Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 5241/06
Reg.Dec.
N. 5849 Reg.Ric.
ANNO 2001
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da Torno K s.p.a. in liquidazione, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv.to
Riccardo Delli Santi, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Roma,
via di Monserrato, n. 25;
contro
Ministero dei trasporti e della navigazione, in persona del Ministro pro tempore,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III ter,
n. 8233/2000;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 5-5-2006 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Uditi l'Avv. Di Paolo per delega dell’Avv. Delli Santi e l'Avv. dello Stato
Russo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O E D I R I T T O
1. La società ricorrente, proprietaria di un’area limitrofa all’aeroporto di
Linate, lamentava di non poter realizzare un proprio progetto a causa del
vincolo di inedificabilità derivante dall’esistenza di una fascia di rispetto di
300 metri dal perimetro dell’aeroporto e deduceva che la necessaria attuazione
della Convenzione di Chicago avrebbe determinato il computo del limite di
inedificabilità non dal perimetro, ma dalle piste dell’aeroporto.
Aveva così chiesto al Ministero di emanare il decreto ministeriale, attuativo
dell’Allegato 14 della Convenzione, ma la richiesta non era stata accolta con il
provvedimento impugnato in primo grado.
Con l’impugnata sentenza il Tar ha respinto il ricorso proposto dalla Torno K
s.p.a. avverso il provvedimento della Direzione dell’Aviazione Civile del
Ministero dei trasporti e della navigazione del 17-12-1995, avente ad oggetto la
reiezione della menzionata istanza di adozione di disposizioni tecniche in
materia di sicurezza del volo e degli aerodromi attuative dell’Allegato 14 della
Convenzione di Chicago.
La Torno K s.p.a. ha impugnato tale decisione e, dopo la costituzione del
Ministero, che ha chiesto la reiezione del ricorso, all’odierna udienza la causa
è stata trattenuta in decisione.
2. Il diniego dell’istanza della società ricorrente si fonda sulle seguenti
motivazioni:
a) il decreto, di cui veniva chiesta l’adozione, ha natura normativa, e non
amministrativa;
b) il decreto avrebbe, comunque, potuto riguardare solo disposizioni tecniche,
mentre le modifiche richieste dalla ricorrente richiedevano un intervento
legislativo;
c) il decreto relativo all’aeroporto di Catania si fondava su presupposti del
tutto diversi da quelli dell’aeroporto di Linate e non poteva essere preso come
riferimento.
Il giudice di primo grado ha ritenuto il d.m. previsto dal d.P.R. n. 461/1985
avesse natura normativa e che, comunque, non sussisteva un obbligo per il
Ministero di recepire l’Allegato 14 della Convenzione di Chicago, aggiungendo
che la situazione dell’aeroporto di Catania era diversa.
Innanzitutto, va rilevato che permane l’interesse della ricorrente al ricorso in
appello, nonostante le invocate modifiche siano ormai intervenute, come da
questa riconosciuto, a seguito dell’entrata in vigore del d.m. 23-5-2002 e del
D. Lgs. n. 96/2005, in quanto l’eventuale accertamento dell’illegittimità
dell’impugnato provvedimento di diniego potrebbe costituire il presupposto su
cui fondare eventuali pretese risarcitorie.
3. Il ricorso in appello è privo di fondamento.
Il quadro normativo, in cui si inseriva la richiesta della società ricorrente,
era costituito dall’art. 687 cod. nav., come modificato dalla legge n. 213/1983,
che prevedeva che “al recepimento dei principi generali contenuti negli annessi
alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a
Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con D.Lgs. 6 marzo 1948,
n. 616, ratificato con la L. 17 aprile 1956, n. 561 si provvede con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato”, con l'osservanza dei alcuni criteri direttivi, tra cui quello della
possibilità di prevedere periodi transitori di adeguamento tecnico ed
organizzativo; tra le materie oggetto di tale intervento vi era anche quella
della “sicurezza del volo e degli aerodromi”.
Con d.P.R. 4 luglio 1985, n. 461 vennero recepiti nell'ordinamento interno i
principi generali contenuti negli allegati alla convenzione di Chicago, in
attuazione del citato art. 687 del codice della navigazione e venne, in
particolare, previsto che il Ministro dei trasporti potesse emanare, con propri
decreti, le disposizioni tecniche concernenti le materie oggetto degli allegati
alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a
Chicago il 7 dicembre 1944, alla luce di criteri direttivi fissati nello stesso
d.P.R..
Con riguardo alla sicurezza degli aeroporti, l’art. 16 del citato d.P.R. ha
previsto che “il Ministro dei trasporti, nel disporre, con proprio decreto, la
normativa tecnica relativa agli aerodromi, al fine sia di garantire la massima
sicurezza nelle fasi di approdo e di involo e nelle manovre a terra degli
aeromobili, sia di rendere, per quanto possibile, a parità di categoria,
omogenee le caratteristiche fisiche, gli impianti, le installazioni, i
dispositivi e i servizi aeroportuali in campo oltreché nazionale anche
internazionale, terrà conto di quanto previsto nell'allegato 14 «aerodromi» alla
convenzione relativa all'aviazione civile internazionale”.
Da tale quadro normativo emerge che non vi era un obbligo di recepire
immediatamente le previsioni del citato Allegato 14 e che non vi erano tempi
predeterminati e perentori per il recepimento (anzi con il citato d.P.R. erano
stati recepiti soli i “principi generali” della Convenzione ed era stato
previsto un obbligo per il Ministro solo di “tenere conto” del citato Allegato
14).
Da ciò deriva che i tempi e i modi del recepimento delle disposizioni tecniche
dell’Allegato 14 costituivano oggetto di una scelta, non sindacabile da parte
dei privati interessati.
Tale considerazione prescinde dall’accertamento dell’esatta natura degli atti di
recepimento, in quanto, anche volendo ammettere la natura amministrativa di tali
atti, il legislatore aveva comunque lasciato ampia discrezionalità al Ministero
nell’adottare i decreti e nel prevedere periodi transitori.
4. Ciò, premesso, deve tuttavia rilevarsi che, come riconosciuto dalla stessa
ricorrente, la propria pretesa trovava all’epoca dell’istanza un ostacolo,
costituito da una diversa previsione normativa, contenuta nell’art. 715 bis del
codice della navigazione.
Ciò dimostra come tale previsione non potesse essere modificata con un
intervento di tipo amministrativo, ma richiedesse un intervento normativo, i cui
tempi e modi non possono essere sindacati.
Dimostrazione di tale tesi è costituita dal fatto che solo con il D. Lgs. n.
96/2005 la precedente disciplina è stata definitivamente superata, tenuto anche
conto che con il d.m. 23-5-2002 l’anticipazione era stata solo parziale, anche
senza considerare la natura normativa di tale decreto.
5. Deve poi aggiungersi che la precedente disciplina conteneva, sotto il profilo
delle fasce di rispetto dagli aeroporti, misure di maggiore garanzia per la
sicurezza e non poteva, quindi, considerarsi in contrasto con il citato Allegato
14 della Convenzione di Chicago, mentre diverso sarebbe stato il caso di una
disciplina meno garantista per la sicurezza, in quanto contenente, ad esempio,
distanze minime inferiori a quelle previste dalla Convenzione.
Anche sotto tale profilo, quindi, non sussisteva un obbligo per il Ministero di
dare immediata attuazione alle norme tecniche della Convenzione.
6. Va, infine, rilevato che le suesposte considerazioni conducono a ritenere
irrilevante la situazione dell’aeroporto di Catania, in cui vi era stata solo la
sospensione di un provvedimento oggetto di contenzioso e in cui, comunque, la
questione riguardava le zone laterali alla pista dell’aeroporto, e non le zone
poste lungo le direzioni di atterraggio, come nel caso di Linate.
7. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di
giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il
ricorso in appello indicato in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 5-5-2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
- Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Mario Egidio Schinaia Presidente
Sabino Luce Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Rosanna De Nictolis Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere Est.
Presidente
f.to Mario Egidio Schinaia
Consigliere
Segretario
f.to Roberto Chieppa
f.to Anna Maria Ricci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..................11/09/2006...................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva
1) Urbanistica e edilizia - Aeroporti - Fascia di rispetto di 300 metri - Vincolo di inedificabilità - Calcolo della distanza dall’aeroporto - Misure di maggiore garanzia per la sicurezza - Legittimità - Mancata attuazione della Convenzione di Chicago. E' legittimo il vincolo di inedificabilità derivante dall’esistenza di una fascia di rispetto di 300 metri dal perimetro dell’aeroporto a prescindere dalla mancata attuazione della Convenzione di Chicago che avrebbe determinato il computo del limite di inedificabilità non dal perimetro, ma dalle piste dell’aeroporto. Deve aggiungersi che la precedente disciplina conteneva, sotto il profilo delle fasce di rispetto dagli aeroporti, misure di maggiore garanzia per la sicurezza e non poteva, quindi, considerarsi in contrasto con il citato Allegato 14 della Convenzione di Chicago, mentre diverso sarebbe stato il caso di una disciplina meno garantista per la sicurezza, in quanto contenente, ad esempio, distanze minime inferiori a quelle previste dalla Convenzione. Anche sotto tale profilo, quindi, non sussisteva un obbligo per il Ministero di dare immediata attuazione alle norme tecniche della Convenzione. Pres. Schinaia - Est. Chieppa - Torno K s.p.a. (avv. Delli Santi) c. Ministero dei trasporti e della navigazione (Avvocatura Generale dello Stato), (conferma TAR del Lazio, Sezione III ter, n. 8233/2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 11/09/2006 (C.C. 5/5/2006), Sentenza n. 5241
2) Pubblica Amministrazione - Procedure e varie - Modifiche al provvedimento di diniego in senso favorevole - Interesse del ricorrente al ricorso in appello - Sussiste. A seguito dell’entrata in vigore del d.m. 23/5/2002 e del D. Lgs. n. 96/2005, permane l’interesse del ricorrente al ricorso in appello, nonostante le invocate modifiche siano intervenute e da questo riconosciute, in quanto l’eventuale accertamento dell’illegittimità dell’impugnato provvedimento di diniego potrebbe costituire il presupposto su cui fondare eventuali pretese risarcitorie. Pres. Schinaia - Est. Chieppa - Torno K s.p.a. (avv. Delli Santi) c. Ministero dei trasporti e della navigazione (Avvocatura Generale dello Stato), (conferma TAR del Lazio, Sezione III ter, n. 8233/2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 11/09/2006 (C.C. 5/5/2006), Sentenza n. 5241
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