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CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11 gennaio 2006 (Ud. 17/11/2005), Sentenza n. 560
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11
gennaio 2006 (Ud. 17/11/2005), Sentenza n. 560
Pres. Lupo - Est. Squassoni - (conferma Sentenza del 12/11/2004 CORTE APPELLO di LECCE)
Udienza Pubblica
17/11/2005
Sentenza
N. 02085 /2005
Reg. Gen. 007568/2005
Composta dagli Ill.ml Sigg.:
Dott. LUPO ERNESTO
1. Dott.PETTI CIRO
2. Dott.SQUASSONI CLAUDIA
3. Dott.GENTILE MARIO
4. Dott.PRANCO AMEDEO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1) XXX N. IL 01/11/1945
avverso SENTENZA del 12/11/2004
CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere SQUASSONI CLAUDIA
udito il Procuratore Generale in
persona del dott. L. Ciampoli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
udito, il difensore, Avv. XXX
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 4 luglio 2003, il Giudice monocratico del Tribunale di Brindisi ha
ritenuto XXX responsabile del reato previsto dall'art.59 c.5 DLvo 152/1999
(perché, quale legale rappresentante della XXX, effettuava lo scarico delle
acque reflue uscenti dal depuratore a servizio dello insediamento superando i
limiti di accettabilità) e l'ha condannata alla pena di giustizia.
La decisione del Tribunale è stata confermata dalla Corte di Appello di Lecce
con la sentenza in epigrafe precisata.
Per giungere alla loro conclusione, i Giudici di merito hanno ritenuto che la
violazione per cui è processo dovesse essere addebitata alla Lanzavecchia in
assenza di una formale delega di funzioni ad altri soggetti; hanno escluso che
la gestione dell'impianto di depurazione fosse stata affidata ad una ditta
specializzata per carenza di prove sul punto; hanno reputato circostanza
ininfluente l'asserito black aut del depuratore perché l'imprenditore deve
predisporre tutti i presidi tecnici per fare fronte a possibili guasti.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputata ricorre in Cassazione deducendo
difetto di motivazione e violazione di legge.
Sostiene che le emergenze processuali avevano provato la esistenza di una
persona addetta alla cura dello impianto che di fatto si occupava della sua
gestione ; in tale contesto, i Giudici non hanno esplicitato la ragione per la
quale responsabile del reato è stata ritenuta la rappresentante legale
dell'ente.
Le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento.
La ricorrente incentra la sua strategia difensiva facendo leva sulla circostanza
della sua estraneità alla conduzione dello impianto di depurazione affidata ad
altra persona; tale situazione in fatto, non posta in discussione dalla Corte
territoriale, non comporta le conseguenza giuridiche tratte dalla ricorrente in
merito alla attribuibilità del reato.
All'interno delle imprese, soprattutto di grandi dimensioni, il soggetto
titolare è gravato da numerosi obblighi, la cui inosservanza è sanzionata
penalmente, ai quali può non essere in grado di adempiere di persona.
In considerazione di tale realtà, pur in assenza di una specifica previsione
normativa, dottrina e giurisprudenza ammettono la trasferibilità di funzioni
imprenditoriali, e connesse responsabilità penali, da un soggetto ad un altro a
condizione che vi sia una delega dotata di particolari requisiti.
La delega è considerata ammissibile e rilevante alle seguenti condizioni: deve
essere puntuale ed espressa senza che siano trattenuti in capo al delegante
poteri discrezionali di tipo decisionale; il soggetto preposto deve essere
tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del
compito affidatogli; il trasferimento di funzioni deve essere giustificato in
base alle esigenze organizzative della impresa; unitamente alle funzioni devono
essere trasferiti i poteri decisionali e di spesa; l'esistenza della delega deve
essere giudizialmente provata in modo certo; la delega non deve riguardare le
attività concernenti l'assetto organizzativo della impresa, che fa capo ai
vertici della stessa, e non sono trasferibili a soggetti diversi.
Tutti questi requisiti sono stati enucleati dalla dottrina e dalla
giurisprudenza di legittimità al fine di trovare un equilibrio tra due esigenze:
quella di evitare che gli imprenditori siano chiamati a rispondere penalmente
per l'inosservanza di adempimenti ai quali non possono ottemperare e quella di
non permettere che il titolare originario di un obbligo, pur potendo adempiere,
si liberi dello stesso e delle relative responsabilità trasferendo indebitamente
"verso il basso" le sue funzioni ad un collaboratore.
In tale ottica, è necessario precisare che la individuazione in una impresa del
soggetto responsabile della ottemperanza alle normt sulla tutela delle acque non
può essere effettuata solo in base alle sue funzioni di fatto esercitate in
assenza di una valida delega.
Applicando questo principio al caso concreto, si deve rilevare che la imputata
aveva affidato la conduzione dello impianto di depurazione ad altro soggetto
senza una formale, liberatoria delega di funzioni e, pertanto, non aveva
trasferito ad altri i suoi doveri e creato una posizione di garanzia; di
conseguenza, era gravata della responsabilità di sorvegliare di persona il
funzionamento dello impianto e risponde penalmente per l'inadempimento del suo
collaboratore a titolo di culpa in vigilando.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Roma, 17 novembre 2005
1) Inquinamento idrico - Scarichi illegali di acque reflue - Responsabilità del legale rappresentante - Impianto di depurazione - Conduzione - Delega a terzi - Presupposti per la validità - Norme sulla tutela delle acque - Ottemperanza - Funzioni di fatto esercitate in assenza di una valida delega - Fattispecie. All'interno delle imprese, soprattutto di grandi dimensioni, il soggetto titolare è gravato da numerosi obblighi, la cui inosservanza è sanzionata penalmente, ai quali può non essere in grado di adempiere di persona. Pur in assenza di una specifica previsione normativa, dottrina e giurisprudenza ammettono la trasferibilità di funzioni imprenditoriali, e connesse responsabilità penali, da un soggetto ad un altro a condizione che vi sia una delega dotata di particolari requisiti. La delega è considerata ammissibile e rilevante alle seguenti condizioni: deve essere puntuale ed espressa senza che siano trattenuti in capo al delegante poteri discrezionali di tipo decisionale; il soggetto preposto deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; il trasferimento di funzioni deve essere giustificato in base alle esigenze organizzative della impresa; unitamente alle funzioni devono essere trasferiti i poteri decisionali e di spesa; l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo; la delega non deve riguardare le attività concernenti l'assetto organizzativo della impresa, che fa capo ai vertici della stessa, e non sono trasferibili a soggetti diversi. Fattispecie: quale legale rappresentante, effettuava lo scarico delle acque reflue uscenti dal depuratore a servizio dello insediamento superando i limiti di accettabilità). Pres. Lupo - Est. Squassoni - (conferma Sentenza del 12/11/2004 CORTE APPELLO di LECCE). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11 gennaio 2006 (Ud. 17/11/2005), Sentenza n. 560
2) Inquinamento idrico - Responsabilità - Mansioni di fatto - Esclusione - Fondamento. L'individuazione in un'impresa del soggetto responsabile dell'ottemperanza della disciplina sulla tutela delle acque non può essere effettuata solo in base alle sue funzioni di fatto esercitate in assenza di una valida delega. Pres. Lupo - Est. Squassoni - (conferma Sentenza del 12/11/2004 CORTE APPELLO di LECCE). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11 gennaio 2006 (Ud. 17/11/2005), Sentenza n. 560
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