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Urbanistica e Edilizia - Procedimenti speciali - Patteggiamento - Effetti
della sentenza di condanna - Ordine di demolizione - Applicazione - Necessità.
La sentenza di patteggiamento produce tutti gli effetti tipici di una
sentenza di condanna, fatta eccezione di quelli espressamente esclusi dalla
legge, e pertanto il giudice che applica la pena richiesta dalle parti deve
disporre l’ordine di demolizione, che è una sanzione amministrativa di tipo
ablatorio sottratta alla sua discrezionalità, pur se essa non abbia formato
oggetto dell’accordo. Presidente G. De Maio, - Relatore A. Fiale - Ric. Corrado
ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III Penale, 12 dicembre 2006 (Ud. 28
settembre 2006), Sentenza n. 40422
Urbanistica e Edilizia - Ordine di demolizione - Patteggiamento - Effetti
della sentenza - Art. 31, comma 9, del D.P.R. n. 380/2001 - Art. 445, 1° comma,
c.p.p.. L'ordine di demolizione di cui all'art. 31, comma 9, del D.P.R. n.
380/2001, invero (vedi Cass., Sez. Unite, 19.6.1996, P.M. in proc. Monterisi), è
sanzione caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale
al quale il relativo esercizio è attribuito, ma sostanzialmente amministrativa
di tipo ablatorio, che il giudice deve disporre anche nella sentenza applicativa
di pena concordata tra le parti. A tale sentenza, sono ricollegabili tutti gli
effetti di una sentenza di condanna, ad eccezione di quelli espressamente
indicati dall'art. 445, 1° comma, c.p.p., fra i quali non è compresa la sanzione
in oggetto (non trattandosi di pena accessoria ne di misura di sicurezza). A
nulla rileva che l'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell'accordo
intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice,
non suscettibile di valutazioni discrezionali e sottratto alla disponibilità
delle parti stesse, di cui l'imputato deve tenere comunque conto nell'operare la
scelta del patteggiamento (vedi Cass., Sez. III: 3.7.2000, n. 7617, Pusateri;
18.2.1998, n. 64, P.M. in proc. Corrado; 25.10.1997, n. 3107, P.M. in proc. Di
Maro). Presidente G. De Maio, - Relatore A. Fiale - Ric. Corrado ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III Penale, 12/12/2006 (Ud. 28/09/2006), Sentenza n.
40422
Pubblica udienza del 28.9.2006
SENTENZA N.
REG. GENERALE n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Omissis
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Il Tribunale monocratico di Nocera Inferiore, con sentenza del 13.6.2005, ha
applicato a Corrado Alfonso e Normanno Giuseppina, su concorde richiesta delle
parti ex art. 444 c.p.p., le rispettive pene complessive - condizionalmente
sospese - di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa e di mesi otto di
reclusione ed euro 200,00 di multa per i reati di cui:
- all'art. 44, lett. b), D.P.R. n. 380/2001 (realizzazione, in assenza del
prescritto permesso di costruire, dei pilastri del terzo piano di un fabbricato
preesistente e di n. 2 rampanti di scale - acc. in Sarno, il 15.1.2004);
- all'art. 163 D.Lgs. n. 490/1999;
- all'art. 734 cod. pen.;
- agli artt. 64, 65, 71 e 72 D.P.R. n. 380/2001;
- agli artt. 93, 94 e 95 D.P.R. n. 380/2001;
- all'art. 349 cod. pen. (violazione dei sigilli apposti alle opere abusive)
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno, lamentando violazione di legge
per avere il giudice omesso di disporre l'ordine di demolizione delle opere
edilizie abusive, ai sensi dell'art. 31, comma 9, del D.P.R. n. 380/2001.
Il difensore ha depositato memorie, in data 22.9.2006, con le quali ha
prospettato che il giudice del merito avrebbe "applicato correttamente le
disposizioni di legge, non sussistendo le condizioni per ordinare la demolizione
delle opere abusivamente eseguite".
MOTIVI della DECISIONE
Il ricorso del P.G. è fondato e deve essere accolto.
L'ordine di demolizione di cui all'art. 31, comma 9, del D.P.R. n. 380/2001,
invero (vedi Cass., Sez. Unite, 19.6.1996, P.M. in proc. Monterisi), è sanzione
caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale
il relativo esercizio è attribuito, ma sostanzialmente amministrativa di tipo
ablatorio, che il giudice deve disporre anche nella sentenza applicativa di pena
concordata tra le parti.
A tale sentenza, infatti, sono ricollegabili tutti gli effetti di una sentenza
di condanna, ad eccezione di quelli espressamente indicati dall'art. 445, 1°
comma, c.p.p., fra i quali non è compresa la sanzione in oggetto (non
trattandosi di pena accessoria ne di misura di sicurezza).
A nulla rileva che l'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell'accordo
intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il
giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali e sottratto alla
disponibilità delle parti stesse, di cui l'imputato deve tenere comunque conto
nell'operare la scelta del patteggiamento (vedi Cass., Sez. III: 3.7.2000, n.
7617, Pusateri; 18.2.1998, n. 64, P.M. in proc. Corrado; 25.10.1997, n. 3107,
P.M. in proc. Di Maro).
Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi
dell'art. 620, lett. I), c.p.p., limitatamente all'omesso ordine di demolizione
delle opere abusive, poiché questa Corte può riparare all'omissione di cui
trattasi, emettendo direttamente il provvedimento dovuto, obbligatorio ex lege
ed estraneo alla discrezionalità del giudice di merito (vedi Cass., Sez. III:
3.12.1999, n. 3467, P.G. in proc. Santori; 9.4.1999, n. 768, P.G. in proc.
Scognamiglio).
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli arti. 608, 611 e 620 c.p.p.,
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'omesso ordine di
demolizione delle opere abusive, ordine che impartisce.
Cosi deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 28.9.2006.
L' estensore
Il presidente
Aldo Fiale
G. De Maio
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