Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 5091/06
Reg.Dec.
N. 7869 Reg.Ric.
ANNO 2001
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dal Ministero per i beni e le attività
culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e dall'Avvocatura
Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi
n. 12;
contro
I.R.T. s.r.l. - Immobiliare Rione Trevi, in persona del legale rappresentante
pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Gustavo Romanelli e Guido Francesco Romanelli, ed elettivamente domiciliato
presso gli stessi, in Roma, via Cosseria, n. 5;
e nei confronti
Vitale Maurizio, non costituitosi in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, n.
3949/2000;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 6-6-2006 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Uditi l'Avv. dello Stato Tortora e l'Avv. Guido Francesco Romanelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O E D I R I T T O
1. Con l’impugnata sentenza il Tar del Lazio ha riunito e deciso tre ricorsi,
attinenti al riconoscimento del premio ex art. 49 della legge n. 1089/1939 per
la scoperta di una serie di beni di interesse archeologico, rinvenuti durante
gli scavi effettuati per la ristrutturazione di un immobile dalla I.R.T. s.r.l.
- Immobiliare Rione Trevi in Roma in via dei Maroniti.
Il Ministero per i beni e le attività culturali ha impugnato tale sentenza,
nella parte in cui è stato parzialmente accolto il ricorso proposto dalla
predetta società per l’annullamento del provvedimento ministeriale, con cui era
stato negato il diritto alla corresponsione del premio, spettante allo
scopritore dei beni di interesse archeologico.
La I.R.T. s.r.l. - Immobiliare Rione Trevi si è costituita in giudizio,
chiedendo la reiezione dell’appello.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il giudice di primo grado ha in parte accolto il ricorso proposto
dall’odierna appellata, rilevando che:
a) la qualità di scopritore di un bene di interesse storico o archeologico può
essere riconosciuta non solo alle persone fisiche, ma anche alle persone
giuridiche;
b) nel caso di specie, la scoperta è avvenuta in modo fortuito e non a seguito
del rilascio di una concessione edilizia, finalizzata al ritrovamento di reperti
archeologici;
c) compete quindi alla società il premio quale scopritore del ritrovamento per i
beni, ad eccezione di tre statue, per le quali il premio è già stato attribuito
all’arch. Vitale con provvedimento non impugnato;
d) l’impugnato provvedimento è stato adottato in violazione dei termini, fissati
dall’art. 2 della legge n. 241/90.
Il ricorso in appello proposto dal Ministero è infondato.
Innanzitutto, la questione di cui al precedente punto d) non assume rilevanza,
in quanto, come sostenuto anche dal Ministero, l’eventuale superamento del
termine per provvedere non può assumere rilievo ai fini dell’annullamento del
provvedimento con cui il premio è stato negato, perchè il termine ha carattere
ordinatorio e alcun effetto favorevole per il privato può derivare dalla sua
decorrenza.
3. La questione principale riguarda la definizione dei presupposti, previsti per
l’attribuzione del premio allo scopritore di beni di interesse archeologico.
Al riguardo, l’art. 48 della legge n. 1089/1939, vigente all’epoca dei fatti,
prevedeva che chiunque scopra fortuitamente cose mobili o immobili di cui
all'art. 1 deve farne immediata denuncia all'autorità competente e provvedere
alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo
in cui sono state rinvenute.
Il successivo art. 49 aggiungeva che le cose scoperte fortuitamente appartengono
allo Stato e che allo scopritore è corrisposto dal ministro, in denaro o
mediante rilascio di una parte delle cose scoperte, un premio che in ogni caso
non può superare il quarto del valore delle cose stesse e che eguale premio
spetta al proprietario della cosa in cui avvenne la scoperta.
Tali disposizioni sono state trasfuse, con alcune modifiche, dapprima negli
artt. 87 - 90 del D. Lgs. n. 490/99 e successivamente negli artt. 90 - 93 del D.
Lgs. n. 42/2004.
Anche in base alla disciplina di cui alla legge n. 1089/39, il premio previsto
per il ritrovamento spetta a chi ha scoperto in modo fortuito i beni ed ha
assolto i relativi obblighi di denuncia e custodia.
Nella sostanza, sullo scopritore gravano una serie di obblighi e di connesse
responsabilità e questa costituisce la ragione di un premio aggiuntivo rispetto
a quello previsto per il proprietario.
Ciò determina che un criterio idoneo ad individuare il soggetto cui attribuire
il premio previsto per lo scopritore consiste nel verificare su chi gravano i
predetti obblighi, oltre a controllare il loro assolvimento.
Tale ricostruzione esclude la legittimità della tesi, posta a fondamento
dell’impugnato provvedimento, secondo cui il premio previsto per lo scopritore
può essere attribuito solo a persone fisiche, e non anche a persone giuridiche.
Fermo restando che non costituisce oggetto del presente giudizio di appello il
premio per le tre menzionate statue (riconosciuto all’Arch. Vitali con
provvedimento non impugnato), in un caso, quale quello di specie, in cui una
società ha effettuato lavori di ristrutturazione di un immobile e casualmente ha
trovato, durante i lavori, beni di interesse archeologico, è evidente come
l’obbligo di denuncia e di custodia gravasse direttamente sulla società, e non
sulle persone fisiche che lavoravano per essa (dipendenti o liberi
professionisti).
Del resto, alcuna disposizione vieta l’attribuzione ad una persona giuridica del
premio previsto per lo scopritore.
Inoltre, la società appellata ha affermato di aver rinvenuto i primi reperti
archeologici, di aver prontamente fatto denuncia alla Soprintendenza e di aver
poi, d’accordo con la Soprintendenza, proseguito i lavori, nel corso dei quali
sono emersi altri reperti (ricostruzione non contestata dal Ministero
appellante).
In un caso del genere, non può dubitarsi del carattere fortuito della scoperta,
avvenuta durante lavori aventi finalità del tutto diversa da quella del
ritrovamento di beni di interesse archeologico.
La scoperta non può ritenersi limitata ai primi beni rinvenuti, in quanto tutti
i beni poi emersi sono stati ritrovati grazie agli scavi effettuati dalla
società appellata e in modo fortuito rispetto all’originaria finalità degli
scavi.
Anche gli ulteriori beni non sarebbero mai venuti alla luce in assenza del
ritrovamento fortuito iniziale e del successivo adempimento degli obblighi di
denuncia e custodia.
Una diversa interpretazione, oltre a non porsi in linea con il dato normativo,
avrebbe l’effetto di disincentivare l’immediata denuncia in tutti quei casi in
cui dalla prima scoperta emerge il possibile ritrovamento di ulteriori beni; i
privati sarebbero indotti a continuare da soli i lavori per scoprire
immediatamente il maggior numero di beni per poi chiedere il premio.
Al contrario, appare maggiormente ragionevole ritenere che una volta avvenuta la
scoperta fortuita e adempiuti gli obblighi di denuncia e custodia, il premio
spetti anche per gli ulteriori beni rinvenuti a seguito della prosecuzione degli
scavi, ferma restando una proporzionalità tra la quantità di beni rinvenuti e
l’estensione degli scavi rispetto agli originari lavori (nel senso che se a
seguito di lavori circoscritti vengono alla luce beni in una territorio
maggiormente esteso rispetto a quello oggetto degli scavi, è carente tale
correlazione e il premio dovrà, quindi, essere circoscritto a quei beni, per i
quali tale correlazione sussiste).
Deve, quindi, essere confermata sul punto l’impugnata sentenza.
4. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di
giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il
ricorso in appello indicato in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 6-6-2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
- Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Mario Egidio Schinaia Presidente
Luigi Maruotti Consigliere
Carmine Volpe Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere Est.
Presidente
f.to Mario Egidio Schinaia
Consigliere
Segretario
f.to Roberto Chieppa
f.to Glauco Simonini
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..................04/09/2006...................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
per Il Direttore della Sezione
f.to Giovanni Ceci
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata
trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
1) Beni culturali e ambientali - Beni di interesse archeologico - Ritrovamento fortuito - Premio - Persone giuridiche - Spetta - Ulteriori ritrovamenti - Riconoscimento del premio - Condizioni. Destinatari del premio previsto per il ritrovamento fortuito di beni di interesse archeologico di cui agli artt. 90 - 93 del D. Lgs. n. 42/2004, e del correlativo obbligo di denuncia e custodia, possono essere indifferentemente persone fisiche o giuridiche. Tale premio spetta anche per gli ulteriori beni rinvenuti in maniera fortuita a seguito della prosecuzione di scavi aventi finalità diversa da quella del ritrovamento dei beni di interesse archeologico, fermi restando l’obbligo di denuncia e custodia e la proporzionalità tra la quantità di beni rinvenuti e l’estensione degli scavi rispetto agli originari lavori. Pres. Schinaia, Est. Chieppa - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) c. I. s.r.l. (avv.ti Romanelli e Romanelli) - (Conferma T.A.R. Lazio, Roma, n. 3949/2000) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 4 settembre 2006 (c.c. 6 giugno 2006), sentenza n. 5091
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