Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2840/2006
Reg. Dec.
N. 669 Reg. Ric.
Anno 2004
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dalla S.r.l. New Applicated Arts,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Gerardo Alessandro e Giovanni Nicola
Nese, con domicilio eletto in Roma, via Calabria, n. 56, presso lo studio
dell’avv.to Enrico Alessandro;
contro
il Ministero per il Beni e le Attività Culturali, costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per
legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania,
Sezione Staccata di Salerno, n. 1150/2003 del 16.10.2003;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Vista la memoria prodotta dalla parte convenuta a sostegno della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 15.11.2005 il Consigliere Polito
Bruno Rosario;
Uditi per le parti l’avv.to Nese e l’ Avvocato dello Stato Giannuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
In relazione ad atto di vendita stipulato fra la S.r.l. S.I.R.A.C. in
liquidazione e la S.r.l. New Applicated Arts, relativo a terreno sito nel Comune
di Nocera Superiore (SA), identificato in catasto alla partita 6091, fgl. 7,
p.lla. 677, di dichiarato interesse archeologico per effetto del d.m.
10.06.1977, il Ministero per il Beni e le Attività Culturali con decreto in data
31.12.1998 esercitava il diritto di prelazione nell’acquisto, previsto dagli
artt. 31 e segg. della legge n. 1089/1939, verso il corrispettivo di vendita di
£. 22.000.000=, con imputazione della spesa al cap. 8001 dello stato di
previsione del bilancio per l’anno finanziario 1999.
Con successivo decreto in data 02.01.1999 il Ministero medesimo confermava
l’esercizio del diritto di prelazione rinnovando l’impegno di spesa per l’anno
finanziario 1999.
Avverso detti provvedimenti la Soc. New Applicated Arts proponeva ricorso avanti
al T.A.R. per la Campania per i seguenti motivi:
- il diritto di prelazione è stato esercitato oltre il termine perentorio di due
mesi stabilito dall’art. 32 della legge n. 1089/1939;
- il decreto 31.12.1998 deve ritenersi nullo per l’indisponibilità finanziaria a
tale data e non può esercitarsi alcuna valida conferma dell’atto nullo a mezzo
del successivo decreto del 02.01.1999;
- il prezzo indicato nell’atto di compravendita è inferiore all’effettivo valore
del bene perché discende da una valutazione economica connessa all’acquisto di
altri beni cui la Soc. New Applicated Arts non si sarebbe determinata in assenza
del terreno poi acquisito in mano pubblica.
Con sentenza n. 1150/2003 del 16.10.2003 il T.A.R. per la Campania, Sezione
Staccata di Salerno, respingeva il ricorso.
Avverso la pronunzia reiettiva la Soc. New Applicated Arts ha proposto atto di
appello ed ha ribadito il tardivo esercizio del diritto di prelazione e l’
omessa notifica del provvedimento ministeriale alla S.r.l. S.I.R.A.C. nella
qualità di dante causa dell’odierna appellante.
Il Ministero per il Beni e le Attività Culturali, costituitosi in giudizio, ha
contrastato in memoria i motivi di impugnativa e concluso per il rigetto del
ricorso.
DIRITTO
1). L’appello è infondato.
2). L’art. 30 della legge 01.06.1939, n. 1089, impone al proprietario di beni
che abbiano formato oggetto di notifica ai sensi della legge predetta “di
denunziare al Ministro (ora per i Beni e le Attività Culturali) ogni atto a
titolo oneroso o gratuito che ne trasmetta, in tutto o in parte, la proprietà o
la detenzione”. Nel caso di alienazione a titolo oneroso il Ministro ha facoltà
di esercitare il diritto di prelazione nell’acquisto “nel termine di due mesi
dalla data della denuncia”.
Tale ultimo termine inizia, quindi, a decorrere dalla formale conoscenza da
parte del Ministro dell’atto negoziale di trasferimento del bene nei sui
elementi essenziali (costituiti, segnatamente, dal suo oggetto e dal
corrispettivo di vendita) attraverso la dichiarazione che il proprietario o il
detentore a qualsiasi titolo è tenuto a rendere ai sensi del richiamato art. 30
(cfr. Cons. St., Sez. VI^, n. 1489 del 17.10.1997; n. 26 del 31.01.1984).
Relativamente alla fattispecie di cui è controversia non può considerarsi valida
comunicazione agli effetti su indicati la lettera dell’appellante Soc. New
Applicated Arts, pervenuta alla Soprintendenza Archeologica di Salerno in data
29.09.1998 - avente ad oggetto la pregressa occupazione temporanea della p.lla.
677 del foglio 7 oggetto di acquisto - e recante un mero riferimento al
contratto di vendita stipulato fra la S.r.l. S.I.R.A.C. in liquidazione e la
medesima S.r.l. New Applicated Arts, poiché solo in data 03.11.1998 perveniva
alla Soprintendenza, in base a richiesta istruttoria della stessa, copia del
rogito notarile relativo dell’atto di vendita. Come chiarito in giurisprudenza
la Soprintendenza costituisce un semplice tramite per svolgimento delle attività
istruttorie e consultive relative alla denunzia di vendita del bene di interesse
storico, artistico o archeologico, da far pervenire poi al Ministero, il quale
resta l’unico titolare dell’esercizio della potestà di prelazione. Tale
conclusione è avvalorata dall’art. 63 del r.d. 30.01.1913, n. 363 – non oggetto
di abrogazione, secondo a quanto previsto dall’art. 72 della legge n. 1089/1939,
per effetto di successiva disciplina – ove è testualmente ribadito che “il
termine di due mesi per l’esercizio del diritto di prelazione decorrerà in ogni
caso dalla denunzia fatta la Ministero” (cfr. Cons. Giust. Sic. n. 22 del
23.03.1990).
In assenza, quindi, di diretta denunzia dell’alienazione al Ministro per i Beni
e le Attività Culturali da parte della Società interessata, il termine di
sessanta giorni ha iniziato a decorrere dal momento in cui tutta la relativa
documentazione, inoltrata dalla Soprintendenza Archeologica di Salerno con nota
n. 18513/35 del 17.12.1998, è pervenuta all’ organo centrale (18.12.1998).
Rispetto a tale data con decreto del 31.12.1998 e successivo atto di rettifica
del 02.01.1998, di cui è stata curata la notifica il 03.01.1999, il diritto di
prelazione nell’acquisto del bene di dichiarato interesse archeologico è stato
esercitato entro il prescritto termine di sessanta giorni.
3). Con il secondo mezzo di appello la New Applicated Arts lamenta la mancata
notifica del decreto di esercizio del diritto di prelazione alla Soc. SIRAC
dante causa., da ritenersi elemento essenziale ai fini del perfezionamento
dell’acquisto del bene in mano pubblica.
Si tratta di censura articolata per la prima volta nella presente fase del
giudizio, che va pertanto dichiarata inammissibile stante il divieto di “jus
novorum” in sede di appello.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello
in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI^ -
nella Camera di Consiglio del 15 novembre 2005, con l'intervento dei Signori:
Giorgio Giovannini Presidente
Luigi Maruotti Consigliere
Carmine Volpe Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Bruno Rosario Polito Consigliere relatore ed estensore
Presidente
Consigliere
Segretario
GIORGIO GIOVANNINI
BRUNO ROASRIO POLITO
ANNAMARIA RICCI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....17/05/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
1) Beni culturali e ambientali – Beni di interesse storico, artistico o archeologico – Alienazione a titolo oneroso – Art. 30 L. 1089/1939 – Esercizio della facoltà di prelazione da parte del Ministero – Termine di due mesi – Dies a quo - Individuazione. Il termine di due mesi cui all’art. 30 della legge 01.06.1939, n. 1089, per l’esercizio della prelazione nel caso di alienazione a titolo oneroso di beni di interesse storico, artistico o archeologico, inizia a decorrere dalla formale conoscenza da parte del Ministro dell’atto neglozialedi trasferimento del bene, attraverso la dichiarazione che il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo è tenuto a rendere ai sensi del richiamato art. 30. In tale iter, la Soprintendenza costituisce un semplice tramite per lo svolgimento delle attività istruttorie e consultive relative alla denuncia di vendita, da far pervenire poi al Ministero, il quale resta l’unico titolare dell’esercizio della potestà di prelazione. In assenza, quindi, di diretta denunzia dell’alienazione al ministro per i beni e le attività culturali, il termine di sessanta giorni comincia a decorrere soltanto dal momento in cui tutta la relativa documentazione, inoltrata dalla Soprintendenza, è pervenuta all’organo centrale. Pres. Giovannini, Est. Maruotti – N.A.A. s.r.l. (avv.ti Alessandro e Nese) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) – (conferma T.A.R. CAMPANIA, Salerno, n. 1150/2003) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 17 maggio 2006 (c.c. 15/11/2005), sentenza n. 2840
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