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 Massime della sentenza

 

CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 07/06/2006 (c.c. 14/02/2006), Sentenza n. 3423

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

n. 3423/2006 Reg.dec.
n. 6028/2005 Reg.Ric.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello n. 6028 del 2005, proposto dal Parco Fluviale del Po e dell’Orba, in persona del legale rappresentante pro tempore, dalla Legambiente Onlus nazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, dall’Associazione circolo legambiente di Vercelli, in persona del legale rappresentante pro tempore, e dai signori Claudia Demarchi, Alessandro Bizjak e Gianni Mentigazzi, rappresentati e difesi dagli avvocati Cristina Ceci, Andrea Ferrari e Corrado Carrubba, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Di Vigna Murata n. 1, presso lo studio dell’avvocato Corrado Carrubba;
contro
il Ministero delle attività produttive, in persona del Ministro pro tempore, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, in persona del Ministro pro tempore, e il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
e nei confronti
della s.p.a. E.On Italia Produzione (appellante incidentale), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino, Marco Weigmann e Claudio Piacentini, ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale Parioli n. 180, presso lo studio dell’avvocato Mario Sanino;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. II, 15 aprile 2005, n. 1028;
Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Visto l’atto di appello incidentale, depositato dalla s.p.a. E.On Italia Produzione, integrato con una memoria depositata in data 2 giugno 2006;
Vista la memoria depositata dalle Amministrazioni appellate in data 8 febbraio 2006;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla pubblica udienza del 14 febbraio 2006;
Uditi l’avvocato Corrado Carrubba per gli appellanti, l’avvocato Mario Sanino per la s.p.a. E.On Italia Produzione e l’avvocato dello Stato Fabio Tortora per le Amministrazioni statali appellate;
Visto il dispositivo della decisione, cui segue il deposito della motivazione, ai sensi dell’art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:


Premesso in fatto


1. In data 22 gennaio 2004, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto col Ministro per i beni e le attività culturali, ha espresso il giudizio di compatibilità ambientale per il progetto volto alla realizzazione di una centrale termoelettrica da 800 megawatt, alimentata a gas naturale, nel territorio del Comune di Livorno Ferraris.


Col ricorso n. 588 del 2004 (proposto al TAR per il Piemonte), gli odierni appellanti - unitamente ad altri - hanno impugnato il provvedimento del 22 gennaio 2004.


2. Con l’atto n. 55/07 dell’11 maggio 2004 (integrato con l’atto n. 55/03 del 27 maggio 2004), il Ministero delle attività produttive ha autorizzato la s.p.a. E.On Italia Produzione a costruire e a gestire la centrale termoelettrica.


Col ricorso n. 1365 del 2005 (proposto allo stesso TAR), gli appellanti hanno impugnato anche tale autorizzazione.


3. Con la sentenza n. 1028 del 2005, il TAR - previa loro riunione - ha respinto il ricorso n. 588 del 2004 ed ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 1365 del 2004.


4. Col gravame n. 6028 del 2005, gli appellanti hanno chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, i ricorsi di primo grado siano accolti.


La sentenza è stata impugnata in via incidentale dalla s.p.a. E.On Italia Produzione, che - col primo motivo - ha contestato la statuizione con cui il TAR ha ritenuto non necessaria la notifica del ricorso n. 1365 del 2004 alla Regione Piemonte (che ha manifestato la propria intesa all’autorizzazione di data 11 maggio 2004, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 7 febbraio 2002 n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2002 n. 55).


I Ministeri appellati si sono costituiti in giudizio ed hanno depositato una memoria, con cui hanno chiesto il rigetto dell’appello principale.


L’appellante incidentale ha depositato una memoria, con cui ha insistito nelle già formulate conclusioni.


3. All’udienza del 14 febbraio 2006 la causa è stata trattenuta in decisione ed è stato depositato il dispositivo.


Considerato in diritto


1. Nel presente giudizio, è controversa la legittimità degli atti riguardanti la realizzazione di una centrale termoelettrica da 800 megawatt, alimentata a gas naturale, nel territorio del Comune di Livorno Ferraris.


Con i ricorsi di primo grado (nn. 588 e 1365 del 2004, proposti al TAR per il Piemonte), gli appellanti hanno impugnato:
- il decreto di data 22 gennaio 2004, emesso di concerto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro per i beni e le attività culturali, che ha ravvisato la compatibilità ambientale del progetto;
- il decreto di data 11 maggio 2004, con cui il Ministero delle attività produttive ha autorizzato la società appellante incidentale a costruire e a gestire la centrale termoelettrica.


Con la sentenza gravata, previa loro riunione, il TAR
- ha respinto il ricorso n. 588 del 2004, proposto contro il giudizio di compatibilità ambientale;
- ha rilevato l’integrità del contraddittorio nel ricorso n. 1365 del 2004, proposto contro l’autorizzazione (anche se non notificato alla Regione Piemonte, che aveva manifestato la propria intesa), ma lo ha dichiarato inammissibile per mancata impugnazione di un atto presupposto.


Col gravame principale, gli appellanti hanno chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, i ricorsi di primo grado siano accolti.


In via incidentale, la società autorizzata ha contestato la statuizione con cui il TAR ha ritenuto non necessaria la notifica del ricorso n. 1365 del 2004 alla Regione Piemonte.


2. Ritiene la Sezione che vada esaminato con priorità l’appello incidentale, per la parte in cui ha dedotto che il ricorso n. 1365 del 2004 doveva essere notificato anche alla Regione Piemonte, perché la delibera della giunta n. 23-12379 del 26 aprile 2004 aveva manifestato la propria intesa all’autorizzazione dell’11 maggio 2004.


Si deve infatti preliminarmente verificare quali siano le parti necessarie del giudizio.


3. Ritiene la Sezione che la censura dell’appellante incidentale sia fondata e vada accolta.


3.1. L’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dispone che “il ricorso deve essere notificato … all’organo che ha emesso l’atto impugnato” e cioè all’autorità emanante.


Tale disposizione è attuativa dell’art. 24 della Costituzione, che non consente che una pronuncia del giudice amministrativo arrechi diretto pregiudizio a chi non si sia potuto difendere, anche quando si tratti dell’amministrazione di cui sia contestata la legittimità di un atto o di un comportamento (Ad. Plen., 24 giugno 1999, n. 16; Sez. VI, 6 luglio 2000, n. 3785; Sez. V, 28 febbraio 1995, n. 304; Sez. V, 7 maggio 1994, n. 447; Sez. IV, 28 febbraio 1992, n. 209).


Essa va interpretata nel senso che, quando è impugnato un provvedimento che la legge considera riferibile all’accordo di più autorità, il ricorso va notificato a ciascuna di esse, come nel caso di concerto tra amministrazioni statali (Sez. VI, 21 agosto 2002, n. 4245; Sez. VI, 6 luglio 2000, n. 3785), di atti complessi di amministrazioni del decentramento istituzionale (Sez. V, ord., 12 febbraio 2002, n. 592; Sez. V, 28 febbraio 1995, n. 304; Sez. II, 12 dicembre 1990, n. 358/90; Cons. giust. amm., 29 aprile 1988, n. 82; Sez. VI, 15 giugno 1983, n. 493; Sez. V, 13 maggio 1977, n. 447), ovvero di intesa tra l’amministrazione statale e quella regionale.


3.2. Tale principio trova applicazione anche nel caso di impugnazione dell’autorizzazione statale, emessa previa intesa con la Regione, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 7 febbraio 2002 n. 7, convertito nella legge 9 aprile 2002 n. 55 (per il quale l’autorizzazione “è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, d’intesa con la Regione interessata”).


Come ha evidenziato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 6 del 13 gennaio 2004, e considerato che l’autorizzazione “ha effetto di variante degli strumenti urbanistici” (comma 3, ultimo periodo), il mancato raggiungimento dell’intesa “costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento”, in ragione delle “funzioni regionali relative al governo del territorio”.


Poiché l’invocato annullamento in sede giurisdizionale dell’autorizzazione, emessa previa intesa, inciderebbe anche sugli effetti dell’atto regionale e sui suoi poteri istituzionali in sede di rinnovazione del procedimento, il ricorso di primo grado n. 1365 del 2004 doveva essere notificato anche alla Regione Piemonte.


4. In ragione della mancanza di una precedente giurisprudenza sulla necessità della notifica a tutte le amministrazioni che hanno raggiunto l’intesa, ad avviso del collegio può essere disposto il beneficio dell’errore scusabile.


Pertanto, l’accoglimento del primo motivo dell’appello incidentale comporta l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al TAR per il Piemonte.


Tale annullamento con rinvio va disposto per la definizione della lite nel suo complesso e dunque per la decisione dei due ricorsi di primo grado (proposti avverso gli atti di un medesimo procedimento), sicché va dichiarato improcedibile - per difetto di interesse - l’appello principale.


Il TAR per il Piemonte si pronuncerà su tutte le questioni controverse, nonché sulle spese e sugli onorari delle fasi del giudizio, anteriori al ricorso in riassunzione.


A cura della Segreteria della Sezione, va disposta la trasmissione del fascicolo alla Segreteria del medesimo TAR.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), pronunciando sull’appello n. 6028 del 2005, accoglie l’appello incidentale, dichiara improcedibile l’appello principale e annulla la sentenza impugnata, con rinvio al TAR per il Piemonte.


Spese al definitivo.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 14 febbraio 2006, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:
Claudio Varrone Presidente
Luigi Maruotti Consigliere estensore
Giuseppe Romeo Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Presidente
f.to Claudio Varrone
Consigliere estensore Segretario
f.to Luigi Maruotti f.to Glauco Simonini


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 07/06/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva
 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Urbanistica e edilizia - Pubblica Amministrazione - Atti di governo del territorio - Impugnazione - Atti complessi di amministrazioni - Mancato raggiungimento dell’intesa - Ricorso - Procedura - Fattispecie. Anche in materia relative al governo del territorio, quando viene impugnato un provvedimento che la legge considera riferibile all’accordo di più autorità, (nella specie realizzazione di una centrale termoelettrica da 800 megawatt, alimentata a gas naturale) il ricorso va notificato a ciascuna di esse. Tale principio trova applicazione anche nel caso di impugnazione dell’autorizzazione statale, emessa previa intesa con la Regione, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 7 febbraio 2002 n. 7, convertito nella legge 9 aprile 2002 n. 55 (per il quale l’autorizzazione “è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, d’intesa con la Regione interessata”). Come ha evidenziato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 6 del 13 gennaio 2004, e considerato che l’autorizzazione “ha effetto di variante degli strumenti urbanistici” (comma 3, ultimo periodo), il mancato raggiungimento dell’intesa “costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento”, in ragione delle “funzioni regionali relative al governo del territorio”. Poiché l’invocato annullamento in sede giurisdizionale dell’autorizzazione, emessa previa intesa, inciderebbe anche sugli effetti dell’atto regionale e sui suoi poteri istituzionali in sede di rinnovazione del procedimento. Pres. Varrone - Est. Maruotti - Parco Fluviale del Po e dell’Orba ed altri (avv.ti Ceci, Ferrari e Carrubba) c. Ministero delle attività produttive ed altri (Avvocatura Generale dello Stato) (annulla T.A.R. Piemonte, Sez. II, 15/04/2005, n. 1028). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 07/06/2006 (c.c. 14/02/2006), Sentenza n. 3423

 

2) Procedure e varie - Pubblica Amministrazione - Decentramento istituzionale - Atti complessi di amministrazioni - Ricorso - Procedura - Provvedimento riferibile all’accordo di più autorità - Notifica del ricorso all’autorità emanante - Necessità. L’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dispone che “il ricorso deve essere notificato … all’organo che ha emesso l’atto impugnato” e cioè all’autorità emanante. Tale disposizione è attuativa dell’art. 24 della Costituzione, che non consente che una pronuncia del giudice amministrativo arrechi diretto pregiudizio a chi non si sia potuto difendere, anche quando si tratti dell’amministrazione di cui sia contestata la legittimità di un atto o di un comportamento (Ad. Plen., 24 giugno 1999, n. 16; Sez. VI, 6 luglio 2000, n. 3785; Sez. V, 28 febbraio 1995, n. 304; Sez. V, 7 maggio 1994, n. 447; Sez. IV, 28 febbraio 1992, n. 209). Essa va interpretata nel senso che, quando è impugnato un provvedimento che la legge considera riferibile all’accordo di più autorità, il ricorso va notificato a ciascuna di esse, come nel caso di concerto tra amministrazioni statali (Sez. VI, 21 agosto 2002, n. 4245; Sez. VI, 6 luglio 2000, n. 3785), di atti complessi di amministrazioni del decentramento istituzionale (Sez. V, ord., 12 febbraio 2002, n. 592; Sez. V, 28 febbraio 1995, n. 304; Sez. II, 12 dicembre 1990, n. 358/90; Cons. giust. amm., 29 aprile 1988, n. 82; Sez. VI, 15 giugno 1983, n. 493; Sez. V, 13 maggio 1977, n. 447), ovvero di intesa tra l’amministrazione statale e quella regionale. Pres. Varrone - Est. Maruotti - Parco Fluviale del Po e dell’Orba ed altri (avv.ti Ceci, Ferrari e Carrubba) c. Ministero delle attività produttive ed altri (Avvocatura Generale dello Stato) (annulla T.A.R. Piemonte, Sez. II, 15/04/2005, n. 1028). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 07/06/2006 (c.c. 14/02/2006), Sentenza n. 3423

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