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 Massime della sentenza

 

CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 27 giugno 2006 (c.c. 12 luglio 2005), Sentenza n. 4136

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.4136/06 Reg. Dec.
N. 9995 Reg. Ric.
ANNO 2004

 


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ha pronunciato la seguente

 
DECISIONE


sul ricorso in appello nr. 9995 del 2004 R.G., proposto dalla società CR srl in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziano Giovanelli e Filippo Lubrano con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Flaminia, n. 79;


CONTRO


- la PROVINCIA di PAVIA in persona del Presidente pro-tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariarosa Cantarella e Valeria Maggiani e Alfredo Codacci Pisanelli ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, via C. Monteverdi, n. 20;


e nei confronti
- del Comune di SANNAZZARO dè BURGUNDI in persona del Sindaco pro-tempore rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Adavastro ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Consiglio di Stato;
- la REGIONE LOMBARDIA, difesa dagli avv.ti Marco Cederle e Viviana Fidani e dall’avv. Giuliano Pompa ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma via Boncompagni, n. 71/C.;
- il CIRCOLO LEGA AMBIENTE l’AIRONE della LOMBARDIA in persona del rappresentante pro-tempore non costitutosi in giudizio; della sentenza del T.A.R. della Lombardia Sezione I n. n. 1634 del 2004;


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio della Provincia di Pavia, del Comune di Sannazzaro dè Burgundi e della Regione Lombardia,
Viste le memorie presentate presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese,
Visti gli atti tutti della causa;


Alla pubblica udienza del 12 luglio 2005, relatore il Consigliere Adolfo Metro;
Uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


La società CR srl, titolare di un impianto di inertizzazione e termodistruzione di rifiuti, con connessa produzione di energia elettrica, è stata destinataria di distinti provvedimenti della Regione Lombardia, volti a disciplinare lo svolgimento della sua attività.


Avverso tali provvedimenti sono stati proposti ricorsi al Tribunale amministrativo della Lombardia da parte della provincia di Pavia (n. 1406/02) e del Comune di Sannazzaro de’ Burgundi (n. 1429/02), con i quali si è sostenuta l’illegittimità degli stessi in dipendenza del mancato svolgimento della procedura di VIA.


Altri ricorsi sono stati, invece, proposti dalla società avverso i successivi provvedimenti di diniego di autorizzazione a varianti concernenti l’impianto (n. 2022/03) e avverso la sospensione dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata (n. 2939/03).


Con la sentenza appellata il giudice di primo grado ha accolto i primi due ricorsi ritenendo che, in relazione alle caratteristiche dell’impianto ed alla sua capacità di incenerimento, dovesse essere preventivamente svolta la procedura di VIA ed ha annullato, di conseguenza, le autorizzazioni rilasciate dalla Regione; con riferimento ai ricorsi proposti dalla società, invece, ha respinto, con la stessa sentenza, il ricorso n. 2022/03 ritenendo infondata la prospettazione relativa alla non necessità della procedura di VIA (così come già rilevato nei due ricorsi già considerati) e infondate anche le dedotte violazioni di norme procedimentali ed ha, in parte, accolto il ricorso n. 2939/03 sul motivo procedurale relativo alla mancata previa diffida; tale accoglimento, peraltro, è stato ritenuto sostanzialmente non satisfattivo dall’appellante, in dipendenza della carenza di interesse che consegue al contestuale annullamento dei provvedimenti di autorizzazione.


Con l’appello in esame la soc. CR sostiene la violazione degli artt. 1 e segg. del d.p.r. 12 aprile 1996, modificato con DPCM 3 settembre 1999 in relazione al d.m. n. 0503, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione.


In particolare, con l’impugnativa si sostiene che, illegittimamente, l’amministrazione, con gli ultimi provvedimenti in ordine temporale, avrebbe assoggettato l’impianto di termodistruzione alla procedura di VIA, motivo che costituisce la ragione sostanziale dell’accoglimento dei ricorsi della Provincia di Pavia e del Comune di Sannazzaro de’ Burgundi, nonché della reiezione delle impugnazioni proposte dalla società stessa.


Si afferma anche che la sentenza appellata ha erroneamente ritenuto che, ai fini della procedura VIA, la normativa farebbe esclusivo riferimento alla capacità nominale dell’impianto nel suo complesso, anziché alla sua effettiva potenzialità derivante dalla combinazione dei vari elementi che lo costituiscono, e quindi, alle concrete modalità di utilizzazione, posto che ogni variazione delle caratteristiche dell’impianto sarebbe subordinata, ai fini della sua operatività, a provvedimenti autorizzatori della Pubblica Amministrazione.


Le controparti costituite hanno sostenuto l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’appello, la sua infondatezza nel merito, oltre che motivi di appello incidentale.


DIRITTO


L’appello è infondato.


Il collegio può, pertanto, prescindere dalla disamina delle proposte eccezioni pregiudiziali, oltre che dai motivi di appello incidentale.


Con un unico articolato motivo di appello la CR spa sostiene che il giudice di I grado, richiamando la vigente normativa nazionale comunitaria, secondo cui devono essere assoggettati alla procedura di VIA regionale i progetti di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento termico con capacità nominale dei forni superiore a 100/t giorno, avrebbe errato nel ritenere sussistente tale fattispecie in relazione alle caratteristiche dell’impianto in esame.


Si afferma, al riguardo, che nel caso di specie si sarebbe valutato soltanto il dato teorico, senza tener conto delle caratteristiche effettive degli altri elementi dell’impianto, delle loro concrete modalità di utilizzazione e degli scopi per i quali lo stesso è stato preventivamente autorizzato, che consentirebbero, invece, una capacità di incenerimento di 96/t giorno, inferiore al limite di 100/t giorno, previste dalle normative vigenti, ai fini dell’assoggettamento dell’impianto alla procedura di VIA.


Si tratterebbe, pertanto, di un impianto con caratteristiche oggettive tali da impedire lo svolgimento di attività esorbitanti dai limiti suindicati.


La censura non è condivisibile atteso che, ai fini della applicabilità della procedura di VIA, rileva unicamente la capacità progettuale e nominale dell’impianto.


Ai sensi dell’art 2. comma 1 lett. b) del DM n. 503/97 e dell’art. 2 comma 1 lett. g) del DM n. 124/00, per capacità nominale dell’impianto di incenerimento deve intendersi “la somma della capacità di incenerimento dei forni che compongono l’impianto quali previste dal costruttore e confermate dal gestore” espressa nella quantità di rifiuti che può essere incenerita in un’ora, come anolagamente dispone anche l’art. 4, n. 7 della direttiva CE n. 2000/76.


Pertanto, la normativa è inequivoca nel prendere a riferimento, ai fini della sottoposizione alla procedura VIA, la capacità di progetto degli impianti di incenerimento, a nulla rilevando la eventuale dichiarazione di impegno dell’interessato o la attuale, concreta operatività dell’impianto.


L’appello va, pertanto respinto, perché infondato.


Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando respinge l’appello n. 9995/2004, meglio specificato in epigrafe; compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, addì 12 luglio 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta riunito in camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:


Sergio Santoro Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Adolfo Metro Consigliere relatore estensore

L'ESTENSORE
f.to Adolfo Metro
IL PRESIDENTE

f.to Sergio Santoro


IL SEGRETARIO
f.to Rosi Graziano

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27 giugno 2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale

 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) V.I.A. – Rifiuti – Impianto di incenerimento – Sottoposizione a VIA – Parametro di riferimento – Capacità progettuale e nominale dell’impianto – DM 503/97, DM 124/00, Dir. 200/76/CE. Ai fini della sottoposizione alla procedura di VIA, la normativa, è inequivoca nel prendere a riferimento non la concreta e attuale capacità di un impianto di incenerimento, ma la sua capacità progettuale e nominale, definita (art 2. comma 1 lett. b) del DM n. 503/97 e dell’art. 2 comma 1 lett. g) del DM n. 124/00) come “la somma della capacità di incenerimento dei forni che compongono l’impianto quali previste dal costruttore e confermate dal gestore” espressa nella quantità di rifiuti che può essere incenerita in un’ora, come analogamente dispone anche l’art. 4, n. 7 della direttiva CE n. 2000/76. Pres. Santoro, Est. Metro – C. s.r.l. (avv.ti Cantarella, Maggiani e Codacci Pisanelli) c. Provincia di Pavia (avv. Adavastro) – (conferma T.A.R. LOMBARDIA, Milano, n.1634/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 27 giugno 2006 (c.c. 12 luglio 2005), sentenza n. 4136

 

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