Per altre sentenze vedi: Sentenze per esteso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.6354/06. Reg.Sent.
N.1770 Reg.Ric.
Anno 1999
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE
GIURISDIZIONALE
Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso n. 1770 del 1999, proposto dalla Società Montebello s.r.l.,
rappresentata e difesa dall’avv. Valeria Mancinelli, elettivamente domiciliata
presso il dr. Gianmarco Grez in Roma, Lungotevere Flaminio, 46/bis;
contro
il Comune di Ancona, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Ranci,
elettivamente domiciliato presso l’avv. Antonio Cochetti in Roma, via Salaria
400;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche 23
settembre 1997 n. 922, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 5 maggio 2006 il consigliere Marzio Branca, e
uditi gli avvocati Lofoco per delega di Mancinelli e Paternostro per delega di
Ranci;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe sono stati respinti i ricorsi n. 754 del 1983 e n.
1138 del 1990, proposti dalla Società Montebello s.r.l. dinanzi al TAR per le
Marche per l’annullamento dei provvedimenti con i quali il Comune di Ancona ha
richiesto il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione
in relazione alle concessioni edilizie n. 15 del 1983 e n. 45 del 1990, per la
realizzazione di fabbricati danneggiati dal terremoto del 1972.
Il TAR ha disatteso la tesi con la quale la ricorrente ha sostenuto di non
essere tenuto ai detti oneri, invocando l’applicazione dell’art. 9, lett. g)
della legge 28 gennaio 1977 n. 10, che dispone la esenzione per le costruzioni
realizzate in esecuzione di norme e provvedimenti adottati a seguito di
pubbliche calamità.
La Società Montebello ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza,
previa sospensione dell’efficacia.
Il Comune di Ancona si è costituito in giudizio per resistere al gravame.
Con ordinanza 23 marzo 1999 n. 637 la Sezione ha respinto la domanda cautelare.
Alla pubblica udienza del 5 maggio 2006 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
Ad avviso dell’appellante, dovevano ritenersi esistenti le condizioni per
ottenere l’esenzione dagli oneri di urbanizzazione e di costruzione, a norma
dell’art. 9, lett. g) della legge 28 gennaio 1977 n. 10, in quanto gli immobili
interessati si trovavano in condizioni di inagibilità a causa dell’evento
sismico del 1972.
La tesi è stata respinta dai primi giudici, i quali hanno richiamato il
contenuto della disposizione invocata, secondo cui, per avere diritto
all’esenzione, l’intervento edilizio doveva essere, bensì collegato alla
calamità naturale, ma anche essere eseguito “a seguito di norme e provvedimenti
adottati” dalla autorità pubblica. Nella specie, il piano particolareggiato
riguardante l’area in questione prevedeva sia la ristrutturazione sia la
ricostruzione totale dell’edificio, e la successiva deliberazione consiliare 1
agosto 1978 n. 967 precisava che la ricostruzione totale sarebbe stata esente
dagli oneri, solo se l’edificio si fosse trovato in condizioni di precarietà
tale da richiederne il puntellamento.
Tali condizioni nel caso in esame non si sono verificate, con la conseguenza che
gli interventi edilizi in questione dovevano ritenersi soggetti alla normale
contribuzione.
Al ragionamento esposto nella sentenza la appellante oppone che gli immobili
erano stati sgomberati perché dichiarati inagibili, nonché un addebito di
illogicità nei confronti della disposizione con la quale la esenzione è stata
subordinata al provvedimento di puntellamento.
Tali rilievi non meritano di essere condivisi.
Il Comune ha esercitato legittimamente la facoltà, prevista dalla norma sopra
richiamata, di individuare con propri provvedimenti gli interventi edilizi,
conseguenti all’evento calamitoso, cui accordare la esenzione dalla ordinaria
contribuzione, ed ha limitato il beneficio ai casi di ricostruzione
specificamente imposti dal Piano, e a quelli determinati da una situazione
equivalente, indicata con il pericolo di crollo che avesse imposto il
puntellamento della murature superstiti.
La condizione di inagibilità dell’immobile non ne determina, di per sé, la
necessaria demolizione e ricostruzione, con la conseguenza che, in tal caso,
poteva essere richiesta ed assentita una autorizzazione alla ristrutturazione,
esente dagli ordinari oneri. E con l’ulteriore conseguenza che se il soggetto
interessato, nell’esercizio di una facoltà del tutto lecita secondo il Piano,
avesse preferito realizzare sull’area un edificio integralmente nuovo, doveva
assoggettarsi alla contribuzione prevista.
In tale contesto, poiché l’appellante che non ha potuto allegare la imposizione
della ricostruzione o la situazione equivalente, l’appello non può essere
accolto.
Le spese vanno poste a carico della parte soccombente nella misura liquidata in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l’appello
in epigrafe;
condanna la Montebello s.r.l. al pagamento in favore del Comune di Ancona delle
spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000,00=;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 maggio 2006 con
l'intervento dei magistrati:
Raffaele Iannotta presidente,
Raffaele Carboni consigliere,
Corrado Allegretta consigliere,
Goffredo Zaccardi consigliere,
Marzio Branca consigliere estensore,
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
F.to Marzio Branca
F.to Raffaele Iannotta
IL SEGRETARIO
F.to Rosi Graziano
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
24 ottobre 2006
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to Antonio Natale
1) Urbanistica e edilizia - Calamità naturale - Oneri di urbanizzazione e di costruzione - Esenzione - Presupposti - Fattispecie. Nel caso di calamità naturale, per avere diritto all’esenzione dagli oneri di urbanizzazione e di costruzione, un intervento edilizio deve essere, collegato alla calamità, ma anche essere eseguito “a seguito di norme e provvedimenti adottati” dalla autorità pubblica. Nella specie, il piano particolareggiato riguardante l’area dei fabbricati danneggiati dal terremoto prevedeva sia la ristrutturazione sia la ricostruzione totale dell’edificio, e con successiva deliberazione consiliare si precisava che la ricostruzione totale sarebbe stata esente dagli oneri, solo se l’edificio si fosse trovato in condizioni di precarietà tale da richiederne il puntellamento. Pres. Iannotta - Est. Branca - Società Montebello s.r.l. (avv. Mancinelli) c. Comune di Ancona (avv. Ranci) (conferma T.A.R. Marche 23 settembre 1997 n. 922). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 24 ottobre 2006 (C.C. 5/05/2006), Sentenza n. 6354
2) Urbanistica e edilizia - Inagibilità di un immobile - Demolizione e ricostruzione obbligatoria - Esclusione - Autorizzazione alla ristrutturazione - Legittimità - Presupposti. La condizione di inagibilità di un immobile non ne determina, di per sé, la necessaria demolizione e ricostruzione, con la conseguenza che, in tal caso, può essere richiesta ed assentita un’autorizzazione alla ristrutturazione, esente dagli ordinari oneri. Pres. Iannotta - Est. Branca - Società Montebello s.r.l. (avv. Mancinelli) c. Comune di Ancona (avv. Ranci) (conferma T.A.R. Marche 23 settembre 1997 n. 922). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 24 ottobre 2006 (C.C. 5/05/2006), Sentenza n. 6354
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