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 Massime della sentenza

 

CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 21/04/2006 (C.c. 24/06/2005), Sentenza n. 2258

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 N.2258/06 REG.DEC.

N. 1889 REG.RIC.

ANNO 1988
 


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello n. R. Sez. 1889/1988 proposto dal Comune di Cittadella, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’avv. Ivone Cacciavillani ed elettettivamente domiciliato in Roma, via Confalonieri 5 presso l’avv. Luigi Manzi;
contro
REBELLATO Angela, MION Giuliano e MION Antonio, n.q. di eredi del sig. MION Ermenegildo, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Segantini e Fabio Lorenzoni e presso quest’ultimo elettivamente domiciliati, in Roma, via del Viminale 43
per l’annullamento e/o la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 27 gennaio 1988 n. 12/88;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli eredi del sig. Ermenegildo Mion;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 24 giugno 2005 il Consigliere Nicola Russo e uditi, altresì l’avv. Di Mattia per delega dell’avv. Cacciavillani e l’avv. Loria per delega dell’avv. Lorenzoni;


FATTO


Con il presente appello il Comune di Cittadella ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto n. 12/1988 del 27 gennaio 1988, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal signor Ermenegildo Mion volto ad ottenere la rideterminazione del contributo per oneri di urbanizzazione afferente alla concessione edilizia n. 356 del 7 novembre 1984.


Si è costituito il signor Mion chiedendo il rigetto dell’appello.


La Sezione, rilevato che in data 27 giugno 1997 è stato depositato il certificato di morte dell’appellato e che all’udienza il difensore dell’appellato ha dichiarato formalmente il decesso del suo assistito, con decisione n. 1134/98 del 31 luglio 1998 ha dichiarato l’interruzione del processo.


A seguito dell’atto di riassunzione notificato dall’appellante Comune di Cittadella, si sono costituiti, quali eredi del defunto sig. Mion Ermenegildo, la vedova sig.ra Rebellato Angela e i figli Mion Giuliano e Mion Antonio.


Alla pubblica udienza del 24 giugno 2005 la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO


Vanno disattesi i rilievi pregiudiziali di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso, disattesi dal giudice di prime cure e nuovamente riproposti dalla Amministrazione appellante.


Oggetto della impugnativa è la liquidazione del contributo di concessione commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione ed i relativi atti presupposti, per la conseguente dichiarazione del diritto del ricorrente, di aver liquidato e di dover corrispondere, per il rilascio della concessione edilizia, il solo contributo determinato in base alle tabelle parametriche definite dalla Regione e recepite in generale dal Comune di Cittadella.


La impugnativa da parte del sig. Mion riguarda, quindi, strettamente, la individuazione del quantum del contributo dovuto, nella sua componente commisurata alle spese di urbanizzazione, ed afferisce, perciò, a questioni attinenti a diritti soggettivi, rientranti nell’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 16 della L. n. 10/1977.


Ed è principio assolutamente consolidato ed indiscusso che nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva, ove la controversia si riferisca a diritti patrimoniali che non dipendono dall’esercizio di una potestà autoritativa e discrezionale, ma ineriscono ad una situazione paritetica tra cittadino ed Amministrazione, concretantesi nella precisa determinazione di un credito patrimoniale che trova la sua base nella legge, il termine per adire il Giudice Amministrativo non è l’ordinario termine di decadenza, ma l’assai più ampio termine di prescrizione del diritto.


In tema di oneri di urbanizzazione, rientranti, appunto, nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, la pretesa del privato diretto alla esatta determinazione del contributo dovuto, si atteggia come diritto soggettivo, la cui azionabilità, in sede giurisdizionale, non è subordinata né alla impugnativa di un atto amministrativo formale, né all’osservanza del termine perentorio di decadenza, bensì di quello ordinario di prescrizione (cfr. Cons. St., Sez. V, 14 dicembre 1994, n. 1471; id., 16 dicembre 1993, n. 1317; id., 31 ottobre 1992, n. 1145).


E nella presente controversia, appunto, il sig. Mion fa valere il suo diritto soggettivo alla precisa ed esatta quantificazione del contributo dovuto, in base alla legge ed alle determinazioni generali di carattere amministrativo dalla stessa legge previste e consentite, per il rilascio della concessione edilizia 7 novembre 1984 n. 356.


Il contributo per oneri di urbanizzazione, anche se la più recente giurisprudenza ne ha escluso la natura tributaria, costituisce, comunque, un corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del costruttore, connesso al rilascio della concessione edilizia, a titolo di partecipazione del concessionario ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae.


Per la determinazione di esso deve essere fatto necessario ed esclusivo riferimento alle norme di legge che regolano i relativi criteri di conteggio, norme che vanno rigorosamente rispettate anche in osservanza del principio di cui all’art. 23 della Costituzione, secondo il quale nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.


Le modalità di commisurazione della incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per la concreta determinazione del contributo dovuto, devono, quindi, seguire i precisi criteri e limiti fissati rigidamente dalla legge (v. art. 5 della legge n. 10/1977; artt. 82 e 84 legge regionale Veneto n. 40/1980, ora sostituita dalla legge regionale Veneto n. 61/1985).


Secondo l’art. 5 L. 28 gennaio 1977, n. 10, la determinazione degli oneri di urbanizzazione sia primaria che secondaria, come elencati nell’art. 4 L. 29 settembre 1964, n. 847, modificato dall’art. 44 L. 22 ottobre 1971, n. 865, nonché dalle varie leggi regionali in materia, è di competenza del Consiglio comunale, che vi provvede con delibera apposita in base a tabelle parametriche che la Regione deve definire entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (30 gennaio 1977) per classi di Comuni, in relazione a:

a) ampiezza ed andamento demografico dei Comuni;
b) caratteristiche geografiche dei Comuni;
c) destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dell’art. 41 quinquies, pen. ed ult. comma della Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, nonché delle leggi regionali.


Secondo il disposto dell’art. 7 della L. 24 dicembre 1993, n. 537, gli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 5 della L. n. 10/1977, sono aggiornati ogni quinquennio dai Comuni, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.


Da quanto ora detto consegue che, una volta intervenuta, ai sensi delle disposizioni legislative ora citate, la deliberazione comunale di determinazione, in via generale, della quota del contributo per gli oneri di urbanizzazione, in base alle tabelle parametriche definite dalla Regione, ogni concessione edilizia rilascianda può essere legittimamente assoggettata solo al pagamento degli oneri di urbanizzazione tabellari (e relativi aggiornamenti).


Nel caso di specie, quindi, per il rilascio al sig. Mion della concessione edilizia doveva essere e va applicato il solo contributo tabellare, esattamente definito e determinato, in base alla vigente normativa nazionale e regionale, secondo i parametri recepiti.


La pretesa debenza di un conguaglio sul contributo di concessione, che sarebbe dovuto in base ai costi reali sostenuti per la concreta urbanizzazione prevista dal Piano Particolareggiato, nel cui ambito la costruzione va a ricadere, costituisce, dunque, una pretesa in contrasto con l’ordinamento giuridico.


La localizzazione di una costruzione nel territorio comunale ha rilevanza, ai fini della determinazione del contributo di concessione, solo perché la stessa fa scattare l’uno o l’altro parametro relativo alle diverse zone territoriali omogenee, che prevedono una diversa quantificazione di tale contributo a seconda che si tratti di zone di completamento o di zone di espansione assoggettate a previo strumento attuativo. Ma da tale localizzazione non può conseguire l’obbligo giuridico di un conguaglio, riferito ai costi reali per la realizzazione di opere di urbanizzazione progettate al fine di dare diretta esecuzione di ufficio ad uno strumento urbanistico attuativo.


Il rimborso dei costi reali per le opere di urbanizzazione realizzate dal Comune è previsto soltanto dall’art. 35 della legge n. 865/1971, come componente del prezzo di cessione in proprietà o di concessione in diritto di superficie di un lotto P.E.E.P. ceduto o assegnato, ma non come contributo per il rilascio della concessione edilizia, che segue sempre i parametri tabellari e dal quale, anzi, tale rimborso corrisposto come prezzo può essere addirittura scomputato.


Come, infatti, chiarito dalla giurisprudenza di questa stessa Sezione (6 maggio 1997, n. 462) il contributo per il rilascio della concessione edilizia imposto dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10 e commisurato agli oneri di urbanizzazione ha carattere generale, in quanto prescinde totalmente dall’esistenza o meno delle singole opere di urbanizzazione, ha natura di prestazione patrimoniale imposta e viene determinato senza tener conto dell’utilità che riceve il beneficiario del provvedimento di concessione né delle spese effettivamente necessarie per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione relative alla concessione assentita, mentre ha diversa natura il rimborso delle spese di urbanizzazione effettivamente sostenute dall’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 35, dodicesimo comma, L. 22 ottobre 1971, n. 865, essendo rivolto a determinare il prezzo di cessione, ossia a reintegrare il Comune del costo sostenuto per l’espropriazione, l’urbanizzazione e l’ulteriore trasferimento dell’area; pertanto, trattandosi di due istituti diversi, in linea di principio non incompatibili, dalla loro applicazione non consegue necessariamente una duplicazione dello stesso onere, ma la risultante di oneri diversi, l’uno relativo al costo sostenuto per rendere urbanizzata ed edificabile la singola area, l’altro relativo ad un contributo tributario e paratributario, volto alla realizzazione del generale assetto urbanistico del territorio comunale.


La determinazione dell’onere dovuto per il rilascio della concessione costituisce, dunque, il risultato di un calcolo materiale, essendo la misura concreta direttamente collegata dalla legge al carico urbanistico accertato secondo parametri rigorosamente stabiliti (per cui deve escludersi, stante la natura tecnica dell’attività in materia, che il provvedimento debba essere motivato).


Resta, quindi, categoricamente escluso che l’appellato sig. Mion abbia sostanzialmente aderito alla richiesta di conguaglio del Comune e che sia intervenuto implicitamente un accordo negoziale tra l’Amministrazione ed il sig. Mion in merito all’accollo della spesa di urbanizzazione, come sembra affermare il Comune appellante nella memoria del 19 novembre 1993.


Il sig. Mion, che aveva accettato espressamente la corretta liquidazione del contributo concessorio in £. 14.621.993, versando la prima rata e costituendo la polizza fideiussoria a garanzia del pagamento delle residue tre rate, ha espressamente contestato il preteso conguaglio con nota 11.09.1984 (v. doc. 2), ma si è visto costretto ad aderire alla costituzione della successiva polizza fideiussoria a ritenuta garanzia dell’affermato conguaglio, al solo fine di conseguire la concessione edilizia, che altrimenti gli sarebbe stata rifiutata.


E dopo il rilascio di tale concessione ha presentato ricorso al T.A.R. (che ha, in via interinale, ordinato la sospensione, bloccando, così il pagamento del conguaglio preteso).


Né si potrebbe configurare una qualche acquiescenza da parte del sig. Mion, trattandosi di questione inerente a diritti soggettivi, essendo, comunque, evidente che il medesimo sig. Mion ha prestato la fideiussione integrativa richiesta allo scopo di conseguire la concessione edilizia, che in difetto non gli sarebbe stata rilasciata.


Va ripetuto, ancora una volta, che in materia di determinazione dei contributi attinenti al rilascio della concessione edilizia, l’azione del Comune è necessariamente informata a criteri di stretta legalità, dovendo detto contributo essere liquidato sulla base di parametri normativi predeterminati: e non risultando, in tale contesto, alcun potere si disponibilità ai soggetti interessati, non può configurarsi acquiescenza sul quantum debeatur da parte dei privati.


Del resto, nella materia in questione, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato la ripetibilità, entro il termine di prescrizione, delle maggiori somme pretese ed indebitamente già percette dalla Amministrazione, a titolo di contributo di concessione, imposto al privato per il rilascio della stessa.


Deve essere, quindi, ribadito che dalla mera localizzazione di una costruzione nel territorio comunale, non può conseguire l’obbligo di un conguaglio, riferito ai costi reali per la realizzazione di opere di urbanizzazione progettate al fine di dare esecuzione ad uno strumento urbanistico attuativo.


Il Piano Particolareggiato di Santa Croce Bigolina, nel cui ambito è stata rilasciata la concessione edilizia al sig. Mion, non è stato oggetto di una convenzione urbanistica, avendo il Comune ritenuto di operare direttamente di ufficio, senza richiedere l’intervento dei proprietari aventi titolo, cui spetterebbe, a norma del terzo comma dell’art. 58 della legge regionale n. 61/1985, l’attuazione in via prioritaria.
Ma anche per i piani particolareggiati convenzionati, nei quali i proprietari delle aree oggetto dell’intervento (e non l’Amministrazione) provvedono ad eseguire a loro cura e spese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture serventi impegnate con la convenzione urbanistica, per le concessioni edilizie rilasciate nelle aree oggetto dell’intervento convenzionato la quota di contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione resta sempre e soltanto quella determinata secondo le tabelle parametriche, e su tale quota, anzi, il concessionario ha sempre titolo allo scomputo totale o parziale dei costi della opere da esso eventualmente eseguite.


Per la concessione edilizia, come quella rilasciata al sig. Mion, ricadente nell’ambito di un piano particolareggiato attuato direttamente dal Comune di Cittadella, il contributo concessorio va determinato secondo le tabelle regionali recepite, relative alle zone territoriali omogenee di espansione che prevedono una maggiore quantificazione stante la esigenza del piano attuativo e la carenza e/o insufficienza delle infrastrutture.


Né può trovare adesione la tesi, formulata dall’appellante Comune, secondo la quale, laddove la Pubblica Amministrazione possa, in astratto, essere titolare del potere di esproprio, nel caso di mancata concreta espropriazione il cittadino debba essere tenuto a pagare un compenso.


Resta perciò evidenziata e comprovata la non debenza del preteso conguaglio; deve essere, di conseguenza, dichiarato, per la concessione edilizia rilasciatagli nell’ambito del Piano Particolareggiato di S. Croce Bigolina, il diritto del sig. Mion alla determinazione ed al pagamento del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione, nella sola misura di £. 14.621.993, così come liquidato in base alle tabelle parametriche definite dalla Regione e recepite, in via generale, dal Comune di Cittadella.


L’appello in esame deve, quindi, essere respinto e, per l’effetto, deve essere confermata la sentenza impugnata.


Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione V - respinge l’appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.


Condanna il Comune appellante al pagamento, in favore degli eredi dell’appellato, ritualmente costituiti, delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessive euro 3.000,00 (tremila), oltre IVA e CAP.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno 2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, con l’intervento dei signori:
Sergio Santoro Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere
Nicola Russo Consigliere est.
Gabriele Carlotti Consigliere

 

L'ESTENSORE                                                     IL PRESIDENTE                                                      IL SEGRETARIO
      f.to Nicola Russo                                                   f.to Sergio Santoro                                                   f.to Antonietta Fancello


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21 aprile 2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

PER IL DIRIGENTE
Livia Patroni Griffi

 

 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Urbanistica e edilizia - Oneri di urbanizzazione - Esatta determinazione del contributo - Giurisdizione esclusiva del G.A. - Termine di decadenza - Prescrizione ordinaria. In tema di oneri di urbanizzazione, rientranti, nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, la pretesa del privato diretto alla esatta determinazione del contributo dovuto, si atteggia come diritto soggettivo, la cui azionabilità, in sede giurisdizionale, non è subordinata né alla impugnativa di un atto amministrativo formale, né all’osservanza del termine perentorio di decadenza, bensì di quello ordinario di prescrizione (cfr. Cons. St., Sez. V, 14 dicembre 1994, n. 1471; id., 16 dicembre 1993, n. 1317; id., 31 ottobre 1992, n. 1145). Pres. Santoro - Est. Russo - Comune di Cittadella (avv. Cacciavillani) c. Rebellato (avv.ti Segantini e Lorenzoni) ed altri (conferma T.A.R. Veneto 27 gennaio 1988 n. 12/88). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 21/04/2006 (C.c. 24/06/2005), Sentenza n. 2258

2) Urbanistica e edilizia - Oneri di urbanizzazione - Costi reali sostenuti per la concreta urbanizzazione - Pretesa debenza di conguaglio - Contrasto con l’ordinamento giuridico. Il contributo per oneri di urbanizzazione, anche se la più recente giurisprudenza ne ha escluso la natura tributaria, costituisce, comunque, un corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del costruttore, connesso al rilascio della concessione edilizia, a titolo di partecipazione del concessionario ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae. Tuttavia, la pretesa debenza di un conguaglio sul contributo di concessione, che sarebbe dovuto in base ai costi reali sostenuti per la concreta urbanizzazione prevista dal Piano Particolareggiato, nel cui ambito la costruzione va a ricadere, costituisce, una pretesa in contrasto con l’ordinamento giuridico. Va ribadito che, dalla mera localizzazione di una costruzione nel territorio comunale, non può conseguire l’obbligo di un conguaglio, riferito ai costi reali per la realizzazione di opere di urbanizzazione progettate al fine di dare esecuzione ad uno strumento urbanistico attuativo. Pres. Santoro - Est. Russo - Comune di Cittadella (avv. Cacciavillani) c. Rebellato (avv.ti Segantini e Lorenzoni) ed altri (conferma T.A.R. Veneto 27 gennaio 1988 n. 12/88). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 21/04/2006 (C.c. 24/06/2005), Sentenza n. 2258

3) Urbanistica e edilizia - Oneri di urbanizzazione - Parametri tabellari - Rimborso. Il rimborso dei costi reali per le opere di urbanizzazione realizzate dal Comune è previsto soltanto dall’art. 35 della legge n. 865/1971, come componente del prezzo di cessione in proprietà o di concessione in diritto di superficie di un lotto P.E.E.P. ceduto o assegnato, ma non come contributo per il rilascio della concessione edilizia, che segue sempre i parametri tabellari e dal quale, anzi, tale rimborso corrisposto come prezzo può essere addirittura scomputato. Pres. Santoro - Est. Russo - Comune di Cittadella (avv. Cacciavillani) c. Rebellato (avv.ti Segantini e Lorenzoni) ed altri (conferma T.A.R. Veneto 27 gennaio 1988 n. 12/88). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 21/04/2006 (C.c. 24/06/2005), Sentenza n. 2258

4) Urbanistica e edilizia - Contributo per il rilascio della concessione edilizia - Natura - Oneri di urbanizzazione - Rimborso delle spese di urbanizzazione - Natura. Il contributo per il rilascio della concessione edilizia imposto dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10 e commisurato agli oneri di urbanizzazione ha carattere generale, in quanto prescinde totalmente dall’esistenza o meno delle singole opere di urbanizzazione, ha natura di prestazione patrimoniale imposta e viene determinato senza tener conto dell’utilità che riceve il beneficiario del provvedimento di concessione né delle spese effettivamente necessarie per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione relative alla concessione assentita, mentre ha diversa natura il rimborso delle spese di urbanizzazione effettivamente sostenute dall’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 35, dodicesimo comma, L. 22 ottobre 1971, n. 865, essendo rivolto a determinare il prezzo di cessione, ossia a reintegrare il Comune del costo sostenuto per l’espropriazione, l’urbanizzazione e l’ulteriore trasferimento dell’area; pertanto, trattandosi di due istituti diversi, in linea di principio non incompatibili, dalla loro applicazione non consegue necessariamente una duplicazione dello stesso onere, ma la risultante di oneri diversi, l’uno relativo al costo sostenuto per rendere urbanizzata ed edificabile la singola area, l’altro relativo ad un contributo tributario e paratributario, volto alla realizzazione del generale assetto urbanistico del territorio comunale. (C.d.S. Sez. V, 6 maggio 1997, n. 462) Pres. Santoro - Est. Russo - Comune di Cittadella (avv. Cacciavillani) c. Rebellato (avv.ti Segantini e Lorenzoni) ed altri (conferma T.A.R. Veneto 27 gennaio 1988 n. 12/88). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 21/04/2006 (C.c. 24/06/2005), Sentenza n. 2258

5) Urbanistica e edilizia - Rilascio della concessione - Oneri di urbanizzazione - Determinazione dell’onere - Calcolo materiale - Natura tecnica - Parametri rigorosamente stabiliti - Motivazione del provvedimento - Esclusione - Acquiescenza sul quantum debeatur - Esclusione. La determinazione dell’onere dovuto per il rilascio della concessione costituisce, dunque, il risultato di un calcolo materiale, essendo la misura concreta direttamente collegata dalla legge al carico urbanistico accertato secondo parametri rigorosamente stabiliti (per cui deve escludersi, stante la natura tecnica dell’attività in materia, che il provvedimento debba essere motivato). Sicchè, in materia di determinazione dei contributi attinenti al rilascio della concessione edilizia, l’azione del Comune è necessariamente informata a criteri di stretta legalità, dovendo detto contributo essere liquidato sulla base di parametri normativi predeterminati: e non risultando, in tale contesto, alcun potere di disponibilità ai soggetti interessati, non può configurarsi acquiescenza sul quantum debeatur da parte dei privati. In materia, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato la ripetibilità, entro il termine di prescrizione, delle maggiori somme pretese ed indebitamente già percepite dall’Amministrazione, a titolo di contributo di concessione, imposto al privato per il rilascio della stessa. Pres. Santoro - Est. Russo - Comune di Cittadella (avv. Cacciavillani) c. Rebellato (avv.ti Segantini e Lorenzoni) ed altri (conferma T.A.R. Veneto 27 gennaio 1988 n. 12/88). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 21/04/2006 (C.c. 24/06/2005), Sentenza n. 2258


6) Pubblica Amministrazione - Situazione paritetica tra cittadino ed Amministrazione - Giurisdizione - Termini. Nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva, ove la controversia si riferisca a diritti patrimoniali che non dipendono dall’esercizio di una potestà autoritativa e discrezionale, ma ineriscono ad una situazione paritetica tra cittadino ed Amministrazione, concretantesi nella precisa determinazione di un credito patrimoniale che trova la sua base nella legge, il termine per adire il Giudice Amministrativo non è l’ordinario termine di decadenza, ma l’assai più ampio termine di prescrizione del diritto. Pres. Santoro - Est. Russo - Comune di Cittadella (avv. Cacciavillani) c. Rebellato (avv.ti Segantini e Lorenzoni) ed altri (conferma T.A.R. Veneto 27 gennaio 1988 n. 12/88). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 21/04/2006 (C.c. 24/06/2005), Sentenza n. 2258

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