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Urbanistica e edilizia - Beni culturali e ambientali - Procedimento di
condono - Concessione edilizia nelle more del giudizio di esecuzione e in
ottemperanza di una decisione - Autorizzazione paesaggistica - Diniego -
Riesercizio del potere da parte dell’amministrazione - Legittimità - Fondamento.
In materia urbanistica, nelle more del giudizio di esecuzione e in ottemperanza
di una decisione, è legittimo, un nuovo provvedimento (a firma del competente
dirigente tecnico), che neghi la concessione edilizia richiesta dal ricorrente,
sulla base anche del diniego di autorizzazione paesaggistica disposto con atto
dall’Ufficio Tutela del paesaggio. Pres. Varrone - Est. Cafini - Santoro (avv.
Sinagra e Sabatini) c. Comune di Arzachena (n.c.) (dichiara improcedibile
l’ottemperanza della decisione n.1174/05 del 22 marzo 2005). CONSIGLIO DI
STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C. 29/09/2006), Sentenza n. 6701
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CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C.
29/09/2006), Sentenza n. 6701
N.6701/2006
Reg.Dec.
N. 8156 Reg.Ric.
ANNO 2005
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso n. 8156 del 2005, proposto da Santoro Luigi, rappresentato e
difeso dagli avv. Augusto Sinagra e Franco Sabatini, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio degli stessi in Roma, viale Gorizia, n. 14;
contro
- il Comune di Arzachena, in persona del sindaco in carica, non costituito in
giudizio;
- la Commissione edilizia del comune di Arzachena e ufficio tutela del paesaggio
del comune di Arzachena, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in
carica, non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
della decisione n.1174/05 del 22 marzo 2005 di questa Sezione, con la quale è
stato accolto il ricorso in appello n.11238/03 proposto dal sig. Luigi Santoro e
per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale amministrativo
regionale della Sardegna 5 marzo 2003, n. 278, è stato annullato il parere della
Commissione edilizia del comune di Arzachena reso nella seduta del 2.10.2001,
contrario al rilascio della concessione edilizia richiesta dal medesimo per la
ristrutturazione di un immobile di sua proprietà;
visto il ricorso predetto, con i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
alla camera di consiglio del 29 settembre 2006, relatore il consigliere Domenico
Cafini, udito l’avv. Sinagra;
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso proposto avanti a questo Consiglio, il signor Luigi Santoro
appellava la sentenza del TAR della Sardegna 5.3. 2003, n.278 nella parte in cui
aveva respinto il suo ricorso avverso il parere della commissione edilizia del
comune di Arzachena in data 2.10.2001, comunicatogli con nota del competente
ufficio 4.10.2001, n. 36524, con il quale era stato espresso avviso contrario al
rilascio della concessione edilizia richiesta per ristrutturare una casa di sua
proprietà sita in località La Conia del detto comune, in quanto il relativo
progetto avrebbe previsto la demolizione, quasi totale, del fabbricato con
successiva ricostruzione, dando luogo a un organismo edilizio diverso
dall’originale.
Deduceva l’istante, a sostegno del proposto gravame, censure di violazione di
legge ed eccesso di potere sotto vari profili, concludendo per l’accoglimento
del ricorso con conseguente condanna del comune intimato al risarcimento dei
danni derivanti dal mancato rilascio della concessione edilizia in questione.
Nel giudizio si costituiva il comune di Arzachena, opponendosi all’accoglimento
del ricorso in appello.
1.2. Con decisione n.4174/2005 in data 22.3.2005, questa Sezione ha ritenuto
fondato il ricorso, osservando, in particolare, che il progetto presentato
dall’appellante - anche se si dovesse ritenere che non poteva essere chiesta una
concessione per ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett.
d), della legge 5.8.1978, n. 457 - riguardava la “ristrutturazione completa e
modifiche” di una casa di civile abitazione, non, quindi, soltanto di
ristrutturazione edilizia, ma anche di un intervento in modifica di edificio
preesistente; sicché tale situazione si sarebbe dovuta prendere in debita
considerazione da parte dell’amministrazione comunale, che, al contrario, non ha
tenuto conto delle modifiche richieste, né indicato la normativa urbanistica
vigente ostativa alla realizzazione del progetto presentato. In ogni caso, la
circostanza che il procedimento di condono del fabbricato non si fosse ancora
concluso, non era di ostacolo a conseguire la richiesta concessione edilizia.
La Sezione non ha ritenuto fondata, invece, la domanda di condanna del comune
appellato al risarcimento dei danni derivanti dal mancato rilascio della
concessione edilizia, rilevando che l’interesse leso avrebbe trovato
soddisfazione nel riesercizio del potere da parte dell’amministrazione, che si
sarebbe dovuta ripronunciare sul progetto presentato dall’appellante.
Il ricorso in appello è stato, pertanto, accolto da questa Sezione con la
decisione anzidetta e, in parziale riforma della sentenza impugnata, è stato
accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del
provvedimento impugnato e condanna del comune di Arzachena al pagamento, in
favore dell’interessato, delle spese e degli onorari di giudizio.
1.3. Dopo che la decisione n. 4174 del 2005, ritualmente notificata al comune di
Arzachena, era passata in giudicato, il sig. Santoro, con atto notificato in
data 27.7.2005, ha diffidato e messo in mora il detto comune (e i competenti
uffici) ad adempiere ai sensi del R.D.17.8.1907 n.642.
Il comune di Arzachena, trascorso il termine concessole con la diffida, è
rimasto, tuttavia, inadempiente all’obbligo di conformarsi alla sopra indicata
decisione passata in giudicato, pur provvedendo al pagamento delle spese legali
in essa specificate, e non ha adottato atti necessari a dare attuazione
integrale alla menzionata pronuncia, provvedendo, in particolare, al
“riesercizio del potere”e ripronunciandosi, quindi, sul progetto presentato
dall’appellante, secondo quanto disposto nella medesima decisione.
1.4. Il sig. Luigi Santoro è stato, pertanto, costretto a proporre ricorso per
l’ottemperanza del giudicato in questione affinché siano adottati tutti i
provvedimenti necessari per l’attuazione derivante dall’obbligo, gravante sul
comune di Arzachena, di dare esecuzione al giudicato stesso.
1.5. Alla camera di consiglio del 20 dicembre 2005 il ricorso è stato trattenuto
per la decisione, dopo che il difensore dell’interessato ha ribadito le
deduzioni e richieste già formulate, insistendo per la nomina di un commissario
ad acta.
1.6. Dopo il passaggio in decisione e la relativa discussione in Camera di
consiglio sono tuttavia pervenuti alla Segreteria della Sezione - alle ore 17
del 20 dicembre 2005 - alcuni documenti da parte del Comune di Arzachena,
trasmessi in esecuzione della anzidetta decisione n.1174 del 22.3.2005 e,
precisamente:
a) il provvedimento in data 19.12.2005 n.48911 con il quale il Dirigente del
Settore tecnico di detto Comune ha negato la concessione edilizia richiesta dal
ricorrente con istanza 5. 9.2003;
b) il provvedimento 17.2.2004 n.607 col quale, in ottemperanza della sentenza n.207/2003
del TAR per la Sardegna, è stata negata l’autorizzazione paesaggistica richiesta
dal ricorrente con istanza del 9.3. 2001, provvedimento sul quale è anche
fondato il diniego di concessione edilizia.
1.7. Il Collegio - dopo che all’uopo era stata fissata apposita Camera di
consiglio alla data del 6 giugno 2006, ore 8,45 - ha preso pertanto atto, in
tale sede, di quanto precede e ha ritenuto di dovere fissare altra Camera di
consiglio per l’ulteriore esame del ricorso n.8156/2005 per il giorno 29
settembre 2006, previo invito al ricorrente, da parte della Segreteria, di
esaminare la documentazione anzidetta.
1.8. Alla odierna Camera di consiglio, presente il difensore dell’interessato,
il ricorso è stato assunto in decisione.
1.9. Il ricorso è improcedibile.
Come emerge dalla documentazione depositata, il Comune intimato ha adottato,
nelle more del giudizio di esecuzione e in ottemperanza della decisione di
questa Sezione n. 1174 del 2005, un nuovo provvedimento (determinazione
19.12.2005 n.48911 a firma del competente dirigente tecnico), negando la
concessione edilizia richiesta dal ricorrente in data 5.9.1993, sulla base anche
del diniego di autorizzazione paesaggistica disposto con atto 17.2.2004 n.6107
dall’Ufficio Tutela del paesaggio (depositato agli atti del giudizio in data
20.12.2005).
Risulta, pertanto, che il Comune predetto ha ottemperato, seppure in ritardo
rispetto ai termini indicati, alla decisione oggetto dell’odierno giudizio di
esecuzione, determinandosi nuovamente in relazione alla richiesta
dell’interessato e al suo progetto edilizio, secondo quanto disposto appunto
nella sentenza n.1174/2005 di questa Sezione.
Non resta pertanto al Collegio che pronunciarsi per la improcedibilità del
ricorso in epigrafe.
Le spese del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara
improcedibile il ricorso come in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2006, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei
signori:
Claudio Varrone Presidente
Carmine Volpe Consigliere
Giampiero Paolo Cirillo Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Domenico Cafini Consigliere est.
Presidente
Consigliere
Segretario
CLAUDIO VARRONE
DOMENICO CAFINI
VITTORIO ZOFFOLI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..14/11/2006..
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
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