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 Massime della sentenza

 

CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 27 giugno 2006 (c.c. 4 aprile 2006), Sentenza n. 4090

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.4090/06
Reg. Dec.
N. 4777 Reg. Ric.
ANNO 2001

 


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

 
DECISIONE


sul ricorso in appello n. 4777/2001 proposto dal Ministero dei trasporti e della navigazione (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, e per legge domiciliato presso gli uffici di quest’ultima, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;


contro


Rada Etrusca s.a.s., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Armando Lupo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Carlo Tardella, in Roma, via Sabotino, n. 22;


per l’annullamento o la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Toscana, sez. I, 15 gennaio 2001, n. 37, resa tra le parti.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della società appellata;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti tutti gli atti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 4 aprile 2006 il consigliere Rosanna De Nictolis e uditi l'avvocato dello Stato Fabio Tortora per l’appellante, e l’avv. Tardella su delega dell’avv. Lupo per l’appellata;


ritenuto e considerato quanto segue.


FATTO E DIRITTO


1. Con la sentenza in epigrafe il T.a.r. per la Toscana, ritenuta sussistente la propria giurisdizione, ha accolto il ricorso della società odierna appellata, proposto avverso i provvedimenti con cui la Capitaneria di Porto di Livorno (nn. 1166, 1167 e 1168 del 21 dicembre 1994 e nota 31 gennaio 1995, n. 4800) aveva chiesto alla società il conguaglio degli importi dovuti per le concessioni demaniali annuali.
Ha proposto appello l’amministrazione autrice dei provvedimenti impugnati.


2. Deduce, anzitutto, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto ai sensi dell’art. 5, l. n. 1034/1971, in materia di concessioni di beni demaniali, le controversie in tema di canoni, indennità e altri corrispettivi sarebbero devolute al giudice ordinario.


2.1. L’eccezione è infondata.
Ai sensi dell’art. 5, l. n. 1034/1971, sulle concessioni di beni demaniali vi è la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie in tema di canoni, indennità e altri corrispettivi.
Nell’esegesi di quest’ultima previsione, la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione è orientata nel senso che l’art. 5 in commento ha inteso far salva la giurisdizione del giudice ordinario soltanto nell’ipotesi in cui la controversia non abbia ad oggetto la determinazione di canoni che implicano l’esercizio di una discrezionalità da parte della p.a., ossia non coinvolga la verifica dell’azione autoritativa di quest’ultima (Cass. civ., sez. un., 31 marzo 2005, n. 6744).
Pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario non riguarda <<tutte>> le controversie in materia di indennità, canoni e altri corrispettivi (non è, altrimenti detto, una giurisdizione <<piena>>) ma solo quelle relative a diritti soggettivi, restando riservate al giudice ordinario quelle che, implicando l’esercizio di poteri discrezionali della p.a., attengono a interessi legittimi.
Se, dunque, la determinazione della misura del canone non consegue all’applicazione di criteri predeterminati, ma presuppone la corretta qualificazione del rapporto concessorio, viene in rilievo l’esercizio di un potere discrezionale della p.a., e si verte in tema di interessi legittimi, con conseguente giurisdizione del g.a.
E’ quanto si verifica nel caso di specie.
Infatti, la determinazione dei canoni e la richiesta di conguaglio sono state l’effetto diretto di una questione di corretta qualificazione del rapporto concessorio: l’amministrazione, che aveva inizialmente qualificato la concessione come attinente ad attività turistico - ricreativa, la ha in un secondo momento qualificata come attinente ad attività riguardante la navigazione. Consequenziale è stata la rideterminazione dei canoni.


3. Nel merito, parte appellante contesta la sentenza, laddove questa ritiene illegittima la qualificazione data dall’amministrazione al rapporto concessorio.


3.1. Giova premettere, in punto di fatto, che le concessioni demaniali annuali rilasciate in favore della società appellata avevano ad oggetto uno specchio d’acqua, utilizzato per mantenervi alcune catenarie per l’ormeggio di unità da diporto.
Tali concessioni erano state inizialmente qualificate dall’amministrazione come inerenti ad attività turistico - ricreativa ad uso pubblico.
In un secondo momento, l’amministrazione aveva invece ritenuto che le concessioni, essendo strumentali all’ormeggio di imbarcazioni, riguardassero un’attività connessa con la navigazione.


3.2. Il T.a.r. ha ritenuto tale nuova valutazione viziata da difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto risulterebbe dagli atti che le concessioni venivano utilizzate per l’ormeggio di unità da diporto esclusivamente nel periodo estivo, limitatamente al traffico turistico.


3.3. Parte appellante critica tale capo di sentenza limitandosi ad osservare che i canoni concessori erano stati determinati salvo conguaglio, sicché non si sarebbe ingenerato alcun affidamento in capo alla società concessionaria.


3.4. La censura, nella sua sinteticità, è inidonea a intaccare gli argomenti della sentenza di primo grado, secondo cui la nuova qualificazione data dall’amministrazione al rapporto concessorio è viziata da difetto di istruttoria e di motivazione.


La circostanza che i canoni erano stati determinati salvo conguaglio, invero, non esclude che l’amministrazione, nel quantificare in via definitiva i canoni, era tenuta ad una corretta qualificazione del rapporto concessorio, corretta qualificazione che ad avviso del T.a.r. è mancata, a causa di una insufficiente istruttoria.
In mancanza di specifiche censure, da parte dell’appellante, sul capo di sentenza che ritiene i provvedimenti viziati da difetto di istruttoria e motivazione, tale capo non può più essere messo in discussione.


4. Per quanto esposto, l’appello va respinto.


Nella complessità della questione di giurisdizione si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di lite.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 aprile 2006 con la partecipazione di:
Mario Egidio Schinaia - Presidente
Luigi Maruotti - Consigliere
Luciano Barra Caracciolo - Consigliere
Rosanna De Nictolis - Cons. rel. ed est.
Aldo Scola - - Consigliere


Presidente
f.to Mario Egidio Schinaia
Consigliere
f.to Rosanna De Nictolis


Segretario
 f.to Vittorio Zoffoli


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 27/06/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva

 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Aree demaniali - Concessione di beni demaniali - Canoni, indennità e altri corrispettivi - Controversie - Art. 5 L. n. 1034/1971 - Giurisdizione. La giurisdizione del giudice ordinario in tema di canoni, indennità e altri corrispettivi per la concessione di beni demaniali (art. 5, l. n. 1034/1971) non riguarda «tutte» le controversie in materia (non è, altrimenti detto, una giurisdizione «piena»), ma solo quelle relativi a diritti soggettivi, restando riservate al giudice ordinario quelle che, implicando l’esercizio di poteri discrezionale della p.a., attengono ad interessi legittimi. Se, dunque, la determinazione della misura del canone non consegue all’applicazione di criteri predeterminati, ma presuppone la corretta qualificazione del rapporto concessorio, viene in rilievo l’esercizio di un potere discrezionale della p.a., e si verte in tema di interessi legittimi, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. Pres. Schinaia, Est. De Nictolis - Ministero dei Trasporti e della Navigazione (Avv. Stato) c. R. s.a.s. (avv. Lupo) - (conferma T.A.R. Toscana, n. 37/2001) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 27 giugno 2006 (c.c. 4 aprile 2006), sentenza n. 4090

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