AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Associazione e comitati - Procedura e
varie - Pubblica Amministrazione - Accesso ai documenti amministrativi - Appello
- Termini - Art. 25, l. n. 241/1990. In materia di accesso ai documenti
amministrativi, l’appello, ai sensi dell’art. 25, l. n. 241/1990, va proposto
entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Pres. Giovannini - Est.
De Nictolis - A.I.D.A.A. (associazione italiana difesa animali e ambiente) (avv.
Masciocco) c. Comune di Ariccia (avv. Magistri) ( Ric. irricevibile T.A.R. per
il Lazio - Roma, sez. I quater, 27 aprile 2006, n. 2979). CONSIGLIO DI STATO
Sez. VI, 14/11/2006 (C.C. 10/10/2006), Sentenza n. 6709
www.AmbienteDiritto.it
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.6709/2006
Reg.Dec.
N. 7716 Reg.Ric.
ANNO 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 7716/2006 proposto da A.I.D.A.A. (associazione
italiana difesa animali e ambiente), in persona del legale rappresentante in
carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Masciocco, e domiciliata
presso la segreteria della sezione sesta del Consiglio di Stato, in Roma, piazza
Capo di Ferro, n. 13;
contro
Comune di Ariccia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall’avv. Pietro Magistri ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’avv. Marco Perricone, in Roma, via Monte Mario, n. 98;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio - Roma, sez. I quater, 27 aprile 2006, n.
2979, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti tutti gli atti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 10 ottobre 2006 il consigliere Rosanna De
Nictolis e udito l’avv. Magistri per l’appellato;
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. L’associazione odierna appellante, nel dichiarato intento di esercitare
l’accesso <<all’informazione ambientale>>, chiedeva al Comune di Ariccia di
prendere visione ed estrarre copia dei <<documenti amministrativi afferenti
l’elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria, riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle
relative ordinanze di sospensione>>, affissi nell’albo pretorio dello stesso
Comune, ai sensi dell’art. 31, co. 7, t.u. edilizia, d.P.R. n. 380/2001,
relativamente al mese di ottobre 2004.
Tanto, al fine di operare uno studio in materia di abusivismo nonché al fine di
vagliare la possibilità di agire in giudizio per il risarcimento dei danni
ambientali eventualmente arrecati.
1.1. Rimasta inerte l’amministrazione comunale, l’associazione proponeva ricorso
al T.a.r. del Lazio - Roma.
Il ricorso veniva respinto con la sentenza in epigrafe.
1.2. Ha ritenuto il T.a.r. che tale richiesta di accesso non trovasse tutela nel
d.lgs. n. 195/2005 (che disciplina l’accesso all’informazione ambientale), in
quanto irragionevole e generica, attinente all’informazione ambientale <<solo in
via generica, ipotetica e parziale>>.
1.3. Ha interposto appello la società ricorrente in prime cure, deducendo che in
base al d.lgs. n. 195/2005 le istanze di accesso all’informazione ambientale
sono ammissibili senza necessità di dimostrazione dell’interesse all’accesso
medesimo.
Deduce inoltre l’appellante che la richiesta di accesso si riferirebbe a
documenti oggetto già di affissione mensile all’albo comunale.
1.4. Il Comune appellato ha eccepito la tardività dell’appello.
2. L’appello è irricevibile.
La sentenza di primo grado risulta ritualmente notificata all’appellante in data
22 maggio 2006, presso la segreteria del t.a.r. Lazio, dove per legge la
ricorrente di primo grado era domiciliata, non avendo eletto altro domicilio in
Roma.
Ai sensi dell’art. 25, l. n. 241/1990, l’appello in materia di accesso a
documenti amministrativi va proposto entro trenta giorni dalla notificazione
della sentenza.
Pertanto, l’appello andava notificato entro il 21 giugno 2006.
Risulta invece notificato solo in data 19 luglio 2006 ed è, pertanto, tardivo.
3. In conclusione, l’appello va dichiarato irricevibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro mille.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara irricevibile.
Spese a carico dell’appellante nella misura di euro mille.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2006 con la
partecipazione di:
Giorgio Giovannini - Presidente
Sabino Luce - Consigliere
Giuseppe Minicone - Consigliere
Rosanna De Nictolis - Cons. rel. ed est.
Aldo Scola - Consigliere
Presidente
Consigliere
Segretario
GIORGIO GIOVANNINI
ROSANNA DE NICTOLIS
GIOVANNI CECI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...14/11/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
Tutti i diritti
sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it