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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 17/2/2006 (Ud. 20/1/2006), Sentenza n. 6330

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 17/2/2006 (Ud 20/1/2006), Sentenza n. 6330

(Pres. Papadia; Est. Postiglione; Imp. Licciardello - conferma Tribunale di Catania,  sentenza dell'11-11-03)


UDIENZA PUBBLICA
DEL 20/1/2006
 

SENTENZA
N.
90


REGISTRO GENERALE
N.
11585/04


 

Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. UMBERTO PAPADIA
1.Dott.AMEDEO POSTIGLIONE
2.Dott.FRANCO MANCINI
3.Dott.MARIO GENTILE
4.Dott. GIOVANNI AMOROSO


SENTENZA

 

sul ricorso proposto da Licciardello Carmelo Benito n. Catania 11-2-1937 avverso la sentenza del Tribunale di Catania dell'11-11-2003
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Amedeo Postiglione
udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. Mario Fraticelli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso


Fatto e diritto


Il Tribunale di Catania, con sentenza 11-11-03, condannava Licciardello Carmelo Benito, responsabile di uno stabilimento, alla pena di euro 2000 di ammenda per due reati riuniti nel vincolo della continuazione (art. 51, D.lg.vo 22/97 e 674 C.P.), accertati il 1-8-2001.


Il Tribunale fondava la penale responsabilità sui seguenti elementi:
a) due sopralluoghi eseguiti nello stesso giorno dai Carabinieri presso l'area di ubicazione della ditta dell'imputato, ove venivano rinvenuti cumuli di rifiuti di polistirolo in fiamme, che avevano cagionato pregiudizio alla circolazione sulla tangenziale ed al traffico aereo del vicino aeroporto;
b) l'assenza di autorizzazione, come confermato al dibattimento dagli agenti accertatori.


Ritenevano i giudici di merito che era da escludere la mera accidentalità del fatto, perché il Licciardello era presente al momento del primo sopralluogo, senza provvedere ad eliminare la condotta (polistirolo in fiamme) come accertato alle ore 18,30 dello stesso giorno.


L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo che il deposito di materiali costituenti rifiuti propri nell'area di pertinenza della propria ditta non costituisce reato ex art. 51 L. 22/97 e che anche il reato ex art. 674 c.p. non era configurabile mancando un pericolo per la incolumità pubblica.


Il ricorso è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. III, 13808/01) il deposito temporaneo dei rifiuti non costituisce reato se è "controllato" ed avviene presso la struttura produttiva, rispettando le condizioni qualitative, quantitative e temporali previste dalla legge 22/97.


Nel caso in esame trattavasi di "abbandono" di grandi quantità di polistirolo, nel senso del prelevamento da un capannone e riversamento in vasche esterne, in vista dello smaltimento successivo nella discarica comunale, senza autorizzazione alcuna e senza alcun controllo.


L'incendio di rifiuti speciali è un'attività di smaltimento illegittima, se avviene all'aperto e senza alcuna precauzione, come nel caso in esame. L'emissione di fumo atto a cagionare offesa alle persone e pericolo alla pubblica incolumità è stata la conseguenza non di un incidente involontario, ma di una condotta imprudente proseguita per l'intera giornata, come accertato a seguito di due sopralluoghi.


Le censure del ricorrente sulla carenza dell'elemento soggettivo sono oltre che generiche, infondate perché sul punto esiste congrua e corretta motivazione nella sentenza impugnata.


P.Q.M.


La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 20-1-06
 

M A S S I M E

 Sentenza per esteso

 

1) Rifiuti - Inquinamento atmosferico -  Incendio rifiuti speciali (polistirolo) - Art. 674 c.p. (Getto pericoloso di cose). L’incendio di rifiuti speciali è attività di smaltimento illegittima se avviene all’aperto e senza alcuna precauzione. La conseguente emissione di fumi può configurare la violazione dell’articolo 674 c.p.. (Pres. Papadia; Est. Postiglione; Imp. Licciardello - conferma Tribunale di Catania,  sentenza dell'11-11-03) CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 17/2/2006 (Ud 20/1/2006), Sentenza n. 6330


2) Rifiuti - Inquinamento - Abbandono - Assenza di autorizzazione - Smaltimento illecito - Art. 51 L. 22/97 - Art. 674 c.p. Costituisce reato ex art. 51 L. 22/97 e che anche il reato ex art. 674 c.p. l"abbandono" di grandi quantità di polistirolo, (nella specie prelevamento da un capannone e riversamento in vasche esterne), in vista dello smaltimento successivo nella discarica comunale, senza autorizzazione alcuna e senza alcun controllo. Se poi come, nel caso specifico, scaturisce anche un incendio dei rifiuti speciali si è di fronte ad un'attività di smaltimento illegittima. (Pres. Papadia; Est. Postiglione; Imp. Licciardello - conferma Tribunale di Catania,  sentenza dell'11-11-03)
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 17/2/2006 (Ud 20/1/2006), Sentenza n. 6330


3) Rifiuti - Deposito temporaneo dei rifiuti - Definizione di deposito "controllato" - Condizioni. Il deposito temporaneo dei rifiuti non costituisce reato se è "controllato" ed avviene presso la struttura produttiva, rispettando le condizioni qualitative, quantitative e temporali previste dalla legge 22/97. (Cass. Sez. III, 13808/01). (Pres. Papadia; Est. Postiglione; Imp. Licciardello - conferma Tribunale di Catania,  sentenza dell'11-11-03)
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 17/2/2006 (Ud 20/1/2006), Sentenza n. 6330

 

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