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CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C. 29/09/2006), Sentenza n. 6701



Urbanistica e edilizia - Beni culturali e ambientali - Procedimento di condono - Concessione edilizia nelle more del giudizio di esecuzione e in ottemperanza di una decisione - Autorizzazione paesaggistica - Diniego - Riesercizio del potere da parte dell’amministrazione - Legittimità - Fondamento. In materia urbanistica, nelle more del giudizio di esecuzione e in ottemperanza di una decisione, è legittimo, un nuovo provvedimento (a firma del competente dirigente tecnico), che neghi la concessione edilizia richiesta dal ricorrente, sulla base anche del diniego di autorizzazione paesaggistica disposto con atto dall’Ufficio Tutela del paesaggio. Pres. Varrone - Est. Cafini - Santoro (avv. Sinagra e Sabatini) c. Comune di Arzachena (n.c.) (dichiara improcedibile l’ottemperanza della decisione n.1174/05 del 22 marzo 2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C. 29/09/2006), Sentenza n. 6701



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CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C. 29/09/2006), Sentenza n. 6701


N.6701/2006
Reg.Dec.
N. 8156 Reg.Ric.
ANNO 2005


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso n. 8156 del 2005, proposto da Santoro Luigi, rappresentato e difeso dagli avv. Augusto Sinagra e Franco Sabatini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Roma, viale Gorizia, n. 14;
contro
- il Comune di Arzachena, in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio;
- la Commissione edilizia del comune di Arzachena e ufficio tutela del paesaggio del comune di Arzachena, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
della decisione n.1174/05 del 22 marzo 2005 di questa Sezione, con la quale è stato accolto il ricorso in appello n.11238/03 proposto dal sig. Luigi Santoro e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Sardegna 5 marzo 2003, n. 278, è stato annullato il parere della Commissione edilizia del comune di Arzachena reso nella seduta del 2.10.2001, contrario al rilascio della concessione edilizia richiesta dal medesimo per la ristrutturazione di un immobile di sua proprietà;
visto il ricorso predetto, con i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
alla camera di consiglio del 29 settembre 2006, relatore il consigliere Domenico Cafini, udito l’avv. Sinagra;
ritenuto e considerato quanto segue.


FATTO E DIRITTO


1. Con ricorso proposto avanti a questo Consiglio, il signor Luigi Santoro appellava la sentenza del TAR della Sardegna 5.3. 2003, n.278 nella parte in cui aveva respinto il suo ricorso avverso il parere della commissione edilizia del comune di Arzachena in data 2.10.2001, comunicatogli con nota del competente ufficio 4.10.2001, n. 36524, con il quale era stato espresso avviso contrario al rilascio della concessione edilizia richiesta per ristrutturare una casa di sua proprietà sita in località La Conia del detto comune, in quanto il relativo progetto avrebbe previsto la demolizione, quasi totale, del fabbricato con successiva ricostruzione, dando luogo a un organismo edilizio diverso dall’originale.


Deduceva l’istante, a sostegno del proposto gravame, censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, concludendo per l’accoglimento del ricorso con conseguente condanna del comune intimato al risarcimento dei danni derivanti dal mancato rilascio della concessione edilizia in questione.


Nel giudizio si costituiva il comune di Arzachena, opponendosi all’accoglimento del ricorso in appello.


1.2. Con decisione n.4174/2005 in data 22.3.2005, questa Sezione ha ritenuto fondato il ricorso, osservando, in particolare, che il progetto presentato dall’appellante - anche se si dovesse ritenere che non poteva essere chiesta una concessione per ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. d), della legge 5.8.1978, n. 457 - riguardava la “ristrutturazione completa e modifiche” di una casa di civile abitazione, non, quindi, soltanto di ristrutturazione edilizia, ma anche di un intervento in modifica di edificio preesistente; sicché tale situazione si sarebbe dovuta prendere in debita considerazione da parte dell’amministrazione comunale, che, al contrario, non ha tenuto conto delle modifiche richieste, né indicato la normativa urbanistica vigente ostativa alla realizzazione del progetto presentato. In ogni caso, la circostanza che il procedimento di condono del fabbricato non si fosse ancora concluso, non era di ostacolo a conseguire la richiesta concessione edilizia.


La Sezione non ha ritenuto fondata, invece, la domanda di condanna del comune appellato al risarcimento dei danni derivanti dal mancato rilascio della concessione edilizia, rilevando che l’interesse leso avrebbe trovato soddisfazione nel riesercizio del potere da parte dell’amministrazione, che si sarebbe dovuta ripronunciare sul progetto presentato dall’appellante.


Il ricorso in appello è stato, pertanto, accolto da questa Sezione con la decisione anzidetta e, in parziale riforma della sentenza impugnata, è stato accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e condanna del comune di Arzachena al pagamento, in favore dell’interessato, delle spese e degli onorari di giudizio.


1.3. Dopo che la decisione n. 4174 del 2005, ritualmente notificata al comune di Arzachena, era passata in giudicato, il sig. Santoro, con atto notificato in data 27.7.2005, ha diffidato e messo in mora il detto comune (e i competenti uffici) ad adempiere ai sensi del R.D.17.8.1907 n.642.


Il comune di Arzachena, trascorso il termine concessole con la diffida, è rimasto, tuttavia, inadempiente all’obbligo di conformarsi alla sopra indicata decisione passata in giudicato, pur provvedendo al pagamento delle spese legali in essa specificate, e non ha adottato atti necessari a dare attuazione integrale alla menzionata pronuncia, provvedendo, in particolare, al “riesercizio del potere”e ripronunciandosi, quindi, sul progetto presentato dall’appellante, secondo quanto disposto nella medesima decisione.


1.4. Il sig. Luigi Santoro è stato, pertanto, costretto a proporre ricorso per l’ottemperanza del giudicato in questione affinché siano adottati tutti i provvedimenti necessari per l’attuazione derivante dall’obbligo, gravante sul comune di Arzachena, di dare esecuzione al giudicato stesso.


1.5. Alla camera di consiglio del 20 dicembre 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione, dopo che il difensore dell’interessato ha ribadito le deduzioni e richieste già formulate, insistendo per la nomina di un commissario ad acta.


1.6. Dopo il passaggio in decisione e la relativa discussione in Camera di consiglio sono tuttavia pervenuti alla Segreteria della Sezione - alle ore 17 del 20 dicembre 2005 - alcuni documenti da parte del Comune di Arzachena, trasmessi in esecuzione della anzidetta decisione n.1174 del 22.3.2005 e, precisamente:
a) il provvedimento in data 19.12.2005 n.48911 con il quale il Dirigente del Settore tecnico di detto Comune ha negato la concessione edilizia richiesta dal ricorrente con istanza 5. 9.2003;
b) il provvedimento 17.2.2004 n.607 col quale, in ottemperanza della sentenza n.207/2003 del TAR per la Sardegna, è stata negata l’autorizzazione paesaggistica richiesta dal ricorrente con istanza del 9.3. 2001, provvedimento sul quale è anche fondato il diniego di concessione edilizia.


1.7. Il Collegio - dopo che all’uopo era stata fissata apposita Camera di consiglio alla data del 6 giugno 2006, ore 8,45 - ha preso pertanto atto, in tale sede, di quanto precede e ha ritenuto di dovere fissare altra Camera di consiglio per l’ulteriore esame del ricorso n.8156/2005 per il giorno 29 settembre 2006, previo invito al ricorrente, da parte della Segreteria, di esaminare la documentazione anzidetta.


1.8. Alla odierna Camera di consiglio, presente il difensore dell’interessato, il ricorso è stato assunto in decisione.


1.9. Il ricorso è improcedibile.


Come emerge dalla documentazione depositata, il Comune intimato ha adottato, nelle more del giudizio di esecuzione e in ottemperanza della decisione di questa Sezione n. 1174 del 2005, un nuovo provvedimento (determinazione 19.12.2005 n.48911 a firma del competente dirigente tecnico), negando la concessione edilizia richiesta dal ricorrente in data 5.9.1993, sulla base anche del diniego di autorizzazione paesaggistica disposto con atto 17.2.2004 n.6107 dall’Ufficio Tutela del paesaggio (depositato agli atti del giudizio in data 20.12.2005).


Risulta, pertanto, che il Comune predetto ha ottemperato, seppure in ritardo rispetto ai termini indicati, alla decisione oggetto dell’odierno giudizio di esecuzione, determinandosi nuovamente in relazione alla richiesta dell’interessato e al suo progetto edilizio, secondo quanto disposto appunto nella sentenza n.1174/2005 di questa Sezione.


Non resta pertanto al Collegio che pronunciarsi per la improcedibilità del ricorso in epigrafe.


Le spese del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.


P. Q. M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara improcedibile il ricorso come in epigrafe.


Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, il 29 settembre 2006, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Claudio Varrone Presidente
Carmine Volpe Consigliere
Giampiero Paolo Cirillo Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Domenico Cafini Consigliere est.



Presidente                                                               Consigliere                                                                  Segretario
CLAUDIO VARRONE                                                DOMENICO CAFINI                                                     VITTORIO ZOFFOLI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..14/11/2006..
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA


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