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CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 01/02/2006 (Cc. 10/01/2006), Sentenza n. 3963
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE
DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 01/02/2006 (Cc. 10/01/2006), Sentenza n. 3963
Pres. Papadia U. Est. Teresi A.
Rel. Teresi A. Imp. Di Sarno. P.M. Passacantando G. (Diff.) (Annulla con
rinvio, Trib. Latina, sez.dist. Gaeta, 22 Dicembre 2003)
del 10/01/2006
SENTENZA N.9
REGISTRO GENERALE
N.14295/2004
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente -
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere -
Dott. MANCINI Franco - Consigliere -
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di Sarno Nicola, nato a Napoli il 19/03/1966;
avverso la sentenza del Tribunale di Latina in Gaeta in data 22/12/2003 con
cui è stato condannato alla pena dell'ammenda quale colpevole del reato di
cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24 cpv.;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo
Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. Passacantando Guglielmo, il
quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Vincenzo Macari, il quale ha
chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 22/12/2003 il Tribunale di Latina in Gaeta condannava
Di Sarno Nicola alla pena dell'ammenda quale colpevole del reato di cui al
D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24, per avere, quale titolare della ditta
Interport s.a.s., attivato un nuovo impianto idoneo a dar luogo ad emissioni
nell'atmosfera senza la prescritta autorizzazione.
Rilevava il Tribunale che, alla data del secondo sopralluogo (30/05/2001) il
funzionante impianto per lo stoccaggio e l'insaccamento di fertilizzanti
agricoli era, privo dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera; che
l'interessato aveva ottenuto l'autorizzazione il successivo 9 ottobre 2001 e
che l'impianto produceva immissioni in atmosferiche richiedevano la suddetta
autorizzazione.
Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato denunciando violazione di legge
e illogicità della motivazione perché la condotta contestata non è
penalmente sanzionatole, in quanto attività ad inquinamento atmosferico poco
significativo, e chiedendo l'annullamento della sentenza.
Il ricorso è fondato.
In materia d'inquinamento atmosferico, le attività a ridotto inquinamento
elencate nel D.P.R. 25 luglio 1991, allegato 2, (Modifiche dell'atto di
indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di
attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 luglio 1989) sono
assoggettate alla normativa generale di autorizzazione e di controllo con
l'adozione, però, di modelli semplificati di domande di autorizzazione di
cui al punto 19 del D.P.C.M. 21 luglio 1989, come modificato dal suddetto
decreto. Invece, per l'esercizio delle attività ad inquinamento atmosferico
poco significativo, elencate nel D.P.R. 1991, art. 2, allegato 1, non
richiede l'autorizzazione.
Nella specie, il Tribunale ha ritenuto che l'attivazione dell'impianto
industriale de quo necessitasse di autorizzazione senza inquadrare le
attività svolte nell'opificio, con specificazione numerica, in una delle
tipologie elencate negli allegati al decreto 1991 e, quindi, senza indicare
il grado di inquinamento prodotto ("ridotto" o "poco significativo").
Conseguentemente non è giustificata l'affermazione di responsabilità che
presuppone la verifica della corrispondenza di un'attività a taluna di
quelle a ridotto inquinamento atmosferico normativamente elencate
nell'allegato 2 più volte citato. L'omessa motivazione sul punto comporta
annullamento della sentenza per nuovo esame con rinvio al Tribunale di
Latina.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Latina.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 10 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2006
1) Inquinamento atmosferico - Aria - Impianti a ridotto inquinamento atmosferico - Impianti per lo stoccaggio e l'insaccamento di fertilizzanti - Dovere per il giudice di verificare se l'attività svolta rientri tra quelle ad inquinamento poco significativo o a ridotto inquinamento - Sussistenza - Ragioni - Art. 24 d.P.R. n. 203/ 1988 - All. 2 d.P.R. n. 175/1991. In materia di inquinamento atmosferico, nel caso di attivazione di un impianto industriale per lo stoccaggio e l'insaccamento di fertilizzanti agricoli, il giudice, al fine di verificare la sussistenza del reato di cui all'art. 24 del d.P.R. n. 203 del 1988, deve preliminarmente accertare in quale delle tipologie indicate rientri, l'attività svolta nell'opificio, poiché sono assoggettate alla normativa generale di autorizzazione o di controllo le attività a ridotto inquinamento atmosferico elencate nell'allegato 2 del d.P.R. 25 luglio 1991, n. 175. (Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989) e non, invece, quelle i cui impianti provocano inquinamento atmosferico poco significativo, elencate nell'allegato 1 del medesimo d.P.R.. Pres. Papadia U. Est. Teresi A. Rel. Teresi A. Imp. Di Sarno. P.M. Passacantando G. (Diff.) (Annulla con rinvio, Trib. Latina, sez.dist. Gaeta, 22 Dicembre 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 01/02/2006 (Cc. 10/01/2006), Sentenza n. 3963
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