Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
Copyright © Ambiente Diritto.it
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 17/02/2006 (Cc. 01/02/2006 ), Sentenza n. 6343
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III,
17/02/2006 (Cc. 01/02/2006 ), Sentenza n. 6343
Pres. Papadia U. Est. Mancini F. Rel. Mancini F. Imp. Fagoni. P.M. Fraticelli M. (Conf.) (Rigetta, Trib. Brescia, 25 Ottobre 2004).
del 01/02/2006
SENTENZA N.00196
REGISTRO GENERALE
N. 027260/2005
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente -
Dott. MANCINI Franco - Consigliere -
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere -
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere -
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FAGONI VALERIANO, N. IL 29/03/1964;
avverso SENTENZA del 25/10/2004 TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MANCINI
FRANCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI M. che ha
concluso per rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 ottobre 2004 il Tribunale di Brescia condannava con le
attenuanti generiche Fagoni Valeriano alla pena di Euro 600,00 di ammenda
per il reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. e) avendolo
riconosciuto colpevole di avere esercitato l'uccellagione servendosi di una
rete che consentiva la cattura indiscriminata della fauna avicola.
Ritiene il giudicante che nella specie - caratterizzata tra l'altro dal
"coevo ritrovamento di richiami già abbattuti" - non ricorra l'ipotesi
contravvenzionale di cui alla lett. h) di tale articolo in quanto l'impiego
delle reti importa una cattura di uccelli in modo indiscriminato mentre
l'ipotesi minore di cui alla lett. h) attiene ad una cattura selettiva sia
pure di specie vietate o protette ovverosia con impiego di mezzi vietati.
Propone appello - da riqualificarsi ricorso per Cassazione trattandosi di
sentenza inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3 codice di rito -
l'imputato insistendo sulla ipotesi contravvenzionale meno grave e rilevando
che alla rete usata per la caccia erano state attribuite in origine
dimensioni superiori a quelle poi effettivamente accertate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Non rileva infatti che in definitiva la rete usata nella specie per la
cattura di uccelli sia risultata di dimensioni inferiori a quelle in origine
ipotizzate (peraltro le dimensioni effettive - m. 1,5 x 2 e larghezza della
maglia pari a cm. 2 x 2 - sono tutt'altro che modeste ed insignificanti).
Ciò che rileva è invece la circostanza del mezzo usato per la caccia, la
rete per l'appunto, che consente la cattura indiscriminata di uccelli di
tutte le specie con la possibilità dunque di arrecare al patrimonio avicolo
un danno ben maggiore di quello ricollegabile alla normale cattura o
abbattimento di uccelli che ordinariamente avviene in modo selettivo sia
pure in tempi e secondo modalità non consentite.
Ovviamente anche quest'ultima condotta è vietata e sanzionata e a ciò
provvede la disposizione contenuta nella L. n. 157 del 1992, art. 30, lett.
h).
Ma la cattura, vuoi a fini di conservazione che di abbattimento, della fauna
avicola che avvenga nel modo indiscriminato consentito dall'uso delle reti è
condotta ben più grave, che deve dunque comportare una sanzione più severa
così come avviene con la previsione, espressamente dedicata
all'"uccellagione", contenuta nella lett. e) dello stesso articolo della
legge sulla caccia.
Esattamente in tale senso è l'orientamento di questo Supremo Collegio quale si
desume ad esempio da Cass. sez. 3^, 16 maggio 1996 n. 4918, Giusti, RV 205462
nella cui massima si legge "La legge sulla caccia opera la distinzione tra
uccellagione e le altre forme di caccia con riferimento esclusivamente al mezzo
usato e non alla destinazione delle prede catturate. Costituisce perciò
uccellagione qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi da
armi da sparo (reti, panie etc.) avendo il legislatore inteso sanzionare in modo
specifico un sistema di cattura che ha in genere una potenzialità offensiva più
indeterminata e comporta maggiore sofferenza biologica per i volatili.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 17
febbraio 2006
1) Caccia - Esercizio di uccellagione - Reato di cui all'art. 30 lett. e) L. 157 del 1992 - Divieto di utilizzo di ogni mezzo di cattura diverso dalle armi da sparo. In tema di disciplina della caccia, integra il reato di cui all'art. 30, lett. e), della L. 11 febbraio 1992 n. 157, esercizio di uccellagione, qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo, quali reti ed altro, atteso che il legislatore punisce con tale disposizione ogni sistema di cattura avente una potenzialità offensiva indeterminata o comportante una maggiore sofferenza per gli animali. Costituisce perciò uccellagione qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi da armi da sparo (reti, panie etc.). Pres. Papadia U. Est. Mancini F. Rel. Mancini F. Imp. Fagoni. P.M. Fraticelli M. (Conf.) (Rigetta, Trib. Brescia, 25 Ottobre 2004). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 17/02/2006 (Cc. 01/02/2006 ), Sentenza n. 6343
Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale: Giurisprudenza