Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 02/02/2006 (Cc. 20/12/2005), Sentenza n. 4328
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE
DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 02/02/2006 (Cc. 20/12/2005), Sentenza n. 4328
Pres. Vitalone C. Est.Petti C. Rel.Petti C. Imp. Balducci ed altro. P.M. Salzano F. (Parz. Diff.) (Annulla in parte con rinvio, Trib. Ancona, 4 Marzo 2005).
del 20/12/2005
SENTENZA N.2421
REGISTRO GENERALE
N. 30477/2005
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente -
Dott. PETTI Ciro - Consigliere -
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere -
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di BALDONI Fabrizio, nato a Recanati (MC) il 13 giugno del 1966;
Balducci Gianluca, nato ad Ancona il 15 ottobre del 1971;
avverso la sentenza del tribunale di Ancona del 4 marzo del 2005;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale nella persona del Dott. Francesco
Salzano, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv. LEONARDI Riccardo, il quale ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Balducci Gianluca e Baldoni Fabrizio sono stati tratti a giudizio dinanzi al
tribunale di Ancona per rispondere, in concorso tra loro, del reato di cui
alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b) per avere, il primo quale
committente ed il secondo quale direttore dei lavori, realizzato senza
permesso di costruire la chiusura di un preesistente deposito aperto, la
copertura di una scala esterna e l'installazione di una tettoia. Fatto
accertato il 15 marzo del 2004 dai vigili di Numana.
Il tribunale, sulla scorta degli elementi acquisiti nel corso
dell'istruttoria, ritenuta provata la penale responsabilità degli imputati,
previa derubricazione del reato contestato nell'ipotesi di cui alla L. n. 47
del 1985, art. 20, lett. a), oggi D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a),
condannò ciascuno degli imputati alla pena di Euro 1.500,00 di ammenda.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata, il
Balducci, proprietario del ristorante "La Torre" e titolare della
concessione edilizia (oggi permesso di costruire) n. 54/2002, rilasciata dal
comune di Numana in data 02/12/2002 per la ristrutturazione dell'immobile ad
uso ristorante, aveva eseguito diverse opere in difformità da quanto
previsto nell'atto concessorio, opere dettagliatamente specificate nel
verbale di accertamento redatto il 15/03/2004 dai Vigili Urbani di Numana. I
lavori di ristrutturazione erano stati diretti dall'imputato Baldoni
Fabrizio. Il 6 aprile 2004 il Balducci aveva presentato istanza di sanatoria
relativa alle opere ritenute abusivamente eseguite. Il Comune di Numana, con
provvedimento del 23/06/2004, aveva rilasciato al Baldoni un permesso in
sanatoria solo per una parte delle opere difformi. Le opere contraddistinte
con le lettere "B", "C" e "D" della relazione tecnica allegata alla domanda
di sanatoria, coincidenti con quelle descritte nel capo d'imputazione, erano
state demolite dall'imputato, come affermato nella richiesta stessa di
sanatoria e come successivamente verificato dai vigili urbani di Numana.
Tanto premesso in fatto, il tribunale rilevava che la realizzazione delle
opere indicate nel capo d'imputazione non poteva configurare la violazione
della L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b) (oggi D.P.R. n. 380 del 2001,
art. 44, lett. b) contestata, in quanto non costituivano una difformità
totale dalla concessione, che si verifica quando la diversità concerne
l'intera opera ed è accompagnata da trasformazioni tipologiche e
planovolumetriche di tale entità da costituire uno stravolgimento
complessivo dell'originario progetto, non più riferibile all'immobile
realizzato; che siffatti interventi, comportando una violazione delle
prescrizioni e modalità esecutive della originaria concessione, integravano,
invece, gli estremi del reato di costruzione in parziale difformità, ai
sensi della L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. a) (oggi D.P.R. n. 380 del
2001, art. 44, lett. a); che tale contravvenzione era riferibile
soggettivamente ad entrambi gli imputati, in considerazione del ruolo di
titolare dell'atto ampliativo e di direttore dei lavori da loro
rispettivamente assunto;
che non poteva trovare accoglimento la tesi difensiva del Baldoni, direttore
dei lavori (fondata sulle dichiarazioni rese dagli imputati nel corso delle
indagini), secondo cui le opere in questione sarebbero state realizzate
autonomamente dal Balducci dopo la conclusione dei lavori e a sua insaputa
giacché, in tema di costruzioni abusive edilizie, sul direttore dei lavori
grava una posizione di garanzia circa la regolare esecuzione dei lavori, con
la conseguente responsabilità per le ipotesi di reato configurate, e dalle
quali il direttore può andare esente soltanto ottemperando agli obblighi di
comunicazione e rinuncia all'incarico prima previsti dalla L. 28 febbraio
1985 n. 47, art. 6 ed ora dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29.
Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati con separati ricorsi sulla
base di motivi in larga misura comuni.
Entrambi deducono la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 22 e 37
poiché il tribunale avrebbe dovuto verificare se le opere in contestazione
potessero essere realizzate mediante la procedura di denuncia d'inizio
attività, rientrando tra quelle di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, articolo
22;
violazione degli artt. 62 bis e 133 e 165 c.p. perché la motivazione in
ordine al trattamento sanzionatorio ed all'istanza di concessione dei
benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione era
del tutto carente.
Nell'interesse del solo Baldoni si denuncia illogicità della motivazione in
merito alla ritenuta responsabilità concorrente del direttore dei lavori.
IN DIRITTO
Il ricorso è solo in minima parte fondato e va accolto per quanto di
ragione.
Con riferimento al primo motivo, proposto nell'interesse di entrambi gli
imputati, ed al terzo motivo, dedotto nell'interesse del solo direttore dei
lavori premesso che i due imputati sono stati ritenuti responsabili della
contravvenzione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, articolo 44, lett. a) del
per avere costruito in parziale difformità dal permesso di costruire, si
rileva che nella fattispecie le opere realizzate non potevano essere
assentite con semplice denuncia di inizio attività. Invero sono soggetti a
denuncia di inizio attività (cosiddetta D.I.A da non confondere con la super
D.I.A che, nei casi in cui è ammessa, è alternativa al permesso di
costruire) gli interventi non riconducibili alla manutenzione ordinaria di
cui all'articolo 6 o a quelli soggetti a permesso di costruire di cui
all'articolo 10.
In particolare sono soggetti a denuncia d'inizio attività sia i lavori di
manutenzione straordinaria che quelli di ristrutturazione sempre che non si
modifichino i volumi o la sagoma dell'edificio preesistente, altrimenti è
richiesto il permesso di costruire. Nella fattispecie i prevenuti, chiudendo un
deposito aperto, coprendo una scala esterna e realizzando una tettoia, hanno non
solo ampliato la superficie utilizzabile preesistente accorpando il locale
chiuso, originariamente adibito a deposito aperto, ma anche modificato la sagoma
dell'edificio. In materia edilizia, a seguito decentrata in vigore del Testo
Unico (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), la realizzazione di interventi in assenza o
in totale difformità della denuncia di inizio attività (D.I.A.) è sanzionata
amministrativamente, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ex art. 37, solo nei casi di
cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 22, comma 1 e 2, che individuano le
ipotesi di realizzabilità di opere mediante D.I.A., mentre nell'ipotesi di
alternatività fra D.I.A. e permesso di costruire, di cui all'art. 22, comma 3,
l'assenza o la totale difformità dell'opera comporta l'applicazione delle
sanzioni penali di cui al successivo articolo 44, lett. b).
In tema di costruzioni edilizie abusive sul direttore dei lavori grava una
posizione di garanzia circa la regolare esecuzione dei lavori, con la
conseguente responsabilità per le ipotesi di reato configurate, e dalle
quali questi può andare esente soltanto ottemperando agli obblighi di
comunicazione e rinuncia all'incarico prima previsti dalla L. 28 febbraio
1985 n. 47, art. 6 ed ora dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29 (Cass. n.
15283 del 2004). Invero il reato previsto dalla L. n. 47 del 1985, articolo
20 (ora art. 44 del T.U.) ha natura propria e la legge individua i soggetti
responsabili dell'illecito nel titolare della concessione edilizia, nel
committente dei lavori, nell'esecutore dei lavori stessi e nel direttore dei
lavori medesimi.
Quest'ultimo non è responsabile della contravvenzione qualora abbia
contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della
concessione, fornendo al sindaco contemporanea e motivata comunicazione
della violazione stessa.
Nei casi di totale difformità o variazione essenziale rispetto alla
concessione, il direttore deve inoltre rinunciare all'incarico
contestualmente alla comunicazione resa al sindaco. In caso di omessa
segnalazione il direttore dei lavori può essere sospeso dall'iscrizione
all'albo professionale (cfr. L. n. 47 del 1985, art. 6 ed ora art. 29 del
T.U.). Trattandosi di contravvenzione l'omesso controllo della
corrispondenza dell'opera alla concessione può essere addebitato al
direttore dei lavori anche a titolo di colpa per negligenza.
Nella fattispecie, come risulta dalla sentenza impugnata, il direttore dei
lavori non ha dimostrato in modo sicuro di avere rinunciato all'incarico
prima dell'accertamento da parte dei vigili o di avere contestato agli altri
soggetti la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia.
Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, si osserva che la pena
pecuniaria è stata contenuta in misura prossima al minimo e perciò non era
necessaria una motivazione analitica. Fondato è invece la censura relativa
all'omessa motivazione sull'istanza di concessione dei benefici di legge.
Invero, benché, come risulta dall'intestazione della stessa sentenza, i
benefici siano stati richiesti, è mancata qualsiasi pronuncia sul punto da
parte del giudice.
La sentenza va annullata con rinvio limitatamente a tale punto essendo
compito precipuo del giudice di merito verificare se il prevenuto sia o no
meritevole dei benefici (Così Cass. 11237 del 1991).
La contraria opinione espressa da Cass. n. 21049 del 2004, secondo la quale
i benefici potrebbero essere concessi anche da questa corte, non è
condivisibile giacché la valutazione prognostica posta a base della
concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della
non menzione della condanna costituisce un tipico giudizio di merito.
Per il principio della formazione progressiva del giudicato, per quanto
concerne l'affermazione della responsabilità e l'entità della pena, la
sentenza si deve ritenere passata in giudicato.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 623 c.p.p.. Annulla la sentenza impugnata limitatamente
all'omessa statuizione sull'istanza di concessione dei benefici di legge con
rinvio al tribunale di Ancona.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2006
1) Urbanistica e edilizia - Costruzione abusiva - Direttore dei lavori - Posizione di garanzia - Sussistenza - Obblighi - Individuazione. In materia edilizia grava sul direttore di lavori una posizione di garanzia in merito alla regolare esecuzione dei lavori, con la conseguenza che questi potrà andare esente da responsabilità soltanto ottemperando agli obblighi previsti dall'art. 29 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ovvero comunicando le violazioni accertate e rinunciando, in caso di totale difformità o variazione essenziale, all'incarico ricevuto (Cass. n. 15283 del 2004). Pres. Vitalone C. Est.Petti C. Rel.Petti C. Imp. Balducci ed altro. P.M. Salzano F. (Parz. Diff.) (Annulla in parte con rinvio, Trib. Ancona, 4 Marzo 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 02/02/2006 (Cc. 20/12/2005), Sentenza n. 4328
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