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 Massime della sentenza

 

 

CONSIGLIO DI STATO Sez.V, 18/09/2006 (C.c. 21/04/2006), Sentenza n. 5442

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.5442/06 Reg.Sent.
N.9278 Reg.Ric.

Anno 2005

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso n. 9278 del 2005, proposto dalla IDRESIA s.r.l. in proprio e quale mandataria in a.t.i. con Cantieri Stradali s.r.l., Impresa Cimorelli Antonio, ing. Riccardo Adiamoli, dott. Luigi Giannangelo, ing. Roberto Di Ascenzo, rappresentati e difesi dagli avv. ti Gabriele Di Paolo e Dover Scalera, elettivamente domiciliate presso il primo in Roma, via Grotta Perfetta 330
contro
la Provincia di Teramo, rappresentata e difesa dall’ avv. Vincenzo Cerulli Irelli, elettivamente domiciliata presso il medesimo in Roma, via Dora 1
e
Società Savini Costruzioni s.r.l. con sede in Crognoletto (TE), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale designata capogruppo della costituenda A.T.I. con le imprese designate mandanti Di Sabatino Michele & C., Edilvomano Costruzioni di Fedele Partiti & C. S.n.c., CO.STRA.M: s.r.l. e Bassino s.r.l. e con i progettisti Società Protecno s.r.l., Società E. & G. S.r.l., dott. Leo Adamoli, e Agronomo Lucio Sicchetti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Manzi e Domenico Galli, elettivamente domicliata in Roma presso il secondo in Roma via del Consolato 6
- della Società Di Sabatino Giuseppe s.n.c. di Di Sabatino Michele & C. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Teramo, Fraz. Villa Vomano, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Galli ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’avvocato Anna Rossi, Via San Francesco di Paola, n. 19;
- della Società Edil Vomano Costruzioni di Fedele Partiti & C., con sede in Montorio al Vomano (TE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Galli ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’avvocato Anna Rossi, Via San Francesco di Paola, n. 19;
- della Società CO.STRA.M. s.r.l. con sede in Sant’Omero (TE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Galli ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’avvocato Anna Rossi, Via San Francesco di Paola, n. 19;
- della Società Bassino s.r.l. con sede in Montorio al Vomano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Galli ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’avvocato Anna Rossi, Via San Francesco di Paola, n. 19;
- della Società Protecno s.r.l., con sede a Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Galli ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’avvocato Anna Rossi, Via San Francesco di Paola, n. 19;
- della Società E & G. s.r.l. con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Galli ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’avvocato Anna Rossi, Via San Francesco di Paola, n. 19;
- del dott. Leo Adamoli, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Galli ed elettivamente domiciliato presso lo studio regale dell’avvocato Anna Rossi, Via San Francesco di Paola, n. 19;
- del dott. Lucio Sichetti, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Galli ed elettivamente domiciliato presso lo studio regale dell’avvocato Anna Rossi, Via San Francesco di Paola, n. 19
non costituiti in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, L’Aquila, 22 settembre 2005 n. 797, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati Provincia di Teramo e Savini Costruzioni s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 21 aprile 2006 il consigliere Marzio Branca, e uditi gli avvocati, Di Paolo, A. Manzi e Licosi per delega di Cerulli Irelli;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO


Con la sentenza in epigrafe è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dall’Impresa IDRESIA s.r.l., per l’annullamento della aggiudicazione, e di tutti i provvedimenti connessi, alla Savini s.r.l. ed alle imprese con la stessa associate, dell’appalto-concorso dei lavori di salvaguardia idraulico-ambientale del fiume Vomano, indetto dalla Provincia di Teramo.


Il Tar ha ritenuto che i lavori appaltati, “pur non concernendo per la loro funzione tipica la materia delle acque pubbliche, risultano avere inequivocabilmente ad oggetto opere che influiscono sul regime delle acque pubbliche”, e che, pertanto, il ricorso riguardasse materia affidata alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, a norma dell’art. 143 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.


L’Impresa IDRESIA ha proposto appello sostenendo l’erroneità della sentenza e chiedendone l’annullamento con rinvio degli atti al giudice di primo grado.


Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Teramo e l’impresa Savini per resistere al gravame.


Alla pubblica udienza del 21 aprile 2006 la causa veniva trattenuta in decisione.


DIRITTO


L’appello è fondato.


La giurisprudenza prevalente ha evidenziato che l'art. 143 lettera a) del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, secondo cui appartengono alla cognizione del tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche, va interpretato nel senso che la giurisdizione del detto tribunale, quale giudice amministrativo speciale, sussiste limitatamente alle controversie che concernono l'utilizzazione diretta e immediata di dette acque, con la conseguenza che le controversie relative agli atti del procedimento formativo della volontà dell'ente pubblico per la scelta dei soggetti esecutori di lavori per la realizzazione di opere concernenti le acque stesse, vanno devolute alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, concernendo solo in via mediata ed indiretta il regime delle acque pubbliche (Cassazione civile, sez. un., 24 aprile 1992, n. 4965; 13 gennaio 2003 n. 337; Cons. Stato, VI, n. 242/1994; Sez. IV 11 dicembre 2001, n. 6200; 30 maggio 2002 n. 3014).


La sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle procedure di scelta del contraente per l’appalto di lavori che incidono sul regime delle acque è peraltro confermata dalla generale previsione con cui il legislatore ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale (art. 6 della legge n. 205/2000) (Cons. St., Sez. VI, 16 febbraio 2005 n. 514).


Alla tregua del suddetto orientamento, dal quale la Sezione non ha motivo discostarsi, la controversia in esame, come emerge anche dalle censure di merito dedotte dalla ricorrente, si riferisce ad aspetti tipici delle procedure di scelta del contraente nell’esecuzione delle opere pubbliche, escludendo ogni problematica che possa riguardare l’utilizzazione delle acque.


In conclusione l’appello deve essere accolto affermando la giurisdizione del giudice amministrativo, con le conseguenze di rito.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe, e per l’effetto, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, annulla la sentenza di primo grado rinvia la causa al giudice di primo grado.


ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 aprile 2006 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Iannotta Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Giuseppe Farina Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Marzio Branca Consigliere est.


L'ESTENSORE                                IL PRESIDENTE
F.to Marzio Branca                           F.to Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO
F.to Cinzia Giglio

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
18 settembre 2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Per il Dirigente
f.to Livia Patroni Griffi
 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Acqua - Riparto di giurisdizione fra T.R.A.P. e G.A. - Controversie relative all'aggiudicazione di un appalto-concorso dei lavori di salvaguardia idraulico-ambientale di un fiume - Art. 143 lett. a) r.d. n. 1775/1933 - Art. 6 L. n. 205/2000. Appartengono alla cognizione del tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche, (art. 143 lettera a) del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775). La norma va interpretata nel senso che la giurisdizione del detto tribunale, quale giudice amministrativo speciale, sussiste limitatamente alle controversie che concernono l'utilizzazione diretta e immediata di dette acque, con la conseguenza che le controversie relative agli atti del procedimento formativo della volontà dell'ente pubblico per la scelta dei soggetti esecutori di lavori per la realizzazione di opere concernenti le acque stesse, vanno devolute alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, concernendo solo in via mediata ed indiretta il regime delle acque pubbliche (Cassazione civile, sez. un., 24 aprile 1992, n. 4965; 13 gennaio 2003 n. 337; Cons. Stato, VI, n. 242/1994; Sez. IV 11 dicembre 2001, n. 6200; 30 maggio 2002 n. 3014). Pres. Iannotta - Est. Branca - Idresia s.r.l. (avv.ti Di Paolo e Scalera) c. Provincia di Teramo ed altri (avv. Cerulli Irelli), (annulla T.A.R. per l’Abruzzo, L’Aquila, 22 settembre 2005 n. 797). CONSIGLIO DI STATO Sez.V, 18/09/2006 (C.c. 21/04/2006), Sentenza n. 5442

2) Appalti - Acqua - Lavori che incidono sul regime delle acque - Scelta del contraente per l’appalto di lavori - Giurisdizione - Art. 6 L. n. 205/2000. La sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle procedure di scelta del contraente per l’appalto di lavori che incidono sul regime delle acque è confermata dalla generale previsione con cui il legislatore ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale (art. 6 della legge n. 205/2000) (Cons. St., Sez. VI, 16 febbraio 2005 n. 514). Pres. Iannotta - Est. Branca - Idresia s.r.l. (avv.ti Di Paolo e Scalera) c. Provincia di Teramo ed altri (avv. Cerulli Irelli), (annulla T.A.R. per l’Abruzzo, L’Aquila, 22 settembre 2005 n. 797). CONSIGLIO DI STATO Sez.V, 18/09/2006 (C.c. 21/04/2006), Sentenza n. 5442

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