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CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C. 10/10/2006), Sentenza n. 6709



Associazione e comitati - Procedura e varie - Pubblica Amministrazione - Accesso ai documenti amministrativi - Appello - Termini - Art. 25, l. n. 241/1990. In materia di accesso ai documenti amministrativi, l’appello, ai sensi dell’art. 25, l. n. 241/1990, va proposto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Pres. Giovannini - Est. De Nictolis - A.I.D.A.A. (associazione italiana difesa animali e ambiente) (avv. Masciocco) c. Comune di Ariccia (avv. Magistri) ( Ric. irricevibile T.A.R. per il Lazio - Roma, sez. I quater, 27 aprile 2006, n. 2979). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C. 10/10/2006), Sentenza n. 6709
 


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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.6709/2006
Reg.Dec.
N. 7716 Reg.Ric.
ANNO 2006


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello n. 7716/2006 proposto da A.I.D.A.A. (associazione italiana difesa animali e ambiente), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Masciocco, e domiciliata presso la segreteria della sezione sesta del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;
contro
Comune di Ariccia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Magistri ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Marco Perricone, in Roma, via Monte Mario, n. 98;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio - Roma, sez. I quater, 27 aprile 2006, n. 2979, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti tutti gli atti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 10 ottobre 2006 il consigliere Rosanna De Nictolis e udito l’avv. Magistri per l’appellato;
ritenuto e considerato quanto segue.


FATTO E DIRITTO


1. L’associazione odierna appellante, nel dichiarato intento di esercitare l’accesso <<all’informazione ambientale>>, chiedeva al Comune di Ariccia di prendere visione ed estrarre copia dei <<documenti amministrativi afferenti l’elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione>>, affissi nell’albo pretorio dello stesso Comune, ai sensi dell’art. 31, co. 7, t.u. edilizia, d.P.R. n. 380/2001, relativamente al mese di ottobre 2004.


Tanto, al fine di operare uno studio in materia di abusivismo nonché al fine di vagliare la possibilità di agire in giudizio per il risarcimento dei danni ambientali eventualmente arrecati.


1.1. Rimasta inerte l’amministrazione comunale, l’associazione proponeva ricorso al T.a.r. del Lazio - Roma.


Il ricorso veniva respinto con la sentenza in epigrafe.


1.2. Ha ritenuto il T.a.r. che tale richiesta di accesso non trovasse tutela nel d.lgs. n. 195/2005 (che disciplina l’accesso all’informazione ambientale), in quanto irragionevole e generica, attinente all’informazione ambientale <<solo in via generica, ipotetica e parziale>>.


1.3. Ha interposto appello la società ricorrente in prime cure, deducendo che in base al d.lgs. n. 195/2005 le istanze di accesso all’informazione ambientale sono ammissibili senza necessità di dimostrazione dell’interesse all’accesso medesimo.


Deduce inoltre l’appellante che la richiesta di accesso si riferirebbe a documenti oggetto già di affissione mensile all’albo comunale.


1.4. Il Comune appellato ha eccepito la tardività dell’appello.


2. L’appello è irricevibile.


La sentenza di primo grado risulta ritualmente notificata all’appellante in data 22 maggio 2006, presso la segreteria del t.a.r. Lazio, dove per legge la ricorrente di primo grado era domiciliata, non avendo eletto altro domicilio in Roma.


Ai sensi dell’art. 25, l. n. 241/1990, l’appello in materia di accesso a documenti amministrativi va proposto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza.


Pertanto, l’appello andava notificato entro il 21 giugno 2006.


Risulta invece notificato solo in data 19 luglio 2006 ed è, pertanto, tardivo.


3. In conclusione, l’appello va dichiarato irricevibile.


Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro mille.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara irricevibile.


Spese a carico dell’appellante nella misura di euro mille.


Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2006 con la partecipazione di:
Giorgio Giovannini - Presidente
Sabino Luce - Consigliere
Giuseppe Minicone - Consigliere
Rosanna De Nictolis - Cons. rel. ed est.
Aldo Scola - Consigliere



Presidente                                              Consigliere                                                   Segretario
GIORGIO GIOVANNINI                            ROSANNA DE NICTOLIS                               GIOVANNI CECI


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...14/11/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA


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