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CORTE DI CASSAZIONE Sez. III Penale, 12 dicembre 2006 (Ud. 28/09/2006), Sentenza n. 40422



Urbanistica e Edilizia - Procedimenti speciali - Patteggiamento - Effetti della sentenza di condanna - Ordine di demolizione - Applicazione - Necessità. La sentenza di patteggiamento produce tutti gli effetti tipici di una sentenza di condanna, fatta eccezione di quelli espressamente esclusi dalla legge, e pertanto il giudice che applica la pena richiesta dalle parti deve disporre l’ordine di demolizione, che è una sanzione amministrativa di tipo ablatorio sottratta alla sua discrezionalità, pur se essa non abbia formato oggetto dell’accordo. Presidente G. De Maio, - Relatore A. Fiale - Ric. Corrado ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III Penale, 12 dicembre 2006 (Ud. 28 settembre 2006), Sentenza n. 40422

Urbanistica e Edilizia - Ordine di demolizione - Patteggiamento - Effetti della sentenza - Art. 31, comma 9, del D.P.R. n. 380/2001 - Art. 445, 1° comma, c.p.p.. L'ordine di demolizione di cui all'art. 31, comma 9, del D.P.R. n. 380/2001, invero (vedi Cass., Sez. Unite, 19.6.1996, P.M. in proc. Monterisi), è sanzione caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale il relativo esercizio è attribuito, ma sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio, che il giudice deve disporre anche nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti. A tale sentenza, sono ricollegabili tutti gli effetti di una sentenza di condanna, ad eccezione di quelli espressamente indicati dall'art. 445, 1° comma, c.p.p., fra i quali non è compresa la sanzione in oggetto (non trattandosi di pena accessoria ne di misura di sicurezza). A nulla rileva che l'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali e sottratto alla disponibilità delle parti stesse, di cui l'imputato deve tenere comunque conto nell'operare la scelta del patteggiamento (vedi Cass., Sez. III: 3.7.2000, n. 7617, Pusateri; 18.2.1998, n. 64, P.M. in proc. Corrado; 25.10.1997, n. 3107, P.M. in proc. Di Maro). Presidente G. De Maio, - Relatore A. Fiale - Ric. Corrado ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III Penale, 12/12/2006 (Ud. 28/09/2006), Sentenza n. 40422



Pubblica udienza del 28.9.2006
SENTENZA N.
REG. GENERALE n.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


Omissis


SVOLGIMENTO del PROCESSO


Il Tribunale monocratico di Nocera Inferiore, con sentenza del 13.6.2005, ha applicato a Corrado Alfonso e Normanno Giuseppina, su concorde richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., le rispettive pene complessive - condizionalmente sospese - di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa e di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa per i reati di cui:
- all'art. 44, lett. b), D.P.R. n. 380/2001 (realizzazione, in assenza del prescritto permesso di costruire, dei pilastri del terzo piano di un fabbricato preesistente e di n. 2 rampanti di scale - acc. in Sarno, il 15.1.2004);
- all'art. 163 D.Lgs. n. 490/1999;
- all'art. 734 cod. pen.;
- agli artt. 64, 65, 71 e 72 D.P.R. n. 380/2001;
- agli artt. 93, 94 e 95 D.P.R. n. 380/2001;
- all'art. 349 cod. pen. (violazione dei sigilli apposti alle opere abusive)


Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno, lamentando violazione di legge per avere il giudice omesso di disporre l'ordine di demolizione delle opere edilizie abusive, ai sensi dell'art. 31, comma 9, del D.P.R. n. 380/2001.


Il difensore ha depositato memorie, in data 22.9.2006, con le quali ha prospettato che il giudice del merito avrebbe "applicato correttamente le disposizioni di legge, non sussistendo le condizioni per ordinare la demolizione delle opere abusivamente eseguite".


MOTIVI della DECISIONE


Il ricorso del P.G. è fondato e deve essere accolto.


L'ordine di demolizione di cui all'art. 31, comma 9, del D.P.R. n. 380/2001, invero (vedi Cass., Sez. Unite, 19.6.1996, P.M. in proc. Monterisi), è sanzione caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale il relativo esercizio è attribuito, ma sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio, che il giudice deve disporre anche nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti.


A tale sentenza, infatti, sono ricollegabili tutti gli effetti di una sentenza di condanna, ad eccezione di quelli espressamente indicati dall'art. 445, 1° comma, c.p.p., fra i quali non è compresa la sanzione in oggetto (non trattandosi di pena accessoria ne di misura di sicurezza).


A nulla rileva che l'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali e sottratto alla disponibilità delle parti stesse, di cui l'imputato deve tenere comunque conto nell'operare la scelta del patteggiamento (vedi Cass., Sez. III: 3.7.2000, n. 7617, Pusateri; 18.2.1998, n. 64, P.M. in proc. Corrado; 25.10.1997, n. 3107, P.M. in proc. Di Maro).


Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, lett. I), c.p.p., limitatamente all'omesso ordine di demolizione delle opere abusive, poiché questa Corte può riparare all'omissione di cui trattasi, emettendo direttamente il provvedimento dovuto, obbligatorio ex lege ed estraneo alla discrezionalità del giudice di merito (vedi Cass., Sez. III: 3.12.1999, n. 3467, P.G. in proc. Santori; 9.4.1999, n. 768, P.G. in proc. Scognamiglio).


P.Q.M.


la Corte Suprema di Cassazione, visti gli arti. 608, 611 e 620 c.p.p.,
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'omesso ordine di demolizione delle opere abusive, ordine che impartisce.


Cosi deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 28.9.2006.


L' estensore              Il presidente
 Aldo Fiale                G. De Maio


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