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Urbanistica e edilizia - Ristrutturazione edilizia - Esecuzione dei lavori di
modesta entità - Modifica destinazione d'uso - Art. 3 c. 1 lett. d T.U. n.
380/2001. Si configura come ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3
c. 1 lett. d T.U. n. 380/2001, il mutamento di uso attuato dopo la ultimazione
di un fabbricato e durante la sua esistenza, in quanto l’esecuzione dei lavori,
anche se di modesta entità, comporta la creazione di un “organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente”. Pres. Papa - Est. Squassoni - Ric.
Pompili. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1 dicembre 2006 (C. c.
17/10/2006), Sentenza n. 39860
Urbanistica e edilizia - Decreto di sequestro (in corso lavori di mutamento
di uso da commerciale ad abitativo) - Legittimità - Presupposti - Fattispecie.
E’ valido il decreto di sequestro consistente in uno prestampato utilizzabile
per qualunque violazione edilizia se adeguatamente motivato e contente tutti i
requisiti necessari per la sua giuridica esistenza. Nella specie, il
provvedimento precisava la norma di legge violata, descriveva in sunto la
condotta antigiuridica ed evidenziava la strumentalità probatoria del bene
vincolato (per procedere a verifiche, anche, di natura tecnica). Pres. Papa -
Est. Squassoni - Ric. Pompili. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1
dicembre 2006 (C. c. 17/10/2006), Sentenza n. 39860
Urbanistica e edilizia - Decreto di sequestro - Finalità probatorie -
Corpus delicti - Restituzione del bene all’avente diritto - Condizioni.
Il sequestro, anche del corpus delicti, deve essere revocato quando sono
venute meno le finalità probatorie con conseguente obbligo di restituzione del
bene all’avente diritto. Tuttavia, il rilievo che il Pubblico Ministero non
abbia ancora disposto la verifica tecnica, alla cui esecuzione era preordinato
il sequestro, non significa che l’indagine non sia più necessaria. Pres. Papa -
Est. Squassoni - Ric. Pompili. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1
dicembre 2006 (C. c. 17/10/2006), Sentenza n. 39860
Camera di consiglio del 17.10.2006
SENTENZA N. 00995/2006
REG. GENERALE n. 026721/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III. mi Signori
Dott. PAPA ENRICO Presidente
1. Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI Consigliere
2. Dott. SQUASSONI CLAUDIA Consigliere
3. Dott. GENTILE MARIO Consigliere
4. Dott. SARNO GIULIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) POMPILI FRANCESCO
N. IL 07/07/1943
avverso ORDINANZA del 27/04/2006
TRIB. LIBERTA'
di ROMA
sentita la relazione fatta del
consigliere SQUASSONI CLAUDIA
sentite le conclusione del P.G. Dr. G. V. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. Vitale Salvatore di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 27 aprile 2006, il
Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro probatorio
che grava su un locale ove erano in corso lavori di mutamento di uso da
commerciale ad abitativo.
Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno disatteso la prospettazione
della difesa circa il difetto di motivazione del decreto di sequestro
evidenziando come il provvedimento contenesse l’indicazione della norma vìolata,
della condotta antigiuridica, del vincolo pertinenziale del bene e delle
necessità istruttorie.
Nel merito, il Tribunale ha puntualizzato le emergenze probatorie dalle quali ha
tratto il convincimento che non si trattasse di mera ristrutturazione del locale
commerciale, come sostenuto dalla difesa, ma della trasformazione dello stesso
in abitazione.
Infine, i Giudici hanno concluso per la persistente necessità di mantenere
inalterato l’attuale stato dei luoghi al fine di procedere alle verifiche di
natura tecnica già disposte dal Pubblico Ministero.
Per l’annullamento della ordinanza, ricorre in Cassazione l’indagato Pompili
Francesco deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in
particolare, rilevando:
- che il decreto di sequestro era immotivato e consistente in uno prestampato
utilizzabile per qualunque violazione edilizia;
-che le indagini predisposte dal Pubblico Ministero (acquisizioni di
informazioni e documenti) possono essere effettuate senza il vincolo del bene.
Le censure non sono meritevoli di accoglimento.
Deve precisarsi (anche se il tema non è trattato nei motivi di ricorso) come,
avendo come riferimento la ricostruzione del fatto riportata nel provvedimento
in esame, sia esatta la conclusione del Tribunale sulla ipotizzabilità del
contestato illecito. Il mutamento di uso, attuato dopo la ultimazione di un
fabbricato e durante la sua esistenza, configura una ipotesi di ristrutturazione
edilizia (secondo la definizione fornita dall’art. 3 cd lett. d TU 380/2001) in
quanto l’esecuzione dei lavori, anche se di modesta entità, comporta la
creazione di un “organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”.
Per quanto concerne la nullità del decreto di sequestro, si rileva come la
relativa censura sia già stata sottoposta al vaglio del Giudice di merito e
correttamente, confutata; il provvedimento conteneva tutti i requisiti
necessari per la sua giuridica esistenza in quanto precisava la
norma di legge violata, descriveva in sunto la condotta antigiuridica
ed evidenziava la strumentalità probatoria del bene vincolato (per
procedere a verifiche, anche, di natura tecnica).
Pertanto, la censura dello indagato (che, tra l’altro, non prende
in considerazione, da motivazione del Tribunale e, quindi, non è in
sintonia con la stessa) è inesatta e in fatto ed inconsistente anche avendo
come riferimento la sentenza 5876/2004 delle Sezioni Unte che il
ricorrente cita; la decisione chiarisce che, pure relativamente al corpo del
reato, il Pubblico Ministero deve evidenziare le necessità probatorie del
sequestro ed una tale motivazione - particolarmente accurata e completa-
si riscontra nel decreto in esame.
Da ultimo, il ricorrente segnala la non necessità del sequestro dal momento che
le indagini predisposte dal Pubblico Ministero, acquisizioni cartolari,
possono essere effettuate senza il vincolo del bene.
Sul punto, è appena il caso di ricordare come il sequestro, anche del corpus
delicti, deve essere revocato quando sono venute meno le finalità probatorie
con conseguente obbligo di restituzione del bene all’avente diritto; tale
circostanza non si è verificata nel caso in esame.
Il rilievo che il Pubblico Ministero non abbia ancora disposto la verifica
tecnica, alla cui esecuzione era preordinato il sequestro, non significa che
l’indagine non sia più necessaria. Inoltre, la documentazione , che l’organo
della accusa sta acquisendo, è relativa allo immobile per cui si procede e,
pertanto, la eventuale modifica dello stato dei luoghi, possibile nel caso di
libera disponibilità del bene, può rendere impraticabile il controllo tra quanto
risulta cartolarmente e quanto è stato realizzato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Roma 17 settembre 2006
L' estensore
Il presidente
Claudia Squassoni
Enrico Papa
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