, n. 175. (Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989) e non, invece, quelle i cui impianti provocano inquinamento atmosferico poco significativo, elencate nell'allegato 1 del medesimo d.P.R.. Pres. Papadia U. Est. Teresi A. Rel. Teresi A. Imp. Di Sarno. P.M. Passacantando G. (Diff.) (Annulla con rinvio, Trib. Latina, sez.dist. Gaeta, 22 Dicembre 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 01/02/2006 (Cc. 10/01/2006), Sentenza n. 3963

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