Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
Copyright © Ambiente Diritto.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 3229/06 REG.DEC.
N. 10275 REG.RIC.
ANNO 2004
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello nr. 10275 del 2004 R.G., proposto dai sigg.
BASAGNI Rina, BASAGNI Gianluca e BASAGNI Pierluigi rappresentati e difesi dagli
avvocati G. Morbidelli, Alberto M. Bruni e Duccio M. Traina con domicilio eletto
presso il loro studio in Roma, via G. Carducci n. 4 Roma;
CONTRO
il Comune di FIRENZE in persona del legale rappresentante pro-tempore,
costituitosi in giudizio rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Visciola,
Andrea Sansoni e Maria Athena Lorizio, ed elettivamente domiciliato in Roma,
presso lo studio del terzo alla via Dora n. 1;
e nei confronti
- ENI s.p.a. in persona del legale rappresentante, costituitosi in giudizio con
gli avv.ti Daniele Costi e Giovanni Anichini ed elettivamente domiciliata presso
il primo in Roma, via della farnesina n. 269;
- DIRIGENTE del SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA del Comune di Firenze;
- DIRIGENTE dello SPORTELLO UNICO per le ATTIVITA’ PRODUTTIVE del Comune di
Firenze;
- ARPAT della Toscana;
- AGIP PETROLI s.p.a.;
- ING. STEFANO TRIANI in qualità di PROCURATORE dell’AGIP;
- SIG. LEONARDO LINGUI SOVRINTENDENTE BENI ARCHITETTONICI Comuni di PISTOIA e
PISA;
- CONSORZIO ACT s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore,
- ARGELATO IMMOBILIARE 80 s.r.l.
per l’annullamento della sentenza del T.A.R. della Toscana Sezione II n.
3783/2004.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio del Comune di Firenze e dell’ENI s.p.a;
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 1° luglio 2005, relatore il consigliere Adolfo Metro.
Uditi, altresì, gli avvocati Paolantoni per delega di Morbidelli, Lorizio e
Costi, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 6/11/04, i sigg.ri Rina, Gianluca e Pierluigi Basagni
hanno appellato la sentenza n. 3783/04 con la quale il TAR della Toscana ha
respinto i ricorsi n. 1821/03 e n. 1822/03, proposti avverso i vari atti
concessori ed autorizzativi relativi al rifacimento di un chiosco carburanti
situato in prossimità della loro abitazione.
I ricorrenti chiedono l’annullamento dell’impugnata sentenza in quanto,
erroneamente, la stessa avrebbe:
1- qualificato i lavori svolti presso l’impianto di distribuzione carburanti
come “ristrutturazione”, anziché come “nuova costruzione” o “ristrutturazione
urbanistica”;
2- ritenuto che il provvedimento di autorizzazione paesaggistica rilasciato
all’Eni per il compimento delle suddette opere fosse motivato, malgrado
l’assenza di qualsiasi istruttoria da parte della P.A.;
3- ritenuto che fosse insussistente l’obbligo di rispettare i parametri cui
all’articolo 42 bis 3 delle NTA del PRG di Firenze per la realizzazione di nuovi
impianti o la modifica di quelli esistenti, avendo qualificato i lavori come di
ristrutturazione;
4- ritenuto insussistente la violazione della distanza di dieci metri tra
l’impianto e l’abitazione degli appellanti;
5- ritenuto legittimo l’intervento sull’impianto esistente qualificando le opere
eseguite come limitate alla ristrutturazione, malgrado che sul preesistente
chiosco fosse pendente una domanda di sanatoria edilizia;
6- affermato che l’introduzione delle apparecchiature self-service non avrebbero
reso l’impianto più pericoloso, confermando anche la conformità degli accessi al
chiosco;
7- affermato la non necessità di una valutazione di impatto acustico da parte
dell’ARPAT;
8- considerato non violato l’art. 54. 3. del regolamento edilizio, che impone il
rispetto della distanza tra edifici di metri dieci;
9- omesso qualsiasi pronuncia sulla illegittimità del certificato di
(auto)collaudo che aveva consentito l’immediata attivazione della stazione.
10- I ricorrenti chiedono, inoltre, il risarcimento del danno, sostenendo che la
realizzazione della nuova stazione di servizio ha privato gli stessi di aria,
luce e panoramicità, limitando il godimento della loro abitazione.
Il comune di Firenze e l’ENI, costituitisi in giudizio, hanno sostenuto
l’infondatezza dell’appello.
DIRITTO
Con l’appello in esame i ricorrenti sostengono, sotto svariati profili,
l’illegittimità degli atti con i quali è stato autorizzato il rifacimento di un
chiosco carburanti situato in prossimità della loro abitazione.
In particolare, con i motivi richiamati in fatto, ai nn. 1, 3 e 5, che possono
trattarsi unitariamente, deducono in via principale che i lavori effettuati
presso l’impianto di distribuzione di carburanti “de quo” vanno qualificati non
come di mera ristrutturazione, ma come di nuova costruzione o di
ristrutturazione urbanistica.
La censura è fondata.
E’ incontestato che la soc. ENI ha proceduto alla totale demolizione del chiosco
preesistente ed alla sua ricostruzione con una maggiore superficie ed una
diversa localizzazione, ponendo tale chiosco sotto una tettoia di mq. 140.
Nel caso di specie, pertanto, si è in presenza di una nuova edificazione e non
già di una ristrutturazione edilizia, essendo il nuovo edificio diverso,
rispetto al preesistente, per consistenza, sagoma,volume e superficie.
Va, infatti rilevato che, secondo un indirizzo costante della giurisprudenza di
questo Consiglio, il concetto di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, I
comma, lett. d della L. n. 457/78 comprende anche la demolizione seguita dalla
fedele ricostruzione del manufatto, con l’unica condizione che la riedificazione
assicuri la piena conformità di sagoma, volume e superficie tra il vecchio ed il
nuovo manufatto.
Ciò comporta che, per effetto della ristrutturazione, si può pervenire ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, purché la
diversità sia dovuta ad elementi comprendenti il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e
l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, ma non già la realizzazione di un
manufatto diverso nei suindicati elementi.
Nè rileva che il legislatore, successivamente, ha espunto dal testo di cui
all’art. 3, comma 1, lett. d del DPR 6 giugno 2001 n. 380 il termine “fedele” ed
il riferimento ai materiali edilizi in quanto, anche se per effetto della nuova
normativa la nozione di ristrutturazione è stata ulteriormente estesa, non per
questo sono venuti meno i limiti che ne condizionano le caratteristiche e che
consentono di distinguerla dall’intervento consistente in una nuova costruzione,
ossia, la necessità che la ricostruzione sia identica per sagoma, volumetria e
superficie al fabbricato demolito” (C.S. 4011/05).
Essendo, quindi, in presenza, nel caso di specie, non di una mera
ristrutturazione ma di nuova costruzione, ne consegue che andavano rispettati i
parametri dell’art. 42 bis 3 delle NTA del PRG del comune di Firenze e le
sopravvenute norme regolamentari in ordine alla realizzazione di nuovi impianti
o per la modifica di quelli esistenti (art 5 L.R. n. 61/85 e succ.
modificazioni), tra cui, in particolare, va richiamato quello relativo alla
copertura massima che, nel caso di specie, supera il 25% della superficie del
lotto e che, pertanto, ai sensi dell’art. 42 bis 3, deve considerarsi area
coperta o volume non essendo la nuova tettoia, come provato in atti, destinata
“ad esclusiva protezione dell’impianto di distribuzione”, ma ricoprendo una
superficie molto più ampia.
L’installazione di tale tettoia comporta, con specifico riferimento alla stessa,
(punto 2 dei motivi), che non possono ritenersi sufficienti le mere formule di
stile usate per il rilascio della autorizzazione paesaggistica, che rappresenta
il presupposto dell’intervento edilizio in esame, quali “l’intervento proposto
risulta compatibile con lo stato dei luoghi e si inserisce correttamente nel
contesto ambientale” (Comune) o il mero “parere favorevole” (Commissione
edilizia integrata), o ancora, “non si ravvisano profili di illegittimità”
(Sovrintendenza”).
Ciò, in considerazione anche della richiamata disposizione che prescrive che le
caratteristiche architettoniche degli impianti “debbano tener conto dei valori
ambientali e paesistici del contesto circostante”, nonché delle censure dei
ricorrenti che, specificamente, richiamano il particolare valore paesaggistico
della zona, rispetto al quale tali pareri non precisano i motivi per cui la
nuova tettoia, molto più ampia della precedente, non debba considerarsi
rilevante con riferimento ai vincoli di tutela gravanti sulla zona.
Ulteriore conseguenza dell’intervento edilizio in esame, localizzato in zona B,
(punti 4 e 8 dei motivi), in quanto qualificabile come di nuova edificazione, è
costituito dal mancato rispetto della distanza minima di dieci metri tra pareti
finestrate di edifici antistanti che, nel caso di specie, non appare rispettata,
come risulta, in atti, con riferimento al locale lavanderia della casa privata e
alle aperture posteriori del chiosco.
Non rilevano, invece, i motivi 6 e 7, concernenti gli accessi, la variazione
dell’impianto self-service e l’impatto acustico, atteso che l’impianto risultava
già esistente e l’introduzione del sef-service non ha modificato l’impianto
essendo compatibile con la struttura del chiosco, ai sensi della delibera n.
3599/96, né sussistono elementi tali da far ritenere modificati gli ulteriori
parametri in base ai quali era stata, a suo tempo, valutata la conformità
dell’impianto alle norme sulla circolazione con riferimento, in particolare,
agli accessi.
Non rileva, infine, il motivo 9, atteso che risulta che il comune ha, comunque,
rettificato, successivamente, l’autorizzazione rilasciata in precedenza.
In relazione a quanto esposto, il ricorso deve essere accolto con riferimento
alle richiamate censure che riguardano i profili edilizi del nuovo chiosco
carburanti e della tettoia.
Da ciò la fondatezza della pretesa volta ad ottenere il risarcimento dei danni
in relazione all’esecuzione di tali opere, in considerazione del comportamento
colposo tenuto dall’amministrazione.
In ordine alla quantificazione dei danni subiti, la parte ricorrente non chiede
l’esecuzione in forma specifica, ma il risarcimento in forma equitativa.
Premesso che la liquidazione, anche in forma equitativa, non appare possibile,
non essendo documentato il valore della proprietà dell’appellante, si ritiene di
poter far riferimento all’art. 35, co. 2 del D. Lgs. N. 80/98, in forza del
quale il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giustizia
esclusiva, può stabilire i criteri in base ai quali l’amministrazione deve
proporre il pagamento di una somma a favore dell’avente titolo, entro un certo
termine, che può essere fissato in 120 giorni dalla notifica della presente
sentenza.
Detti criteri, possono essere così definiti: il comune resistente quantificherà
la somma dovuta sulla base del minor valore della proprietà degli appellanti in
conseguenza della perdita di visibilità, panoramicità e godibilità dei vani
fronteggianti la tettoia di copertura del chiosco e il chiosco stesso, anche con
riferimento alla violazione delle distanze, oltre agli interessi e rivalutazione
monetaria dalla data di realizzazione delle opere e fino al soddisfo.
Il gravame va, pertanto, accolto, nei sensi di cui motivazione.
In relazione agli elementi di causa, le spese del giudizio possono essere
compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, accoglie, nei
sensi di cui motivazione, il ricorso numero 10275/04, meglio specificato in
epigrafe e, per l’effetto, riforma in tal senso la sentenza di I grado;
compensa, tra le parti, le spese di onorario e di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° luglio 2005, con
l’intervento dei signori:
Sergio Santoro Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Marzio Branca Consigliere
Adolfo Metro Consigliere relatore estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
f.to Adolfo Metro
f.to Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29 maggio 2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
p. IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi
1) Urbanistica e edilizia - Ristrutturazione edilizia - Riedificazione - Limiti - Nozione di ristrutturazione - Nuova costruzione - Fattispecie: demolizione di un chiosco carburanti preesistente e ricostruzione. Il concetto di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, I comma, lett. d della L. n. 457/78 comprende anche la demolizione seguita dalla fedele ricostruzione del manufatto, con l’unica condizione che la riedificazione assicuri la piena conformità di sagoma, volume e superficie tra il vecchio ed il nuovo manufatto. Ciò comporta che, per effetto della ristrutturazione, si può pervenire ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, purché la diversità sia dovuta ad elementi comprendenti il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, ma non già la realizzazione di un manufatto diverso nei suindicati elementi. Nè rileva che il legislatore, successivamente, ha espunto dal testo di cui all’art. 3, comma 1, lett. d del DPR 6 giugno 2001 n. 380 il termine “fedele” ed il riferimento ai materiali edilizi in quanto, anche se per effetto della nuova normativa la nozione di ristrutturazione è stata ulteriormente estesa, non per questo sono venuti meno i limiti che ne condizionano le caratteristiche e che consentono di distinguerla dall’intervento consistente in una nuova costruzione, ossia, la necessità che la ricostruzione sia identica per sagoma, volumetria e superficie al fabbricato demolito” (C.S. 4011/05). Nella specie, la demolizione di un chiosco carburanti preesistente e la sua ricostruzione con una maggiore superficie ed una diversa localizzazione configura un'ipotesi di una nuova edificazione e non già di una ristrutturazione edilizia, essendo il nuovo edificio differente, rispetto al preesistente, per consistenza, sagoma, volume e superficie. Pres. Santoro - Est. Metro - BASAGNI ed altri (avv.ti Morbidelli, Bruni e Traina) c. Comune di FIRENZE (avv.ti Visciola, Sansoni eLorizio) ed altri (riforma T.A.R. della Toscana Sezione II n. 3783/2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 29/05/2006 (C.c. 1/7/2005), Sentenza n. 3229
Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale: Giurisprudenza