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CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 10 gennaio 2006, Sentenza n. 478
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE
DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 10 gennaio 2006, Sentenza n. 478
(Presidente G. Nicastro, Relatore F. Roselli)
Omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto che con citazione del 24 marzo 1995 Gerardo Meridio esponeva di essere
stato, dal maggio 1985 all'agosto 1991, assessore all'urbanistica e vicesindaco
del Comune di Dueville (Vicenza) e di essere stato prosciolto nel marzo 1994
dalle imputazioni per concussione e illecito finanziamento di partiti, onde
chiedeva la condanna del Comune al rimborso delle spese legali sostenute,
stante la connessione del procedimento penale con le pubbliche funzioni relative
alle dette cariche;
che, costituitosi il convenuto, l'adito Tribunale di Vicenza rigettava la
domanda con decisione del 20 maggio 1998, confermata con sentenza del 5
settembre 2002 dalla Corte d'appello di Venezia, la quale, per quanto qui
interessa, riteneva l'appartenenza della lite alla giurisdizione ordinaria,
trattandosi di diritto soggettivo "astrattamente spettante in forza del testo
unico della legge comunale e provinciale";
che contro questa sentenza ricorre per cassazione il Meridio mentre il Comune di
Dueville resiste con controricorso;
che entrambe le sparti hanno presentato memoria.
Considerato che col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione "dei testi
unici del 1915 e del 1934" e dell'art. 64 1. n. 142 del 1990, sostenendo dover
essere decisa la controversia dal giudice amministrativo in sede di
giurisdizione amministrativa generale di legittimità, stante che l'interesse del
pubblico dipendente, anche comunale, al rimborso delle spese legali sostenute a
causa dell'esercizio delle sue funzioni è tutelato nella forma non già del
diritto soggettivo perfetto bensì dell'interesse legittimo;
che il motivo non è fondato;
che nei casi concernenti il rimborso di spese legali sostenute a causa di fatti
connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni e già esaminati da questa
Corte, le pretese venivano esercitate da persone legate alla pubblica
amministrazione da un rapporto di pubblico impiego e la Corte, ravvisando in
questo rapporto il necessario presupposto della situazione soggettiva dedotta
in giudizio, ha ritenuto l'appartenenza della controversia al giudice del
pubblico impiego, vale a dire al giudice amministrativo oppure a quello
ordinario a seconda che si tratti di fatti anteriori o successivi al 30 giugno
1998 (art. 45, comma 17, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, ora art. 69, comma 7,
d.lgs. 31 marzo 2001 n. 165. Cass. 10 aprile 2000 n. 111, 12 luglio 2002 n.
10168, 1° agosto 2002 n. 11486);
che nel caso ora in esame la pretesa viene esercitata in giudizio dall'assessore
e vicesindaco di un comune ossia da persona fisica che presta la propria opera
per conto dell'ente pubblico non a titolo di lavoro subordinato, come il
pubblico impiegato, bensì quale rappresentante politico ossia a titolo onorario;
che nei casi di pretese patrimoniali fondate sulla funzione onoraria questa
Corte ritiene dover essere ripartita la giurisdizione in base alle norme del
diritto comune (artt. 2 e 4 1. 20 marzo 1865 n. 2248, ali. E; 2, 3, 4 1. 6
dicembre 1971 n. 1034) ossia attribuendo al giudice ordinario le liti su diritti
soggettivi ed al giudice amministrativo quelle su interessi legittimi (Cass. 8
dicembre 1975 n. 4159, 16 luglio 1983 n. 4887, 1° dicembre 2000 n. 1244);
che, per quanto riguarda i funzionari onorari del comune, in mancanza di una
disposizione specifica che regoli i rapporti patrimoniali con l'ente
rappresentato, la pretesa di rimborso delle spese processuali non può che essere
esercitata, ammesso che esista una lacuna normativa ai sensi dell'art. 12,
secondo comma, disp. prel. cod. civ., in base ad una disposizione di legge da
applicare in via analogica e non può che assumere la consistenza del diritto
soggettivo perfetto: il Consiglio di Stato ha assimilato sindaco ed assessori al
mandatario, riconducendo così, ma solo in via di astratta ipotesi, la pretesa in
questione all'art. 1720 cod. civ. (Cons. Stato, Sez. V^, 14 aprile 2000 n. 2242;
Sez. III^, parere 16 marzo 2004 n. 792);
che, ciò stante, la pretesa dev'essere esercitata davanti al giudice ordinario
(nel caso deciso da Cons. Stato, Sez. VA, n. 2242 del 2000 cit. si trattava di
una delibera comunale di rimborso spese al sindaco e assessore e di impugnativa,
da parte del Comune, dell'ordinanza di annullamento emessa dal Co.re.co.);
che pertanto la sentenza impugnata - corretta la motivazione ex art. 384 cpv. cod.proc.civ. - dev'essere confermata sul punto;
che, avendo queste Sezioni unite pronunciato sulla giurisdizione ai sensi
dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ., sugli altri motivi deciderà la Corte a
sezione semplice.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara la giurisdizione
dell'autorità giudiziaria ordinaria e rimette gli atti al Primo Presidente
affinché assegni la causa ad una sezione semplice per l'esame degli altri
motivi.
Così deciso in Roma il 17 novembre 2005
1) Pubblica Amministrazione - Assessore e vicesindaco comunale - Controversia concernente il rimborso di spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni - Giurisdizione del giudice ordinario. In tema di rimborso delle spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni, e di pretesa patrimoniale fondata sull’esercizio di una funzione onoraria, con riferimento ai funzionari onorari del comune, che prestano, la propria opera per conto dell’ente pubblico non a titolo di lavoro subordinato, quale, nella specie, assessore e vicesindaco comunale, la pretesa di rimborso delle spese processuali, in mancanza di specifica disposizione che regoli i rapporti patrimoniali con l’ente rappresentato, non può che assumere la consistenza del diritto soggettivo perfetto, da esercitare davanti al giudice ordinario. (Il Consiglio di Stato ha assimilato sindaco ed assessori al mandatario, riconducendo così, ma solo in via di astratta ipotesi, la pretesa in questione all'art. 1720 cod. civ. Cons. Stato, Sez. V^, 14 aprile 2000 n. 2242; Sez. III^, parere 16 marzo 2004 n. 792). Presidente G. Nicastro, Relatore F. Roselli. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 10 gennaio 2006, Sentenza n. 478
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