Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
Copyright © Ambiente Diritto.it
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/2/2006 (C.c. 2/2/2006), Sentenza n. 6454
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III,
21/2/2006 (C.c. 2/2/2006), Sentenza n. 6454
(Pres. Postiglione
- Est. Teresi - Ric. Lancellotti - annulla senza rinvio ordinanza del Tribunale
di Salerno del 26.09.2005)
CAMERA DI CONSIGLIO
DEL
2/2/2006
SENTENZA
N.174
REGISTRO GENERALE
N.
43773/2005
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott.
Amedeo Postiglione
1.Dott. Franco Mancini
2.Dott. Alfredo Teresi
3.Dott. Alfredo Maria Lombardi
4.Dott. Amedeo Franco
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Salerno avverso l'ordinanza del
Tribunale di Salerno del 26.09.2005 che ha annullato il decreto di convalida di
sequestro emesso dal PM il 6.09.2005 ed ha ordinato la restituzione in favore di
Lancellotti Giovanni, indagato del reato di cui agli art. 2, comma 1 lett. c e
30 comma 1 lett. b legge n. 157/1.992, del fucile da caccia calibro 12, marca
Beretta e di una cartucciera con 20 cartucce calibro 12;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, dr. Francesco Salzano, il quale ha chiesto
l'annullamento con rinvio dell'ordinanza;
osserva
Con ordinanza in data 26.09.2005 il Tribunale del riesame di Salerno annullava
il decreto di convalida di sequestro emesso dal PM il 6.09.2005 ed ha ordinato
la restituzione in favore di Lancellotti Giovanni, indagato del reato di cui
agli art. 2, comma 1 lett. c e 30 comma 1 lett. b legge n. 157/1992, del fucile
da caccia calibro 12, e di una cartucciera con 20 cartucce allo stesso
sequestrati.
Riteneva il Tribunale che il sequestro fosse stato illegittimamente operato da
guardie volontarie del WWF alle quali la legge n. 157/1992 non riconosce il
relativo potere.
Proponeva ricorso per cassazione il PM denunciando violazione di legge; mancanza
e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere il
Tribunale escluso che gli agenti del WWF possano procedere a sequestro nella
materia venatoria e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza.
Il ricorso è fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo
cui le guardie volontarie delle associazioni di protezioni dell'ambiente
riconosciute dal Ministero dell'Ambiente (come il WWF) hanno la qualifica di
agenti di polizia giudiziaria
- "perché la legge 11 febbraio 1992 n. 157 espressamente attribuisce ad esse un
compito di vigilanza venatoria sulla "applicazione della presente legge"
compreso l'art. 30 relativo alle sanzioni penali (vedi art. 27 lett. D);
- perché l'articolo 28 stessa legge nel definire poteri e compiti degli addetti
alla vigilanza venatoria ricomprende sia il potere ispettivo (la richiesta di
esibizione della licenza di porto del fucile per uso di caccia; la richiesta di
esibizione del tesserino rilasciato dalla Regione; la richiesta del contrassegno
di assicurazione), sia il potere di controllo della fauna abbattuta o catturata
(vedi art. 28, 1^ comma) e il potere di accertamento (redazione del verbale)
(art. 28, 5^ comma);
- perché la qualifica di polizia giudiziaria a favore delle guardie volontarie
non richiedeva una specifica menzione, essendo tali soggetti competenti solo per
la materia venatoria, mentre appariva necessaria per altri soggetti pure
menzionati nella legge aventi competenza generale;
- perché nel contenuto degli art. 55 e 57 c.p.p. "il prendere notizia dei reati"
e' collegato logicamente in via funzionale al dovere di "impedire che vengano
portati a ulteriori conseguenze" e ciò sembra debba valere anche per le guardie
venatorie, naturalmente solo nei limiti del servizio cui sono destinate, anche
per una esigenza operativa essenziale nella specifica materia, onde assicurare
gli elementi probatori, evitarne la dispersione ed impedire che l'azione
antigiuridica possa proseguire (in tal senso si esprime anche la nota 28.3.1994, prot. 1467-44/6 U.L. del Ministero Giustizia)"
(Cassazione sezione III n.
1151/1998 RV. 211205).
Ne consegue che il sequestro del fucile e delle cartucce è stato legittimamente
operato nell'esercizio dei poteri assegnati alle guardie volontarie delle
associazioni di protezione dell'ambiente riconosciute dal Ministero
dell'ambiente nella materia venatoria.
L'ordinanza va annullata senza rinvio, sicché rivive il provvedimento annullato
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio
l'ordinanza impugnata.
Cosi deciso nella Camera di
Consiglio in Roma il 2.02.2006
1) Caccia - Guardie volontarie - Associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente - Funzioni - Sequestro di un fucile e delle munizioni- Legittimità - Polizia giudiziaria. E' legittimo il sequestro di un fucile e delle munizioni operato da guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente nella materia venatoria (come il WWF) avendo le stesse qualifica di agenti di polizia giudiziaria (Pres. Postiglione - Est. Teresi - Ric. Lancellotti - annulla senza rinvio ordinanza del Tribunale di Salerno del 26.09.2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/2/2006 (Ud 2/2/2006), Sentenza n. 6454
Per ulteriori
approfondimenti ed altre massime vedi il canale:
Giurisprudenza