Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.5697/06
Reg.Dec.
N. 405 Reg.Ric.
ANNO 2000
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 405/2000, proposto da S.C.A.R.L. NUOVA
TERGESTE, rappresentata e difesa da:gli Avv.ti Federico Rosati e Stefano Coen
con domicilio eletto in Roma via Archimede n. 44, presso lo studio dell’ultimo;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DI TRIESTE, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n.
12;
PERTOT COOP S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Musenga e Gianni
Zgagliardich con domicilio eletto in Roma viale America n. 11, presso lo studio
del primo;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia-Giulia
sede di Trieste n. 1021/1999;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 20 giugno 2006 relatore il Consigliere Sabino Luce.
Uditi l’avv. dello Stato Tortora e l’avv. Coen;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con sentenza n. 1021/1999, del 24 settembre-12 ottobre 1999, il Tribunale
amministrativo regionale per il Friuli Venezia-Giulia respingeva il ricorso (n.179/99)
proposto dalla Nuova Tergeste soc. coop. a r.l. contro la Prefettura di Trieste
e nei confronti della Pertot soc. coop. a r.l. per l’annullamento del verbale
del 30 dicembre 1999 di aggiudicazione alla Per tot indicata dell’appalto dei
servizi di pulizia dei locali della Prefettura per il periodo dal 1 gennaio 1999
al 31 dicembre 2002. Contro l’indicata sentenza la Nuova Tergeste soc. coop. a
r.l. ha proposto appello al Consiglio di Stato chiedendo, con ricorso notificato
il 21 dicembre 1999, la riforma dell’impugnata decisione con l’annullamento
dell’atto impugnato in primo grado; ed il ricorso, nella resistenza
dell’amministrazione e della parte privata intimate, è stato chiamato per
l’udienza odierna al cui esito è stato trattenuto in decisione dal collegio.
DIRITTO
Con verbale del 30 dicembre 1998, la Prefettura di Trieste aggiudicava l’appalto
di servizi di pulizia dei locali della Polizia di Stato dal 1 gennaio 1999 al 31
dicembre 2002 alla Per tot soc. coop. a r.l. che aveva proposto un ribasso del
33,51% sul prezzo posto a base di gara. All’aggiudicazione dell’appalto
l’amministrazione perveniva dopo avere verificato la congruità delle offerte
presentate, oltre che della Per tot indicata, dalla Nuova Tergeste soc. coop, a
r.l. che aveva, a sua volta, proposto il più elevato ribasso (del 42,2%). La
stazione appaltante, nel selezionare l’impresa aggiudicataria, preferiva
l’offerta (della Per tot) il cui monte ore (pari a 3037) era ritenuto più
congruo per lo svolgimento del servizio rispetto a quello (2720) proposto,
invece, dalla Nuova Tergeste. Con l’impugnata sentenza, come già rilevato nelle
premesse di fatto, il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli
Venezia-Giulia, cui la Nuova Tergeste aveva fatto ricorso, ha ritenuto legittimo
l’operato dell’amministrazione appaltante stante la ritenuta (dalla stessa)
inadeguatezza del monte ore proposto dall’impresa ricorrente.
La decisone, impugnata dalla Nuova Tergeste, è errata e va riformata.
Ai sensi, infatti, del disposto di cui all’art. 23 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n.
157, gli appalti di servizi (quale è quello in esame) vanno aggiudicati con il
criterio del prezzo più basso, ovvero dell’offerta economicamente più
vantaggiosa: tenendo, cioè, conto, nel primo caso, della sola entità del prezzo
offerto e valutando, nel secondo caso, comparativamente la maggiore o minore
convenienza complessiva delle offerte presentate. Ai sensi, inoltre, dell’art.
25 dello stesso indicato decreto legislativo, la stazione appaltante è tenuta a
verificare l’attendibilità delle offerte che presentino carattere anormalmente
basso rispetto alla prestazione; e sono considerate tali le offerte che
presentino una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media
aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle
offerte in aumento.
Dal combinato disposto delle norme indicate si evince, pertanto, che il sub-
procedimento di verifica dell’anomalia non tende a selezionare l’offerta che è
più conveniente per la stazione appaltante: la ratio cui è preordinato
l’indicato meccanismo di controllo consiste, invece, nell’assicurare la piena
affidabilità della proposta contrattuale (Cons. St., Sez. VI, 10 febbraio 2000,
n. 707). Di modo che l’attivazione del sub-procedimento è successiva
all’individuazione delle offerte cui, in base al criterio di selezione che è
stato prescelto, dovrebbe aggiudicarsi l’appalto. La verifica, inoltre, non deve
riguardare tutte le offerte sospette, ma deve essere effettuata progressivamente
a partire da quella che presenta la maggiore percentuale di ribasso e deve
terminare quando si ritiene un’offerta non anomala, ovvero quando sono state
valutate tutte le offerte senza ritenerne alcuna anomala.
Alle indicate norme, così interpretate, non sembra si sia attenuta nel caso in
esame la Prefettura di Trieste. Dal verbale del 30 dicembre 1998 si evince,
infatti, che la stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione provvisoria
dell’appalto (alla Nuova Tergeste), ha chiesto chiarimenti sia all’impresa prima
graduata, sia alla seconda (Cooperativa Per tot), sia alla terza (Smeg) delle
migliori offerenti, in quanto tutte implicanti una percentuale di ribasso
superiore alla soglia di anomalia. Dopo avere, tuttavia, ricevuto i chiesti
chiarimenti, nel ritenuto presupposto che, ciononostante (punti sub a e b del
verbale indicato), nessuna delle offerte presentate appariva adeguata a
garantire la regolare fornitura del servizio, ha proceduto ugualmente ad
aggiudicare la gara a favore di quella il cui monte ore era più prossimo a
quello computato (dall’ufficio del territorio).
Così procedendo, tuttavia, la stazione appaltante ha snaturato il procedimento
di verifica dell’anomalia dell’offerta, finalizzandolo all’individuazione, tra
più offerte ritenute non congrue, di quella meno anomala, in base, peraltro, di
un criterio (monte ore) non previsto dagli atti di gara e violando, anche per
tale profilo, la par condicio tra i concorrenti.
L’appello va, quindi, accolto con la riforma dell’impugnata decisione e
l’annullamento degli atti impugnati in primo grado al Tribunale amministrativo
regionale, con compensazione tra le parti delle spese processuali ricorrendovi
giusti motivi per le alterne vicende della lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, accoglie l’appello
ed in riforma dell’impugnata decisione annulla gli atti impugnati dalla Nuova
Tergeste soc. coop. a r.l. al Tribunale amministrativo regionale. Spese
compensate.
Ordina che la decisione venga eseguita in via amministrativa.
Così deciso in Roma il 20 giugno 2006, in camera di consiglio dal Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, con l’intervento dei sigg:
Giorgio Giovannini Presidente
Sabino Luce Consigliere Est.
Carmine Volpe Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Lanfranco Balucani Consigliere
Presidente
f.to Giorgio Giovannini
Consigliere
Segretario
f.to Sabino Luce
f.to Giovanni Ceci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il.................28/09/2006....................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva
1) Appalti di servizi - Aggiudicazione - Criterio del prezzo più basso - Offerta economicamente più vantaggiosa - Stazione appaltante - Verificare l’attendibilità delle offerte - Necessità - Media aritmetica dei ribassi delle offerte - Calcolo - Offerte Anomale - Art. 23 D.Lgs. n. 157/1995. Ai sensi, del disposto di cui all’art. 23 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, gli appalti di servizi vanno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, ovvero dell’offerta economicamente più vantaggiosa: tenendo, cioè, conto, nel primo caso, della sola entità del prezzo offerto e valutando, nel secondo caso, comparativamente la maggiore o minore convenienza complessiva delle offerte presentate. Ai sensi, inoltre, dell’art. 25 dello stesso indicato decreto legislativo, la stazione appaltante è tenuta a verificare l’attendibilità delle offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione; e sono considerate tali le offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento. Dal combinato disposto delle norme indicate si evince, pertanto, che il sub- procedimento di verifica dell’anomalia non tende a selezionare l’offerta che è più conveniente per la stazione appaltante: la ratio cui è preordinato l’indicato meccanismo di controllo consiste, invece, nell’assicurare la piena affidabilità della proposta contrattuale (Cons. St., Sez. VI, 10 febbraio 2000, n. 707). Di modo che l’attivazione del sub-procedimento è successiva all’individuazione delle offerte cui, in base al criterio di selezione che è stato prescelto, dovrebbe aggiudicarsi l’appalto. La verifica, inoltre, non deve riguardare tutte le offerte sospette, ma deve essere effettuata progressivamente a partire da quella che presenta la maggiore percentuale di ribasso e deve terminare quando si ritiene un’offerta non anomala, ovvero quando sono state valutate tutte le offerte senza ritenerne alcuna anomala. Pres. Giovannini - Est. Luce - S.C.A.R.L. NUOVA TERGESTE (Avv.ti Rosati e Coen) c. MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DI TRIESTE (Avvocatura Generale dello Stato), (annulla TAR Friuli Venezia-Giulia sede di Trieste n. 1021/1999). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 28/09/2006 (CC. 20 giugno 2006), Sentenza n. 5697
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