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 Massime della sentenza

 

 

CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 25 ottobre 2006 (C.C. 8.6.2006), Ordinanza n. 6375

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.6354/06. Reg.Sent.
N.1770 Reg.Ric.
Anno 1999

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
Sezione Quinta


ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso n. 1770 del 1999, proposto dalla Società Montebello s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Valeria Mancinelli, elettivamente domiciliata presso il dr. Gianmarco Grez in Roma, Lungotevere Flaminio, 46/bis;
contro
il Comune di Ancona, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Ranci, elettivamente domiciliato presso l’avv. Antonio Cochetti in Roma, via Salaria 400;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche 23 settembre 1997 n. 922, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 5 maggio 2006 il consigliere Marzio Branca, e uditi gli avvocati Lofoco per delega di Mancinelli e Paternostro per delega di Ranci;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO


Con la sentenza in epigrafe sono stati respinti i ricorsi n. 754 del 1983 e n. 1138 del 1990, proposti dalla Società Montebello s.r.l. dinanzi al TAR per le Marche per l’annullamento dei provvedimenti con i quali il Comune di Ancona ha richiesto il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione in relazione alle concessioni edilizie n. 15 del 1983 e n. 45 del 1990, per la realizzazione di fabbricati danneggiati dal terremoto del 1972.


Il TAR ha disatteso la tesi con la quale la ricorrente ha sostenuto di non essere tenuto ai detti oneri, invocando l’applicazione dell’art. 9, lett. g) della legge 28 gennaio 1977 n. 10, che dispone la esenzione per le costruzioni realizzate in esecuzione di norme e provvedimenti adottati a seguito di pubbliche calamità.


La Società Montebello ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza, previa sospensione dell’efficacia.


Il Comune di Ancona si è costituito in giudizio per resistere al gravame.


Con ordinanza 23 marzo 1999 n. 637 la Sezione ha respinto la domanda cautelare.


Alla pubblica udienza del 5 maggio 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO


Ad avviso dell’appellante, dovevano ritenersi esistenti le condizioni per ottenere l’esenzione dagli oneri di urbanizzazione e di costruzione, a norma dell’art. 9, lett. g) della legge 28 gennaio 1977 n. 10, in quanto gli immobili interessati si trovavano in condizioni di inagibilità a causa dell’evento sismico del 1972.


La tesi è stata respinta dai primi giudici, i quali hanno richiamato il contenuto della disposizione invocata, secondo cui, per avere diritto all’esenzione, l’intervento edilizio doveva essere, bensì collegato alla calamità naturale, ma anche essere eseguito “a seguito di norme e provvedimenti adottati” dalla autorità pubblica. Nella specie, il piano particolareggiato riguardante l’area in questione prevedeva sia la ristrutturazione sia la ricostruzione totale dell’edificio, e la successiva deliberazione consiliare 1 agosto 1978 n. 967 precisava che la ricostruzione totale sarebbe stata esente dagli oneri, solo se l’edificio si fosse trovato in condizioni di precarietà tale da richiederne il puntellamento.


Tali condizioni nel caso in esame non si sono verificate, con la conseguenza che gli interventi edilizi in questione dovevano ritenersi soggetti alla normale contribuzione.


Al ragionamento esposto nella sentenza la appellante oppone che gli immobili erano stati sgomberati perché dichiarati inagibili, nonché un addebito di illogicità nei confronti della disposizione con la quale la esenzione è stata subordinata al provvedimento di puntellamento.


Tali rilievi non meritano di essere condivisi.


Il Comune ha esercitato legittimamente la facoltà, prevista dalla norma sopra richiamata, di individuare con propri provvedimenti gli interventi edilizi, conseguenti all’evento calamitoso, cui accordare la esenzione dalla ordinaria contribuzione, ed ha limitato il beneficio ai casi di ricostruzione specificamente imposti dal Piano, e a quelli determinati da una situazione equivalente, indicata con il pericolo di crollo che avesse imposto il puntellamento della murature superstiti.


La condizione di inagibilità dell’immobile non ne determina, di per sé, la necessaria demolizione e ricostruzione, con la conseguenza che, in tal caso, poteva essere richiesta ed assentita una autorizzazione alla ristrutturazione, esente dagli ordinari oneri. E con l’ulteriore conseguenza che se il soggetto interessato, nell’esercizio di una facoltà del tutto lecita secondo il Piano, avesse preferito realizzare sull’area un edificio integralmente nuovo, doveva assoggettarsi alla contribuzione prevista.


In tale contesto, poiché l’appellante che non ha potuto allegare la imposizione della ricostruzione o la situazione equivalente, l’appello non può essere accolto.


Le spese vanno poste a carico della parte soccombente nella misura liquidata in dispositivo.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l’appello in epigrafe;
condanna la Montebello s.r.l. al pagamento in favore del Comune di Ancona delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000,00=;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 maggio 2006 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Iannotta presidente,
Raffaele Carboni consigliere,
Corrado Allegretta consigliere,
Goffredo Zaccardi consigliere,
Marzio Branca consigliere estensore,


L'ESTENSORE                             IL PRESIDENTE
F.to Marzio Branca                          F.to Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO
F.to Rosi Graziano

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
24 ottobre 2006
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)


IL DIRIGENTE
F.to Antonio Natale

M A S S I M E

Sentenza per esteso


1) Urbanistica e edilizia - Calamità naturale - Oneri di urbanizzazione e di costruzione - Esenzione - Presupposti - Fattispecie. Nel caso di calamità naturale, per avere diritto all’esenzione dagli oneri di urbanizzazione e di costruzione, un intervento edilizio deve essere, collegato alla calamità, ma anche essere eseguito “a seguito di norme e provvedimenti adottati” dalla autorità pubblica. Nella specie, il piano particolareggiato riguardante l’area dei fabbricati danneggiati dal terremoto prevedeva sia la ristrutturazione sia la ricostruzione totale dell’edificio, e con successiva deliberazione consiliare si precisava che la ricostruzione totale sarebbe stata esente dagli oneri, solo se l’edificio si fosse trovato in condizioni di precarietà tale da richiederne il puntellamento. Pres. Iannotta - Est. Branca - Società Montebello s.r.l. (avv. Mancinelli) c. Comune di Ancona (avv. Ranci) (conferma T.A.R. Marche 23 settembre 1997 n. 922). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 24 ottobre 2006 (C.C. 5/05/2006), Sentenza n. 6354

2) Urbanistica e edilizia - Inagibilità di un immobile - Demolizione e ricostruzione obbligatoria - Esclusione - Autorizzazione alla ristrutturazione - Legittimità - Presupposti. La condizione di inagibilità di un immobile non ne determina, di per sé, la necessaria demolizione e ricostruzione, con la conseguenza che, in tal caso, può essere richiesta ed assentita un’autorizzazione alla ristrutturazione, esente dagli ordinari oneri. Pres. Iannotta - Est. Branca - Società Montebello s.r.l. (avv. Mancinelli) c. Comune di Ancona (avv. Ranci) (conferma T.A.R. Marche 23 settembre 1997 n. 922). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 24 ottobre 2006 (C.C. 5/05/2006), Sentenza n. 6354

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