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 Massime della sentenza

 

 

CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 21/09/2006 (C.C. 6/06/2006), Sentenza n. 5565

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.5565/2006
Reg.Dec.
N. 8168 Reg.Ric.
ANNO 2005

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello n. 8168/05, proposto da:
COMUNE DI CASTELLABATE, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Giuffrida, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma, via Cicerone, n. 49;
contro
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
e nei confronti di
CNS SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L., CICLAT S.C.A.R.L., AMBIENTE S.R.L. E C.P.S. A R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, 21 luglio 2005, n. 1314;
visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ente appellato;
vista la memoria prodotta dall’ente appellato;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all’udienza pubblica del 6 giugno 2006 il consigliere Carmine Volpe, e uditi l’avv. R. Giuffrida per l’appellante e l’avv. dello Stato Tortora per l’ente appellato;
ritenuto e considerato quanto segue.


FATTO E DIRITTO


Il primo giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Comune di Castellabate per:
a) l’accertamento dell’inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stipulata tra il Comune medesimo e l’Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano per regolare l’acquisizione della Villa Matarazzo, in S. Maria di Castellabate, e la realizzazione delle opere di ristrutturazione della stessa;
b) la condanna del detto ente parco ad adempiere l’obbligazione di cui all’art. 6 della convenzione;
c) la condanna del detto ente parco al risarcimento dei danni sofferti dal Comune.


La convenzione, approvata con deliberazioni della giunta del Comune 1° luglio 1999, n. 389 e del consiglio direttivo del detto ente parco 30 marzo 1999, n. 37, prevedeva, all’art. 6, che “il Comune si impegna…ad assicurare l’acquisizione della Villa Matarazzo in Santa Maria di Castellabate e il successivo trasferimento in proprietà a favore del Parco….Il Parco con successivo atto concederà al Comune la gestione delle aree, degli immobili e delle pertinenze…”.


Il Comune lamentava che l’ente parco avesse violato l’art. 6, comma 2, della convenzione, non avendogli affidato la gestione della villa Matarazzo. Chiedeva, quindi, l’eliminazione della situazione di inadempimento e il conseguente risarcimento del danno.


Il primo giudice ha affermato che, ai sensi dell’art. 15 della convenzione, si doveva attivare la procedura per la nomina del collegio arbitrale previsto in applicazione dell’art. 27, comma 2, della l. 8 giugno 1990, n. 142; trattandosi di un accordo di programma e avendo la legge consentito l’arbitrato.


La sentenza viene appellata dal Comune di Castellabate per i seguenti motivi:
1) violazione: dell’art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241, in combinato disposto con l’art. 11, comma 5, della medesima legge; dell’art. 6, comma 2, della l. 21 luglio 2000, n. 205; dell’art. 27 della l. n. 142/1990.


Il Comune sostiene:
a) che la clausola arbitrale di cui all’art. 15 della convenzione sarebbe invalida, vertendosi in presenza di diritti soggettivi e di controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ma precedente all’entrata in vigore dell’art. 6, comma 2, della l. n. 205/2000, il quale ha consentito che le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possano essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto;
b) che non vi sarebbero i presupposti per l’individuazione di un accordo di programma così come previsto dall’art. 27 della l. n. 142/1990, in quanto:
- le parti hanno inteso sottoscrivere una convenzione;
- non si è seguito il procedimento prescritto dal citato art. 27, con riguardo alla promozione, all’approvazione e alla pubblicazione dell’accordo;
- la clausola compromissoria non è stata specificamente approvata per iscritto secondo quanto previsto dall’art. 1341, comma 2, del c.c.;
c) l’inadempimento dell’ente appellato.


L’Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso in appello e, con successiva memoria, ha ulteriormente illustrato le proprie difese.


Il ricorso in appello è infondato.


Ai sensi dell’art. 27, comma 1, della l. n. 142/1990, “Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento”.


Il comma 2 dispone, poi, che “L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti”.


La convenzione di cui trattasi, nelle sue premesse, si ispira all’accordo di programma disciplinato dall’art. 27 della l. n. 142/1990. Essa, ad avviso della sezione, costituisce anche nella sostanza un accordo di programma ai sensi del citato art. 27, in quanto stipulata per la definizione e l’attuazione di opere e di interventi che richiedono l’azione integrata e coordinata di due soggetti pubblici, al fine di coordinare le azioni e di determinare i vari momenti e gli adempimenti del procedimento. Essa, tra l’altro, consegue a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, della l. 6 dicembre 1991, n. 394, secondo cui “Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142”.


Il fatto che le parti hanno parlato di convenzione, anziché di accordo, è irrilevante, mentre il non avere seguito del tutto il procedimento prescritto dal citato art. 27 comporta semmai illegittimità dell’atto di approvazione dell’accordo ma non certo l’impossibilità di configurare un accordo di programma.


Infine, l’inefficacia della clausola compromissoria per mancanza della specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del c.c., anche se si ammettesse la natura contrattuale dell’accordo di programma - il che non è scontato - dovendosi fare valere innanzi al collegio arbitrale, non sarebbe idonea a superare la declaratoria di inammissibilità da parte del primo giudice.


Alla circostanza per la quale la convenzione di cui trattasi si fonda sull’art. 27 della l. n. 142/1990, che consente, al comma 2, di prevedere procedimenti di arbitrato, consegue l’inapplicabilità, alla fattispecie per cui è causa, degli artt. 11, comma 5, e 15, comma 2, della l. n. 241/1990 e l’operatività della prevista clausola arbitrale.


Il ricorso in appello, pertanto, deve essere respinto. Le spese del presente grado di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.


Per questi motivi


il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge il ricorso in appello.


Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.


Così deciso in Roma il 6 giugno 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:
Mario Egidio Schinaia presidente
Luigi Maruotti consigliere
Carmine Volpe consigliere, estensore
Giuseppe Romeo consigliere
Lanfranco Balucani consigliere


Presidente
MARIO EGIDIO SCHINAIA


Consigliere                                                  Segretario
CARMINE VOLPE                                       GLAUCO SIMONINI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....21/09/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
 

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Aree protette - Tutela e gestione delle aree naturali protette - Azione integrata e coordinata di due soggetti pubblici - “Convenzione” anziché “accordo” di programma - Qualificazione giuridica - Accertamento dell’inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione - Clausola compromissoria - Mancanza della specifica approvazione per iscritto - Inefficacia. In materia di tutela e gestione delle aree naturali protette rientra nella disciplina ex art. 27 della l. n. 142/1990 anche una convenzione che nelle sue premesse si ispira all’accordo di programma. Essa, costituisce anche nella sostanza un accordo di programma ai sensi dell’art. 27, se stipulata per la definizione e l’attuazione di opere e di interventi che richiedono l’azione integrata e coordinata di due soggetti pubblici, al fine di coordinare le azioni e di determinare i vari momenti e gli adempimenti del procedimento. Ancor più se, tra l’altro, consegue a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, della l. 6 dicembre 1991, n. 394, secondo cui “Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142”. Il fatto che si parli di convenzione, anziché di accordo, è irrilevante, mentre il non avere seguito del tutto il procedimento prescritto dal citato art. 27 comporta semmai illegittimità dell’atto di approvazione dell’accordo ma non certo l’impossibilità di configurare un accordo di programma. Infine, l’inefficacia della clausola compromissoria per mancanza della specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del c.c., anche se si ammettesse la natura contrattuale dell’accordo di programma - dovendosi fare valere innanzi al collegio arbitrale, non sarebbe idonea a superare la declaratoria di inammissibilità da parte del primo giudice. Alla circostanza per la quale la convenzione di cui trattasi si fonda sull’art. 27 della l. n. 142/1990, che consente, al comma 2, di prevedere procedimenti di arbitrato, consegue l’inapplicabilità, alla fattispecie per cui è causa, degli artt. 11, comma 5, e 15, comma 2, della l. n. 241/1990 e l’operatività della prevista clausola arbitrale. Pres. Schinaia - Est. Volpe - COMUNE DI CASTELLABATE (avv. Giuffrida) c. ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO (Avvocatura generale dello Stato) (conferma TAR Campania, sezione staccata di Salerno, 21 luglio 2005, n. 1314). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 21/09/2006 (C.C. 6/06/2006), Sentenza n. 5565

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