Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.6072/06 Reg.Dec.
N. 4537 Reg.Ric.
ANNO 2001
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, presso
i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Guidone Cinzia, rappresentata e difesa dal prof. avv. Severino Nappi, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. ti Simona Massa e Arturo
Iaione, in Roma, via Cadlolo n. 116;
il Comune di di Anacapri, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall’avv. Umberto Federico ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di
Rienzo n. 28, presso l’avv. Roberto Zazza;
per l'annullamento
della sentenza 460 del 2000 del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania, sez. IV, resa inter partes.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Vista la memoria prodotta dalla parte appellata a sostegno della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 20 giugno 2006, relatore il Consigliere Giuseppe
Romeo, udito l’avvocato dello Stato Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con la sentenza impugnata, il TAR Napoli ha accolto il ricorso dell’istante
avverso il decreto ministeriale di annullamento del nulla osta ex art. 7 legge
n. 1497/1939, emesso dal Sindaco di Anacapri in data 19.10.1993.
In particolare, il primo giudice, dopo avere esaminato prioritariamente la
seconda e la terza censura, ha statuito che la “ritenuta (dal Ministero)
immodificabilità dei luoghi” nella specie non sussiste, in quanto la legge
invocata dalla Amministrazione è posteriore all’intervento in esame, e, quindi,
inapplicabile nella specie, “il quale resta regolato unicamente dalla legge
ordinaria di vincolo paesaggistico n. 1497/1939”, che non prevede l’inedificabilità
assoluta, ma solo che gli interventi, prima di essere realizzati, devono essere
assentiti. L’opera - secondo il TAR - è perciò condonabile ex art. 32 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, secondo il parere sorretto da “valutazioni
positive in ordine alla compatibilità del manufatto”. Tale articolo consente,
infatti, che siano condonati gli abusi eseguiti entro la data del 1 ottobre 1983
su immobili sottoposti a vincolo “relativo”. Parimenti legittima è stata
ritenuta l’autorizzazione comunale nella parte in cui è stato assentito “il
completamento funzionale del manufatto”, necessario per assicurare la
funzionalità delle strutture già realizzate (art. 35, comma ottavo, della legge
n. 47/1985; art. 31 , comma secondo, della stessa legge), in quanto tale
completamento non può essere considerato nuova costruzione.
2.- Questa conclusione viene contestata dalla Amministrazione, non costituitasi
nel giudizio di primo grado, con il richiamo della decisione della Adunanza
Plenaria n. 20 del 1999, la quale “ha sancito che la P.A. deve necessariamente
tenere conto, nel momento in cui provvede, della norma vigente e delle
qualificazioni giuridiche che essa impone; pertanto la disposizione di portata
generale di cui all’art. 32, primo comma, della legge n. 47/1985, relativa ai
vincoli che appongono limiti alla edificazione, non recando alcuna deroga a tali
principi, deve interpretarsi nel senso che: l’obbligo di pronuncia da parte
della autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla
esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di
sanatoria, a prescindere dalla epoca di introduzione del vincolo”. Peraltro
sarebbe illegittima l’autorizzazione comunale annullata dalla Amministrazione,
perché è stata contestualmente disposta la sanatoria del manufatto abusivo e la
realizzazione ex novo di opere di completamento e di modifica dell’esistente
(presupposto necessario per poter autorizzare l’esecuzione di nuove opere è la
sanatoria dell’opera originaria che non poteva essere concessa, in quanto altera
i valori paesaggistici del sito tutelato).
3.- Resiste l’interessata, la quale chiede la conferma della sentenza impugnata.
4.- Il ricorso, trattenuto in decisione all’udienza del 20 giugno 2006, è
infondato.
Deve convenirsi con la ricorrente, che il richiamo della Avvocatura dello Stato
alla decisione n. 20/1999 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, al fine
di avvalorare la tesi che il Ministero doveva tenere conto del vincolo di
inedificabilità assoluta, introdotto dalla legge n. 431 del 1985 successivamente
alla realizzazione delle opere da condonare, non è pertinente, in quanto nella
specie non si tratta di stabilire l’operatività del vincolo di inedificabilità
assoluta, che, per espressa previsione dell’art. 33 della legge n. 47/1985, non
consente la sanatoria di opere in contrasto con vincoli di inedificabilità
assoluta imposti prima della loro esecuzione.
La asserita inedificabilità assoluta non è, quindi, di ostacolo alla sanatoria
dell’opera in esame, la cui realizzazione è antecedente al vincolo di
inedificabilità assoluta ex lege n. 431 del 1985. Ma, nella specie deve aversi
riguardo al vincolo di inedificabilità relativa ex art. 7 della legge
“ordinaria” n. 1497/1039, secondo il quale sono consentiti interventi previo
rilascio della autorizzazione comunale, sottoposta al controllo ministeriale, il
che rende l’opera abusiva condonabile ai sensi dell’art. 32 della legge n.
47/1985. In questo senso si è espresso il Sindaco di Anacapri, il quale ha
espresso parere favorevole alla sanatoria dell’opera abusiva, a motivo della
compatibilità della stessa con il contesto urbano e del fatto che non vi sono
“alterazioni dello stato dei luoghi” e non sono state “intercettate particolari
visuali panoramiche”.
Una volta riconosciuta la legittimità della sanatoria dell’opera in questione,
deve essere disattesa anche l’ulteriore censura della Amministrazione, la quale
sostiene che non era possibile autorizzare “nuove opere” su un immobile in
attesa di condono edilizio.
In effetti, il Sindaco non ha autorizzato “nuove opere”, ma ha assentito il solo
completamento funzionale del manufatto sanato, ai sensi del comma ottavo
dell’art. 35 della legge n. 47/1985, il quale consente appunto di realizzare gli
interventi necessari a rendere funzionale l’edificio, oggetto di condono, che
sia stato eseguito al rustico.
L’appello va, pertanto, respinto.
Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello
in epigrafe. Compensa le spese e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2006 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei
Signori:
Giorgio Giovannini Presidente
Sabino Luce Consigliere
Carmine Volpe Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere est.
Lanfranco Balucani Consigliere
Presidente
f.to Giorgio Giovannini
Consigliere
Segretario
f.to Giuseppe Romeo
f.to Giovanni Ceci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..................12/10/2006...................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva
1) Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Sanatoria dell’opera, la cui realizzazione è antecedente al vincolo di inedificabilità - Vincolo di inedificabilità “assoluta” e “relativa” - Disciplina applicabile - Nulla osta - Completamento funzionale del manufatto sanato - Nuova costruzione - Esclusione - L. n. 431/1985 - Art. 7 n. 1497/1039. L’inedificabilità assoluta non è, di ostacolo alla sanatoria dell’opera, la cui realizzazione è antecedente al vincolo di inedificabilità assoluta ex legge n. 431 del 1985. In questa ipotesi deve aversi riguardo al vincolo di inedificabilità relativa ex art. 7 della legge “ordinaria” n. 1497/1039, secondo il quale sono consentiti interventi previo rilascio della autorizzazione comunale, sottoposta al controllo ministeriale, il che rende l’opera abusiva condonabile ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985. Pres. - Giovannini - Est. Romeo - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura generale dello Stato) c. Guidone (avv. Nappi) (conferma T.a.r. Campania, sez. IV, sentenza n. 460/2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 12/10/2006 (C.c. 20/06/2006), Sentenza n. 6072
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