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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Urbanistica e edilizia - Beni culturali e ambientali - Opere edilizie abusive
eseguite su immobili sottoposti a vincolo - Sanatoria postuma - Silenzio rifiuto
- Impugnazione - Termine di 180 giorni - Funzione - Richiesta di pronunzia
esplicita - Commissario “ad acta”. In materia di “silenzio rigetto”,
l’interessato decorso il termine di 180 giorni “può impugnare il
silenzio-rifiuto”, e cioè insorgere contro l’inerzia dell’amministrazione ad
emettere una pronunzia esplicita, che assume carattere di condotta elusiva
dell’obbligo di provvedere (“rifiuto”) e non ha contenuto di statuizione
provvedimentale negativa incidente sulle posizioni di interesse del privato.
L’art. 21 bis della legge 06.12.1971, n. 1034, offre uno strumento processuale
di carattere semplificato ed urgente onde reagire al silenzio
dell’Amministrazione e pervenire alla pronunzia esplicita anche a mezzo della
nomina di un commissario “ad acta”. Pres. Varrone - Est. Polito - S.a.s.
KASTAVROT (avv. Graziosi) c. S.a.s. Immobiliare SERPIERI di Mussoni R. & c.
(avv. Morello) ed altri (conferma T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II^, n.
643/06 del 26.05.2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C.
29/09/2006), Sentenza n. 6705
Urbanistica e edilizia - Beni culturali e ambientali - Condono edilizio -
Sanatoria degli abusi edilizi - Opere edilizie abusive - Immobili sottoposti a
vincolo - Richiesta di parere all’autorità preposta alla tutela del vincolo -
Procedimento ad iniziativa dell’Amministrazione - Art. 35 L. n. 47/1985. Nel
procedimento di sanatoria degli abusi edilizi non costituisce onere del
richiedente la concessione edilizia in sanatoria l’allegazione del parere
dell’autorità preposta alla tutela del vincolo (cfr. anche circolare Ministero
LL. PP. n. 335725 del 30.07.1985). Detta valutazione viene assunta all’interno
del procedimento ad iniziativa dell’Amministrazione che deve adottare il
provvedimento finale. Nella specie, non ha pregio, la tesi rivolta ad
individuare il “dies a quo” per la formazione del “silenzio- rifiuto”
dalla data di presentazione della domanda di condono edilizio al comune,
dovendosi invece a assumere al riferimento il momento in cui l’Amministrazione
comunale ha formulato la richiesta di parere alla locale Soprintendenza. Pres.
Varrone - Est. Polito - S.a.s. KASTAVROT (avv. Graziosi) c. S.a.s. Immobiliare
SERPIERI di Mussoni R. & c. (avv. Morello) ed altri (conferma T.A.R. Emilia
Romagna, Bologna, Sez. II^, n. 643/06 del 26.05.2006). CONSIGLIO DI STATO
Sez. VI, 14/11/2006 (C.C. 29/09/2006), Sentenza n. 6705
Urbanistica e edilizia - Beni culturali e ambientali - Opere edilizie abusive
- Immobili sottoposti a vincolo - Condotta inadempiente dell’Amministrazione -
Silenzio rifiuto - Provvedimento negativo - Difetto di motivazione e di
istruttoria - Tutela - Art. 32, 1° c., L. 47/1985. La condotta inadempiente
dell’Amministrazione, protrattasi per il termine stabilito dalla legge, assurge
a presupposto processuale per consentire l’immediato accesso alla tutela e non
dà luogo alla “fictio” di un provvedimento negativo sulla domanda del
privato. Del resto la qualificazione come “provvedimento negativo” del silenzio
che segue al mancato rilascio del parere di cui all’art. 32, primo comma, della
legge 47/1985 non soccorrerebbe neanche ad esigenze di buon andamento ed
economicità dell’azione dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo,
che resterebbe soccombente in tutti i casi di reazione in sede contenziosa,
risultando il “silenzio-diniego” ineludibilmente viziato nei profili del difetto
di motivazione e di istruttoria. Pres. Varrone - Est. Polito - S.a.s. KASTAVROT
(avv. Graziosi) c. S.a.s. Immobiliare SERPIERI di Mussoni R. & c. (avv. Morello)
ed altri (conferma T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II^, n. 643/06 del
26.05.2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C. 29/09/2006),
Sentenza n. 6705
Urbanistica e edilizia - Procedura e varie - Silenzio-rifiuto - Termine per
proporre ricorso - Decorrenza - Art. 32, 1° c., L. 47/1985. Il termine per
proporre ricorso avverso il “silenzio-rifiuto”, ai sensi dell’art. 32, primo
comma, della legge n. 47/1985, inizia a decorre uno volta consumatosi lo “spatium
deliberandi” di “centottanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta di parere”. Pres. Varrone - Est. Polito - S.a.s. KASTAVROT (avv.
Graziosi) c. S.a.s. Immobiliare SERPIERI di Mussoni R. & c. (avv. Morello) ed
altri (conferma T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II^, n. 643/06 del
26.05.2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C. 29/09/2006),
Sentenza n. 6705
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CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C.
29/09/2006), Sentenza n. 6705
N.6705/2006
Reg.Dec.
N. 6140 Reg.Ric.
ANNO 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da S.a.s. KASTAVROT di Moscatelli Mario &
c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv.to
Benedetto Graziosi, con domicilio eletto in Roma, via Cosseria, n. 2, presso lo
studio del dr. Alfredo Placidi;
contro
- la S.a.s. Immobiliare SERPIERI di Mussoni Roberto & c., costituitasi in
giudizio, rappresentata e difesa dall’avv.to Antonino Morello, con domicilio
eletto in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, presso lo studio del dr. Gian Marco
Grez;
e nei confronti
della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle province di
Ravenna, Ferrara, Forlì e Cesena, in persona del legale rappresentante p.t.,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
del Comune di Rimini, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna,
Bologna, Sez. II^, n. 643/06 del 26.05.2006;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza e della S.a.s.
Immobiliare SERPIERI;
Vista la memoria prodotta dalla Società intimata a sostegno della propria
difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la camera di consiglio del 29.09.2006 il Consigliere
Polito Bruno Rosario;
Uditi per le parti gli avv.ti Graziosi e Morello;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1). Con ricorso avanti al T.A.R. per l’ Emilia Romagna la S.a.s. Immobiliare
SERPIERI insorgeva avverso il silenzio/rifiuto serbato dalla Soprintendenza per
i Beni Architettonici e Paesaggistici delle province di Ravenna, Ferrara, Forlì
e Cesena in ordine al rilascio del parere di competenza previsto dall’art. 32,
comma secondo, della legge 28.02.1985, n. 47, in merito a tre domande di condono
di abusi edilizi che avevano interessato immobile di proprietà della Società
istante, sito nel centro storico di Rimini e gravato da vincolo indiretto
imposto con d.m. 16.12.1991.
Il T.A.R. adito, dopo avere qualificato come silenzio/inadempimento la condotta
omissiva dell’Organo preposto alla tutela del vincolo, riconosceva la
tempestività del ricorso e dichiarava l’obbligo dell’Amministrazione di
pronunziarsi esplicitamente sulle domande della Società interessata.
Avverso detta decisione ha proposto appello la S.a.s. KASTAVROT - proprietaria
di immobile contiguo a quello interessato dagli interventi oggetto delle domande
di sanatoria postuma - ed ha contrastato le conclusioni del giudice di primo
grado, sostenendo il valore provvedimentale di “silenzio/diniego” del mancato
rilascio entro il termine di 180 giorni prescritto dall’art. 2 della legge n.
47/1982 legge del parere dell’ Autorità preposta alla tutela del vincolo, con
ogni conseguenza sulla tardività del gravame proposto dalla Soc. Immobiliare
SERPIERI oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 21 della legge n.
2034/1971.
Si è costituita in giudizio S.a.s. Immobiliare SERPIERI ed ha contrastato in
rito e nel merito i motivi di appello.
2). L’infondatezza nel merito dell’appello esime il collegio dall’esame
dell’eccezione formulata dalla difesa della convenuta la S.a.s. Immobiliare
SERPIERI di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione per essere
intervenute, nelle more della fissazione della camera di consiglio, le
determinazioni espresse della locale Soprintendenza sulla compatibilità con le
prescrizioni di vincolo indiretto che gravano sulla zona delle opere oggetto
della domanda di condono edilizio.
3). Il giudice di prime cure ha correttamente qualificato come “silenzio
rifiuto”, privo di valenza provvedimentale significativa, la conseguenza che -
nel procedimento di rilascio del provvedimento di sanatoria postuma di opere
edilizie abusive eseguite su immobili sottoposti a vincolo - l’art. 32, primo
comma, della legge 28.02.1985, n. 47, riconduce al mancato rilascio del parere
dell’ Amministrazione preposta alla tutela del vincolo medesimo nel termine di
“centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere”.
Tale conclusione è, invero, in primo luogo avvalorata dalla lettera della norma,
ove è detto che decorso il termine di 180 giorni l’interessato “può impugnare il
silenzio-rifiuto”, e cioè insorgere contro l’inerzia dell’amministrazione ad
emettere una pronunzia esplicita, che assume carattere di condotta elusiva
dell’obbligo di provvedere (“rifiuto”) e non ha contenuto di statuizione
provvedimentale negativa incidente sulle posizioni di interesse del privato.
Tale scelta è confortata anche da un approccio interpretativo di carattere
sistematico, ove si consideri che l’art. 2, comma primo, della legge 07.08.1990,
n. 241, recante norme di principio sul procedimento amministrativo, assume a
criterio fondamentale dell’azione amministrativa l’obbligo dell’Amministrazione
di concludere il procedimento “mediante l’adozione di un provvedimento
espresso”, così escludendo che dall’inerzia a provvedere possano scaturire
fattispecie provvedimentali di segno negativo. L’art. 21 bis della legge
06.12.1971, n. 1034, offre inoltre uno strumento processuale di carattere
semplificato ed urgente onde reagire al silenzio dell’ Amministrazione e
pervenire alla pronunzia esplicita anche a mezzo della nomina di un commissario
“ad acta”.
La condotta inadempiente dell’Amministrazione, protrattasi per il termine
stabilito dalla legge, assurge quindi a presupposto processuale per consentire
l’immediato accesso alla tutela e non dà luogo alla “fictio” di un
provvedimento negativo sulla domanda del privato.
Del resto la qualificazione come “provvedimento negativo” del silenzio che segue
al mancato rilascio del parere di cui all’art. 32, primo comma, della legge
47/1985 non soccorrerebbe neanche ad esigenze di buon andamento ed economicità
dell’azione dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, che
resterebbe soccombente in tutti i casi di reazione in sede contenziosa,
risultando il “silenzio-diniego” ineludibilmente viziato nei profili del difetto
di motivazione e di istruttoria.
4). Quanto al termine per proporre ricorso avverso il “silenzio-rifiuto” esso,
ai sensi dell’art. 32, primo comma, della legge n. 47/1985, inizia a decorre uno
volta consumatosi lo “spatium deliberandi” di “centottanta giorni dalla
data di ricevimento della richiesta di parere”.
Nel procedimento di sanatoria degli abusi edilizi - che riceve regolamentazione
dall’art. 35 della legge n. 47/1985 - non costituisce onere del richiedente la
concessione edilizia in sanatoria l’allegazione del parere dell’autorità
preposta alla tutela del vincolo (cfr. anche circolare Ministero LL. PP. n.
335725 del 30.07.1985). Detta valutazione viene assunta all’interno del
procedimento ad iniziativa dell’Amministrazione che deve adottare il
provvedimento finale. Non ha pregio, quindi, la tesi dell’appellante rivolta ad
individuare il “dies a quo” per la formazione del “silenzio- rifiuto”
dalla data di presentazione della domanda di condono edilizio al comune di
Rimini, dovendosi invece a assumere al riferimento il momento in cui l’
Amministrazione comunale ha formulato la richiesta di parere alla locale
Soprintendenza.
In assenza di formale comunicazione o notifica della data di inizio della
predetta fase endoprocedimentale il termine per l’impugnazione del silenzio
rifiuto ha iniziato a decorrere dal momento in cui la Società Immobiliare
Serpieri ha acquisito piena conoscenza, tramite nota del Comune di Rimini in
data 11.11.2005, dell’inerzia a provvedere della Soprintendenza sulla richiesta
di parere inoltrato ai sensi dell’art. 32, secondo comma, della legge n.
47/1985.
5). Non si configura conferente il richiamo dell’appellante - a sostegno della
tesi della decorrenza del termine per la formazione del silenzio rifiuto a
partire dalla data di presentazione della domanda di condono edilizio - alla
decisione di questa Sezione n. 6904/2004, trattandosi di diversa fattispecie in
cui il parere di compatibilità sotto il profilo forestale di opere edilizie
oggetto di domanda di condono era stato direttamente richiesto dagli interessati
con domanda inviata all’autorità preposta alla tutela del vincolo.
L’appello va quindi respinto.
Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello
in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI -
nella Camera di Consiglio del 29 settembre 2006, con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Carmine Volpe Consigliere
Giampiero Paolo Cirillo Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Bruno Rosario Polito Consigliere relatore ed estensore
Presidente
Consigliere
Segretario
CLAUDIO VARRONE
BRUNO ROSARIO POLITO
VITTORIO ZOFFOLI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..14/11/2006..
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
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