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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 02/02/2006 (Ud. 16/12/2005), Sentenza n. 4311

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 02/02/2006 (Ud. 16/12/2005), Sentenza n. 4311

(Pres. C. Vitalone ,  Est. A. Postiglione,  Imp. Alvisini)


UDIENZA PUBBLICA
DEL 16/12/2005

SENTENZA
N. 2370


REGISTRO GENERALE
N. 48328/03


Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott.     VITALONE CLAUDIO     Presidente
1. Dott.  POSTIGLIONE AMEDEO    Consigliere
2.  "       GENTILE MARIO     Consigliere
3.  "       FIALE ALDO    Consigliere
4.  "       FRANCO AMEDEO    Consigliere


Ha pronunciato la seguente


SENTENZA

 

sul ricorso proposto da:
ALVISINI GIOVANNI n. Roma 2-6-1966
ALVISINI MANOLITA n. Roma 28-6-1974
avverso la sentenza del Tribunale di Rieti dell'11-6-2003
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Amedeo Postiglione
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Angelo Di Popolo
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e statuizioni conseguenziali


Fatto e diritto


Giudicando allo stato degli atti con il rito abbreviato il Tribunale di Rieti, con sentenza dell'11-6-2003, dichiarava Alvisini Giovanni e Alvisini Manolita responsabili - in concorso tra loro - dei reati previsti dalle lettere a e b dell'art. 5 del-la legge 283/62, avendo essi impiegato nella produzione e preparazione di prodotti caseari sostanze di qualità inferiore vietate dalla legge (ovvero latte in polvere), tali da variare la composizione naturale dei prodotti ed avendo detenuto Kg. 13.000 di latte in polvere per il successivo impiego, in cattivo stato di conservazione (perché tale latte era stoccato in locali antigienici, in una situazione di pericolo di contaminazione ed alterazione del prodotto destinato al consumo umano), come accertato in Rieti il 16-10-2001.


Riteneva il Tribunale:
a) che il reato di cui all'art. 5 lett. a 1. 283/62 era stato provato dagli accertamenti analitici eseguiti, nel senso dell'effettivo impiego di latte in polvere per la produzione e preparazione del formaggio e che tale reato appare configurabile anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte;

b) che anche il reato sub art. 5 lett. b 1. 283/62 risultava integrato alla luce dei medesimi accertamenti svolti dagli inquirenti, oltre che dal tenore delle foto, giacché lo stoccaggio e la conservazione in cattivo stato erano effettuati all'interno di magazzini non igienici e non adeguati.


Contro questa sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo carenza di ade-guata motivazione in ordine al fatto dell'impiego effettivo di latte in polvere ed all'accertamento dello stato di cattiva conservazione del prodotto, a prescindere dai locali nei quali era detenuto.


I ricorsi sono infondati.


L'utilizzo di latte in polvere, anziché di latte naturale, nella produzione di prodotti caseari in un Caseificio integra il reato di cui allo art. 5 lett. a della legge 283/62, in quanto la fattispecie criminosa è integrata in via alternativa dalla privazione anche parziale degli elementi nutritivi ordinari di un alimento o dal mescolamento con sostanze di qualità inferiore.


Il legislatore intende evitare ogni variazione della "composizione naturale" e questo certamente avviene allorchè un alimento sia prodotto anziché con latte naturale, con latte in polvere, senza che si possa sostenere che la composizione chimica allo stato liquido sia equivalente nello stadio finale. Nel caso in esame il dato dell'utilizzo di latte in polvere è risultato provato in modo certo, come emerge dagli accertamenti eseguiti e dal materiale fotografico.


Contrariamente a quanto assume il ricorrente il reato di cui all'art. 5 lett. b 1. 283/62 può essere integrato anche da condizioni igieniche estrinseche relative all'ambiente in cui l'alimento è custodito, trattandosi di contravvenzione di pericolo presunto (Cass. Sez. III,  5 aprile 1996, n. 978, n. 204288).


P.Q.M.


La Corte;
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma il 16-12-05

 

M A S S I M E

 Sentenza per esteso

 

1) Consumatore - Salute - Utilizzo di latte in polvere nella produzione di prodotti caseari - Alimenti - Utilizzo di latte in polvere anziché di latte naturale - Mescolamento con sostanze di qualità inferiore - Pericolo presunto - Art. 5 L. 283/62. L’utilizzo di latte in polvere, anziché di latte naturale, nella produzione di prodotti caseari in un caseificio integra la violazione dell’art. 5 lettera A) Legge 283-1962 in quanto la fattispecie criminosa è integrata in via alternativa dalla privazione anche parziale degli elementi nutritivi ordinari di un alimento o dal mescolamento con sostanze di qualità inferiore. Pertanto, il reato di cui all'art. 5 lett. b 1. 283/62 può essere integrato anche da condizioni igieniche estrinseche relative all'ambiente in cui l'alimento è custodito, trattandosi di contravvenzione di pericolo presunto (Cass. Sez. III, 5 aprile 1996, n. 978, n. 204288). Pres. Vitalone Est. Postiglione Imp. Alvisini. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 2 febbraio 2006 (ud. 16 dicembre 2005), Sentenza n. 4311

 

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