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CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/02/2006 (18/01/2006 Cc.), Sentenza n. 6415
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE
DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/02/2006 (18/01/2006 Cc.), Sentenza n. 6415
Pres.Vitalone C. Est.Petti C. Rel. Petti C. Imp. Bollecchino. P.M. Baglione T. (Conf.), (Dichiara inammissibile, App. Ancona, 2 Maggio 2005).
del 18/01/2006
SENTENZA N. 70
REGISTRO GENERALE
N. 29101/2005
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente -
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere -
Dott. PETTI Ciro - Consigliere -
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere -
Dott. SARNO Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di Bollecchino Giorgio, nato a San Giorgio La Molara il 19 gennaio
del 1954;
avverso l'ordinanza della corte d'appello di Ancona del 2 maggio 2005;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Baglione
Tindari, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
osserva quanto segue:
IN FATTO E DIRITTO
La Corte di Appello di Ancona, con ordinanza n. 175/2005 pronunciata in data
2/5/2005 e notificata in data 24/5/2005, dichiarava inammissibile l'istanza
di revisione del decreto penale di condanna pronunciato dal G.I.P. presso il
Tribunale di Forlì in data 17/10/2003 e divenuto esecutivo in data
1/10/2004, con il quale Bollecchino Giorgio era stato condannato alla pena
di Euro 600,00 di ammenda, quale responsabile del reato di cui all'art. 727
c.p. per aver detenuto in condizioni incompatibili con la loro natura sei
bovini (erano tenuti legati con corde che impedivano agli stessi di
coricarsi ed in evidente stato di denutrizione). Fatto accertato in Borghi
il 2/3/2002. A fondamento della decisione la Corte osservava che il
ricorrente, ancorché non formalmente intestatario dell'azienda paterna, era
stato ritenuto comunque responsabile del reato nella qualità di detentore
degli animali; che la tesi dell'estraneità al fatto era completamente
smentita dagli atti. Ricorre per Cassazione il Bollechino, tramite il suo
difensore, denunciando:
inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e di altre norme
giuridiche, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per mancanza di
legittimazione passiva; ribadisce che egli, come risulta dalla
documentazione allegata, non era il proprietario dell'azienda agricola sita
in Borghi, via Cartiano n. 33, in quanto proprietario era il proprio padre,
già deceduto al momento della pronuncia del decreto.
L'impugnazione è stata ulteriormente illustrata con memoria a firma dello
stesso ricorrente.
Il ricorso è all'evidenza inammissibile sotto diversi profili.
Anzitutto per la sua aspecificità. Secondo l'orientamento di questa corte, si
considerano generici i motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del
motivo invero deve essere apprezzata, non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità conducente a mente
dell'articolo 591 c.p.p., comma 1, lett. c) all'inammissibilità (Cass. 18
settembre 1997 Ahemtovic; Cass. Sez. 2^ 6 maggio 2003 Curcillo).
Nella fattispecie il ricorrente ripropone questioni già disattese senza
indicare i vizi del ragionamento della Corte territoriale, la quale ha
puntualizzato che il ricorrente era stato condannato, non nella qualità di
proprietario dell'azienda, ma di semplice detentore degli animali.
Il ricorso è altresì inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.
Il reato di cui all'articolo 727 c.p. può essere commesso, non solo dal
proprietario degli animali, ma da chiunque e quindi anche da colui il quale
anche temporaneamente li detiene. Nella fattispecie, come emerge dal
provvedimento impugnato, chi in quel periodo si occupava dell'azienda
paterna era proprio l'attuale ricorrente.
Infine in base all'articolo 630 c.p.p., lett. c) la revisione può essere
chiesta allorché dopo la condanna sopravvengono o si scoprono nuove prove
che da sole o unite a quelle già valutate dimostrino che il condannato
avrebbe dovuto essere prosciolto. Nella fattispecie non si è scoperta alcuna
prova nuova in quanto il fatto è stato addebitato al ricorrente, non nella
qualità di titolare dell'azienda, ma di mero detentore della stessa.
Le memoria a firma del ricorrente contiene questioni che riguardano il
merito della fattispecie non deducibili nel giudizio di revisione.
Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese
processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro
500,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi
di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa
d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale
con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'art. 616 c.p.p. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma
di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18
gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2006.
1) Fauna e flora - Maltrattamenti di animali - Detenzione in condizioni incompatibili - Contravvenzioni - Reato di cui all'art. 727 cod. pen. - Responsabilità del solo proprietario degli animali - Esclusione - Estensibilità della responsabilità a colui che li detiene al momento dell'accertamento. Il reato di cui all'art. 727 cod. pen., detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, può essere commesso non soltanto dal proprietario degli animali, ma da chiunque li detenga anche occasionalmente. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato la responsabilità del soggetto che al momento dell'accertamento si occupava dell'azienda nella quale gli animali erano stati rinvenuti). Rv. 233307.Pres. Vitalone C. Est.Petti C. Rel. Petti C. Imp. Bollecchino. P.M. Baglione T. (Conf.), (Dichiara inammissibile, App. Ancona, 2 Maggio 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/02/2006 (18/01/2006 Cc.), Sentenza n. 6415
2) Procedure e varie - Revisione del processo - Elementi - Art. 630 c.p.p., lett. c). In base all'articolo 630 c.p.p., lett. c) la revisione può essere chiesta allorché dopo la condanna sopravvengono o si scoprono nuove prove che da sole o unite a quelle già valutate dimostrino che il condannato avrebbe dovuto essere prosciolto. Pres. Vitalone C. Est.Petti C. Rel. Petti C. Imp. Bollecchino. P.M. Baglione T. (Conf.), (Dichiara inammissibile, App. Ancona, 2 Maggio 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/02/2006 (18/01/2006 Cc.), Sentenza n. 6415
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