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Pubblica
Amministrazione - Accesso ai documenti - Esclusione del diritto - Limiti - R.A.I.,
regolamento sull’accesso dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni -
Art. 24, c. 1, lett. c), L. n. 241/1990.
L’art. 24, comma 1, lett. c), della l. n. 241/1990, prevede l’esclusione del
diritto di accesso “nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione
diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari
norme che ne regolano la formazione”. Nella specie, è stata esclusa
l’applicazione di quanto previsto dal primo periodo del comma 7 dell’art. 24
della l. n. 241/1990, poiché, vertendosi nell’ambito di un procedimento ancora
in corso presso l’Autorità, non si è formato alcun provvedimento nei confronti
del quale configurare la cura o la difesa dei propri interessi giuridici. Quanto
prescritto con l’art. 4, comma 1, lett. a), del regolamento sull’accesso
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, appare quindi in linea, oltre
che con l’art. 24, comma 1, lett. c), della l. n. 241/1990, anche con l’art. 23
della medesima legge nella parte in cui prevede che “Il diritto di accesso nei
confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei
rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24”. Non è
applicabile, invece, l’art. 4, comma 1, lett. d), del citato regolamento
sull’accesso, il quale sottrae all’accesso “i pareri legali relativi a
controversie in atto o in potenza e l’inerente corrispondenza, salvo che gli
stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti
dall’Autorità e siano in questi ultimi richiamati”, in quanto l’Autorità non ha
ancora emesso provvedimenti conclusivi del procedimento. Pres. Varrone - Est.
Volpe - RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (avv.ti Esposito e Morbidelli) c.
AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (Avvocatura generale dello Stato)
(conferma T.A.R. Lazio, sezione terza ter, 14 marzo 2006, n. 1931). CONSIGLIO
DI STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C. 29/09/2006), Sentenza n. 6706
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CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C.
29/09/2006), Sentenza n. 6706
N.6706/2006
Reg.Dec.
N. 6188 Reg.Ric.
ANNO 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6188/06, proposto da:
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante in
carica, rappresentata e difesa dagli avv. Rubens Esposito e Giuseppe Morbidelli,
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via G.
Carducci, n. 4;
contro
AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, in persona del legale
rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello
Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n.
12;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza
ter, 14 marzo 2006, n. 1931;
visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata;
vista la memoria prodotta dall’appellata;
visti tutti gli atti della causa;
relatore alla camera di consiglio del 29 settembre 2006 il consigliere Carmine
Volpe, e uditi l’avv. Traina per delega dell’avv. Morbidelli per l’appellante e
l’avv. dello Stato Tidore per l’appellata;
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Il primo giudice, con la sentenza suindicata, ha respinto il ricorso proposto da
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA s.p.a. avverso il provvedimento dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni (d’ora in poi Autorità) n. U2780/05/RM in
data 13 dicembre 2005, con cui, nell’ambito del procedimento instaurato a carico
della medesima società, le si negava l’accesso (richiesto con nota in data 2
novembre 2005) ad alcuni documenti relativi alla qualificazione giuridica degli
spot isolati nelle partite di calcio. Il diniego avveniva in quanto documenti
sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), del regolamento
sull’accesso dell’Autorità (approvato con delibera n. 217/01/CONS, poi
modificata con delibera n. 335/03/CONS), siccome rientranti nella categoria
delle “note, eventuali proposte della struttura ed ogni altra elaborazione delle
unità organizzative con funzione di studio e di preparazione del contenuto di
atti”.
Il procedimento pendente a carico della detta società era stato aperto, a titolo
sanzionatorio, per la violazione dell’art. 4, comma 5, della delibera
dell’Autorità n. 538/01/CSP (recante il regolamento in materia di pubblicità
radiotelevisiva e televendite) per avere la stessa trasmesso tre spot nel corso
dell’incontro di calcio di Coppa Italia Roma/Udinese, andato in onda su Rai3
l’11 maggio 2005.
Il primo giudice ha ritenuto:
a) legittimo l’art. 4, comma 1, lett. a), del regolamento sull’accesso
dell’Autorità poiché non impugnato, e comunque non in contrasto con la normativa
di rango primario, non generico e in linea con il disposto dell’art. 24, comma
1, lett. c), della l. 7 agosto 1990, n. 241, il quale sottrae all’accesso
“l’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti
normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione”;
b) non applicabile quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. d), del detto
regolamento;
c) che non fosse applicabile l’art. 24, comma 7, primo periodo, della l. n.
241/1990;
d) l’applicabilità dell’art. 23 della l. n. 241/1990, nella parte in cui prevede
che “Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di
vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto
previsto dall'articolo 24”.
La sentenza viene appellata da RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA s.p.a. per i
seguenti motivi:
1) illegittimità del regolamento;
2) illegittimità ulteriore dei motivi di diniego;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della l. n. 241/1990.
L’appellante sostiene:
a) l’illegittimità dell’art. 4, comma 1, lett. a), del detto regolamento
sull’accesso;
b) l’illegittimità dei motivi posti a fondamento del diniego di accesso;
c) l’applicabilità dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990, secondo cui
“Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
propri interessi giuridici”.
L’Autorità si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso in appello e, con
successiva memoria, ha ulteriormente illustrato le proprie difese.
Il ricorso in appello è infondato.
La pretesa dell’appellante riguarda l’accesso agli atti elencati ai nn. da 1 a
6b del documento rubricato “Documenti relativi alla qualificazione giuridica
degli spot isolati nelle partite di calcio”, inviato in allegato alla nota n.
U251 7/05/RM in data 18 novembre 2005.
La sezione osserva che, come dedotto nelle difese dell’Autorità, gli atti ai
quali l’appellante intende accedere comprendono documenti che hanno preceduto
l’adozione di atti normativi, o comunque generali, dell’Autorità, e documenti
che non hanno attinenza specifica con la violazione contestata nel procedimento
instaurato a carico dell’appellante. L’accesso è stato negato in ossequio al
disposto dell’art. 4, comma 1, lett. a), del citato regolamento sull’accesso
dell’Autorità, il quale sottrae all’accesso, tra gli altri, “le note, le
eventuali proposte della struttura ed ogni altra elaborazione delle unità
organizzative con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti”.
La norma da ultimo citata è coerente con l’art. 24, comma 1, lett. c), della l.
n. 241/1990, il quale prevede l’esclusione del diritto di accesso “nei confronti
dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti
normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i
quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione”.
La sezione ritiene poi che, nella specie, non possa applicarsi quanto previsto
dal primo periodo del comma 7 dell’art. 24 della l. n. 241/1990, poiché,
vertendosi nell’ambito di un procedimento ancora in corso presso l’Autorità, non
si è formato alcun provvedimento nei confronti del quale configurare la cura o
la difesa dei propri interessi giuridici.
Quanto prescritto dall’Autorità con l’art. 4, comma 1, lett. a), del citato
regolamento sull’accesso, appare quindi in linea, oltre che con l’art. 24, comma
1, lett. c), della l. n. 241/1990, anche con l’art. 23 della medesima legge
nella parte in cui prevede che “Il diritto di accesso nei confronti delle
Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24”.
Non è applicabile, infine, l’art. 4, comma 1, lett. d), del citato regolamento
sull’accesso, il quale sottrae all’accesso “i pareri legali relativi a
controversie in atto o in potenza e la inerente corrispondenza, salvo che gli
stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti
dall’Autorità e siano in questi ultimi richiamati”, in quanto l’Autorità non ha
ancora emesso provvedimenti conclusivi del procedimento.
Il ricorso in appello, pertanto, deve essere respinto. Le spese del giudizio,
sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.
Per questi motivi
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge il
ricorso in appello.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 29 settembre 2006 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei
signori:
Claudio Varrone presidente
Carmine Volpe consigliere, estensore
Giampiero Paolo Cirillo consigliere
Giuseppe Romeo consigliere
Luciano Barra Caracciolo consigliere
Presidente
Consigliere
Segretario
CLAUDIO VARRONE
CARMINE VOLPE
VITTORIO ZOFFOLI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..14/11/2006..
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
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