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CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/02/2006 (Cc. 24/01/2006), Sentenza n. 6444
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE
DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/02/2006 (Cc. 24/01/2006 ), Sentenza n. 6444
Pres. Postiglione A. Est. De Maio G. Rel. De Maio G. Imp. Cavaleri ed altro. P.M. Siniscalchi A. (Conf.) (Rigetta, Trib. lib. Cagliari, 25 Luglio 2005)
del 24/01/2006
SENTENZA N. 00116
REGISTRO GENERALE
N. 038598/2005
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente -
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere -
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere -
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CAVALERI ANTONIO, N. IL 07/06/1963;
2) RIGONI PIER MARIO, N. IL 11/12/1974;
avverso ORDINANZA del 25/07/2005 TRIB. LIBERTÀ di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. SINISCALCHI A., rigetto del ricorso.
MOTIVAZIONE
In data 16/06/2005 ufficiali di P.G. appartenenti alla Stazione forestale e di
vigilanza ambientale di Teulada procedettero di iniziativa al sequestro
dell'area della estensione di ettari 33.080, sita in agro di Chia, zona E di
destinazione agricola del comune di Domusdemaria, alla destra e alla sinistra
idrografica del Rio Baccu Mannu - tra la strada comunale Canale Franciscu Boi -
Baccu Mannu, la piana Tancu su Sessini - Sa tanca de Tuerra e l'area estuariale
- lacuale del Rio Baccu Mannu - di proprietà della Stim s.p.a.. Su richiesta del
P.M., il G.I.P. del Tribunale di Cagliari con ordinanza del 25/06/2005 convalidò
il detto sequestro e contestualmente dispose il sequestro preventivo dell'area
sopra descritta, ipotizzando nei confronti di Pier Mario RIGONI il reato di cui
al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181. Avverso tale provvedimento il difensore
dell'indagato e di Antonio Cavalieri propose istanza di riesame, che il
Tribunale di Cagliari rigetto con ordinanza in data 25/07/2005.
Tale ordinanza è stata impugnata con ricorso per Cassazione dal difensore dei
suddetti Cavalieri e Rigoni, il quale denuncia con il primo motivo violazione
dell'art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 324 c.p.p., comma 5 in quanto il Tribunale
avrebbe omesso "di pronunciare sui motivi di riesame presentati dalla difesa,
limitandosi ad affermare genericamente la sussistenza del fumus". Si
sostiene, in particolare, che "le opere in corso al momento dell'accertamento
della Guardia Forestale erano... del tutto coerenti con l'autorizzazione e la
concessione rilasciate, in quanto si procedeva sia alla pulitura del Rio Baccu
Mannu sia alla sistemazione delle aree mediante riporti e riempimenti di
terreno".
La censura è infondata, dovendo ritenersi esauriente la motivazione
dell'ordinanza impugnata in punto fumus commissi delicti.
Infatti, i giudici di merito hanno ritenuto che la STIM s.p.a. - che aveva
ottenuto dal comune di Domusdemaria la concessione edilizia n. 8/2005 per il
livellamento, la sistemazione, l'impianto di irrigazione interrato, la semina di
essenze vegetali graminacee - aveva realizzato opere del tutto diverse da quelle
autorizzate. Ed invero, nell'ordinanza impugnata è stato precisato che "mentre
nelle zone più a sud sono state notate parti di terreno in corso di
modificazione ed altre già sistemate a dossi collinette e conche, sul versante
che è sito di fronte al complesso residenziale Chia Laguna è stata riscontrata
la presenza di dossi, di collinette e di conche in stato avanzato di
realizzazione"; e ciò "in particolare in prossimità delle sponde del Rio Baccu
Mannu, iscritto al n. 319 dell'elenco delle acque pubbliche del comune di
Cagliari ai sensi del R.D. 177533". Trattasi, con tutta evidenza, di
accertamento di fatto che, essendo adeguatamente motivato sulla base del
rapporto della P.G., è insindacabile in sede di legittimità.
Infondato è anche il terzo motivo, con cui viene denunciato vizio di motivazione
e violazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 142, lett. c e art. 149, lett. b,
in quanto le opere incriminate non richiedevano la previa autorizzazione
regionale, essendo consistite "in semplici attività di livellamento dei terreni
e di mera ripulitura delle sponde del Rio Baccu Mannu", rientrando così negli
interventi di cui al citato art. 149, lett.b) inerenti l'esercizio dell'attività
agro-silvo-pastorale non comportanti alterazioni permanenti dello stato dei
luoghi.
Ed invero, i rilievi esposti in ordine al primo motivo giustificano, quanto meno
ai fini dell'attuale fase cautelare, l'affermazione del provvedimento impositivo
che "i lavori di trasformazione urbanistica rivelano che in atto la
realizzazione di un intervento di tipo turistico-sportivo, cioè un campo di
golf; ne consegue che le opere in concreto realizzate non possono essere
ricondotte all'esercizio della attività indicata dai ricorrenti.
Nè potrebbe essere accolto il quarto motivo, con cui viene reiterata la censura
di carenza di motivazione "sui motivi proposti con l'impugnazione dalla difesa",
sia perché l'art. 325 c.p.p. limita la ricorribilità alla sola violazione di
legge (e non anche, quindi, al difetto di motivazione), sia perché è
assolutamente pacifico che il controllo del giudice del riesame non può
investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve essere limitato alla
verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito a un
soggetto in una determinata ipotesi di reato.
Da ultimo va esaminato il secondo motivo, con il quale viene denunciato vizio di
motivazione e violazione della L.R. Sardegna 25 novembre 2004, n. 8, art. 8,
comma 2 dovendo, a norma del comma 2 di detto articolo, ritenersi esclusa nella
zona l'applicabilità delle misure di salvaguardia, e di conseguenza non operante
nella zona il vincolo di inedificabilità, dal momento che il comune di Domus de
Maria, alla data di pubblicazione della Delib. Giunta Regionale 10 agosto 2004,
n. 33, art. 1 aveva già adottato il proprio piano urbanistico con Delib. n. 4
del 2000 del Commissario ad acta e che tale piano, entro i termini prescritti, è
stato poi definitivamente approvato con le Delib. Consiglio Comunale 26 febbraio
2005, n. 1 e 23 maggio 2005, n. 10. Tale motivo è inammissibile per manifesta
infondatezza, in quanto la società operante aveva ottenuto, come è stato innanzi
puntualizzato, la concessione edilizia n. 8/2005, ma i lavori posti in essere si
erano discostati da quanto autorizzato;
quindi, esattamente - sempre nei limiti posti alla fase del riesame - è stato
dai giudici di merito ravvisato il fumus del reato ipotizzato di cui al
D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, chiaramente nella fattispecie di difformità
essenziale dal citato provvedimento amministrativo autorizzativo (v.,
testualmente, la pag. 2 dell'ordinanza impugnata, fattispecie che, in ipotesi di
non operatività del vincolo, potrebbe anche essere ricondotta, trattandosi solo
di diversa qualificazione giuridica dello stesso fatto e dal momento che è stata
rilasciata una concessione, a quelle di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44,
lett. a o b).
Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente alle
spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2006.
1) Beni culturali e ambientali - Realizzazione di un campo da golf - In zona sottoposta a vincolo - Autorizzazione paesistica - Necessità. In tema di tutela del paesaggio, la attività di livellamento del terreno per la realizzazione di un campo da golf in zona sottoposta a vincolo non rientra tra quelle non soggette ad autorizzazione, di cui all'art. 149 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e la sua esecuzione in difetto di autorizzazione configura il reato di cui all'art. 181 del citato decreto n. 42. Rv. 233311. Pres. Postiglione A. Est. De Maio G. Rel. De Maio G. Imp. Cavaleri ed altro. P.M. Siniscalchi A. (Conf.) (Rigetta, Trib. lib. Cagliari, 25 Luglio 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/02/2006 (24/01/2006 Cc.), Sentenza n. 6444
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