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 Massime della sentenza

 

 

CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/02/2006 (18/01/2006 Cc.), Sentenza n. 6415 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


C
ORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/02/2006 (18/01/2006 Cc.), Sentenza n. 6415 

Pres.Vitalone C. Est.Petti C. Rel. Petti C. Imp. Bollecchino. P.M. Baglione T. (Conf.), (Dichiara inammissibile, App. Ancona, 2 Maggio 2005).

 

del 18/01/2006

SENTENZA N. 70

REGISTRO GENERALE

N. 29101/2005


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente -
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere -
Dott. PETTI Ciro - Consigliere -
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere -
Dott. SARNO Giulio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
difensore di Bollecchino Giorgio, nato a San Giorgio La Molara il 19 gennaio del 1954;
avverso l'ordinanza della corte d'appello di Ancona del 2 maggio 2005;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Baglione Tindari, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
osserva quanto segue:


IN FATTO E DIRITTO


La Corte di Appello di Ancona, con ordinanza n. 175/2005 pronunciata in data 2/5/2005 e notificata in data 24/5/2005, dichiarava inammissibile l'istanza di revisione del decreto penale di condanna pronunciato dal G.I.P. presso il Tribunale di Forlì in data 17/10/2003 e divenuto esecutivo in data 1/10/2004, con il quale Bollecchino Giorgio era stato condannato alla pena di Euro 600,00 di ammenda, quale responsabile del reato di cui all'art. 727 c.p. per aver detenuto in condizioni incompatibili con la loro natura sei bovini (erano tenuti legati con corde che impedivano agli stessi di coricarsi ed in evidente stato di denutrizione). Fatto accertato in Borghi il 2/3/2002. A fondamento della decisione la Corte osservava che il ricorrente, ancorché non formalmente intestatario dell'azienda paterna, era stato ritenuto comunque responsabile del reato nella qualità di detentore degli animali; che la tesi dell'estraneità al fatto era completamente smentita dagli atti. Ricorre per Cassazione il Bollechino, tramite il suo difensore, denunciando:


inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per mancanza di legittimazione passiva; ribadisce che egli, come risulta dalla documentazione allegata, non era il proprietario dell'azienda agricola sita in Borghi, via Cartiano n. 33, in quanto proprietario era il proprio padre, già deceduto al momento della pronuncia del decreto.


L'impugnazione è stata ulteriormente illustrata con memoria a firma dello stesso ricorrente.


Il ricorso è all'evidenza inammissibile sotto diversi profili.


Anzitutto per la sua aspecificità. Secondo l'orientamento di questa corte, si considerano generici i motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo invero deve essere apprezzata, non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità conducente a mente dell'articolo 591 c.p.p., comma 1, lett. c) all'inammissibilità (Cass. 18 settembre 1997 Ahemtovic; Cass. Sez. 2^ 6 maggio 2003 Curcillo).


Nella fattispecie il ricorrente ripropone questioni già disattese senza indicare i vizi del ragionamento della Corte territoriale, la quale ha puntualizzato che il ricorrente era stato condannato, non nella qualità di proprietario dell'azienda, ma di semplice detentore degli animali.


Il ricorso è altresì inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.


Il reato di cui all'articolo 727 c.p. può essere commesso, non solo dal proprietario degli animali, ma da chiunque e quindi anche da colui il quale anche temporaneamente li detiene. Nella fattispecie, come emerge dal provvedimento impugnato, chi in quel periodo si occupava dell'azienda paterna era proprio l'attuale ricorrente.


Infine in base all'articolo 630 c.p.p., lett. c) la revisione può essere chiesta allorché dopo la condanna sopravvengono o si scoprono nuove prove che da sole o unite a quelle già valutate dimostrino che il condannato avrebbe dovuto essere prosciolto. Nella fattispecie non si è scoperta alcuna prova nuova in quanto il fatto è stato addebitato al ricorrente, non nella qualità di titolare dell'azienda, ma di mero detentore della stessa.


Le memoria a firma del ricorrente contiene questioni che riguardano il merito della fattispecie non deducibili nel giudizio di revisione. Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 500,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.


P.Q.M.


LA CORTE
Letto l'art. 616 c.p.p. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

 

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2006.

M A S S I M E

 Sentenza per esteso

 

1) Fauna e flora - Maltrattamenti di animali - Detenzione in condizioni incompatibili - Contravvenzioni - Reato di cui all'art. 727 cod. pen. - Responsabilità del solo proprietario degli animali - Esclusione - Estensibilità della responsabilità a colui che li detiene al momento dell'accertamento. Il reato di cui all'art. 727 cod. pen., detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, può essere commesso non soltanto dal proprietario degli animali, ma da chiunque li detenga anche occasionalmente. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato la responsabilità del soggetto che al momento dell'accertamento si occupava dell'azienda nella quale gli animali erano stati rinvenuti). Rv. 233307.Pres. Vitalone C. Est.Petti C. Rel. Petti C. Imp. Bollecchino. P.M. Baglione T. (Conf.), (Dichiara inammissibile, App. Ancona, 2 Maggio 2005).  CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/02/2006 (18/01/2006 Cc.), Sentenza n. 6415

 

2) Procedure e varie - Revisione del processo - Elementi - Art. 630 c.p.p., lett. c). In base all'articolo 630 c.p.p., lett. c) la revisione può essere chiesta allorché dopo la condanna sopravvengono o si scoprono nuove prove che da sole o unite a quelle già valutate dimostrino che il condannato avrebbe dovuto essere prosciolto. Pres. Vitalone C. Est.Petti C. Rel. Petti C. Imp. Bollecchino. P.M. Baglione T. (Conf.), (Dichiara inammissibile, App. Ancona, 2 Maggio 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/02/2006 (18/01/2006 Cc.), Sentenza n. 6415

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