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 Massime della sentenza

 

CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 29/05/2006 (C.c. 1/7/2005), Sentenza n. 3229

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 3229/06 REG.DEC.
N. 10275 REG.RIC.
ANNO 2004


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello nr. 10275 del 2004 R.G., proposto dai sigg. BASAGNI Rina, BASAGNI Gianluca e BASAGNI Pierluigi rappresentati e difesi dagli avvocati G. Morbidelli, Alberto M. Bruni e Duccio M. Traina con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via G. Carducci n. 4 Roma;
CONTRO
il Comune di FIRENZE in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituitosi in giudizio rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Visciola, Andrea Sansoni e Maria Athena Lorizio, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio del terzo alla via Dora n. 1;
e nei confronti
- ENI s.p.a. in persona del legale rappresentante, costituitosi in giudizio con gli avv.ti Daniele Costi e Giovanni Anichini ed elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, via della farnesina n. 269;
- DIRIGENTE del SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA del Comune di Firenze;
- DIRIGENTE dello SPORTELLO UNICO per le ATTIVITA’ PRODUTTIVE del Comune di Firenze;
- ARPAT della Toscana;
- AGIP PETROLI s.p.a.;
- ING. STEFANO TRIANI in qualità di PROCURATORE dell’AGIP;
- SIG. LEONARDO LINGUI SOVRINTENDENTE BENI ARCHITETTONICI Comuni di PISTOIA e PISA;
- CONSORZIO ACT s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore,
- ARGELATO IMMOBILIARE 80 s.r.l.
per l’annullamento della sentenza del T.A.R. della Toscana Sezione II n. 3783/2004.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio del Comune di Firenze e dell’ENI s.p.a;
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 1° luglio 2005, relatore il consigliere Adolfo Metro.
Uditi, altresì, gli avvocati Paolantoni per delega di Morbidelli, Lorizio e Costi, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


Con ricorso notificato il 6/11/04, i sigg.ri Rina, Gianluca e Pierluigi Basagni hanno appellato la sentenza n. 3783/04 con la quale il TAR della Toscana ha respinto i ricorsi n. 1821/03 e n. 1822/03, proposti avverso i vari atti concessori ed autorizzativi relativi al rifacimento di un chiosco carburanti situato in prossimità della loro abitazione.


I ricorrenti chiedono l’annullamento dell’impugnata sentenza in quanto, erroneamente, la stessa avrebbe:
1- qualificato i lavori svolti presso l’impianto di distribuzione carburanti come “ristrutturazione”, anziché come “nuova costruzione” o “ristrutturazione urbanistica”;
2- ritenuto che il provvedimento di autorizzazione paesaggistica rilasciato all’Eni per il compimento delle suddette opere fosse motivato, malgrado l’assenza di qualsiasi istruttoria da parte della P.A.;
3- ritenuto che fosse insussistente l’obbligo di rispettare i parametri cui all’articolo 42 bis 3 delle NTA del PRG di Firenze per la realizzazione di nuovi impianti o la modifica di quelli esistenti, avendo qualificato i lavori come di ristrutturazione;
4- ritenuto insussistente la violazione della distanza di dieci metri tra l’impianto e l’abitazione degli appellanti;
5- ritenuto legittimo l’intervento sull’impianto esistente qualificando le opere eseguite come limitate alla ristrutturazione, malgrado che sul preesistente chiosco fosse pendente una domanda di sanatoria edilizia;
6- affermato che l’introduzione delle apparecchiature self-service non avrebbero reso l’impianto più pericoloso, confermando anche la conformità degli accessi al chiosco;
7- affermato la non necessità di una valutazione di impatto acustico da parte dell’ARPAT;
8- considerato non violato l’art. 54. 3. del regolamento edilizio, che impone il rispetto della distanza tra edifici di metri dieci;
9- omesso qualsiasi pronuncia sulla illegittimità del certificato di (auto)collaudo che aveva consentito l’immediata attivazione della stazione.
10- I ricorrenti chiedono, inoltre, il risarcimento del danno, sostenendo che la realizzazione della nuova stazione di servizio ha privato gli stessi di aria, luce e panoramicità, limitando il godimento della loro abitazione.


Il comune di Firenze e l’ENI, costituitisi in giudizio, hanno sostenuto l’infondatezza dell’appello.


DIRITTO


Con l’appello in esame i ricorrenti sostengono, sotto svariati profili, l’illegittimità degli atti con i quali è stato autorizzato il rifacimento di un chiosco carburanti situato in prossimità della loro abitazione.
In particolare, con i motivi richiamati in fatto, ai nn. 1, 3 e 5, che possono trattarsi unitariamente, deducono in via principale che i lavori effettuati presso l’impianto di distribuzione di carburanti “de quo” vanno qualificati non come di mera ristrutturazione, ma come di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.


La censura è fondata.


E’ incontestato che la soc. ENI ha proceduto alla totale demolizione del chiosco preesistente ed alla sua ricostruzione con una maggiore superficie ed una diversa localizzazione, ponendo tale chiosco sotto una tettoia di mq. 140.


Nel caso di specie, pertanto, si è in presenza di una nuova edificazione e non già di una ristrutturazione edilizia, essendo il nuovo edificio diverso, rispetto al preesistente, per consistenza, sagoma,volume e superficie.


Va, infatti rilevato che, secondo un indirizzo costante della giurisprudenza di questo Consiglio, il concetto di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, I comma, lett. d della L. n. 457/78 comprende anche la demolizione seguita dalla fedele ricostruzione del manufatto, con l’unica condizione che la riedificazione assicuri la piena conformità di sagoma, volume e superficie tra il vecchio ed il nuovo manufatto.


Ciò comporta che, per effetto della ristrutturazione, si può pervenire ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, purché la diversità sia dovuta ad elementi comprendenti il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, ma non già la realizzazione di un manufatto diverso nei suindicati elementi.


Nè rileva che il legislatore, successivamente, ha espunto dal testo di cui all’art. 3, comma 1, lett. d del DPR 6 giugno 2001 n. 380 il termine “fedele” ed il riferimento ai materiali edilizi in quanto, anche se per effetto della nuova normativa la nozione di ristrutturazione è stata ulteriormente estesa, non per questo sono venuti meno i limiti che ne condizionano le caratteristiche e che consentono di distinguerla dall’intervento consistente in una nuova costruzione, ossia, la necessità che la ricostruzione sia identica per sagoma, volumetria e superficie al fabbricato demolito” (C.S. 4011/05).


Essendo, quindi, in presenza, nel caso di specie, non di una mera ristrutturazione ma di nuova costruzione, ne consegue che andavano rispettati i parametri dell’art. 42 bis 3 delle NTA del PRG del comune di Firenze e le sopravvenute norme regolamentari in ordine alla realizzazione di nuovi impianti o per la modifica di quelli esistenti (art 5 L.R. n. 61/85 e succ. modificazioni), tra cui, in particolare, va richiamato quello relativo alla copertura massima che, nel caso di specie, supera il 25% della superficie del lotto e che, pertanto, ai sensi dell’art. 42 bis 3, deve considerarsi area coperta o volume non essendo la nuova tettoia, come provato in atti, destinata “ad esclusiva protezione dell’impianto di distribuzione”, ma ricoprendo una superficie molto più ampia.


L’installazione di tale tettoia comporta, con specifico riferimento alla stessa, (punto 2 dei motivi), che non possono ritenersi sufficienti le mere formule di stile usate per il rilascio della autorizzazione paesaggistica, che rappresenta il presupposto dell’intervento edilizio in esame, quali “l’intervento proposto risulta compatibile con lo stato dei luoghi e si inserisce correttamente nel contesto ambientale” (Comune) o il mero “parere favorevole” (Commissione edilizia integrata), o ancora, “non si ravvisano profili di illegittimità” (Sovrintendenza”).


Ciò, in considerazione anche della richiamata disposizione che prescrive che le caratteristiche architettoniche degli impianti “debbano tener conto dei valori ambientali e paesistici del contesto circostante”, nonché delle censure dei ricorrenti che, specificamente, richiamano il particolare valore paesaggistico della zona, rispetto al quale tali pareri non precisano i motivi per cui la nuova tettoia, molto più ampia della precedente, non debba considerarsi rilevante con riferimento ai vincoli di tutela gravanti sulla zona.


Ulteriore conseguenza dell’intervento edilizio in esame, localizzato in zona B, (punti 4 e 8 dei motivi), in quanto qualificabile come di nuova edificazione, è costituito dal mancato rispetto della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti che, nel caso di specie, non appare rispettata, come risulta, in atti, con riferimento al locale lavanderia della casa privata e alle aperture posteriori del chiosco.


Non rilevano, invece, i motivi 6 e 7, concernenti gli accessi, la variazione dell’impianto self-service e l’impatto acustico, atteso che l’impianto risultava già esistente e l’introduzione del sef-service non ha modificato l’impianto essendo compatibile con la struttura del chiosco, ai sensi della delibera n. 3599/96, né sussistono elementi tali da far ritenere modificati gli ulteriori parametri in base ai quali era stata, a suo tempo, valutata la conformità dell’impianto alle norme sulla circolazione con riferimento, in particolare, agli accessi.


Non rileva, infine, il motivo 9, atteso che risulta che il comune ha, comunque, rettificato, successivamente, l’autorizzazione rilasciata in precedenza.


In relazione a quanto esposto, il ricorso deve essere accolto con riferimento alle richiamate censure che riguardano i profili edilizi del nuovo chiosco carburanti e della tettoia.


Da ciò la fondatezza della pretesa volta ad ottenere il risarcimento dei danni in relazione all’esecuzione di tali opere, in considerazione del comportamento colposo tenuto dall’amministrazione.


In ordine alla quantificazione dei danni subiti, la parte ricorrente non chiede l’esecuzione in forma specifica, ma il risarcimento in forma equitativa.


Premesso che la liquidazione, anche in forma equitativa, non appare possibile, non essendo documentato il valore della proprietà dell’appellante, si ritiene di poter far riferimento all’art. 35, co. 2 del D. Lgs. N. 80/98, in forza del quale il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giustizia esclusiva, può stabilire i criteri in base ai quali l’amministrazione deve proporre il pagamento di una somma a favore dell’avente titolo, entro un certo termine, che può essere fissato in 120 giorni dalla notifica della presente sentenza.


Detti criteri, possono essere così definiti: il comune resistente quantificherà la somma dovuta sulla base del minor valore della proprietà degli appellanti in conseguenza della perdita di visibilità, panoramicità e godibilità dei vani fronteggianti la tettoia di copertura del chiosco e il chiosco stesso, anche con riferimento alla violazione delle distanze, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dalla data di realizzazione delle opere e fino al soddisfo.


Il gravame va, pertanto, accolto, nei sensi di cui motivazione.


In relazione agli elementi di causa, le spese del giudizio possono essere compensate.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, accoglie, nei sensi di cui motivazione, il ricorso numero 10275/04, meglio specificato in epigrafe e, per l’effetto, riforma in tal senso la sentenza di I grado; compensa, tra le parti, le spese di onorario e di giudizio.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° luglio 2005, con l’intervento dei signori:
Sergio Santoro Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Marzio Branca Consigliere
Adolfo Metro Consigliere relatore estensore


L'ESTENSORE                                    IL PRESIDENTE
f.to Adolfo Metro                                  f.to Sergio Santoro

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29 maggio 2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
p. IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi

 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Urbanistica e edilizia - Ristrutturazione edilizia - Riedificazione - Limiti - Nozione di ristrutturazione - Nuova costruzione - Fattispecie: demolizione di un chiosco carburanti preesistente e ricostruzione. Il concetto di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, I comma, lett. d della L. n. 457/78 comprende anche la demolizione seguita dalla fedele ricostruzione del manufatto, con l’unica condizione che la riedificazione assicuri la piena conformità di sagoma, volume e superficie tra il vecchio ed il nuovo manufatto. Ciò comporta che, per effetto della ristrutturazione, si può pervenire ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, purché la diversità sia dovuta ad elementi comprendenti il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, ma non già la realizzazione di un manufatto diverso nei suindicati elementi. Nè rileva che il legislatore, successivamente, ha espunto dal testo di cui all’art. 3, comma 1, lett. d del DPR 6 giugno 2001 n. 380 il termine “fedele” ed il riferimento ai materiali edilizi in quanto, anche se per effetto della nuova normativa la nozione di ristrutturazione è stata ulteriormente estesa, non per questo sono venuti meno i limiti che ne condizionano le caratteristiche e che consentono di distinguerla dall’intervento consistente in una nuova costruzione, ossia, la necessità che la ricostruzione sia identica per sagoma, volumetria e superficie al fabbricato demolito” (C.S. 4011/05). Nella specie, la demolizione di un chiosco carburanti preesistente e la sua ricostruzione con una maggiore superficie ed una diversa localizzazione configura un'ipotesi di una nuova edificazione e non già di una ristrutturazione edilizia, essendo il nuovo edificio differente, rispetto al preesistente, per consistenza, sagoma, volume e superficie. Pres. Santoro - Est. Metro - BASAGNI ed altri (avv.ti Morbidelli, Bruni e Traina) c. Comune di FIRENZE (avv.ti Visciola, Sansoni eLorizio) ed altri (riforma T.A.R. della Toscana Sezione II n. 3783/2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 29/05/2006 (C.c. 1/7/2005), Sentenza n. 3229

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