Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
Copyright © Ambiente Diritto.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.3452/06
Reg. Dec.
N. 6029-8406 Reg. Ric.
ANNO 2005
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8974/2005, proposto dalla REGIONE LOMBARDIA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonella Forloni, Federico Tedeschini e Pio
Dario Vivone con domicilio eletto in Roma largo Messico n. 7, presso l’Avv.
Federico Tedeschini;
contro
COMUNE DI BOTTICINO rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianpaolo Sina e Giuseppe Ramadori con domicilio eletto in Roma via Marcello Prestinari n. 13;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sede
di Brescia n. 672/2005;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 7 marzo 2006 relatore il Consigliere Giancarlo
Montedoro. Uditi gli avvocati Lubrano per delega dell’avv. Tedeschini e Ramadori;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso di primo grado n. 241/2002 il COMUNE DI BOTTICINO ha impugnato la
deliberazione della COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE
NATURALI DI BRESCIA in data 31 ottobre 2001, che ha proposto l’assoggettamento
dell’area antistante il Palazzo del Mago al vincolo di cui all’art. 139 lett. C)
del d.lgs. n. 490/1999.
Con separato ricorso n. 1195 del 20002 la GAIDONI COSTRUZIONI ha impugnato la
deliberazione del Consiglio Comunale in data30/7/2002 n. 27 di adozione della
variante al piano di zona per l’edilizia economica e popolare .
La questione attiene alla realizzazione di un intervento di edilizia economica e
popolare in località BOTTICINO MATTINA, nella prospettiva di un completamento
urbanistico delle linee di sviluppo esistenti da Via De Gasperi alla chiesa
parrocchiale.
Nella zona è presente un palazzo signorile, denominato il Palazzo del Mago, i
cui proprietari avevano chiesto l’apposizione di un vincolo monumentale
successivamente apposto con decreto del Soprintendente regionale per i beni e le
attività culturali in data 16 novembre 2001.
Nella frattempo , sempre su proposta dei proprietari del bene storico, la
COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DI BRESCIA con il
provvedimento gravato in questa sede ha proposto l’imposizione del vincolo di
cui all’art.139 lett. C) del d.lgs. n. 490/1999 in quanto “l’area risulta già
compresa nel brolo individuato dal catasto napoleonico e la sua tutela è da
considerarsi irrinunciabile per la piena intelligibilità storica del Palazzo del
Mago, nonché per la salvaguardia della percepibilità del bene storico dai
percorsi pubblici esistenti e in progetto, con particolare riferimento al
mantenimento di un cannocchiale ottico che realizzi una pausa di godibilità per
la vista del Palazzo del Mago lungo il previsto proseguimento della via De
Gasperi.
Il ricorso del COMUNE DI BOTTICINO, è, in buona sostanza incentrato sullo
sviamento di potere derivante dall’avere la COMMISSIONE avviato un procedimento
a tutela del vincolo paesaggistico mentre sarebbe stato più appropriato adottare
il pertinente strumento del vincolo monumentale indiretto.
Si lamenta altresì eccesso di potere per travisamento dei fatti perché la
fruibilità visiva del bene storico sarebbe garantita dal progetto stradale in
corso di realizzazione .
In ultimo eccesso di potere per sviamento poiché il Comune, nella sua politica
di gestione del territorio, da anni avrebbe avviato il PEEP, i cui lavori sono
già iniziati, ed il vincolo rischia di pregiudicarne il compimento
compromettendo gli obiettivi di politica urbanistica dell’amministrazione.
Il COMUNE DI BOTTICINO, in pendenza del primo giudizio, adottava una variante al
PEEP per rendere il progetto del nuovo quartiere conforme ai dettami del vincolo
operante in salvaguardia, impugnata dall’impresa GAIDONI perché si limiterebbe a
ruotare la stecca di edifici sistemandola in perpendicolare rispetto all’asse
prospettico del Palazzo, anziché in orizzontale, dando vita ad una modifica
trascurabile ai fini della tutela del bene e perché tale scelta non sarebbe
stata adottata con congrua istruttoria.
L’impresa GAIDONI ha anche impugnato i conseguenti atti recanti permesso a
costruire ed autorizzazione paesaggistica del 27 marzo 2003.
Il Tar, con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso del COMUNE DI BOTTICINO
ed ha respinto il ricorso della impresa GAIDONI.
Appella la REGIONE LOMBARDIA.
Resiste il COMUNE DI BOTTICINO.
DIRITTO
L’appello è fondato.
La sentenza ha accolto il mezzo – proposto dal COMUNE DI BOTTICINO – secondo cui
lo strumento del vincolo paesistico non avrebbe dovuto essere utilizzato nella
specie , dovendo invece al più regolamentarsi la situazione mediante
l’imposizione di un vincolo monumentale indiretto.
Va rilevato che la dicotomia – al limite dell’incomunicabilità fra le diverse
sfere di tutela - affermata in sentenza fra valori culturali e valori
paesaggistici non può condividersi.
I complessi di cose immobili di cui all’art. 139 del d.lgs. n. 490/1999 vanno
identificati nei complessi di cose immobili che compongono un caratteristico
aspetto di valore estetico e tradizionale.
La prassi già da tempo ammette che si possano , mediante tale norma, porre
vincoli su antichi castelli , villaggi, borghi, agglomerati urbani e zone di
interesse archeologico e persino su interi centri storici.
Si tratta dei complessi monumentali, che vengono tutelati in quanto in essi si
fondono mirabilmente l’espressione della natura e quella del lavoro umano,
frutto della creatività artistica.
L’ipotesi è di una tale peculiarità che ha fatto parlare di “beni ambientali
urbanistici” come categoria a sé stante, e che, nel tempo, ha portato
all’imposizione di centinaia di vincoli aventi ad oggetto interi centri storici
( vedasi relazione al codice dei beni culturali e del paesaggio , sub art. 136
che recepisce in sostanza l’art. 139 citato ).
In proposito si è sempre fatto riferimento al dettato del regolamento di
esecuzione della legge sulle bellezze naturali ritenendosi, anche prima del
d.lgs. n. 490/1999 che “a norma dell’art.1, punto 3 della legge 29 giugno 1939,
n.1497 e dell’art.9 del regolamento di esecuzione adottato con R.D. 3 giugno
1940, n.1357, il legislatore avesse inteso sottoporre a protezione un complesso
di cose immobili, alla stregua delle norme indicate, “avente valore estetico e
tradizionale”.
In un caso di imposizione del vincolo su un’area di cava avente peculiarità
paesaggistiche si è ritenuto che la circostanza nominalistica per cui in sede
motivazionale, come nella relazione allegata alla proposta, non comparisse
l’aggettivo “estetico”, nulla togliesse al dato sostanziale che l’intera
descrizione dell’area - ricca di riferimenti agli aspetti naturalistici ( nella
specie si trattava di zona ricca di "biotoni" e "dotazione floristica e
faunistica"), alle caratteristiche morfologiche, ai percorsi tortuosi
dell’antica viabilità individuata nella cartografia storica, agli effetti
dell’attività di scavo, alle macchie arboree ed agli alberi isolati – era
evocativa in modo addirittura palpabile di “un caratteristico aspetto di valore
estetico e tradizionale” dato dalla “spontanea concordanza e fusione tra
l’espressione della natura e quella del lavoro umano” (art.9, comma 2, n.4, del
regolamento). Parimenti limpido risulta, senza che in senso contrario possa
deporre il mancato richiamo della norma nella parte dispositiva della
statuizione, l’apprezzamento dell’importanza ambientale sotto il profilo
floreale e per la conformazione del terreno, delle acque e della vegetazione
(art.9, comma 2, n.1 e 3 del citato regolamento del 1940) (in tal senso CdS VI
n. 5889 del 2000).
La motivazione del provvedimento impugnato fa riferimento all’area in sé
considerata, già compresa nel brolo ( giardino ) individuato nel catasto
napoleonico ed adiacente il Palazzo del Mago. Il riferimento ad un’area
destinata a brolo è già indicativo della identificazione nel bene di quella
spontanea concordanza di espressione della natura e del lavoro umano che
tipicamente si si manifesta nella coltivazione dei giardini.
L’oggetto della tutela è, quindi, l’area in quanto tale non la visuale che
garantisce la visibilità del Palazzo, tale essendo solo un’argomentazione
ulteriore spesa dalla COMMISSIONE PER LE BELLEZZE NATURALI al fine di rafforzare
il proprio decisum.
La valutazione della COMMISSIONE non è censurabile sul piano tecnico, salva
irrazionalità manifesta o errore sui presupposti di fatto.
L’avvenuta edificazione delle aree circostanti il Palazzo del Mago non
costituisce un motivo per non imporre il vincolo, atteso che è ius receptum
nella giurisprudenza della Sezione che l’avvenuta edificazione di un’area
immobiliare non costituisce ragione sufficiente per recedere dall’intento di
proteggere i valori estetici o culturali ad essa legati.
Occorre anche considerare che, secondo pacifico orientamento della
giurisprudenza amministrativa e costituzionale, da un lato l'imposizione del
vincolo paesaggistico non richiede una ponderazione degli interessi privati
unitamente e in concorrenza con gli interessi pubblici connessi con la tutela
paesaggistica, sia perché la dichiarazione di particolare interesse sotto il
profilo paesistico non è un vincolo a carattere espropriativo, costituendo i
beni aventi valore paesistico una categoria originariamente di interesse
pubblico, sia perché, comunque, la disciplina costituzionale del paesaggio (art.
9 Cost.) erige il valore estetico-culturale a valore primario dell'ordinamento (CdS,
Sez. VI, 14 gennaio 1993, n. 29; Corte cost. 21 dicembre 1985, n. 359; 27 giugno
1986, n. 151); dall’altro lato, la materia del paesaggio non è riducibile a
quella della urbanistica né può ritenersi in quest'ultima assorbita o
subordinata, con la conseguenza che non può essere considerato vizio della
funzione preposta alla tutela del paesaggio il mancato accertamento della
esistenza, nel territorio oggetto dell'intervento paesaggistico, di eventuali
prescrizioni urbanistiche, che rispondono ad esigenze diverse che, in ogni caso,
non si inquadrano in una considerazione globale del territorio sotto il profilo
dell'attuazione del primario valore paesaggistico (cfr., sentenze da ultimo
citate).
Va anche rilevato che la COMMISSIONE ha, responsabilmente, scelto di non
estendere il vincolo a tutto il nucleo di Sott’Acqua, ritenuto troppo esteso e
già compromesso.
L’antico Brolo, ha rilevanza estetica in quanto connesso al Palazzo ed indubbio
pregio di tradizione, trattandosi di tutelare un elemento caratteristico dei
Palazzi signorili e consolari, connotati dalla presenza di tale luogo aperto nel
quale si amministrava giustizia, si tenevano i placiti ecc.
La maggiore estensione del brolo nel periodo napoleonico rispetto al periodo
medioevale ( memoria del COMUNE DI BOTTICINO pag. 12 e ss) non costituisce
motivo per ritenere incongruo il vincolo paesaggistico, atteso che il complesso
di beni immobili ha, con evidenza, possibilità di essere tutelato con tutta la
sua cornice ambientale sotto il profilo paesaggistico, con maggiore ampiezza di
quanto non risulti dalla diretta considerazione del solo valore culturale.
Ne deriva l’accoglimento del ricorso di appello, e, per l’effetto il rigetto del
ricorso di primo grado.
Sussistono giusti motivi, per la novità della questione per compensare le spese
processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, accoglie l’appello in epigrafe indicato, e
per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado presentato dal COMUNE DI
BOTTICINO.
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2006 dal Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei
Signori:
Claudio VARRONE Presidente
Sabino LUCE Consigliere
Giuseppe ROMEO Consigliere
Lanfranco BALUCANI Consigliere
Giancarlo MONTEDORO Consigliere Est.
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere
GIANCARLO MONTEDORO
Segretario
GLAUCO SIMONINI
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
il..21/06/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MAIRA RITA OLIVA
1) Beni culturali e ambientali – Giardino antistante un palazzo storico – Vincolo paesaggistico e vincolo monumentale indiretto - Dicotomia tra valore culturale e valore paesaggistico – Insussistenza – Fattispecie. In tema di vincolo imposto su un’area a giardino antistante un palazzo storico, non può condividersi la dicotomia tra valore culturale e valore paesaggistico che impedirebbe il ricorso allo strumento del vincolo paesaggistico ex art. 139 del d.lgs. n. 490/1999 piuttosto che del vincolo monumentale indiretto. La prassi già da tempo ammette possano essere vincolati ai sensi dell’art. 139 antichi castelli, villaggi, borghi, agglomerati urbani e zone di interesse archeologico e persino su interi centri storici, in quanto complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale (a proposito dei quali si è parlato di “beni ambientali urbanistici” – vedasi relazione al codice dei beni culturali e del paesaggio , sub art. 136 che recepisce in sostanza l’art. 139 citato). (Nella specie, si è ritenuto che il riferimento ad un’area destinata a “brolo individuato nel catasto napoleonico” fosse già indicativo della identificazione nel bene di quella spontanea concordanza di espressione della natura e del lavoro umano: oggetto di tutela andava pertanto considerata l’area in quanto tale e non la visuale che offriva sul palazzo). Pres. Varrone, Est. Montedoro – Regione Lombardia (avv.ti Forloni, Tedeschini e Vivone) c. Comune di Botticino (avv.ti Sina e Ramadori) – (annulla T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 672/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 21 giugno 2006, n. 3733
2) Beni culturali e ambientali – Vincolo paesaggistico – Avvenuta edificazione – Ostacolo all’apposizione del vincolo – Esclusione. L’avvenuta edificazione di un’area immobiliare non costituisce ragione sufficiente per recedere dall’intento di proteggere i valori estetici o culturali ad essa legati. Pres. Varrone, Est. Montedoro – Regione Lombardia (avv.ti Forloni, Tedeschini e Vivone) c. Comune di Botticino (avv.ti Sina e Ramadori) – (annulla T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 672/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 21 giugno 2006, n. 3733
3) Beni culturali e ambientali – Vincolo paesaggistico – Ponderazione degli interessi privati con gli interessi pubblici connessi con la tutela paesaggistica – Necessità – Esclusione – Ragioni. L'imposizione del vincolo paesaggistico non richiede una ponderazione degli interessi privati unitamente e in concorrenza con gli interessi pubblici connessi con la tutela paesaggistica, sia perché la dichiarazione di particolare interesse sotto il profilo paesistico non è un vincolo a carattere espropriativo, costituendo i beni aventi valore paesistico una categoria originariamente di interesse pubblico, sia perché, comunque, la disciplina costituzionale del paesaggio (art. 9 Cost.) erige il valore estetico-culturale a valore primario dell'ordinamento. Pres. Varrone, Est. Montedoro – Regione Lombardia (avv.ti Forloni, Tedeschini e Vivone) c. Comune di Botticino (avv.ti Sina e Ramadori) – (annulla T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 672/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 21 giugno 2006, n. 3733
4) Beni culturali e ambientali – Paesaggio – Subordinazione alla materia urbanistica – Esclusione. La materia del paesaggio non è riducibile a quella della urbanistica né può ritenersi in quest'ultima assorbita o subordinata, con la conseguenza che non può essere considerato vizio della funzione preposta alla tutela del paesaggio il mancato accertamento della esistenza, nel territorio oggetto dell'intervento paesaggistico, di eventuali prescrizioni urbanistiche, che rispondono ad esigenze diverse che, in ogni caso, non si inquadrano in una considerazione globale del territorio sotto il profilo dell'attuazione del primario valore paesaggistico. Pres. Varrone, Est. Montedoro – Regione Lombardia (avv.ti Forloni, Tedeschini e Vivone) c. Comune di Botticino (avv.ti Sina e Ramadori) – (annulla T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 672/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 21 giugno 2006, n. 3733
Per ulteriori approfondimenti ed altre massime vedi il canale: Giurisprudenza