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 Massime della sentenza

 

CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 21 giugno 2006 (c.c. 7 marzo 2006), Sentenza n. 3733

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.3452/06
Reg. Dec.
N. 6029-8406 Reg. Ric.
ANNO 2005

 


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

 
DECISIONE


sul ricorso in appello n. 8974/2005, proposto dalla REGIONE LOMBARDIA rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonella Forloni, Federico Tedeschini e Pio Dario Vivone con domicilio eletto in Roma largo Messico n. 7, presso l’Avv. Federico Tedeschini;


contro

COMUNE DI BOTTICINO rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianpaolo Sina e Giuseppe Ramadori con domicilio eletto in Roma via Marcello Prestinari n. 13;


per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sede di Brescia n. 672/2005;


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 7 marzo 2006 relatore il Consigliere Giancarlo Montedoro. Uditi gli avvocati Lubrano per delega dell’avv. Tedeschini e Ramadori;


Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


Con ricorso di primo grado n. 241/2002 il COMUNE DI BOTTICINO ha impugnato la deliberazione della COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DI BRESCIA in data 31 ottobre 2001, che ha proposto l’assoggettamento dell’area antistante il Palazzo del Mago al vincolo di cui all’art. 139 lett. C) del d.lgs. n. 490/1999.


Con separato ricorso n. 1195 del 20002 la GAIDONI COSTRUZIONI ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale in data30/7/2002 n. 27 di adozione della variante al piano di zona per l’edilizia economica e popolare .


La questione attiene alla realizzazione di un intervento di edilizia economica e popolare in località BOTTICINO MATTINA, nella prospettiva di un completamento urbanistico delle linee di sviluppo esistenti da Via De Gasperi alla chiesa parrocchiale.


Nella zona è presente un palazzo signorile, denominato il Palazzo del Mago, i cui proprietari avevano chiesto l’apposizione di un vincolo monumentale successivamente apposto con decreto del Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali in data 16 novembre 2001.


Nella frattempo , sempre su proposta dei proprietari del bene storico, la COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DI BRESCIA con il provvedimento gravato in questa sede ha proposto l’imposizione del vincolo di cui all’art.139 lett. C) del d.lgs. n. 490/1999 in quanto “l’area risulta già compresa nel brolo individuato dal catasto napoleonico e la sua tutela è da considerarsi irrinunciabile per la piena intelligibilità storica del Palazzo del Mago, nonché per la salvaguardia della percepibilità del bene storico dai percorsi pubblici esistenti e in progetto, con particolare riferimento al mantenimento di un cannocchiale ottico che realizzi una pausa di godibilità per la vista del Palazzo del Mago lungo il previsto proseguimento della via De Gasperi.


Il ricorso del COMUNE DI BOTTICINO, è, in buona sostanza incentrato sullo sviamento di potere derivante dall’avere la COMMISSIONE avviato un procedimento a tutela del vincolo paesaggistico mentre sarebbe stato più appropriato adottare il pertinente strumento del vincolo monumentale indiretto.


Si lamenta altresì eccesso di potere per travisamento dei fatti perché la fruibilità visiva del bene storico sarebbe garantita dal progetto stradale in corso di realizzazione .


In ultimo eccesso di potere per sviamento poiché il Comune, nella sua politica di gestione del territorio, da anni avrebbe avviato il PEEP, i cui lavori sono già iniziati, ed il vincolo rischia di pregiudicarne il compimento compromettendo gli obiettivi di politica urbanistica dell’amministrazione.


Il COMUNE DI BOTTICINO, in pendenza del primo giudizio, adottava una variante al PEEP per rendere il progetto del nuovo quartiere conforme ai dettami del vincolo operante in salvaguardia, impugnata dall’impresa GAIDONI perché si limiterebbe a ruotare la stecca di edifici sistemandola in perpendicolare rispetto all’asse prospettico del Palazzo, anziché in orizzontale, dando vita ad una modifica trascurabile ai fini della tutela del bene e perché tale scelta non sarebbe stata adottata con congrua istruttoria.


L’impresa GAIDONI ha anche impugnato i conseguenti atti recanti permesso a costruire ed autorizzazione paesaggistica del 27 marzo 2003.


Il Tar, con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso del COMUNE DI BOTTICINO ed ha respinto il ricorso della impresa GAIDONI.


Appella la REGIONE LOMBARDIA.


Resiste il COMUNE DI BOTTICINO.


DIRITTO


L’appello è fondato.


La sentenza ha accolto il mezzo – proposto dal COMUNE DI BOTTICINO – secondo cui lo strumento del vincolo paesistico non avrebbe dovuto essere utilizzato nella specie , dovendo invece al più regolamentarsi la situazione mediante l’imposizione di un vincolo monumentale indiretto.


Va rilevato che la dicotomia – al limite dell’incomunicabilità fra le diverse sfere di tutela - affermata in sentenza fra valori culturali e valori paesaggistici non può condividersi.


I complessi di cose immobili di cui all’art. 139 del d.lgs. n. 490/1999 vanno identificati nei complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale.


La prassi già da tempo ammette che si possano , mediante tale norma, porre vincoli su antichi castelli , villaggi, borghi, agglomerati urbani e zone di interesse archeologico e persino su interi centri storici.


Si tratta dei complessi monumentali, che vengono tutelati in quanto in essi si fondono mirabilmente l’espressione della natura e quella del lavoro umano, frutto della creatività artistica.


L’ipotesi è di una tale peculiarità che ha fatto parlare di “beni ambientali urbanistici” come categoria a sé stante, e che, nel tempo, ha portato all’imposizione di centinaia di vincoli aventi ad oggetto interi centri storici ( vedasi relazione al codice dei beni culturali e del paesaggio , sub art. 136 che recepisce in sostanza l’art. 139 citato ).


In proposito si è sempre fatto riferimento al dettato del regolamento di esecuzione della legge sulle bellezze naturali ritenendosi, anche prima del d.lgs. n. 490/1999 che “a norma dell’art.1, punto 3 della legge 29 giugno 1939, n.1497 e dell’art.9 del regolamento di esecuzione adottato con R.D. 3 giugno 1940, n.1357, il legislatore avesse inteso sottoporre a protezione un complesso di cose immobili, alla stregua delle norme indicate, “avente valore estetico e tradizionale”.


In un caso di imposizione del vincolo su un’area di cava avente peculiarità paesaggistiche si è ritenuto che la circostanza nominalistica per cui in sede motivazionale, come nella relazione allegata alla proposta, non comparisse l’aggettivo “estetico”, nulla togliesse al dato sostanziale che l’intera descrizione dell’area - ricca di riferimenti agli aspetti naturalistici ( nella specie si trattava di zona ricca di "biotoni" e "dotazione floristica e faunistica"), alle caratteristiche morfologiche, ai percorsi tortuosi dell’antica viabilità individuata nella cartografia storica, agli effetti dell’attività di scavo, alle macchie arboree ed agli alberi isolati – era evocativa in modo addirittura palpabile di “un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale” dato dalla “spontanea concordanza e fusione tra l’espressione della natura e quella del lavoro umano” (art.9, comma 2, n.4, del regolamento). Parimenti limpido risulta, senza che in senso contrario possa deporre il mancato richiamo della norma nella parte dispositiva della statuizione, l’apprezzamento dell’importanza ambientale sotto il profilo floreale e per la conformazione del terreno, delle acque e della vegetazione (art.9, comma 2, n.1 e 3 del citato regolamento del 1940) (in tal senso CdS VI n. 5889 del 2000).


La motivazione del provvedimento impugnato fa riferimento all’area in sé considerata, già compresa nel brolo ( giardino ) individuato nel catasto napoleonico ed adiacente il Palazzo del Mago. Il riferimento ad un’area destinata a brolo è già indicativo della identificazione nel bene di quella spontanea concordanza di espressione della natura e del lavoro umano che tipicamente si si manifesta nella coltivazione dei giardini.


L’oggetto della tutela è, quindi, l’area in quanto tale non la visuale che garantisce la visibilità del Palazzo, tale essendo solo un’argomentazione ulteriore spesa dalla COMMISSIONE PER LE BELLEZZE NATURALI al fine di rafforzare il proprio decisum.


La valutazione della COMMISSIONE non è censurabile sul piano tecnico, salva irrazionalità manifesta o errore sui presupposti di fatto.


L’avvenuta edificazione delle aree circostanti il Palazzo del Mago non costituisce un motivo per non imporre il vincolo, atteso che è ius receptum nella giurisprudenza della Sezione che l’avvenuta edificazione di un’area immobiliare non costituisce ragione sufficiente per recedere dall’intento di proteggere i valori estetici o culturali ad essa legati.


Occorre anche considerare che, secondo pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa e costituzionale, da un lato l'imposizione del vincolo paesaggistico non richiede una ponderazione degli interessi privati unitamente e in concorrenza con gli interessi pubblici connessi con la tutela paesaggistica, sia perché la dichiarazione di particolare interesse sotto il profilo paesistico non è un vincolo a carattere espropriativo, costituendo i beni aventi valore paesistico una categoria originariamente di interesse pubblico, sia perché, comunque, la disciplina costituzionale del paesaggio (art. 9 Cost.) erige il valore estetico-culturale a valore primario dell'ordinamento (CdS, Sez. VI, 14 gennaio 1993, n. 29; Corte cost. 21 dicembre 1985, n. 359; 27 giugno 1986, n. 151); dall’altro lato, la materia del paesaggio non è riducibile a quella della urbanistica né può ritenersi in quest'ultima assorbita o subordinata, con la conseguenza che non può essere considerato vizio della funzione preposta alla tutela del paesaggio il mancato accertamento della esistenza, nel territorio oggetto dell'intervento paesaggistico, di eventuali prescrizioni urbanistiche, che rispondono ad esigenze diverse che, in ogni caso, non si inquadrano in una considerazione globale del territorio sotto il profilo dell'attuazione del primario valore paesaggistico (cfr., sentenze da ultimo citate).


Va anche rilevato che la COMMISSIONE ha, responsabilmente, scelto di non estendere il vincolo a tutto il nucleo di Sott’Acqua, ritenuto troppo esteso e già compromesso.


L’antico Brolo, ha rilevanza estetica in quanto connesso al Palazzo ed indubbio pregio di tradizione, trattandosi di tutelare un elemento caratteristico dei Palazzi signorili e consolari, connotati dalla presenza di tale luogo aperto nel quale si amministrava giustizia, si tenevano i placiti ecc.


La maggiore estensione del brolo nel periodo napoleonico rispetto al periodo medioevale ( memoria del COMUNE DI BOTTICINO pag. 12 e ss) non costituisce motivo per ritenere incongruo il vincolo paesaggistico, atteso che il complesso di beni immobili ha, con evidenza, possibilità di essere tutelato con tutta la sua cornice ambientale sotto il profilo paesaggistico, con maggiore ampiezza di quanto non risulti dalla diretta considerazione del solo valore culturale.


Ne deriva l’accoglimento del ricorso di appello, e, per l’effetto il rigetto del ricorso di primo grado.


Sussistono giusti motivi, per la novità della questione per compensare le spese processuali.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, accoglie l’appello in epigrafe indicato, e per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado presentato dal COMUNE DI BOTTICINO.


Compensa integralmente le spese del giudizio.
 

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, il 7 marzo 2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:


Claudio VARRONE Presidente
Sabino LUCE Consigliere
Giuseppe ROMEO Consigliere
Lanfranco BALUCANI Consigliere
Giancarlo MONTEDORO Consigliere Est.

Presidente
CLAUDIO VARRONE


Consigliere
GIANCARLO MONTEDORO


Segretario
GLAUCO SIMONINI


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
il..21/06/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MAIRA RITA OLIVA

 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Beni culturali e ambientali – Giardino antistante un palazzo storico – Vincolo paesaggistico e vincolo monumentale indiretto - Dicotomia tra valore culturale e valore paesaggistico – Insussistenza – Fattispecie. In tema di vincolo imposto su un’area a giardino antistante un palazzo storico, non può condividersi la dicotomia tra valore culturale e valore paesaggistico che impedirebbe il ricorso allo strumento del vincolo paesaggistico ex art. 139 del d.lgs. n. 490/1999 piuttosto che del vincolo monumentale indiretto. La prassi già da tempo ammette possano essere vincolati ai sensi dell’art. 139 antichi castelli, villaggi, borghi, agglomerati urbani e zone di interesse archeologico e persino su interi centri storici, in quanto complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale (a proposito dei quali si è parlato di “beni ambientali urbanistici” – vedasi relazione al codice dei beni culturali e del paesaggio , sub art. 136 che recepisce in sostanza l’art. 139 citato). (Nella specie, si è ritenuto che il riferimento ad un’area destinata a “brolo individuato nel catasto napoleonico” fosse già indicativo della identificazione nel bene di quella spontanea concordanza di espressione della natura e del lavoro umano: oggetto di tutela andava pertanto considerata l’area in quanto tale e non la visuale che offriva sul palazzo). Pres. Varrone, Est. Montedoro – Regione Lombardia (avv.ti Forloni, Tedeschini e Vivone) c. Comune di Botticino (avv.ti Sina e Ramadori) – (annulla T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 672/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 21 giugno 2006, n. 3733

2) Beni culturali e ambientali – Vincolo paesaggistico – Avvenuta edificazione – Ostacolo all’apposizione del vincolo – Esclusione. L’avvenuta edificazione di un’area immobiliare non costituisce ragione sufficiente per recedere dall’intento di proteggere i valori estetici o culturali ad essa legati. Pres. Varrone, Est. Montedoro – Regione Lombardia (avv.ti Forloni, Tedeschini e Vivone) c. Comune di Botticino (avv.ti Sina e Ramadori) – (annulla T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 672/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 21 giugno 2006, n. 3733

3) Beni culturali e ambientali – Vincolo paesaggistico – Ponderazione degli interessi privati con gli interessi pubblici connessi con la tutela paesaggistica – Necessità – Esclusione – Ragioni. L'imposizione del vincolo paesaggistico non richiede una ponderazione degli interessi privati unitamente e in concorrenza con gli interessi pubblici connessi con la tutela paesaggistica, sia perché la dichiarazione di particolare interesse sotto il profilo paesistico non è un vincolo a carattere espropriativo, costituendo i beni aventi valore paesistico una categoria originariamente di interesse pubblico, sia perché, comunque, la disciplina costituzionale del paesaggio (art. 9 Cost.) erige il valore estetico-culturale a valore primario dell'ordinamento. Pres. Varrone, Est. Montedoro – Regione Lombardia (avv.ti Forloni, Tedeschini e Vivone) c. Comune di Botticino (avv.ti Sina e Ramadori) – (annulla T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 672/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 21 giugno 2006, n. 3733

4) Beni culturali e ambientali – Paesaggio – Subordinazione alla materia urbanistica – Esclusione. La materia del paesaggio non è riducibile a quella della urbanistica né può ritenersi in quest'ultima assorbita o subordinata, con la conseguenza che non può essere considerato vizio della funzione preposta alla tutela del paesaggio il mancato accertamento della esistenza, nel territorio oggetto dell'intervento paesaggistico, di eventuali prescrizioni urbanistiche, che rispondono ad esigenze diverse che, in ogni caso, non si inquadrano in una considerazione globale del territorio sotto il profilo dell'attuazione del primario valore paesaggistico. Pres. Varrone, Est. Montedoro – Regione Lombardia (avv.ti Forloni, Tedeschini e Vivone) c. Comune di Botticino (avv.ti Sina e Ramadori) – (annulla T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 672/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – 21 giugno 2006, n. 3733

 

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