Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 467/06 REG.DEC.
N. 5563 REG.RIC.
ANNO: 1994
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dal sig. Francesco Congiu, rappresentato
e difeso dall’avv. Silvana Congiu ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo
studio dell’avv. Raffaele Cardia Gallus, via della Purificazione 31;
contro
il Comune di Quartu S. Elena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso dall’avv. Stefano Di Meo e dall’avv. Costantino Murgia ed elettivamente
domiciliato in Roma presso lo studio del primo in via Pisanelli 2;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 523 del
23 marzo 1993 - 13 maggio 1993;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista la sentenza istruttoria n. 499/2002 di questa Sezione;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita alla pubblica udienza del 3 maggio 2005 la relazione del Consigliere
dottor Goffredo Zaccardi e uditi, altresì, gli avv.ti Ballero, per delega di
Congiu, e Di Meo, come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
L’appellante ha impugnato la decisione indicata in epigrafe di rigetto del
ricorso proposto in primo grado per l’annullamento del provvedimento del 30
ottobre 1986 n. 28641 con cui è stata respinta l’istanza di concessione in
sanatoria di un fabbricato abusivo di proprietà dell’attuale appellante situato
in località “S. Arpagiu” del Comune di Quartu S. Elena.
La sentenza appellata ha ritenuto essenzialmente che la prima giustificazione
del diniego impugnato, concernente l’ubicazione dell’edificio in un’area
classificata “F” nelle previsioni di Piano regolatore e soggetta al vincolo di
cui all’articolo 14 della legge regionale n. 17 del 19 maggio 1981, fosse
autonomamente sufficiente a motivare il provvedimento negativo sulla istanza di
concessione in sanatoria ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 47 del 28
febbraio 1985 presentata dal sig. Congiu, provvedimento emesso il 30 dicembre
1986 quando era in vigore il vincolo di inedificabilità nella fascia costiera
fino a 150 metri dal mare previsto dalla disposizione legislativa regionale qui
richiamata. Tale circostanza inibiva infatti agli organi comunali l’accertamento
positivo della c.d. “doppia conformità” richiesta dall’articolo 13 della legge
n. 47/1985 per consentire il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria
per un edificio realizzato senza titolo.
Nell’appello la tesi è contestata con due distinte censure: a) la legge
regionale n. 17/1981 era ormai abrogata al momento della definizione del
giudizio di primo grado e sostituita con le disposizioni della legge regionale
n. 23 del 1992 che all’articolo 4 fa salvi dal vincolo di tutela della fascia
costiera di 300 metri dal mare i lotti interclusi se “specificamente individuati
attraverso le prescrizioni del P. T. P.”; b) il Comune di Quartu S Elena
nell’approvare lo studio di disciplina delle zone “F” ha inserito il lotto di
cui trattasi nelle aree” di integrazione e riassetto dell’edificazione
esistente” provando così che l’area dove è situato l’edificio realizzato dal
sig. Congiu è urbanizzata e doveva essere esclusa dal vincolo di tutela della
fascia costiera perché assimilabile ad una zona “ B” di Piano Regolatore.
Entrambe le censure sono, ad avviso del Collegio, infondate tenendo conto della
essenziale considerazione che la legittimità di un provvedimento amministrativo
non può che essere verificata con riguardo alle norme, legislative o di natura
regolamentare, ed alle prescrizioni urbanistiche vigenti al momento della sua
adozione secondo indirizzi giurisprudenziali assolutamente pacifici dai quali
non sussistono ragioni per discostarsi nel caso di specie.
Sono, pertanto, ininfluenti, ai fini della valutazione in ordine alla
legittimità dell’atto impugnato in primo grado le vicende successive incidenti
sia sulla persistenza del vincolo di tutela che sui contenuti delle prescrizioni
urbanistiche riguardanti l’area in questione.
Né ha alcun pregio sostenere che il Comune avrebbe dovuto tener conto della
reale situazione di fatto dell’area e non della prescrizione urbanistica che la
classificava quale zona “F”, il testo della norma della legge regionale, che
veniva in rilievo nel caso di specie, lo impediva chiaramente riferendosi alla
classificazione delle zone e non ad altro.
Fermo restando il carattere assorbente delle considerazioni che precedono
appare, tuttavia, utile precisare che l’urbanizzazione delle aree immediatamente
limitrofe a quella di proprietà del sig. Congiu è stata realizzata con
intereventi edilizi anteriori all’anno 1980 e, quindi, almeno in parte (quattro
interventi su otto) sanati con concessioni rilasciate in forza del condono di
cui alla leggi n. 47/1985 e n. 724 del 23 dicembre 1994 (che ha riaperto i
termini per la sanatoria di cui alla precedente legge n. 47/1985) mentre tre
edifici sono stati sanzionati con la demolizione (due eseguite ed una in corso )
e per un altro intervento risalente al 1975 è in fase di rilascio la concessione
in sanatoria. Sulla base di tali elementi di fatto non ritiene il Collegio che
il terreno del sig. Congiu potesse essere considerato lotto intercluso.
Non è, peraltro, esatta la tesi difensiva di parte appellante secondo cui l’area
era, già al momento del diniego opposto dall’Amministrazione appellata,
ampiamente urbanizzata posto che, da un lato il Comune ha posto in essere le
azioni possibili per contrastare l’abusivismo edilizio e da altra angolazione
non poteva essere privilegiata la realizzazione di fabbricati abusivi con il
riconoscimento per tale via di una diversa classificazione urbanistica (a zona
B) delle aree interessate da tali interventi edilizi al fine di consentirne
ulteriori non previsti nelle norme di piano, anche prescindendo dal vincolo di
tutela, se non attraverso,come dimostra l’articolo 21 delle norme di attuazione
del Piano Regolatore del Comune di Quartu S. Elena, l’attivazione di strumenti
attuativi di iniziativa pubblica o privata.
Nello stesso ordine di idee non giova il richiamo ad insediamenti compatibili
con la destinazione di piano perché realizzati con strumenti attuativi ovvero
perché destinati a servizi di supporto alle attività turistiche previste nella
zona in parola.
Per quanto attiene alla consistenza delle opere di urbanizzazione dagli elementi
acquisiti in esito all’istruttoria disposta dal Collegio ed anche dagli atti e
documenti presentati da parte appellante ne risulta una realizzazione parziale,
anche se significativa, circostanza che giustifica comunque il ricorso allo
strumento attuativo per la realizzazione di ulteriori interventi nell’area qui
considerata.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello va respinto con
conferma della sentenza appellata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul
ricorso in appello di cui in epigrafe, lo rigetta con conferma della sentenza
appellata.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro
2000,00 a favore del Comune di Quartu S. Elena.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso addì 3 maggio 2005 in camera di consiglio con l’intervento di:
Raffaele Iannotta Presidente,
Raffaele Carboni Consigliere,
Goffredo Zaccardi Consigliere est.,
Claudio Marchitiello Consigliere
Nicola Russo Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
F.to Goffredo Zaccardi F.to Raffaele Iannotta
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 3 FEBBRAIO 2006
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale
1) Beni culturali e ambientali - Vincolo di inedificabilità nella fascia costiera - Urbanistica ed edilizia - Fabbricato abusivo soggetta al vincolo - Istanza di concessione in sanatoria - Diniego - Legittimità - Fondamento - PRG. La legittimità di un provvedimento amministrativo non può che essere verificata con riguardo alle norme, legislative o di natura regolamentare, ed alle prescrizioni urbanistiche vigenti al momento della sua adozione. Nella specie è stata, legittimamente, respinta l’istanza di concessione in sanatoria di un fabbricato abusivo la cui ubicazione in area classificata “F” nelle previsioni di Piano regolatore e soggetta al vincolo di cui all’articolo 14 della legge regionale n. 17 del 19 maggio 1981, fosse autonomamente sufficiente a motivare il provvedimento negativo sulla istanza di concessione in sanatoria ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985. Provvedimento emesso il 30 dicembre 1986 quando era in vigore il vincolo di inedificabilità nella fascia costiera fino a 150 metri dal mare previsto dalla disposizione legislativa regionale qui richiamata. Tale circostanza inibiva infatti agli organi comunali l’accertamento positivo della c.d. “doppia conformità” richiesta dall’articolo 13 della legge n. 47/1985 per consentire il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria per un edificio realizzato senza titolo. Pres. Iannotta - Est. Zaccardi - Congiu (avv. Congiu) c. omune di Quartu S. Elena (avv.ti Di Meo e Murgia), (conferma TAR Sardegna n. 523 del 23 marzo 1993 - 13 maggio 1993). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 3 FEBBRAIO 2006 (c.c. 3.03.2005), sentenza n. 467
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