Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 5096/06
Reg.Dec.
N.11775 Reg.Ric.
ANNO 2001
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da Omnitel Pronto Italia s.p.a., in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Andrea Manzi e Marco Sica, ed elettivamente domiciliato presso il primo, in
Roma, via Confalonieri, n. 5;
contro
Provincia di Rovigo, in persona del Presidente pro tempore, costituitosi in
giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carla Bernecoli e Licia Paparella,
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Gianfranco Massafra, in
Roma, via Val di Non, n. 18;
Comune di Rovigo, non costituitosi in giudizio;
World Wild Fund for Nature - onlus, non costituitosi in giudizio;
Legambiente, comitato regionale per il Veneto, non costituitosi in giudizio;
V.A.S. - Verdi ambiente e società onlus, non costituitosi in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione II,
n. 1588/2001;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Rovigo;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 6-6-2006 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Uditi l'Avv. Manzi, l’Avv. Sica e l'Avv. Massafra per delega degli Avv.ti
Bernecoli e Paparella;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O E D I R I T T O
1. Con l’impugnata sentenza il Tar ha respinto il ricorso proposto da Omnitel
Pronto Italia s.p.a. avverso l’annullamento, disposto dalla Provincia di Rovigo,
della concessione edilizia n. 526 del 19-11-99, rilasciata dal Comune di Rovigo
per l’installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile.
Il giudice di primo grado ha deciso la causa con sentenza succintamente
motivata, pronunciata in sede di esame della domanda cautelare e ha ritenuto che
tra i motivi posti a fondamento dell’impugnato annullamento della concessione
edilizia ve ne era uno da solo sufficiente a legittimarlo, consistente
nell’essere stata rilasciata una concessione a titolo precario, non
riconducibile ad alcuna previsione normativa.
L’Omnitel ha impugnato tale decisione, deducendo che:
1) non poteva essere pronunciata una sentenza c.d. breve prima della scadenza
del termine fissato per la costituzione e in assenza della costituzione del
Comune,
2) l’incompetenza del dirigente ad adottare l’impugnato provvedimento;
3) l’illegittimità dell’apposizione della clausola di precarietà della
concessione può determinare la caducazione della sola clausola e non dell’intera
concessione;
4) l’insussistenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento di
autotutela;
5) la compatibilità dell’impianto con le previsioni urbanistico edilizie.
La Provincia di Rovigo si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione
dell’appello.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare, si rileva la carenza di interesse dell’appellante a
contestare un profilo processuale, non inerente la sua posizione ma quella del
Comune di Rovigo.
Infatti, solo il Comune di Rovigo, e non certo la parte ricorrente in primo
grado, può eventualmente dolersi della pronuncia di una sentenza in forma
abbreviata prima della scadenza dei termini per l’esercizio delle proprie
difese.
3. E’ infondata anche l’ulteriore censura, relativa all’incompetenza del
dirigente della Provincia, in quanto la norma invocata dall’appellante in favore
della competenza del Consiglio Provinciale va letta unitamente alle
disposizioni, nazionali e regionali, con cui, in attuazione del principio di
separazione tra politica e amministrazione, le competenze gestionali sono state
attribuite ai dirigenti, e non agli organi politici.
4. Gli ulteriori motivi del ricorso, che possono essere esaminati
congiuntamente, sono fondati.
Infatti, l’apposizione di una clausola di precarietà in sede di rilascio di una
concessione edilizia (clausola peraltro mai richiesta dalla ricorrente) è idonea
a costituire motivo di annullamento di una concessione edilizia, solo nel caso
in cui sia dimostrato che in assenza di tale clausola l’intervento non era
assentibile.
In tutti gli altri casi, l’illegittimità della clausola può condurre al massimo
alla eliminazione della stessa, ma non dell’intero provvedimento, rispetto al
quale la clausola non costituiva elemento essenziale.
Nel caso di specie, l’intervento era, invece, autorizzabile, considerato che
anche gli ulteriori elementi posti a fondamento del provvedimento di autotutela
non sono corretti.
Con riferimento al contrasto con l’art. 71 delle N.T.A. comunali, si rileva che
una stazione radio base costituisce un impianto di comunicazione elettronica,
che non può essere assimilato ai fini della localizzazione sul territorio alla
generalità degli impianti tecnologici, consentiti nel caso del Comune di Rovigo
solo nella zona F.
Come già affermato dalla Sezione, in assenza di specifiche previsioni previste
per gli impianti di comunicazione elettronica, quali le stazioni radio base per
la telefonia mobile, la collocazione di tali impianti deve ritenersi compatibile
con tutte le destinazioni urbanistiche (Cons. Stato, , Sez. VI, 10 febbraio 2003
n. 673).
La non applicabilità delle previsioni urbanistiche, previste per la generalità
degli impianti tecnologici, rende non applicabile anche la disposizione sulle
distanze, richiamata dalla Provincia, ma relativa appunto alle zone per
attrezzature tecnologiche.
Inoltre, nell’impugnato provvedimento non vi è alcuna adeguata giustificazione
dell’esercizio dei poteri di autotutela a distanza di quasi una anno e mezzo dal
rilascio della concessione.
Infatti, oltre a non essere stato preso in considerazione l’affidamento della
parte privata e il tempo trascorso, le ragioni di pubblico interesse sono state
invocate con riferimento alla tutela del diritto alla salute, mentre i motivi di
asserita illegittimità (infondati, come appena accertato) riguardavano profili
urbanistico edilizi, e non aspetti di protezione dai campi elettromagnetici,
rispetto ai quali l’amministrazione provinciale non ha accertato alcun
superamento dei limiti vigenti.
Il provvedimento appare essere stato adottato dalla Provincia per dare una
risposta alle preoccupazioni espresse da alcune associazioni ambientaliste;
tuttavia, tale risposta non è stata corretta, essendo state richiamate (in modo
erroneo) presunte illegittimità sotto il profilo edilizio urbanistico per
giustificare un provvedimento, dichiaratamente adottato a tutela della salute.
A fronte di timori emersi nei cittadini o in associazioni rappresentative di
questi, il compito dell’amministrazione è quello di adottare responsabilmente
provvedimenti legittimi, rassicurando i cittadini qualora, come nel caso di
specie, l’installazione di una stazione radio base, oltre a non contrastare con
le previsione urbanistiche, non determina alcun superamento dei limiti di
esposizione ai campi elettromagnetici, che sono stati fissati nel nostro
ordinamento, proprio sulla base del principio di precauzione, invocato
dall’amministrazione provinciale.
5. In conclusione, l’appello deve essere accolto con conseguente annullamento
dell'atto impugnato, in riforma della sentenza di primo grado.
Alla soccombenza dell’amministrazione provinciale seguono le spese di giudizio
nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il
ricorso in appello indicato in epigrafe e per l'effetto, in riforma della
sentenza impugnata, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la Provincia di Rovigo alla rifusione, in favore dell’appellante delle
spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 8.400,00, oltre Iva
e C.P.;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 6-6-2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
- Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Mario Egidio Schinaia Presidente
Luigi Maruotti Consigliere
Carmine Volpe Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere Est.
Presidente
f.to Mario Egidio Schinaia
Consigliere
Segretario
f.to Roberto Chieppa
f.to Glauco Simonini
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..................04/09/2006...................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
per Il Direttore della Sezione
f.to Giovanni Ceci
1) Inquinamento elettromagnetico - Impianti di comunicazione elettronica - Assenza di specifiche previsioni urbanistiche - Compatibilità degli impianti con qualsiasi destinazione. In assenza di specifiche previsioni urbanistiche previste per gli impianti di comunicazione elettronica, quali le stazioni radio base per la telefonia mobile, la collocazione di tali impianti deve ritenersi compatibile con tutte le destinazioni urbanistiche. Pres. Schinaia, Est. Chieppa - O. s.p.a. (avv.ti Manzi e Sica) c. Provincia di Rovigo (avv.ti Bernecoli e Paparella) e altri (n.c.) - (Riforma T.A.R. Veneto n. 1588/2001) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 4 settembre 2006 (c.c. 6 giugno 2006), sentenza n. 5096
2) Inquinamento elettromagnetico - Stazioni radio base - Rispetto dei limiti di esposizione di cui alla normativa statale - Timori dei cittadini - Non legittimano l’adozione di provvedimenti in autotutela. A fronte di timori emersi nei cittadini o in associazioni rappresentative di questi, il compito dell’amministrazione è quello di adottare responsabilmente provvedimenti legittimi, rassicurando i cittadini qualora, come nel caso di specie, l’installazione di una stazione radio base, oltre a non contrastare con le previsione urbanistiche, non determina alcun superamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, che sono stati fissati nel nostro ordinamento sulla base del principio di precauzione. Pres. Schinaia, Est. Chieppa - O. s.p.a. (avv.ti Manzi e Sica) c. Provincia di Rovigo (avv.ti Bernecoli e Paparella) e altri (n.c.) - (Riforma T.A.R. Veneto n. 1588/2001) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 4 settembre 2006 (c.c. 6 giugno 2006), sentenza n. 5096
3) Urbanistica - Concessione edilizia - Apposizione della clausola di precarietà - Conseguenze - Annullamento della concessione - Condizioni. L’apposizione di una clausola di precarietà in sede di rilascio di una concessione edilizia (clausola peraltro mai richiesta dalla ricorrente) è idonea a costituire motivo di annullamento di una concessione edilizia, solo nel caso in cui sia dimostrato che in assenza di tale clausola l’intervento non era assentibile. In tutti gli altri casi, l’illegittimità della clausola può condurre al massimo alla eliminazione della stessa, ma non dell’intero provvedimento, rispetto al quale la clausola non costituiva elemento essenziale. Pres. Schinaia, Est. Chieppa - O. s.p.a. (avv.ti Manzi e Sica) c. Provincia di Rovigo (avv.ti Bernecoli e Paparella) e altri (n.c.) - (Riforma T.A.R. Veneto n. 1588/2001) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 4 settembre 2006 (c.c. 6 giugno 2006), sentenza n. 5096
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