Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.5565/2006
Reg.Dec.
N. 8168 Reg.Ric.
ANNO 2005
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8168/05, proposto da:
COMUNE DI CASTELLABATE, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall’avv. Roberto Giuffrida, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello
stesso in Roma, via Cicerone, n. 49;
contro
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO, in persona del legale
rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n.
12;
e nei confronti di
CNS SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L., CICLAT S.C.A.R.L., AMBIENTE S.R.L. E C.P.S. A
R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituiti
in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione
staccata di Salerno, 21 luglio 2005, n. 1314;
visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ente appellato;
vista la memoria prodotta dall’ente appellato;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all’udienza pubblica del 6 giugno 2006 il consigliere Carmine Volpe, e
uditi l’avv. R. Giuffrida per l’appellante e l’avv. dello Stato Tortora per
l’ente appellato;
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Il primo giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Comune di
Castellabate per:
a) l’accertamento dell’inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione
stipulata tra il Comune medesimo e l’Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di
Diano per regolare l’acquisizione della Villa Matarazzo, in S. Maria di
Castellabate, e la realizzazione delle opere di ristrutturazione della stessa;
b) la condanna del detto ente parco ad adempiere l’obbligazione di cui all’art.
6 della convenzione;
c) la condanna del detto ente parco al risarcimento dei danni sofferti dal
Comune.
La convenzione, approvata con deliberazioni della giunta del Comune 1° luglio
1999, n. 389 e del consiglio direttivo del detto ente parco 30 marzo 1999, n.
37, prevedeva, all’art. 6, che “il Comune si impegna…ad assicurare
l’acquisizione della Villa Matarazzo in Santa Maria di Castellabate e il
successivo trasferimento in proprietà a favore del Parco….Il Parco con
successivo atto concederà al Comune la gestione delle aree, degli immobili e
delle pertinenze…”.
Il Comune lamentava che l’ente parco avesse violato l’art. 6, comma 2, della
convenzione, non avendogli affidato la gestione della villa Matarazzo. Chiedeva,
quindi, l’eliminazione della situazione di inadempimento e il conseguente
risarcimento del danno.
Il primo giudice ha affermato che, ai sensi dell’art. 15 della convenzione, si
doveva attivare la procedura per la nomina del collegio arbitrale previsto in
applicazione dell’art. 27, comma 2, della l. 8 giugno 1990, n. 142; trattandosi
di un accordo di programma e avendo la legge consentito l’arbitrato.
La sentenza viene appellata dal Comune di Castellabate per i seguenti motivi:
1) violazione: dell’art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241, in combinato
disposto con l’art. 11, comma 5, della medesima legge; dell’art. 6, comma 2,
della l. 21 luglio 2000, n. 205; dell’art. 27 della l. n. 142/1990.
Il Comune sostiene:
a) che la clausola arbitrale di cui all’art. 15 della convenzione sarebbe
invalida, vertendosi in presenza di diritti soggettivi e di controversia
devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ma precedente
all’entrata in vigore dell’art. 6, comma 2, della l. n. 205/2000, il quale ha
consentito che le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla
giurisdizione del giudice amministrativo possano essere risolte mediante
arbitrato rituale di diritto;
b) che non vi sarebbero i presupposti per l’individuazione di un accordo di
programma così come previsto dall’art. 27 della l. n. 142/1990, in quanto:
- le parti hanno inteso sottoscrivere una convenzione;
- non si è seguito il procedimento prescritto dal citato art. 27, con riguardo
alla promozione, all’approvazione e alla pubblicazione dell’accordo;
- la clausola compromissoria non è stata specificamente approvata per iscritto
secondo quanto previsto dall’art. 1341, comma 2, del c.c.;
c) l’inadempimento dell’ente appellato.
L’Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano si è costituito in giudizio,
resistendo al ricorso in appello e, con successiva memoria, ha ulteriormente
illustrato le proprie difese.
Il ricorso in appello è infondato.
Ai sensi dell’art. 27, comma 1, della l. n. 142/1990, “Per la definizione e
l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che
richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata
di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti
pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della
regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla
competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi
di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su
richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento
delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni
altro connesso adempimento”.
Il comma 2 dispone, poi, che “L'accordo può prevedere altresì procedimenti di
arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti
partecipanti”.
La convenzione di cui trattasi, nelle sue premesse, si ispira all’accordo di
programma disciplinato dall’art. 27 della l. n. 142/1990. Essa, ad avviso della
sezione, costituisce anche nella sostanza un accordo di programma ai sensi del
citato art. 27, in quanto stipulata per la definizione e l’attuazione di opere e
di interventi che richiedono l’azione integrata e coordinata di due soggetti
pubblici, al fine di coordinare le azioni e di determinare i vari momenti e gli
adempimenti del procedimento. Essa, tra l’altro, consegue a quanto previsto
dall’art. 1, comma 5, della l. 6 dicembre 1991, n. 394, secondo cui “Nella
tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli
enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 27 della L. 8 giugno 1990, n.
142”.
Il fatto che le parti hanno parlato di convenzione, anziché di accordo, è
irrilevante, mentre il non avere seguito del tutto il procedimento prescritto
dal citato art. 27 comporta semmai illegittimità dell’atto di approvazione
dell’accordo ma non certo l’impossibilità di configurare un accordo di
programma.
Infine, l’inefficacia della clausola compromissoria per mancanza della specifica
approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del c.c., anche se
si ammettesse la natura contrattuale dell’accordo di programma - il che non è
scontato - dovendosi fare valere innanzi al collegio arbitrale, non sarebbe
idonea a superare la declaratoria di inammissibilità da parte del primo giudice.
Alla circostanza per la quale la convenzione di cui trattasi si fonda sull’art.
27 della l. n. 142/1990, che consente, al comma 2, di prevedere procedimenti di
arbitrato, consegue l’inapplicabilità, alla fattispecie per cui è causa, degli
artt. 11, comma 5, e 15, comma 2, della l. n. 241/1990 e l’operatività della
prevista clausola arbitrale.
Il ricorso in appello, pertanto, deve essere respinto. Le spese del presente
grado di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.
Per questi motivi
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge il
ricorso in appello.
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 6 giugno 2006 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei
signori:
Mario Egidio Schinaia presidente
Luigi Maruotti consigliere
Carmine Volpe consigliere, estensore
Giuseppe Romeo consigliere
Lanfranco Balucani consigliere
Presidente
MARIO EGIDIO SCHINAIA
Consigliere
Segretario
CARMINE VOLPE
GLAUCO SIMONINI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....21/09/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
1) Aree protette - Tutela e gestione delle aree naturali protette - Azione integrata e coordinata di due soggetti pubblici - “Convenzione” anziché “accordo” di programma - Qualificazione giuridica - Accertamento dell’inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione - Clausola compromissoria - Mancanza della specifica approvazione per iscritto - Inefficacia. In materia di tutela e gestione delle aree naturali protette rientra nella disciplina ex art. 27 della l. n. 142/1990 anche una convenzione che nelle sue premesse si ispira all’accordo di programma. Essa, costituisce anche nella sostanza un accordo di programma ai sensi dell’art. 27, se stipulata per la definizione e l’attuazione di opere e di interventi che richiedono l’azione integrata e coordinata di due soggetti pubblici, al fine di coordinare le azioni e di determinare i vari momenti e gli adempimenti del procedimento. Ancor più se, tra l’altro, consegue a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, della l. 6 dicembre 1991, n. 394, secondo cui “Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142”. Il fatto che si parli di convenzione, anziché di accordo, è irrilevante, mentre il non avere seguito del tutto il procedimento prescritto dal citato art. 27 comporta semmai illegittimità dell’atto di approvazione dell’accordo ma non certo l’impossibilità di configurare un accordo di programma. Infine, l’inefficacia della clausola compromissoria per mancanza della specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del c.c., anche se si ammettesse la natura contrattuale dell’accordo di programma - dovendosi fare valere innanzi al collegio arbitrale, non sarebbe idonea a superare la declaratoria di inammissibilità da parte del primo giudice. Alla circostanza per la quale la convenzione di cui trattasi si fonda sull’art. 27 della l. n. 142/1990, che consente, al comma 2, di prevedere procedimenti di arbitrato, consegue l’inapplicabilità, alla fattispecie per cui è causa, degli artt. 11, comma 5, e 15, comma 2, della l. n. 241/1990 e l’operatività della prevista clausola arbitrale. Pres. Schinaia - Est. Volpe - COMUNE DI CASTELLABATE (avv. Giuffrida) c. ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO (Avvocatura generale dello Stato) (conferma TAR Campania, sezione staccata di Salerno, 21 luglio 2005, n. 1314). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 21/09/2006 (C.C. 6/06/2006), Sentenza n. 5565
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