Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 3332/06
Reg.Dec.
N. 2720 Reg.Ric.
ANNO 2005
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dal Comune di S. Martino Sannita,
rappresentato e difeso dall’avv.to Luigi Diego Perifano, con domicilio eletto in
Roma, via Chiana, n. 48, presso l’avv.to Silvio Bozzi,
contro
la Vodafone Omnitel n.v., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Giuseppe Sartorio e Luigi Manzi ed elettivamente domiciliata presso gli
stessi in Roma, Confalonieri, n. 5;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. I^,
n. 19629/2004 del 22.12.2004;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Vodafone Omnitel n.v.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 13 dicembre 2005 il Consigliere
Polito Bruno Rosario;
Uditi per le parti l’avv.to Masini, per delega dell’avv.to Perifano, e gli avv.ti
Manzi e Sartorio;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con atto n. 2959 del 18.08.2004 il responsabile dell’ U.T.C. del Comune di S.
Martino Sannita respingeva l’istanza presentata in data 20.07.2004 dalla
Vodafone Omnitel n.v., intesa ad ottenere l’autorizzazione per l’installazione
di una stazione radio base in località Terranova.
Avverso il provvedimento negativo e le disposizioni del regolamento edilizio
comunale assunte a suo fondamento la Società interessata insorgeva avanti al
T.A.R. per la Campania denunciando motivi di violazione di legge ed eccesso di
potere in diversi profili.
Con sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito accoglieva il
ricorso e, per l’effetto, annullava il regolamento edilizio “nella parte i cui
vieta l’installazione di impianti di telefonia mobile a distanza inferiore a
metri 200 dal perimetro delle altre zone territoriali omogenee (“B”, “C”, “D”,
“F”, “G” e “Z”) e dal perimetro delle zone destinate a verde attrezzato”
unitamente al provvedimento dirigenziale applicativo della disposizione
riconosciuta illegittima.
Contro la pronunzia del T.A.R. ha proposto appello il Comune di S. Martino
Sannita ed ha dedotto;
- l’inammissibilità del ricorso di primo grado, perché indirizzato avverso atto
meramente confermativo di precedenti pronunzie dell’Amministrazione comunale in
ordine ad analoghe istanze autorizzatorie avanzate da Vodafone Omnitel n.v.;
- il corretto esercizio da parte del Comune della potestà di pianificazione del
proprio territorio, tenuto conto della sfera di competenza al riguardo
riconosciuta dall’art. 8 della legge quadro n. 36/2001.
Si è costituita in giudizio Vodafone Omnitel n.v. che ha contrastato i motivi di
impugnativa e rinnovato le censure dedotte avanti al T.A.R. e non esaminate in
sede di decisione del ricorso con sentenza in forma semplificata.
In sede di note conclusive le parti hanno insistito nelle rispettiva tesi
difensive.
All’udienza del 13 dicembre 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1). L’ eccezione di inammissibilità dell’impugnativa formulata dal Comune di San
Martino Sannita, perché a suo dire proposta avverso provvedimento meramente
confermativo di precedenti atti di diniego di installazione di una stazione
radio base per telefonia mobile nel medesimo sito, non va condivisa.
La determinazione negativa del Comune è, invero, intervenuta in ordine ad una
domanda di autorizzazione con oggetto più ampio delle precedenti, in quanto
avanzata dalla Società appellata anche nella qualità di concessionaria del
servizio di telecomunicazione con tecnologia UMTS, e in presenza di un nuovo e
diverso quadro normativo costituito dal codice delle comunicazioni elettroniche
approvato con d.lgs. 01.08.2003, n. 259. Proprio la diversità della normativa da
osservarsi in materia di espansione delle reti di telefonia mobile porta ad
escludere che si versi a fronte di una mera riedizione delle precedenti
statuizioni di segno negativo, ma che si tratti di un rinnovato esercizio del
potere di controllo, suscettibile di ledere con carattere di novità le posizioni
di interesse legittimo della Società appellata, che si raccordano alle regole
sull’azione dell’ Amministrazione introdotte dal richiamato d.lgs. n. 259/2003.
2). Nel merito la sentenza appellata merita conferma.
Il diniego di autorizzazione impugnato è applicativo di previsione del
regolamento edilizio del Comune di S. Martino Sannita che consente
l’installazione di impianti e sistemi fissi radiotelevisivi o per
telecomunicazioni “Solo nella Zone Territoriali Omogenee di tipo “E” - Zone
Agricole - del piano regolatore Generale vigente ad una distanza non inferiore
mt. 200 del perimetro delle altre Zone Territoriali Omogenee (“B”; “C”, “D”,
“F”, “G”, “Z”) e dal perimetro delle zone destinate a verde attrezzato”.
Come diffusamente posto in rilievo nelle memorie difensive della convenuta
Società Vodafone Omnitel è agevole, rilevare che la disposizione innanzi
richiamata introduce un divieto generalizzato di installazione di impianti di
telefonia mobile in tutte le zone del territorio del comune interessate da
insediamenti abitativi o produttivi, relegandoli in zona agricola e per di più
ad una distanza di 200 mt. dai perimetri delle Zone Territoriali Omogenee
diverse da quella “E”. Siffatta scelta di piano si configura, in primo luogo, in
contrasto con la nozione di rete di telecomunicazione, che per definizione,
segnatamente nelle ipotesi di trasmissione del segnale con più debole intensità
peculiare al sistema di telefonia cellulare, richiede un rapporto di contiguità
e di capillarità dei sistemi del telecomunicazione su tutto il territorio.
Inoltre l’assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche
di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86, comma
terzo, del d.lgs. n. 259/2003) comporta che le stesse debbano collegarsi ed
essere poste al servizio dell’ insediamento abitativo e non da esso avulse con
localizzazione lontana dai centri di utenza.
La potestà assegnata al Comune dall’art. 8, comma sesto, della legge 22.06.2001,
n. 36, di regolamentare “il corretto insediamento urbanistico e territoriale
degli impianti e di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi
radioelettrici” può tradursi, a titolo di esemplificazione, nell’introduzione,
sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare
pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico ovvero, per ciò che riguarda
la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici,
nell’individuazione di siti che per destinazione d’uso e qualità degli utenti
possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche, ma non può
trasformarsi in “limitazioni alla localizzazione” degli impianti di telefonia
mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale in assenza di una
plausibile ragione giustificativa (cfr. Corte Costituzionale, n. 331 del
15.10/07.11.2003; n. 307 del 07.10.2003).
La determinazione con la disposizione del regolamento edilizio impugnata di
limiti di localizzazione degli impianti viene quindi a tradursi, per il suo
carattere generalizzato ed il riferimento al dato oggettivo dell’esistenza di
insediamenti abitativi, in una misura surrettizia di tutela della popolazione da
immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2000 riserva invece
allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori
di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta
del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (Cons. St.,
Sez. VI^, n. 4159 del 05.08.2005; n. 7274 del 20.12.2002; n. 3095 del
03.06.2002).
Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha accertato l’illegittimo
esercizio della potestà regolamentare di cui il Comune dispone nella materia “de
qua” ed ha dichiarato l’illegittimità in via derivata della determinazione
reiettiva della domanda di autorizzazione all’ installazione di una stazione
radiobase per telefonia mobile avanzata dalla Soc. Vodafone Omnitel.
L’appello va quindi respinto.
Le spese del giudizio possono essere compensate per il presente grado di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il
ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI^ -
nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2005, con l'intervento dei Signori:
Giorgio Giovannini Presidente
Sabino Luce Consigliere
Carmine Volpe Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Bruno Rosario Polito Consigliere relatore ed estensore
Presidente
f.to Giorgio Giovannini
Consigliere
Segretario
f.to Bruno Rosario Polito
f.to Vittorio Zoffoli
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 05/06/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva
1) Inquinamento elettromagnetico - Installazione di impianti e sistemi fissi radiotelevisivi o per telecomunicazioni - Localizzazione lontana dai centri di utenza - Regolamento edilizio - Diniego di un’autorizzazione - Illegittimità - Nozione di rete di telecomunicazione - Opere di urbanizzazione primaria. E’ illegittimo il diniego di un’autorizzazione fondato su previsioni contenute nel regolamento edilizio che consente l’installazione di impianti e sistemi fissi radiotelevisivi o per telecomunicazioni “Solo nella Zone Territoriali Omogenee di tipo “E” - Zone Agricole - del piano regolatore Generale vigente ad una distanza non inferiore mt. 200 del perimetro delle altre Zone Territoriali Omogenee (“B”; “C”, “D”, “F”, “G”, “Z”) e dal perimetro delle zone destinate a verde attrezzato”. Siffatta scelta di piano si configura, in primo luogo, in contrasto con la nozione di rete di telecomunicazione, che per definizione, segnatamente nelle ipotesi di trasmissione del segnale con più debole intensità peculiare al sistema di telefonia cellulare, richiede un rapporto di contiguità e di capillarità dei sistemi del telecomunicazione su tutto il territorio. Inoltre l’assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86, comma terzo, del d.lgs. n. 259/2003) comporta che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo e non da esso avulse con localizzazione lontana dai centri di utenza. Pres. Giovannini - Est. Polito - Comune di S. Martino Sannita (avv. Perifano) c. Vodafone Omnitel (avv.ti Sartorio e Manzi) (conferma T.A.R. Campania, Sez. I^, n. 19629/2004 del 22.12.2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 05/06/2006 (C.C. 13/12/05), Sentenza n. 3332
2) Inquinamento elettromagnetico - Potestà assegnata ai Comuni - Esercizio. La potestà assegnata al Comune dall’art. 8, comma sesto, della legge 22.06.2001, n. 36, di regolamentare “il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi radioelettrici” può tradursi, a titolo di esemplificazione, nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico ovvero, per ciò che riguarda la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, nell’individuazione di siti che per destinazione d’uso e qualità degli utenti possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche, ma non può trasformarsi in “limitazioni alla localizzazione” degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale in assenza di una plausibile ragione giustificativa (cfr. Corte Costituzionale, n. 331 del 15.10/07.11.2003; n. 307 del 07.10.2003). Pres. Giovannini - Est. Polito - Comune di S. Martino Sannita (avv. Perifano) c. Vodafone Omnitel (avv.ti Sartorio e Manzi) (conferma T.A.R. Campania, Sez. I^, n. 19629/2004 del 22.12.2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 05/06/2006 (C.C. 13/12/05), Sentenza n. 3332
3) Inquinamento elettromagnetico - Limiti di localizzazione degli impianti - Tutela della popolazione da immissioni radioelettriche - Esercizio della potestà regolamentare comunale - Esclusione - Art. 4 L. n. 36/2000 e art. 86, comma terzo, del d.lgs. n. 259/2003. La determinazione con la disposizione del regolamento edilizio impugnata di limiti di localizzazione degli impianti viene quindi a tradursi, per il suo carattere generalizzato ed il riferimento al dato oggettivo dell’esistenza di insediamenti abitativi, in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2000 riserva invece allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (Cons. St., Sez. VI^, n. 4159 del 05.08.2005; n. 7274 del 20.12.2002; n. 3095 del 03.06.2002). Pertanto, è l’illegittimo l’esercizio della potestà regolamentare di cui il Comune dispone nella materia “de qua” (in fatto, “limitazioni alla localizzazione” e conseguente imposizione di una distanza non inferiore mt. 200 in alcune zone) e va dichiarata l’illegittimità in via derivata la determinazione reiettiva della domanda di autorizzazione all’installazione di una stazione radiobase per telefonia mobile. Pres. Giovannini - Est. Polito - Comune di S. Martino Sannita (avv. Perifano) c. Vodafone Omnitel (avv.ti Sartorio e Manzi) (conferma T.A.R. Campania, Sez. I^, n. 19629/2004 del 22.12.2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 05/06/2006 (C.C. 13/12/05), Sentenza n. 3332
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